Individuazione della rappresentanza Clausole campione

Individuazione della rappresentanza a) Unità produttive fino a 15 dipendenti: elezione a suffragio universale, su iniziativa di uno o più lavoratori o delle XX.XX. territoriali aderenti alle XX.XX. firmatarie del presente accordo previa comunicazione all'Organismo Paritetico Territoriale ed ai lavoratori l5 giorni prima della data stabilita; la votazione del rappresentante per la sicurezza avverrà a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori al loro interno; risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il massimo numero di voti;
Individuazione della rappresentanza a) Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le R.S.A. laddove costituite.
Individuazione della rappresentanza. Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 7a.
Individuazione della rappresentanza a) Considerata la specificità del comparto, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo n. 81/2008, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuati, in confor- mità dell’articolo 48 del d.lgs. 81/2008, in ambito territoriale di comparto attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale previsto nel presente accordo, che forma parte integrante del CCNL di categoria. La definizione formale del sistema è demandata ad accordi da determinarsi all’interno del Organismo Paritetico Nazionale per il settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera.
Individuazione della rappresentanza. Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le R.S.A./R.S.U. laddove costituite. In caso di assenza di R.S.A./R.S.U. o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. In caso di costituzione delle R.S.A./R.S.U. successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.
Individuazione della rappresentanza. Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 6 a. In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate all'applicazione del presente accordo, per i rispettivi ambiti di competenza del settore Terziario e del settore Turismo, il rappresentante per la sicurezza, previo accordo a livello territoriale di competenza, può anche essere designato secondo le modalità di cui al punto 6 b.
Individuazione della rappresentanza a) Considerata la specificità del comparto, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 81/2008, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuati, in conformità dell'articolo 48 del d.lgs. 81/2008, in ambito territoriale di comparto attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale previsto nel presente accordo, che forma parte integrante del CCNL di categoria. La definizione formale del sistema è demandata ad accordi da determinarsi all'interno del
Individuazione della rappresentanza a) Considerata la specificità del comparto, ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n.81/2008, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuati, in conformità dell'art.48 del D.Llgs. n.81/2008, in ambito territoriale di comparto attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale previsto nel presente accordo, che forma parte integrante del CCNL di categoria.
Individuazione della rappresentanza a. E' costituito un Organismo Paritetico Nazionale per la sicurezza sul lavoro, formato da 4 rappresentanti datoriali di SNA e UNAPASS e da 4 rappresentanti dei lavoratori di FISAC/ CGIL, FIBA/CISL, UILCA, FNA. I rappresentanti potranno conferire delega scritta.
Individuazione della rappresentanza. Il rappresentante per la sicurezza è individuato, di norma, tra i componenti le rappresentanze sindacali aziendali, laddove costituite. In caso di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo. In caso di costituzione delle rappresentanze aziendali successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.