Esclusione dalle quote di riserva Clausole campione

Esclusione dalle quote di riserva. Ai sensi del comma 2, dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1, 2, 2b, 3 e 4. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5 dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Esclusione dalle quote di riserva. Ai sensi del secondo comma dell'Articolo25 legge 23 luglio 1991, n. 223, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva: le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei livelli dal D alla F nonché i profili professionali di autista dei mezzi di soccorso e di soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell’Articolo25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’Articolo 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Esclusione dalle quote di riserva. Art. 26 - Orario di lavoro
Esclusione dalle quote di riserva. 1. Ai sensi del secondo comma dell'Articolo25 legge 23 luglio 1991 n. 223 non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:  le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei livelli dal D alla F nonché i profili professionali di autista dei mezzi di soccorso e di soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
Esclusione dalle quote di riserva. Articolo 62 Ai sensi del secondo comma dell’articolo 25 della legge n. 223 del 1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva: – le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nelle aree A, B e C1 (ex livelli A, B, 1, 2, 3); – le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nelle aree C2, C3 e area D (ex livelli 4, 5, 6, 6s e 7) a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere; – le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.
Esclusione dalle quote di riserva. Articolo 62 . . . . . . . . .
Esclusione dalle quote di riserva. Ai sensi del 2º comma, dell'articolo 25 della legge n. 223/1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva: - le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, C, D nonchè E a condizione che questi ultimi abbiano già prestato attività presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere; - sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza; - i lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma, dell'art. 25 della legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6, dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Aggiungere i seguenti mestieri: - "decoratore a mano di decori di non facile esecuzione"; - "decoratore con aerografo di decori di non facile esecuzione".
Esclusione dalle quote di riserva. Art. 24 ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Esclusione dalle quote di riserva. 1. Ai sensi del art. 3, comma 3, L. n. 68/1999 e dell’art. 2, comma 5 del DPR 333/2000, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, con esclusione del personale che svolge un’attività che, in senso stretto, costituisce diretta ed immediata espressione delle finalità dell’Ente.
Esclusione dalle quote di riserva. 1. Ai sensi dell'art. 25 - 2° comma - della Legge 223/91, non sono computabili, ai fini della riserva di legge, le assunzioni dei seguenti lavoratori: – Impiegati direttivi e di concetto (Capi Ufficio, I Categoria, II Categoria); – Quadri.