Contratto collettivo nazionale di lavoro
CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle
Agenzie di Assicurazione in gestione libera
2009 – 2011
Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera
Il giorno 4 febbraio 2011 in Milano
★★★
Tra
- il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) rappresentato dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxx- sino, e dai signori: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxxxx, assistiti da Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- l’Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS) rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxxx e dai signori Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx- xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx;
e
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (F.I.B.A./C.I.S.L.) rappresentata dal Se- gretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Ales- xxxxxx Xxxxxxxxx
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C./ C.G.I.L.) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx, dai Segretari Nazionali : Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx- xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile settore assicurativo, dal Coordinatore Nazionale Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dai componenti il Coordinamento Na- zionale Appalto Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
- la Federazione Nazionale Assicuratori ( F.N.A.) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxxxxx Xxxxxx, dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, dai membri della Struttura Nazionale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Calò e dai componenti della Commissione Appalto sig.ri Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx;
- l’UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Responsabile Nazio- nale Xxxxxxxx Xxxxxxx coadiuvato da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxx e dai Componenti la Direzione Nazionale, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx;
si è sottoscritto per asseverazione il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scadu- to il 31 dicembre 2008, da sottoporre a ratifica dei competenti Organi statutari.
TITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE
Art.1 - Sfera di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale: Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti tra- dizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati all’ENBASS gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti so- ciali delle eventuali soluzioni da apportare.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 - Informazione a livello territoriale
1. Lo SNA, l’UNAPASS e le XX.XX. concordano di incontrarsi a livello regionale e/o provinciale, a richiesta di una delle parti, almeno una volta l’anno, per confrontarsi sull’andamento dell’occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in rife- rimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione profes- sionale, sui regimi d’orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell’ENBASS.
3. Lo SNA e l’UNAPASS confermano la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforza- re le occasioni di confronto sull’andamento del settore, lo SNA, l’UNAPASS e le XX.XX. concordano sull’opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all’acquisizione di elementi conoscitivi in materia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell’impresa o gruppo assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva. Il confron- to fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l’incidenza dei processi di cui sopra sia sull’organizzazione dell’attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all’in-
terno delle agenzie interessate e sull’efficienza dei servizi che l’impresa, attraverso la rete agenziale, rende a tutto l’insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi.
5. Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove disposi- zioni di legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significa- tivi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incon- trarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione.
Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli stru- menti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente con- tratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diver- sa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
2. Tale contributo è determinato nella misura complessiva dello 1,95% per i primi due anni di applicazione, da destinare alle finalità di cui all’art. 4. Esso è così ripartito:
a) lo 0,05 %, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità);
b) lo 1,9 %, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità) di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti. Di tale aliquota:
i. lo 0,20% sarà destinato, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), al funzio- namento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4;
ii. lo 0,1% sarà destinato al finanziamento delle cedole di cui al successivo art. 4, comma 8 lett. a;
iii. lo 0,1% sarà destinato al finanziamento del RLST;
iv. il restante 1,5% sarà destinato al funzionamento della Cassa lavoratori agenziali di cui all’art. 4 comma 5.
Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà inizio non appena l’INPS avrà emanato la relativa circolare e le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato l’apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale.
Tre mesi prima della scadenza biennale di cui sopra, le Parti si incontreranno per valuta- re eventuali modifiche al contributo di finanziamento dell’Ente.
3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
4. L’importo complessivo dovrà essere versato all’Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dall’apposita Convenzione stipulata con l’INPS; la sua destinazione e l’utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.
Art. 4 - Ente bilaterale
1. E’ istituito l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera (ENBASS), che, come previsto al successivo comma 5, verrà rego- lato da apposito Statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazio- ne ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di orga- nizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi co- munitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Isvap;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei R.L.S. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.
3. L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell’Organismo Paritetico naziona- le, istituito ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di cui all’Allegato 3.
4. Gli organi di gestione dell’Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro.
5. E’ istituita la “Xxxxx Xxxxxxxxxx Agenziali”, strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del relativo Statuto e sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti, allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del pre- sente contratto.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a. delle cedole orarie di cui all’art. 68 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
b. delle cedole orarie di cui agli artt. 3 e 6 dell’Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l’Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL, FNA, che hanno stipu- lato il presente contratto e da egual numero complessivo di rappresentanti delle As- sociazioni datoriali, dei quali, nella fase iniziale, 3 per SNA ed 1 per UNAPASS.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all’unanimità;
b) definire le norme operative per l’attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo;
e) esaminare eventuali controversie insorte in merito ai nuovi inquadramenti, espri- mendo le necessarie risoluzioni.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Art. 6 - Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Regionali
1. Presso la sede di alcuna delle Associazioni e/o XX.XX. firmatarie del CCNL è costi- tuita una Commissione paritetica provinciale e/o regionale, composta da un rappre- sentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA, e di ugual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali, dei quali, nella fase iniziale, 3 per SNA ed 1 per UNAPASS, salvo situazioni locali di diversa rappresentatività.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull’applicazione dell’art. 36.
3. La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.
Art. 7 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l’impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell’Agenzia, assi stiti dalle rispettive Associazioni datoriali, e le Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpreta- zione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissio- ne paritetica nazionale.
Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all’applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, all’esame di una Commissione di Con- ciliazione, composta da un rappresentante di SNA o UNAPASS, cui il datore di la- voro sia iscritto o abbia conferito mandato e da un rappresentante dell’organizzazio- ne sindacale di FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA/UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, sarà istituita la segreteria tecnica dell’attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla segre- teria tecnica della Commissione di Conciliazione, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali del la controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
4. La segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stes- so mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 30 giorni dalla data di con- vocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione salvo proroghe concordate fra le parti.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell’esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state deposi- tate presso la Direzione provinciale del Lavoro;
c) la presenza delle parti o di persona o correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. C.P.C., come modifi- cati dal D.Lgs. 80/98, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale eviden- ziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione di cui alla presente normati- va non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta de- mandata alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente articolo 5.
11. Vengono allegati i testi delle relative procedure operative.
Art. 9 - Formazione professionale
1. Viene stabilita l’adesione ad un Fondo concordato fra le Parti. A tal fine le Aziende provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure stabilite dall’INPS.
2. I lavoratori parteciperanno ad eventuali corsi di formazione previsti obbligatoriamen- te da norme di legge, o richiesti dal datore di lavoro per motivi e/o materie inerenti l’attività lavorativa. La partecipazione ai corsi di cui sopra avverrà nell’ambito dell’ora- rio ordinario di lavoro ovvero, in caso di necessità, anche al di fuori dell’orario ordina- rio, in regime di lavoro straordinario, anche in eccedenza rispetto ai limiti previsti all’art. 30, I° comma.
3. Eventuali spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui al comma precedente saranno a carico del datore di lavoro e da questi rimborsate al lavoratore, qualo- ra sostenute da quest’ultimo, previa autorizzazione. Le spese in questione saranno concordate fra le parti e regolarmente documentate, ritenendosi congrue e pertinen- ti le spese di sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle e fino ad un massimo di € 50 per il rimborso di due pasti giornalieri.
4. Le spese necessarie per l’iscrizione dei lavoratori in Albi e/o Registri richiesti dalla legge o dal datore di lavoro saranno ugualmente a carico di quest’ultimo.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 10 - Assunzione del personale
1. L’assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge.
2. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Leggi vigenti e dal presente CCNL.
Art. 11 - Contratti a termine
1. L’assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368. L’apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) per la sostituzione di lavoratori fruenti di periodi di aspettativa non retribuiti, anche derivanti dall’applicazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) quando l’assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro straordinarie, temporalmente definite.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore, per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento del danno a cari- co del lavoratore stesso è convenzionalmente determinato in 15 giorni della retribu- zione che sarebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.
Art. 12 - Contratto di assunzione
1. L’assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato per titoli o mansioni in base all’articolo 17 del presente contratto;
c) la misura della retribuzione;
d) la durata dell’eventuale periodo di prova.
e) l’eventuale apposizione del termine e la tipologia del contratto.
Art. 13 - Affissioni
1. L’agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l’orario di lavoro e prov- vederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasio- ne di ogni rinnovo contrattuale, copia del C.C.N.L.
2. Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere nella bacheca azien- dale pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14 - Documentazione per l’assunzione
1. All’atto dell’assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a. documento d’identità valido;
b. certificato generale del casellario giudiziario;
c. stato di famiglia;
d. titolo di studio conseguito;
x. xxxxxx professionale, se rilasciata dall’Agenzia dell’impiego, nonché attestato di disoccupazione per eventuali assunzioni agevolate;
f. per i rapporti di apprendistato, dichiarazione circa eventuali precedenti rapporti di lavoro, sia di apprendistato che non,
g. documenti e dichiarazioni per l’applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.
2. I documenti indicati alle lettere b), c), f), e g) potranno essere sostituiti da una auto- certificazione da rilasciare nelle forme previste dalla legge.
3. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni lavorativi le variazioni di residenza e/o domicilio.
Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni
1. I datori di lavoro provvederanno a comunicare all’Ente bilaterale ENBASS le assun- zioni con apposizione di termine e quelle con rapporto di apprendistato.
Art.16 - Periodo di prova
1. L’eventuale periodo di prova non può superare i tre mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto. Nell’eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al T.F.R.
2. Durante l’eventuale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente confermate le basi dell’in- quadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio.
TITOLO IV INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 17 - Classificazione
1. Ferme le declaratorie ed i profili di seguito delineati, e quindi la loro corrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, le Parti convengono di assumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale, eccezion fatta per le specifiche funzioni, respon- sabilità e mansioni riguardanti i particolari profili del 5° e 4° livello dell’area Professio- nale B (Capo ufficio e Vice capo ufficio), devono intendersi comprese in un’unica Area Professionale omogenea tutte le mansioni di concetto relative alle attività gene- ralmente svolte nell’ambito delle agenzie e proprie delle stesse, nonché ogni altra attività ad esse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.
2. Le parti convengono, dunque, che il personale compreso nelle posizioni organizzati- ve 1^, 2^ e 3^ dell’Area Professionale B, potrà essere adibito in via promiscua a tutte le sopra richiamate mansioni rientranti nella singola posizione organizzativa (esclusi il Capo Ufficio ed il Vice Capo Ufficio).
3. In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa superiore, specificamente attribuite ai profili di seguito delineati, al dipendente interessato do- vrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente alla posizione orga- nizzativa superiore per tutta la durata di svolgimento di dette mansioni.
4. Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il dipendente avrà diritto all’at- tribuzione del livello superiore corrispondente alla posizione organizzativa superiore. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 4, relativamente alle fattispecie sostitutive ivi elencate.
5. In caso di affidamento, con ordine di servizio scritto, a mansioni inerenti posizioni
organizzative inferiori, specificamente attribuite ai profili tipizzati, il criterio della fun- gibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni contigue, sempre nell’ambito dell’area professionale B e per un periodo non superiore a mesi 3. Resta in ogni caso salva l’esecuzione di attività ricomprese nell’area professionale C, esclusiva mente qualora ciò sia strumentale per le mansioni proprie del livello di appartenenza.
6. Le Parti convengono che possibili effetti derivanti dalla nuova classificazione sull’or- ganizzazione, sulle professionalità del lavoro e sui livelli occupazionali dovranno es- sere affrontati e risolti non solo con l’individuazione di nuovi profili professionali ma anche attraverso la riconversione del personale con una formazione orientata a fa- vorire la maturazione di coerenti competenze specifiche.
7. In armonia con tali considerazioni sarà effettuata annualmente, nell’ambito dell’EN- BASS, una comune ed attenta valutazione dell’idoneità dei percorsi formativi e, allo stesso tempo, sarà fornita da parte di SNA ed UNAPASS un’informazione idonea a verificare i processi e le dinamiche professionali nell’ambito delle agenzie.
8. Qualora insorgano contrasti applicativi sull’attribuzione dell’inquadramento nonché eventuali problemi interpretativi dell’art. 17, le parti demanderanno la questione alla C.P.N.
Il personale viene inquadrato come segue:
A) AREA PROFESSIONALE A
a) Posizione organizzativa 1^ - 6° livello retributivo
Declaratoria - Appartengono a quest’area professionale:
1) quei lavoratori/trici ai quali l’agente, per l’importanza e l’autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, delega compiti che comportano autonome de- cisioni e responsabilità gestionali in merito alla pianificazione, gestione e controllo del personale e delle risorse dell’agenzia
2) e/o sovrintendono all’attività di due o più uffici, facenti capo ad una stessa agenzia, a ciascuno dei quali sia preposto un Capo ufficio.
3) Il personale così come definito dalla declaratoria della presente area professionale e quello munito di procura generale, con pieni poteri per tutti gli affari che concerno no l’attività propria dell’agente, assumerà la qualifica di Quadro.
B) AREA PROFESSIONALE B
Appartengono a quest’area professionale i lavoratori/trici che svolgono mansioni che possono richiedere rilevanti competenze tecnico professionali.
I processi operativi e decisionali si svolgono nell’ambito di un’autonomia delimitata dalle prassi operative del settore assicurativo ovvero definita da direttive superiori.
I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate, anche dal personale da essi eventualmente gerarchicamente dipendente.
In particolare, per dare efficacia al criterio della multifunzionalità e della ricomposizione delle mansioni, anche per i rinnovati processi informatici, i profili professionali inclusi nell’area, esplicano di norma, i seguenti compiti:
a) Accolgono la clientela, effettuano l’analisi e diagnosi della loro situazione assicu- rativa, assicurando informazioni e proponendo, sulla base dei verificati bisogni
assicurativi, i prodotti più adeguati.
b) Emettono polizze ed appendici, espletandone la relativa corrispondenza e prov- vedendo, quando richiesto, all’incasso delle stesse;
c) Forniscono assistenza e consulenza ai canali di vendita ed alla clientela rela- tivamente alle operazioni di liquidazione, prestito, riscatti, apertura sinistri, ope- razioni di portafogli vita e danni, cambiamenti nelle modalità di pagamento ecc. e sui servizi dell’agenzia.
Nei livelli retributivi più alti in quest’area professionale sono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell’ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali possono interve- nire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed ottimizzare i relativi risultati.
Alcuni profili professionali, in particolare, pianificano l’organizzazione del processo lavo- rativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse.
Nell’ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni organizzative.
a) Posizione organizzativa 3^ - 5° livello retributivo
Declaratoria – appartengono a questa posizione organizzativa:
1) Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa, quali responsabili del coordina- mento, pianificazione e controllo, nell’ambito dell’Agenzia e/o di sedi ed uffici di- staccati, di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l’inquadramento nell’area professionale B
2) e/o lavoratori/trici che in autonomia ed in via continuativa svolgono compiti per i quali è richiesta una elevata competenza tecnico/commerciale, una capacità d’uso inten- sivo degli strumenti informatici e/o sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Profili:
Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte
della declaratoria della posizione organizzativa.
Specialisti commerciali. Elaborano i piani commerciali tramite analisi di mercato ef- fettivo e potenziale e sulla concorrenza e ne curano l’attuazione. Sistematizzano piani di intervento, iniziative commerciali e piani incentivanti utili a sviluppare le vendite, curan- done e verificandone la realizzazione.
Specialisti di amministrazione e bilancio. Con approfondita conoscenza delle nor- mative fiscali elaborano il bilancio preventivo e consuntivo dell’Agenzia gestendone le problematiche, ivi compresi gli adempimenti fiscali. Collaborano direttamente con i con- sulenti fiscali e, con approfondita conoscenza delle normative di contabilità e di quelle bancarie, amministrano i flussi finanziari dell’intera Agenzia, decidendo la destinazione delle risorse finanziarie sulle varie voci di spesa e/o di ricavo.
b) Posizione organizzativa 2^ - 4° livello retributivo
Declaratoria – appartengono a questa posizione organizzativa:
1) Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa quali responsabili di attività di coordinamento e di controllo di un gruppo e/o di unità operative di collaboratori e/o soggetti, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l’inquadramento nella posizione organizzativa 1^ o che siano preposti a coadiuvare in via permanente il Capo Ufficio nei suoi compiti.
2) e/o lavoratori/trici che autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una specifica competenza e una capacità d’uso regolare di strumenti informatici, svol- gono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assisten za e consulenza per i problemi complessi, anche all’esterno dell’Agenzia.
Profili:
Vice Capi Ufficio, coordinatori di unità comunque denominate, identificati dalla 1° par- te della declaratoria della posizione organizzativa;
Assuntori di prodotti speciali. Sulla base della documentazione ricevuta o raccol- ta direttamente, elaborano progetti di polizza di particolare complessità relativi a biso- gni specifici, non riconducibili a standard prefissati, che comportano una competenza esclusiva, un’approfondita conoscenza del cliente, dei prodotti (sul piano tecnico, le- gislativo) attinenti il ramo vita e/o il ramo danni, che richiedono altresì capacità di re- lazione, d’integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale. Predispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a gare. Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di automazione. Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i flussi ed i programmi necessari. Verificano l’impatto sul sistema delle procedure rateizzate. Assicurano la manutenzione di quelli esistenti. Forniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione agli utenti. Responsabili del servizio amministrazione, contabilità e/o cassa. Gestiscono l’amministrazione, la contabilità e/o la cassa dell’agenzia.
Assistenti/consulenti per i sinistri. Forniscono assistenza e consulenza alla clientela, relativamente alle operazioni di apertura e gestione dei sinistri, con poteri di iniziativa per l’istruzione formale del sinistro.
c) Posizione organizzativa 1^ - 3° livello retributivo
Declaratoria – Appartengono a questa posizione organizzativa:
1) lavoratori/trici che svolgono in via continuativa, attività impiegatizie operativamente au- tonome nei limiti delle direttive di carattere generale, anche all’esterno dell’Agenzia.
Profili:
Assuntori e di prodotti auto ed altri standardizzati, che assumono e gestiscono il prodotto assicurativo.
Addetti al servizio amministrativo, di contabilità e/o di cassa, che operano alle dirette dipendenze del responsabile del relativo servizio.
Operatori al video terminale.
Operatori per i sinistri, che effettuano la ricezione delle denuncie di sinistro, e le ope- razioni amministrative ad esse connesse.
C) AREA PROFESSIONALE C
Declaratoria – Appartengono a quest’area professionale:
1) lavoratori/trici che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffi- ci, per abilitarsi alle quali occorrono semplici conoscenze professionali
2) e/o che svolgono attività manuali semplici.
a) Posizione organizzativa 2^ - 2° livello retributivo
Profili – A titolo esemplificativo, fra le attività riconducibili al presente livello retributivo rientrano gli archivisti, i centralinisti, gli addetti alla posta, i dattilografi anche con uso di videoscrittura, gli esattori, intendendosi per tali quei lavoratori che si occupano della mera riscossione all’esterno dell’Agenzia, senza alcuna trattazione di affari.
b) Posizione organizzativa 1^ - 1° livello retributivo
Profili – A titolo esemplificativo rientra in questo livello retributivo il personale ausiliario, e cioè i commessi, gli autisti, i fattorini ed il personale di fatica (addetto alle pulizie).
Nota a verbale. Al personale di cassa non può essere attribuita alcuna responsabilità per maneggio denaro, non avendo specifica indennità.
Quadro sinottico dell’inquadramento
Livello Retributivo | Nuova Area Professionale | Posizione Organizzativa | Nuove qualifiche e gradi |
6° | Area A | 1a | a) Quadri |
5° | Area B Impiegati di concetto | 3a 2a 1a | a) Capi Ufficio b) Specialisti commerciali c) Specialisti di amministrazione e bilancio |
4° | a) Vice Capi Ufficio b) Assuntori di prodotti speciali c) Analisti, analisti programmatori d) Responsabili del servizio amministrazione, contabilità e/o cassa e) Assistenti/consulenti per i sinistri | ||
3° | a) Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati b) Addetti al servizio amministrativo, di contabilità e/o cassa c) Operatori al videoterminale d) Operatori per i sinistri | ||
2° | Area C Impiegati d’ordine | 2a 1a | a) Addetti all’archivio b) Centralinisti c) Addetti alla posta d) Dattilografi anche con uso di videoscrittura e) Esattori |
1° | a) Commessi b) Autisti c) Fattorini d) Personale di fatica (addetto alle pulizie) |
Parametri retributivi. Ai livelli retributivi indicati corrispondono i seguenti parametri stipendiali:
1° 100; 2° 102.5; 3° 110; 4° 120; 5° 130; 6° 150.
Gli aumenti derivanti dall’applicazione dei suddetti parametri saranno corrisposti con la stessa gradualità prevista per l’applicazione delle tranches di aumenti tabellari, di cui all’art. 32.
Norma transitoria
I lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL vengono automaticamente inquadrati come segue:
vecchio inquadramento | nuovo inquadramento | ||
Area prof. | Xxxxx.Xxx. | livello | |
Quadro | A | 1 | 6 |
Capo Ufficio Vice capo Ufficio ed altre figure della Ia categoria | B | 3 | 5 |
2 | 4 | ||
Figure inquadrate alla IIa categoria | 1 | 3 | |
Figure inquadrate alla IIIa categoria: Archivista, addetto esazioni, centralinista, addetto all’ufficio posta, dattilografo, anche con uso di videoscrittura | 2 | 2 | |
Figure inquadrate alla IIIa categoria: commesso, fattorino, autista, oltre al personale di fatica (addetto alle pulizie) | 1 | 1 |
Qualora dall’applicazione della sopraindicata norma non dovessero derivare aumen- ti retributivi, la relativa differenza verrà transitoriamente mantenuta ad personam, fino all’eventuale ulteriore passaggio di livello.
NOTA A VERBALE: nel caso che insorgano controversie nell’ambito delle singole agen- zie in merito all’attribuzione del nuovo inquadramento ad alcun lavoratore, le stesse ver- ranno demandate all’esame della C.P.N., così come previsto all’art. 5 - 2°comma, lett. e).
Art. 17 bis - Impiegato unico dipendente dell’agenzia
L’impiegato qualificato, non apprendista, unico dipendente dell’agenzia, viene inquadra- to, allo scadere di un periodo quadriennale di occupazione in qualità di unico dipenden- te, anche non continuativo, in area B / p.o. 2a, liv. retr. 4°.
Le previsioni del presente articolo si applicano sia ai nuovi assunti che ai lavoratori già in forza; per questi ultimi il periodo di permanenza nel livello inferiore decorre dall’inizio del 4° anno solare successivo alla data di stipula del presente CCNL (1 marzo 2014), considerando in diminuzione rispetto al quadriennio, anche non continuativo, il periodo già trascorso in posizione di unico dipendente di 2° categoria, ridotto del 50%; si appli- xxxx altresì agli apprendisti, per i quali l’anzianità già trascorsa in qualità di apprendista varrà per il 50%. In nessun caso il passaggio di livello dei lavoratori in forza alla data di stipula del CCNL potrà aver luogo dopo un periodo superiore al quadriennio decorrente da tale stipula.
Resta inteso che il trattamento retributivo conseguente all’attribuzione del 4°livello re- tributivo decorrerà dalla stessa attribuzione, esclusa in ogni caso la corresponsione di arretrati, relativamente alla materia del presente articolo.
Art. 17 ter - Organigrammi agenziali.
1. In ogni agenzia con un numero di dipendenti qualificati pari o superiore a tre sarà individuato almeno un lavoratore cui attribuire le mansioni ed il livello retributivo 4°. Tale determinazione avrà luogo entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL.
NOTA A VERBALE: E’ abrogato l’art. 18 CCNL 5 luglio 2007, relativo al Titolo di studio. Sono fatte salve le aspettative dei lavoratori che conseguano entro l’anno 2011 il di- ploma di scuola media superiore, ovvero il diploma di laurea entro l’anno 2012. A tali lavoratori sarà applicato a stralcio l’art. 18 CCNL 5 luglio 2007.
Art. 19 - Passaggi di categoria
1. In occasione di passaggi di categoria il lavoratore conserverà l’anzianità tabellare della categoria di provenienza e l’anzianità di biennio agli effetti della maturazione dello scatto successivo.
Art. 20 - Preferenze per la mobilità interna
1. L’agenzia nell’affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento delle nomine a gradi od incarichi superiori, esaminerà l’opportunità di favorire il personale in servizio.
2. L’avvenuta frequenza con esito positivo di corsi di formazione in materie assicurative costituirà criterio di preferenza in caso di mobilità interna di personale.
3. A tal fine le agenzie potranno utilizzare i progetti formativi di cui all’art. 4 , comma 2, lett. c) e d).
Art. 21 - Cambiamento di mansioni
1. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente, in relazione alle esigenze agenziali, a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non com- portino peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostan- ziale della sua posizione.
2. Quando il lavoratore è chiamato a sostituire, salvo che per ferie, altro lavoratore avente grado o categoria superiore, ha diritto ai relativi emolumenti maggiori per tutto il periodo della sostituzione.
3. Quando il periodo della sostituzione superi i tre mesi, il lavoratore ha diritto al confe- rimento del grado relativo e al passaggio alla categoria superiore con effetto dal giorno di inizio della sostituzione.
4. Nei casi di sostituzione per richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza, puer- perio ed aspettativa, il conferimento del grado relativo e il passaggio alla categoria superiore avranno luogo con effetto dal giorno di inizio della sostituzione quando l’assenza superi un anno.
5. Il conferimento del grado o della categoria superiore non infirma il diritto del lavora- tore assente a essere reintegrato nel grado o categoria al suo rientro.
Art. 21 bis - Assicurazione responsabilità civile
1. Il datore di lavoro provvederà ad assicurare tutti i lavoratori propri dipendenti contro il rischio della responsabilità civile verso terzi.
TITOLO V CONTRATTI ATIPICI
Art. 22 - Apprendistato Professionalizzante
1. Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n.25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.
Art. 23 - Contratto a tempo parziale
1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la trasformazioni da o in contratto a tempo parzia- le, sono regolamentate come da Allegato n. 2 del presente contratto.
Art. 24 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di forni- tura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al con- tratto a termine previsti dal precedente art. 11, nonché nei casi di temporanea utiliz- zazione in qualifiche e/o mansioni non previste dai normali assetti organizzativi agen ziali, nell’ambito delle attività di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003, con esclusione del comma 3 dell’art.20.
Art. 25 - Altre tipologie di contratti atipici
1. Con riferimento alle tipologie contrattuali previste dal X.Xxx. 276/2003, si intendono disciplinate nel presente CCNL tutte le materie per le quali il suddetto D.Lgs. preve- de l’accordo collettivo.
2. Le Parti ritengono che, allo stato, non ricorrano nella categoria le condizioni per l’applicazione del lavoro ripartito e del lavoro a chiamata.
3. Nel caso alcuna delle Parti ravvisasse l’opportunità di ulteriori accordi, come anche nel caso di modifiche legislative intervenute, le Parti stesse si incontreranno per procedere di conseguenza.
TITOLO VI DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Art. 26 - Obblighi dei lavoratori
1. Il personale ha il dovere di rispettare l’orario e di dare all’agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili.
2. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d’ufficio e di non svolgere attività in con- correnza con gli interessi dell’agenzia.
3. Fermo quanto previsto al punto precedente è possibile svolgere lavoro part-time come previsto al testo allegato al presente CCNL.
Art. 27 - Procedure e provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari sono:
a. il rimprovero verbale;
b. il biasimo scritto;
c. la multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione;
d. la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
2. A norma dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente conte- stato l’addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni.
3. I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) saranno applicati per le mancanze lievi, in ordine successivo a seconda del tipo di infrazione e dell’eventuale recidiva; i provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) saranno applicati in relazione alla gravità o recidività dell’infrazione.
4. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascu- na di essa può essere applicata e alle procedure di contestazione della stessa devo- no essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi acces- sibili a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dal presente contrat- to collettivo.
5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di cia- scuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.
7. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
8. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Uf- ficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al com- ma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
9. Se il datore di lavoro e/o il lavoratore adiscono l’autorità giudiziaria, la sanzione disci- plinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 28 - Procedimenti penali
1. Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, che non sia in grado di prestare servizio e nei confronti del quale non vi sia stato scioglimento del rapporto di lavoro, è considerato in aspettativa ai sensi dell’articolo 47, per un periodo comunque non superiore ai due anni.
TITOLO VII ORARIO DI LAVORO
Art. 29 - Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì’.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell’attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazio- ne. In ogni caso il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.
5. Su richiesta di almeno una delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13;
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 10, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizio- ni dell’art. 9 del presente CCNL.
6. Le suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una
delle Associazioni datoriali e dalle XX.XX. territoriali.
7. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d) e/o e), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 26 ore.
8. Qualora localmente non sia stato possibile raggiungere l’accordo sui punti b), c), d) e/o e), le parti sono impegnate a demandare, anche non congiuntamente, la verten- za a livello nazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
10. Qualora l’intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del la- voratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavora- tore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico proto- collo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore:
• per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese);
• per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese).
Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del ver- bale presso il Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovu- te a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.
11. Diverse modalità per l’applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale, come previsto al comma 5 del pre- sente articolo.
Art. 30 - Lavoro straordinario
1. Il lavoro prestato in eccedenza all’orario contrattuale fissato è considerato lavoro straordinario con il limite massimo di 90 ore annue per ciascun dipendente.
2. Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dall’agenzia e sarà annotato su apposito registro con la firma dell’interessato e con- trofirma di un incaricato dell’agenzia.
3. Le prestazioni per lavoro straordinario - nei limiti e nei casi consentiti dalla legge -
effettuate in aumento all’orario contrattuale, saranno compensate con la retribu- zione oraria che si determina dividendo un dodicesimo della retribuzione annua per il divisore fisso di 158,59.
4. La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti per- centuali:
• 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
• 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa - sabato - semifestivo e notturno (si intende per notturno il lavoro effettuato dopo le ore 21 e fino alle ore 6).
5. Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
6. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
7. Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque giorni del mese successivo.
8. Il personale con grado di capo ufficio, vice capo ufficio, agli effetti dell’applicazione del presente articolo, è parificato al restante personale.
TITOLO VIII FESTIVITA’
Art. 31 - Festività
1. Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni: Capodanno (1° gennaio);
Epifania del Signore (6 gennaio);
Giorno dell’angelo (lunedì dopo Pasqua); Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa del lavoro (1° maggio);
Festa della Repubblica (2 giugno) Assunzione di M.V. (15 agosto)
Giorno successivo all’Assunzione ( 16 agosto); Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre);
X. Xxxxxxx (26 dicembre);
Giorno del Santo Patrono della città.
2. Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì Santo;
Vigilia dell’Assunzione di M.V. (14 agosto); Commemorazione dei defunti (2 novembre); Vigilia di Natale (24 dicembre);
Ultimo giorno dell’anno (31 dicembre).
3. Nelle giornate semifestive, fermo restando l’orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12. Nel caso di orari di lavoro distri- buiti in modo non omogeneo fra turno di mattina e pomeridiano, il lavoratore avrà diritto di prestare solo metà del proprio orario contrattuale giornaliero, effettuando i necessari conguagli nell’ambito della settimana (ad es.:lavoratore con orario di solo 4 ore la mattina: la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; lavoratore con orario di solo 4 ore il pomeriggio: la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel gior- no in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare).
4. Le seguenti festività soppresse con la Legge n.54 del 5 marzo 1977 e successive modifiche: San Xxxxxxxx, l’Ascensione, Corpus Domini, Santi Xxxxxx e Xxxxx xxxxx- no invece regolate nel seguente modo: 4 giornate di riposo o pagamento delle stes- se su libera scelta del dipendente che per i giorni ex festivi abbia percepito la retri- buzione spettante.
Le 4 giornate di riposo compensativo possono essere frazionate e fruite a periodi non inferiori ad 1 ora.
5. La festività del 4 novembre non dà luogo al riposo compensativo ma è da retribuire.
6. Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell’agente delle richieste del lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Nel caso di pagamento dei giorni ex festivi si divide la retribuzione annuale per 250 per ogni giornata.
8. Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie.
Nota a verbale.
In sostituzione della festività del Santo Patrono della città, sono considerati giorni festivi i seguenti :
– per il comune di Venezia il 21 novembre;
– per il comune di Roma il 29 giugno;
– per il comune di Prato il 8 settembre.
Per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Xxxxxx e Paolo, resta festivo in quanto
S. Patrono della città.
TITOLO IX RETRIBUZIONE
Art. 32 - Composizione e modalità di corresponsione della retribuzione
1. La retribuzione è costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di anzianità, dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito nonché da tutte le altre voci di carattere continuativo e di ammontare determinato ricorrenti mensilmente.
2. I valori dello stipendio iniziale tabellare, suddivisi nelle varie tranches applicative, sono indicati alla tabella A, allegata in calce al presente testo contrattuale, di cui costituisce parte integrante.
3. La retribuzione si intende stabilita per ammontare annuo e la sua corresponsione avverrà per mezzo di 14 quote.
4. Essa sarà corrisposta come segue:
• 12 mensilità solari entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese;
• la quattordicesima mensilità di importo uguale alle altre 12 mensilità, entro il 15 giugno;
• la tredicesima mensilità sarà pari all’importo di una mensilità normale e sarà cor risposta entro il 15 dicembre.
Tali due quote (13a e 14a mensilità) si intendono corrisposte per anno solare di com- petenza: 1° gennaio/31 dicembre.
5. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli in atto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
6. La prestazione sostitutiva della mensa (art. 29) e l’indennità forfettaria di missione (art. 58) non hanno valore retributivo: esse quindi non entrano a far parte del calcolo per il T.F.R., non sono soggette a scatti di anzianità, non entrano nel calcolo delle indennità sostitutive di ferie e/o festività, non entrano a far parte del valore retributi- vo della 14a e della 13a mensilità e vengono godute, ricorrendone le relative condi- zioni, solo per i giorni lavorativi di effettiva presenza.
Nota a verbale.
1. Le XX.XX chiedono che il pagamento delle retribuzioni sia effettuato, di norma, tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di conto corrente.
Art. 33 - Scatti di anzianità
1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 4, relativamente all’aumento di riparametrazione.
4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di anzianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente corrisposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
5. Gli scatti di anzianità sono biennali.
Art. 34 - Premio di anzianità
1. Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia, sarà corrisposto un premio di anzianità pari ad un dodicesimo della retribuzione annua come determinata dall’art. 32.
2. Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di due dodicesimi della retribuzio- ne, come sopra indicata, al lavoratore che abbia prestato 25 anni di ininterrotto ser- vizio alle dipendenze della stessa agenzia.
3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 10° ed il 15° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento in tronco o della risoluzione per iniziativa del lavoratore) avvenuta tra il 20° e il 25° anno di servi- zio effettivo prestato presso la medesima agenzia, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Art. 35 - Riparametrazione
1. Gli importi spettanti a titolo di riparametrazione, derivanti dall’applicazione differen- ziale dei nuovi parametri indicati all’art.17, in calce al quadro sinottico, saranno cor- risposti in tre tranches di importo pari a 1/ 3 cadauna, da corrispondere alle seguenti scadenze unitamente ai rispettivi aumenti salariali contrattuali:
al 1.1.2009 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
riparam 1/3 | € 95,74 | € 24,11 | € 9,46 | € 8,49 | € 8,95 | 0,00 |
al 1.1.2010 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
riparam 1/3 | € 95,74 | € 24,11 | € 9,46 | € 8,49 | € 8,95 | 0,00 |
al 1.1.2011 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
riparam 1/3 | € 95,74 | € 24,11 | € 9,46 | € 8,49 | € 8,95 | 0,00 |
2. In occasione della corresponsione della riparametrazione ai lavoratori di 3° livello retributivo (ex-2° categoria) sarà recuperata l’anticipazione di € 6,5 già corrisposta dal 1 aprile 2008, così come previsto all’art. 35- 3° comma- CCNL 5 luglio 2007.
3. In occasione delle corresponsioni di cui sopra, potranno essere riassorbiti, fino a concorrenza, gli aumenti concessi a titolo di miglior favore ai lavoratori precedente- mente inquadrati come Capo Ufficio o I^ Categoria.
4. Gli importi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcun ricalcolo per aumenti eco- nomici di rinnovo.
5. Dall’1/1/2012 i suddetti importi verranno conglobati negli stipendi e rientreranno pertanto nella base di calcolo degli scatti di anzianità.
TITOLO X
PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’
Art. 36 - Premio aziendale di produttività individuale
1. E’ istituito il Premio aziendale di produttività individuale che costituisce ad ogni effet- to la contrattazione di secondo livello.
2. Il Premio aziendale di produttività individuale è correlato al raggiungimento di in- crementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie.
3. Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività individuale è identifica- to nelle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia - verificate per cassa - com- presi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.
4. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incre- mento di produttività individuale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, misu- rato con la stessa metodologia utilizzata per determinare gli aumenti contrattuali, sono i seguenti:
+ 2 punti | + 4 punti | + 6 punti | ||
A/ p.o. 1° liv.retr. 6 | € | 240 | 306 | 382,50 |
B/ p.o. 3° liv.retr. 5 | € | 208 | 265,20 | 331,50 |
B/ p.o. 2° liv.retr. 4 | € | 192 | 244,80 | 306,00 |
B/ p.o. 1° liv.retr. 3 | € | 176 | 224,40 | 280,50 |
C/ p.o. 2° liv.retr. 2 | € | 164 | 209,10 | 261.38 |
C/ p.o. 1° liv.retr. 1 | € | 160 | 204 | 255,00 |
5. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo suc- cessivo.
6. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro-quota ai lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento, con cal- colo per /12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavo- ratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
7. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.
8. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione.
9. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrat- tuale di 2° livello nonché dell’incertezza della loro corresponsione, sono escluse dal- la retribuzione imponibile di cui all’art. 12 -3° comma - della legge 30/4/1969,
n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997,
n. 67, convertito in Legge 23/5/1997, n.135.
10. Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (SNA ed UNAPASS) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della discipli- na contenuta nel presente articolo.
11. Diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente articolo potranno essere oggetto di accordi di II livello, da porre in essere esclusivamente nelle aziende con più di 15 dipendenti.
TITOLO XI ANZIANITÀ ED AVANZAMENTI
Art. 37 - Anzianità di servizio
1. L’anzianità effettiva decorre dalla data di assunzione in servizio, xxxxx xxxxx più favorevoli.
2. I periodi di malattia, infortunio sul lavoro, maternità, congedi parentali retribuiti e congedo matrimoniale, vanno computati a tutti gli effetti come anzianità di servizio.
Art. 38 - Anzianità convenzionali
1. Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del tratta- mento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:
– un anno ai decorati di medaglia e/x xxxxx al valore militare e/o promossi per me- rito di guerra;
– un anno ai mutilati e/o invalidi di guerra, ai mutilati e/o invalidi civili, ai mutilati e/o invalidi per cause di servizio;
– il 50% del periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobili- tato in zona di operazioni in campagna di guerra riconosciute dallo Stato;
– il 50% del periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazione e una eguale anzianità per il
periodo di prigionia agli altri combattenti.
2. Al personale che abbia diritto ad anzianità convenzionali per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.
Note a verbale.
1. Agli effetti del riconoscimento dell’anzianità convenzionale di cui al presente articolo, il periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio.
2. Le norme del presente articolo si applicano anche ai combattenti della Resistenza.
TITOLO XII FERIE
Art. 39 - Maturazione e godimento delle ferie
1. Nel corso di ogni anno civile (1 gennaio/31 dicembre) il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni civili successivi all’ assunzione;
b) giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni civili successivi.
2. Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate intera- mente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 31, rimanendo computate come mezza giornata di ferie le giornate semifestive indicate allo stesso art. 31;
3. Tale determinazione è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settima- nali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settima- nali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.
4. Nell’anno di assunzione spetterà al lavoratore un periodo di ferie pari ad un dodice- simo di quello di pertinenza di cui al punto a) per ogni mese di servizio, computan- dosi come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l’anno, quanti saranno stati i mesi di servizio prestati nell’anno stesso, oppure alla corrispon- dente indennità sostitutiva, qualora egli non possa usufruire delle ferie stesse.
6. I giorni lavorativi di ferie godute verranno computati con arrotondamento per ecces- so o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od inferiore a mezza giornata.
7. Il godimento delle ferie deve avvenire:
a) per almeno 2 settimane (10 giorni lavorativi) consecutive nel corso dell’anno di maturazione;
b) per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) possibilmente entro lo stesso anno di maturazione, e comunque entro il termine massimo di diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate;
c) il restante periodo ( 6 giorni lavorativi di cui alla lettera b) del 1° comma) sarà preferibilmente fruito, anche oltre il termine di cui alla precedente lettera b) ovvero potrà essere sostituito dalla relativa indennità.
8. Per l’anno di assunzione gli scaglioni di godimento, di cui al precedente comma, saranno proporzionalmente ridotti. In tal caso, per quanto riguarda il periodo indica- to sub a), esso:
d) in caso di assunzione in epoca precedente quella di fruizione collettiva delle ferie (chiusura dell’agenzia), ovvero in epoca che comunque consenta la fruizione delle ferie nel periodo da maggio ad ottobre, sarà effettivamente fruito nell’ambito dei periodi elencati al presente paragrafo;
e) negli altri casi, potrà essere fruito, a richiesta del lavoratore, entro lo stesso anno di maturazione, ovvero sarà aggiunto al periodo di 2 settimane, maturato nel suc- cessivo anno civile, la cui fruizione è obbligatoria nell’ambito dell’anno di maturazione.
9. Il calcolo dell’indennità sostitutiva delle ferie, nei casi in cui è ammessa la corre- sponsione di tale indennità, avrà luogo con il meccanismo contabile indicato all’art. 31, comma 7.
Art. 40 - Programmazione delle ferie
1. La programmazione delle ferie avrà luogo con le seguenti procedure:
a) entro il 31 marzo di ogni anno ciascun lavoratore presenterà all’azienda proposta scritta di fruizione di ferie per uno o più periodi, per un minimo di 2 settimane ed un massimo pari a quelle spettanti, comprensive di quelle eventualmente residue, frazionate di norma in non più di tre periodi; il periodo minimo di cui sopra si in- tende riferito ad un’anzianità intera da maturare fino al 31 dicembre dell’anno in corso, e proporzionalmente ridotto per anzianità inferiori; il lavoratore avrà co- munque facoltà di richiedere la fruizione di un massimo di 5 giorni di ferie, a sin- gole giornate, intere o mezze;
b) entro il 30 aprile dell’anno stesso il datore di lavoro comunicherà a ciascun lavo- ratore il periodo o i periodi assegnati, tenuto conto, compatibilmente con le esi- genze aziendali, delle proposte avanzate dal lavoratore, come indicato al pre- cedente punto a); in caso di mancata comunicazione scritta al lavoratore da parte del datore di lavoro entro tale data (30/4) si intenderà accettato il piano ferie pre- sentato dal lavoratore;
c) i lavoratori assunti successivamente al 31 marzo dell’anno potranno comunque presentare la proposta scritta di cui al punto a) in tempo utile per consentire al datore di lavoro la relativa programmazione, che sarà comunicata al lavoratore entro un mese dalla presentazione della proposta, con le stesse condizioni preci- sate al punto b);
d) il periodo delle ferie potrà essere frazionato, per esigenze di servizio, salvaguar- dando un periodo continuativo pari almeno al 50% di quello spettante al singolo lavoratore, e sarà collocato, di norma, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, salvo diverse proposte del lavoratore stesso;
e) nell’assegnazione dei turni di ferie il datore di lavoro darà la precedenza alle pro- poste provenienti dai lavoratori con maggiore anzianità e/o carichi famigliari, te- nendo altresì conto delle condizioni di salute e/o famigliari del lavoratore stesso.
2. Il lavoratore che abbia un saldo ferie residuo, riferito alla fattispecie di cui all’art. 39, 7° comma, lett. c), maturato da oltre 24 mesi, avrà la facoltà di scelta, relativamente a tale saldo ferie, circa l’effettiva fruizione o la percezione della relativa indennità sostitutiva.
3. L’opzione di cui sopra dovrà essere esercitata entro il 31 marzo di ogni anno, in coin- cidenza con la proposta di cui al 1° comma, lett. a) e potrà riguardare solo le ecce- denze maturate da oltre 24 mesi.
4. Nel caso che il lavoratore abbia scelto la corresponsione dell’indennità sostitutiva,
questa dovrà essergli corrisposta unitamente alla retribuzione del mese di aprile.
5. Nel caso che il lavoratore abbia scelto la fruizione, lo stesso avrà facoltà di indicare per iscritto il o i periodi nei quali intende fruire dell’eccedenza di cui sopra.
6. L’eventuale diniego del datore di lavoro rispetto ad alcuno o a tutti i periodi scelti dal lavoratore, a norma di quanto previsto al precedente paragrafo, dovrà essere moti- vato, sempre per iscritto.
7. Non è ammessa la rinuncia alle ferie.
Art. 41 - Richiamo in servizio
1. L’impresa può richiamare in servizio il lavoratore in ferie, prima del termine del pe- riodo di ferie assegnato, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimbor- so delle spese sostenute, e documentate, per il fatto dell’anticipato ritorno.
2. Nel caso di cui al paragrafo precedente il lavoratore avrà diritto al godimento del periodo di ferie non fruito, in periodo successivo, anche oltre il termine di cui all’art. 39, 7° comma, lett. a). La scelta della collocazione di tale periodo avrò luogo con le stesse procedure indicate al precedente art. 40, 1°comma, lett. da a) ad e).
Art. 42 - Assenze e malattie durante le ferie
1. Nei casi di assenza dal servizio, senza diritto alla retribuzione, il periodo di ferie spet tante viene proporzionalmente ridotto. Tale riduzione non si applica in caso di malat- tia, infortunio sul lavoro, maternità, nell’ambito, per quest’ultima, dei periodi di asten- sione obbligatoria dal lavoro.
2. I periodi di malattia intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente all’azienda la malattia stessa, segnalando gli estremi necessari perché l’azienda possa eventualmente ri chiedere gli accertamenti di legge. Il lavoratore dovrà successivamente documenta- re l’evento entro gli stessi termini di cui all’art. 49.
3. Nel caso di cui al paragrafo precedente il lavoratore avrà diritto al rinvio del periodo di ferie non fruito, in periodo successivo, anche oltre il termine di cui all’art. 39, 7°comma, lett. a). La scelta della collocazione di tale periodo avrò luogo con le stesse procedure indicate al precedente art. 40, 1°comma, lett. da a) a d).
4. A norma dell’art. 2109, 3° comma, C.C., non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso.
TITOLO XIII PERMESSI E CONGEDI
Art. 43 - Permessi
1. L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documen- tati motivi.
2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione.
3. L’agente accorderà permessi retribuiti per visite mediche e terapie documentate.
4. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente.
5. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n° 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, han- no diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro.
6. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esa- me, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di per- messo non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso.
7. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.
Art. 44 - Congedi
1. A norma degli artt. 5 e 6 della Legge 8 marzo 2000, n° 53 i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa agenzia, possono ri chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’in- tera vita lavorativa.
2. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del di- ploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 4 della Legge 53/2000, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad inter- ruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ov- vero può differirne l’accoglimento, nel caso di comprovate esigenze organizzative.
5. Il congedo di cui al presente articolo può essere fruito al massimo dal 10% dei lavo- ratori in servizio, avendo riguardo alle precedenze temporali delle relative richieste, che comunque devono essere avanzate con un preavviso non inferiore a trenta gior- ni. La frazione inferiore ad uno sarà arrotondata all’unità con il criterio matematico (es.: 0,4= 0, 0,5=1, 0,6=1).
Art. 45 - Congedi per la formazione continua
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di forma- zione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professio- nali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali con- cordati tra le parti sociali, tramite l’ENBASS, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individua- zione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente comma.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, preve- dano quote di riduzione dell’orario di lavoro, possono essere finanziati dalle Regio- ni, mediante le quote del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come previsto dall’art. 6 della citata Legge 53/2000 e suc- cessive modifiche.
Art.46 - Congedo matrimoniale
1. A tutti i lavoratori verrà concesso, in caso di matrimonio, un periodo continuativo di quindici giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali.
2. Il periodo di cui al comma precedente sarà fruito in occasione del matrimonio o in altro periodo concordato fra le parti.
3. Il matrimonio sarà comprovato da idonea documentazione.
4. Durante il congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.
TITOLO XIV ASPETTATIVA
Art. 47 - Aspettativa
1. Quando ricorrano comprovate particolari necessità familiari o seri motivi di indole pri- vata che richiedano un’assenza almeno pari ad un mese, il lavoratore che abbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto a una aspettativa della durata mas- sima di sei mesi.
2. Analogo diritto compete ai lavoratori, sempre con almeno due anni di anzianità di servizio, che intendano esplicare servizio di volontariato, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. In questo caso il periodo di aspettativa potrà avere durata fino ad un anno.
3. Decorso il periodo di aspettativa concesso, l’agente, a richiesta del lavoratore, potrà prorogare l’aspettativa di un ulteriore periodo, di durata da concordare.
4. La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà superare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche.
5. Di norma durante l’aspettativa cessa la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento.
6. Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza dell’aspettativa è considerato dimissionario da tale data ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore.
7. Nel caso si addivenga alla risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione sarà computata sulla base del trattamento economico spettante al lavoratore alla data in cui interviene la risoluzione del rapporto di lavoro.
8. Il periodo di aspettativa non è computabile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
TITOLO XV
MALATTIA – INFORTUNIO SUL LAVORO
Art. 48 - Malattia e infortunio extraprofessionale
1. In caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio extraprofessionale, l’agente conserverà il posto al lavoratore per i seguenti periodi:
a) mesi sei con retribuzione intera al lavoratore che abbia superato il periodo di prova e con anzianità di servizio fino al settimo anno compiuto;
b) mesi nove, di cui sei a retribuzione intera e tre a metà, al lavoratore con anzianità di servizio tra l’ottavo anno iniziato ed il decimo compiuto;
c) mesi dodici, di cui sei mesi ad intera retribuzione e sei a metà, al lavoratore con anzianità di servizio dall’undicesimo anno iniziato.
2. Per il computo dei periodi di cui al precedente comma, si sommano le assenze dovute alla stessa malattia ed alle conseguenze ad essa collegabili, quando non siano separate da un intervallo di almeno sei mesi di servizio effettivo.
3. Trascorsi i termini suddetti si potrà risolvere il rapporto di lavoro con il trattamento previsto per i casi di disdetta di cui all’articolo 59 e seguenti, salvo il caso di cui al successivo comma.
4. In caso di gravi e/o prolungate patologie, che determinino la necessità di superare i termini di cui al comma 1, lett. a), b) e c), il lavoratore potrà chiedere, prima del ter- mine dei periodi di cui sopra, un’aspettativa non retribuita e senza maturazione di alcuna anzianità, della durata massima di 12 mesi. Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegato il relativo certificato medico. Al termine di tale periodo, ove il la- voratore non possa riprendere servizio, il rapporto di lavoro si intenderà risolto, sen- za necessità di preavviso da parte di alcuna delle parti.
Art.49 - Malattia: documentazione da produrre
1. Il lavoratore che si assenta per malattia, oltre alle normali comunicazioni, dovrà pre- sentare nel secondo giorno di malattia, se la stessa è di durata superiore ad un giorno, il certificato medico che giustifichi anche il primo giorno.
2. Qualora la malattia si protragga oltre il giorno di scadenza del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, il lavoratore dovrà far pervenire all’agenzia nuovo certificato medico di proroga della malattia.
Art. 50 - Malattia: visite di controllo
1. Durante il periodo di assenza, l’agente ha facoltà di fare accertare l’esistenza della malattia o infortunio e di controllare il decorso nei modi e nei limiti di cui all’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Art. 51 - Oneri a carico dei datori di lavoro relativi alle malattie
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 48 saranno rimessi, a richiesta dei datori di lavoro, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente arti- colo 4, 5° comma, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto in detto Regolamento, nonché in regola con i pagamenti indicati all’art. 3 del presente CCNL.
Art. 52 - Infortunio sul lavoro
1. In caso di infortunio sul lavoro l’agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell’inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell’INAIL.
2. Durante l’intero periodo di cui sopra l’azienda corrisponderà al lavoratore un’integra- zione al trattamento di competenza dell’INAIL fino a raggiungere il 100% della nor- male retribuzione netta. L’azienda provvederà inoltre ad anticipare l’indennità a cari- co INAIL, a norma dell’art. 70 T.U. infortuni, e comunque per un periodo massimo di tre mesi, decorsi i quali la relativa anticipazione verrà comunque recuperata.
Nota a verbale.
1. Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11 novembre 1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni già intervenute.
TITOLO XVI
MATERNITA’–CONGEDI PARENTALI–PARI OPPORTUNITA’–MOLESTIE SESSUALI
Art. 53 - Gravidanza e puerperio
1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall’art. 16 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una integrazione dell’indennità eroga- ta dall’INPS, ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del con- gedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso con- venzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. A norma dell’art. 21 del T.U.:
a) Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’art. 16, lett. a), la lavoratri- ce deve consegnare al datore di lavoro e all’Istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indi- cata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di na- scita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affi- damento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo in- gresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il con-
gedo di maternità di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età;
d) Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non com porta indennità nè retribuzione.
e) L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di ab- bandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decre- to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma 1) del presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui all’art. 27, comma 2, T.U. (comma 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
Art. 54 - Congedi per la malattia del figlio
1. A norma dell’art. 47 T.U., entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di aste- nersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo
della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
7. A norma dell’art. 48 T.U., i periodi di congedo per la malattia del figlio non sono re- tribuiti; essi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità aggiuntive.
Art. 55 - Congedi per eventi e cause particolari
1. A norma dell’art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, pur- ché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espleta- mento dell’attività lavorativa.
2. Le stesse normative di cui sopra si applicheranno anche nel caso che il decesso abbia colpito un affine entro il secondo grado.
3. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio.
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i per- messi e le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/92 e successive integra- zioni e modifiche.
L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art 4 legge 104/92.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 legge n° 104/92 e successive integra- zioni e modifiche.
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico
soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
Art. 56 - Pari opportunità - Molestie sessuali
1. Con riferimento alle tematiche concernenti le Pari Opportunità, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò indispensabile costituire una Commissione mi- sta nazionale per utilizzare gli strumenti di legge più idonei al fine di favorire specifi che iniziative
2. Eventuali costi per il funzionamento della predetta Commissione saranno a carico dell’ENBASS.
3. Si intende recepito quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n° 145, che prevede all’art. 2, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater, la normativa in materia di molestie sessuali.
TITOLO XVII SERVIZIO MILITARE
Art. 57 - Servizio militare
1. Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia (D.Lgs. 215/2001 e Legge 226/2004), ed a seguito delle quali il servizio militare di leva è stato sospeso, salvo i casi indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331/2000.
2. Sono fatte salve le normative del Paesi aderenti all’Unione Europea che prevedano il servizio militare di leva per i cittadini di tali paesi.
3. Nei casi sopra indicati resterà applicabile la disciplina contrattuale precedentemente in vigore (art. 48 CCNL 25 maggio 2001).
TITOLO XVIII TRASFERTE - TRASFERIMENTI
Art. 58 - Missioni
1. E’ in facoltà degli agenti di inviare i lavoratori in missione temporanea fuori dal co- mune ove essi prestano normalmente la propria attività.
2. La trasferta sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione in questione compren- derà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione della trasferta.
3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto.
4. Quando la trasferta abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giorna- ta lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori interessati anche un’ul- teriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili.
5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro accenderà apposita garanzia portavalori.
TITOLO XIX
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro
1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per disdetta da parte dell’agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute;
b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 48;
c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile;
d) per dimissioni;
e) per morte del lavoratore.
2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipa- zione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art.60 - Comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro
1. In tutti i casi da a) a d) di cui al precedente articolo 59, la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere effettuata per iscritto e a mezzo rac- comandata postale con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente, esclu- sa la raccomandata a mano.
Art. 61 - Preavviso
1. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, escluso il caso di giusta causa, dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto un anno di servizio: 2 mesi;
b) per i lavoratori che, avendo compiuto un anno di servizio non hanno compiuto il quinto: 3 mesi;
c) per i lavoratori oltre il quinto anno di servizio: 4 mesi;
d) in caso di dimissioni da parte del lavoratore: 1 mese.
2. Il termine di preavviso decorre dalla ricezione della lettera di licenziamento, e comun- que dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
3. Durante il compimento del periodo di preavviso per licenziamento, l’agente conce- derà al lavoratore dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della re- tribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata secondo i criteri di legge.
5. E’ tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di inden- nizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà con- siderato agli effetti del computo dell’anzianità.
7. E’ fatto divieto di sostituire tutto o parte del preavviso con giornate di ferie.
TITOLO XX TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 62 - Trattamento di fine rapporto e modalità di pagamento
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’agente è tenuto a corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le norme contenute nella Legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Il pagamento del T.F.R., di cui al comma precedente, dovrà aver luogo nei tempi tec- nici necessari, e comunque entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 63 - Anticipazioni del T.F.R.
1. Ferme restando le condizioni di erogabilità stabilite dall’8° comma dell’art. 2120 c.c., così come modificato dall’art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, in parziale de- roga ai limiti percentuali di accoglimento delle richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto da parte dei dipendenti, così come fissate dal 7° comma della norma anzidetta, le eventuali richieste saranno accolte fino alla concorrenza di un importo
non superiore al 30% della somma delle indennità complessivamente maturate al 31 dicembre dell’anno precedente da tutto il personale dell’agenzia con il massimo del 70% dell’indennità di fine rapporto maturate dal lavoratore richiedente.
2. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, so- pra richiamato, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 2,della Legge 53/2000, e di cui agli articoli 5 e 6 della stessa Legge 53/2000. L’anti- cipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
3. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per in- dennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettan- ti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
Art. 64 - Computo delle provvigioni nel T.F.R.
1. Le eventuali provvigioni di acquisto a carattere non occasionale percepite dal per- sonale disciplinato dal presente contratto, sono riconosciute e computate, ai fini del trattamento di fine rapporto, nella misura del 100%, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c.
Nota a verbale: Sono comunque fatte salve le pattuizioni e/o prassi, relative a eventuali provvigioni di acquisto a carattere non occasionale percepite dal personale disciplinato dal presente contratto, in atto presso le singole Agenzie alla data di sottoscrizione del presente verbale.
Art. 65 - Morte del lavoratore
1. In caso di morte del lavoratore si seguono le norme dell’art. 2122 c.c.
TITOLO XXI CERTIFICATO DI SERVIZIO
Art. 66 - Certificato di servizio
1. L’agente rilascerà al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto, il certificato di servizio contenente l’indicazione del tempo durante cui il lavoratore ha svolto la sua attività presso l’agenzia, delle specifiche mansioni nella stessa disimpegnate e dello sviluppo di carriera indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione dell’indennità o per gli altri diritti rivendicati dal lavorato- re.
2. L’agente rilascerà inoltre al lavoratore la certificazione dell’avvenuta formazione rela- tiva all’iscrizione al RUI.
TITOLO XXII TRAPASSO DI AGENZIA
Art. 67 - Trapasso di agenzia e relative procedure
1. Il trapasso d’agenzia, la revoca del mandato, le gestioni interinali, i trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denomina- zione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede.
2. Le parti confermano che il trasferimento e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell’assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori.
3. Ai fini del personale da trasferire, si farà riferimento, nel caso di agente pluriman- datario, al criterio dell’occupazione prevalente nel ramo d’azienda oggetto degli eventi indicati ai comma 1 e 2.
4. Nel caso in cui ciò non sia possibile o si preferisca porre in essere una diversa pro- cedura, si procederà mediante identificazione del personale in questione nell’ambito di un confronto fra l’Agente cedente e quello cessionario, assistiti dall’Associazione cui gli stessi aderiscono o conferiscono mandato, ed i lavoratori interessati, assistiti dalle rispettive XX.XX.
5. A richiesta del datore di lavoro cedente, i lavoratori, assistiti dalle XX.XX. sindacali, potranno consentire la liberazione del cedente stesso dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. Nell’ambito di tali procedure dovranno essere convenute modalità per la salva- guardia della maturazione, nonché le modalità di calcolo e di erogazione del premio aziendale di produttività di cui all’art. 36 e del premio di anzianità di cui all’art. 34, nell’ambito temporale dell’anno in cui si verifica l’evento di cui al I° comma.
6. Le Parti convengono che la piena attuazione di quanto previsto al presente articolo non può prescindere dall’inclusione dell’ANIA fra i soggetti interessati alle procedure indicate al precedente comma. A tal fine si impegnano alle azioni di rispettiva com- petenza per la realizzazione pratica di tale principio.
TITOLO XXIII
PERSONALE AVENTE INCARICHI SINDACALI
Art. 68 - Permessi sindacali
1. Le XX.XX. nazionali comunicheranno alle Associazioni datoriali nazionali i nominativi dei lavoratori, dipendenti di alcuna Agenzia, che risultino eletti o comunque designati a cariche sindacali nazionali, regionali o territoriali, nonché i nominativi delle Agenzie datrici di lavoro; le stesse Associazioni provvederanno a darne notizia alle Aziende alle quali i lavoratori in questione appartengono.
Potrà essere eletto o comunque designato al massimo un lavoratore per ogni agen- zia inferiore ai 10 dipendenti, due lavoratori, di norma, per agenzie superiori a tale limite, fatto salvo quanto eventualmente disposto da norma di Xxxxx.
2. L’ENBASS consegnerà per ogni anno solare alle XX.XX. un quantitativo di cedole orarie, di cui all’art. 4 comma 8, lett. a), pari a 160 per ogni sigla sindacale.
3. Le XX.XX. comunicheranno preventivamente alle Agenzie dalle quali dipendono i lavoratori interessati, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi salvo casi di comprovata necessità ed urgenza, la necessità dei suddetti lavoratori di assentarsi dal lavoro per motivi inerenti il loro incarico, indicando i giorni dell’assenza. Le XX.XX. stesse provvederanno a consegnare ai lavoratori dirigenti sindacali le cedole orarie, di cui al precedente comma 2, necessarie per l’intera copertura del periodo.
4. Le notifiche di cui ai comma precedenti, ai fini delle guarentigie ed ai fini dell’applica- zione del presente articolo, avranno efficacia dal giorno successivo a quello del tim- bro postale di spedizione.
In ogni caso le comunicazioni scritte di cui ai comma 1 e 3 saranno precedute da analoga informativa da inoltrare a mezzo telefax o messaggio e-mail.
5. I lavoratori che avranno usufruito dei permessi sindacali, di cui al comma 3, con segneranno all’agenzia dalla quale dipendono, di norma all’atto del rientro in servizio dopo la fruizione del o dei permessi sindacali stessi, e comunque entro 7 giorni da tale data, il quantitativo di cedole orarie, indicate al comma 3, ultimo capoverso, ne- cessario alla copertura dei permessi fruiti. In caso di insufficienza delle suddette cedole, i relativi periodi resteranno a carico dei singoli lavoratori.
6. L’agenzia potrà ottenere semestralmente il rimborso del valore delle cedole, ricevute dai lavoratori rivestenti cariche sindacali, da parte dell’ENBASS, allegando un pro- spetto riflettente la determinazione del costo orario delle relative assenze, comple- to di tutti gli elementi costituenti il costo stesso, comprese le incidenze dei vari istituti contrattuali, del TFR, dei contributi previdenziali ed assicurativi e degli eventuali tri- buti regionali (IRAP), corredato da copia delle buste paga del lavoratore, relative al
periodo interessato ed ai tre mesi precedenti.
7. L’ENBASS, effettuati i controlli di rito, provvederà al rimborso all’agenzia interessata entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta, completa dei documenti ne- cessari.
8. Avrà diritto al rimborso delle cedole in questione l’agenzia che risulti in regola con il pagamento dei contributi previsti all’art. 3, per tutto il periodo interessato ai per- messi fruiti ed ai sei mesi precedenti.
9. I lavoratori indicati al comma 1 non potranno essere licenziati, per la durata del loro mandato e per i sei mesi successivi, per motivi inerenti il regolare espletamento della carica sindacale.
10. L’intera normativa del presente articolo entrerà in vigore decorsi sei mesi dall’inizio della riscossione dei contributi previsti all’art. 3. Fino a tale momento, continuerà ad avere applicazione l’art. 68 del CCNL 5 luglio 2007.
Norma transitoria: Dopo un biennio di applicazione della normativa di cui al presente articolo, le Parti si incontreranno per un monitoraggio dell’istituto, nonché per assumere eventuali decisioni in merito, anche per quanto riguarda l’equilibrio della relativa aliquota di finanziamento.
Art. 69 - Permessi sindacali per assemblee provinciali
1. A ciascun dipendente che partecipi alle assemblee provinciali indette dalle Orga- nizzazioni sindacali stipulanti, viene concesso il permesso retribuito pari a 8 ore an- nue complessive, da utilizzare nell’anno solare di riferimento.
TITOLO XXIV
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE
Art. 70 - Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare
1. Le Parti riaffermano l’opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.
2. Fermo restando quanto previsto dai diversi accordi vigenti fra le XX.XX. ed UNA- PASS, si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l’adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d’uso. A tal fine viene istituita una Commissione composta da 4 soggetti per le XX.XX. e 4 per SNA. Entro 18 mesi dall’avvio del Fondo negoziale aperto, le Parti si incontreranno per dar seguito all’obbiettivo di cui al I° comma.
3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in
sede ministeriale il 12 aprile 2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitiva- mente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.
Nota a verbale.
SNA riafferma la necessità di valutare prioritariamente la possibilità di aderire al Fondo ex-Anagina (Piccole e Medie Imprese), sulla base degli Statuti i cui testi erano già stati definiti, ancorché non sottoscritti; tale adesione avverrebbe previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni, accertamento da esperire congiuntamente con gli Organi di gestione di tale Fondo.
Art. 71 - Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto
1. La contribuzione al Fondo Pensione negoziale aperto, di cui al precedente art. 70, è determinata con riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del TFR ed è stabi- lita nelle seguenti misure alternative, a scelta del lavoratore:
a) 2 (due) % a carico dell’Impresa e 2 (due) % a carico del lavoratore, oppure
b) 1 (uno) % a carico dell’Impresa e 0,25 (zero, venticinque) % a carico del lavo- ratore.
2. In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Sarà inoltre destinata al Fondo pensione negoziale aperto cui il lavoratore abbia aderito una quota del TFR pari ai seguenti valori:
a) per i lavoratori senza anzianità contributiva obbligatoria alla data del 28/4/1993, il 100%;
b) per tutti gli altri, il 50%, con facoltà per tali lavoratori di destinare al Fondo l’intero TFR.
TITOLO XXV ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 72 - Modalità di rinnovo del CCNL
1. Le piattaforme contrattuali per il rinnovo del C.C.N.L. saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del con- tratto.
2. Il C.C.N.L. ha durata triennale.
3. Lo SNA, l’UNAPASS e le XX.XX. assumono l’impegno alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni ed in tal senso concordano che in sede di rinnovo po- tranno essere attuati adeguamenti retributivi per il periodo pregresso con le moda-
lità utilizzate con il presente CCNL. Inoltre potranno essere definite eventuali scaden- ze intermedie atte a valutare gli andamenti inflattivi nel corso della vigenza triennale del prossimo C.C.N.L.
Art. 73 - Indennità di copertura economica
Le parti si impegnano a discutere, successivamente all’approvazione del presente CCNL, una diversa modalità che sostituisca l’indennità di vacanza contrattuale conte- nuta nel CCNL 5 luglio 2007.
TITOLO XXVI DECORRENZA E DURATA
Art. 74 - Decorrenza e durata del CCNL
1. Il presente contratto collettivo ha decorrenza a partire dal 1°gennaio 2009 ed appli- cazione dalla data della ratifica del verbale di accordo da parte degli Organi compe- tenti. Esso ha scadenza al 31 dicembre 2011.
La decorrenza delle tabelle retributive è comunque quella specificatamente indicata in ognuna di esse.
2. La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la par- te normativa e per quella economica, con un preavviso di almeno 6 mesi. In man- canza di disdetta si intenderà rinnovato per 3 anni.
TITOLO XXVII NORME FINALI
Art. 75 - Condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto forma un complesso giuridico-normativo inscindibile e dalla data della sua entrata in vigore sostituisce i contratti e accordi precedenti.
2. Per le condizioni di miglior favore, si fa riferimento all’articolo 2077 C.C.
RACCOMANDAZIONE
Barriere architettoniche
Le XX.XX. firmatarie del contratto invitano lo SNA e l’UNAPASS a farsi carico di ricor- dare ai propri associati, affinché lo rammentino alle rispettive Compagnie, l’osservanza ed il rispetto delle leggi vigenti sulle disposizioni in materia di barriere architettoniche, soprattutto prima delle assegnazioni delle sedi aziendali e nelle iniziative di ristruttura- zione, allo scopo di consentire l’accesso delle persone disabili nelle strutture agenziali.
PROTOCOLLO APPLICATIVO DELL’ART. 29 CCNL
Le parti SNA, UNAPASS, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA, firmatarie del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, intendono con il presente atto definire la materia di cui al comma 10 dell’art. 29 del CCNL.
A tale fine concordano che la prestazione sostitutiva della mensa che le aziende eroghe- ranno ai propri dipendenti, in caso di intervallo fra i due turni lavorativi giornalieri effettiva- mente fruito, nella misura ivi indicata, sarà attuata mediante buono pasto di valore pari ad € 3,5 fino al 31 dicembre 2010 ed € 4 dal 1 gennaio 2011, o anche, in alternativa mediante convenzione con esercizi pubblici di somministrazione di pasti.
PROTOCOLLO
Considerate le gravi difficoltà nelle quali si trovano ad operare molte agenzie, in par- ticolare nelle situazioni di congiuntura negativa, acuite dalla crisi che colpisce il nostro Paese e specificatamente il settore della distribuzione assicurativa;
considerate inoltre le conseguenze che per tali motivi possono ricadere, tanto sulle agenzie quanto in ordine ai livelli occupazionali;
Le Parti convengono che
le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali territoriali, congiuntamente alle rispettive istanze e strutture nazionali, si impegnino a individuare soluzioni, anche a mez- zo di specifici accordi, atti ad affrontare le situazioni di crisi, con particolare riguardo alla salvaguardia del sistema agenziale e alla tutela dei livelli occupazionali, fermo restando che tali accordi non potranno in alcun caso riguardare i minimi tabellari, gli scatti di an- zianità nonché i diritti individuali derivanti da inderogabili norme di legge.
Qualora alcuna struttura non sia presente sul territorio, la stessa sarà surrogata dalla rispettiva struttura nazionale.
TABELLE RETRIBUTIVE A
prec.class. | quadro | C.U. | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | |
retr.2008 | 1.324,61 | 1.324,61 | 1.261,11 | 1.156,56 | 1.074,58 | 1.074,58 |
1 scatto | 28,08 | 28,08 | 26,74 | 24,52 | 22,78 | 22,78 |
biennio 1 | 1.324,61 | 1.324,61 | 1.261,11 | 1.156,56 | 1.074,58 | 1.074,58 |
biennio 2 | 1.352,69 | 1.352,69 | 1.287,85 | 1.181,08 | 1.097,36 | 1.097,36 |
biennio 3 | 1.380,77 | 1.380,77 | 1.314,59 | 1.205,60 | 1.120,14 | 1.120,14 |
biennio 4 | 1.408,85 | 1.408,85 | 1.341,33 | 1.230,12 | 1.142,92 | 1.142,92 |
biennio 5 | 1.436,93 | 1.436,93 | 1.368,07 | 1.254,64 | 1.165,70 | 1.165,70 |
biennio 6 | 1.465,01 | 1.465,01 | 1.394,81 | 1.279,16 | 1.188,48 | 1.188,48 |
biennio 7 | 1.493,09 | 1.493,09 | 1.421,55 | 1.303,68 | 1.211,26 | 1.211,26 |
biennio 8 | 1.521,17 | 1.521,17 | 1.448,29 | 1.328,20 | 1.234,04 | 1.234,04 |
biennio 9 | 1.549,25 | 1.549,25 | 1.475,03 | 1.352,72 | 1.256,82 | 1.256,82 |
biennio 10 | 1.577,33 | 1.577,33 | 1.501,77 | 1.377,24 | 1.279,60 | 1.279,60 |
biennio 11 | 1.605,41 | 1.605,41 | 1.528,51 | 1.401,76 | 1.302,38 | 1.302,38 |
biennio 12 | 1.633,49 | 1.633,49 | 1.555,25 | 1.426,28 | 1.325,16 | 1.325,16 |
biennio 13 | 1.661,57 | 1.661,57 | 1.581,99 | 1.450,80 | 1.347,94 | 1.347,94 |
biennio 14 | 1.689,65 | 1.689,65 | 1.608,73 | 1.475,32 | 1.370,72 | 1.370,72 |
biennio 15 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.635,47 | 1.499,84 | 1.393,50 | 1.393,50 |
biennio 16 | 1.745,81 | 1.745,81 | 1.662,21 | 1.524,36 | 1.416,28 | 1.416,28 |
prec.class. | quadro | C.U. | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | |
nuovi liv.retr. | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° |
Retr.2008 | 1.324,61 | 1.324,61 | 1.261,11 | 1.156,56 | 1.074,58 | 1.074,58 |
aum.1/1/09 | 32,85 | 32,85 | 31,28 | 28,68 | 26,65 | 26,65 |
1/3 ripar. | 95,76 | 24,12 | 9,47 | 2,00 | 8,96 | 0,00 |
totale 2009 | 1.453,22 | 1.381,58 | 1.301,86 | 1.187,24 | 1.110,19 | 1.101,23 |
1 scatto | 28,78 | 28,78 | 27,40 | 25,13 | 23,35 | 23,35 |
biennio 1 | 1.453,22 | 1.381,58 | 1.301,86 | 1.187,24 | 1.110,19 | 1.101,23 |
biennio 2 | 1.482,00 | 1.410,36 | 1.329,26 | 1.212,37 | 1.133,54 | 1.124,58 |
biennio 3 | 1.510,78 | 1.439,14 | 1.356,66 | 1.237,50 | 1.156,89 | 1.147,93 |
biennio 4 | 1.539,56 | 1.467,92 | 1.384,06 | 1.262,63 | 1.180,24 | 1.171,28 |
biennio 5 | 1.568,34 | 1.496,70 | 1.411,46 | 1.287,76 | 1.203,59 | 1.194,63 |
biennio 6 | 1.597,12 | 1.525,48 | 1.438,86 | 1.312,89 | 1.226,94 | 1.217,98 |
biennio 7 | 1.625,90 | 1.554,26 | 1.466,26 | 1.338,02 | 1.250,29 | 1.241,33 |
biennio 8 | 1.654,68 | 1.583,04 | 1.493,66 | 1.363,15 | 1.273,64 | 1.264,68 |
biennio 9 | 1.683,46 | 1.611,82 | 1.521,06 | 1.388,28 | 1.296,99 | 1.288,03 |
biennio 10 | 1.712,24 | 1.640,60 | 1.548,46 | 1.413,41 | 1.320,34 | 1.311,38 |
biennio 11 | 1.741,02 | 1.669,38 | 1.575,86 | 1.438,54 | 1.343,69 | 1.334,73 |
biennio 12 | 1.769,80 | 1.698,16 | 1.603,26 | 1.463,67 | 1.367,04 | 1.358,08 |
biennio 13 | 1.798,58 | 1.726,94 | 1.630,66 | 1.488,80 | 1.390,39 | 1.381,43 |
biennio 14 | 1.827,36 | 1.755,72 | 1.658,06 | 1.513,93 | 1.413,74 | 1.404,78 |
biennio 15 | 1.856,14 | 1.784,50 | 1.685,46 | 1.539,06 | 1.437,09 | 1.428,13 |
biennio 16 | 1.884,92 | 1.813,28 | 1.712,86 | 1.564,19 | 1.460,44 | 1.451,48 |
prec.class. | quadro | C.U. | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | |
nuovi liv.retr. | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° |
Retr.2009 | 1.453,22 | 1.381,58 | 1.301,86 | 1.187,24 | 1.110,19 | 1.101,23 |
aum.1/1/10 | 24,43 | 24,43 | 23,26 | 21,33 | 19,82 | 19,82 |
1/3 ripar. | 95,75 | 24,11 | 9,46 | 8,49 | 8,95 | 0,00 |
totale 2010 | 1.573,40 | 1.430,12 | 1.334,58 | 1.217,06 | 1.138,96 | 1.121,05 |
1 scatto | 29,30 | 29,30 | 27,89 | 25,58 | 23,77 | 23,77 |
biennio 1 | 1.573,40 | 1.430,12 | 1.334,58 | 1.217,06 | 1.138,96 | 1.121,05 |
biennio 2 | 1.602,70 | 1.459,42 | 1.362,47 | 1.242,64 | 1.162,73 | 1.144,82 |
biennio 3 | 1.632,00 | 1.488,72 | 1.390,36 | 1.268,22 | 1.186,50 | 1.168,59 |
biennio 4 | 1.661,30 | 1.518,02 | 1.418,25 | 1.293,80 | 1.210,27 | 1.192,36 |
biennio 5 | 1.690,60 | 1.547,32 | 1.446,14 | 1.319,38 | 1.234,04 | 1.216,13 |
biennio 6 | 1.719,90 | 1.576,62 | 1.474,03 | 1.344,96 | 1.257,81 | 1.239,90 |
biennio 7 | 1.749,20 | 1.605,92 | 1.501,92 | 1.370,54 | 1.281,58 | 1.263,67 |
biennio 8 | 1.778,50 | 1.635,22 | 1.529,81 | 1.396,12 | 1.305,35 | 1.287,44 |
biennio 9 | 1.807,80 | 1.664,52 | 1.557,70 | 1.421,70 | 1.329,12 | 1.311,21 |
biennio 10 | 1.837,10 | 1.693,82 | 1.585,59 | 1.447,28 | 1.352,89 | 1.334,98 |
biennio 11 | 1.866,40 | 1.723,12 | 1.613,48 | 1.472,86 | 1.376,66 | 1.358,75 |
biennio 12 | 1.895,70 | 1.752,42 | 1.641,37 | 1.498,44 | 1.400,43 | 1.382,52 |
biennio 13 | 1.925,00 | 1.781,72 | 1.669,26 | 1.524,02 | 1.424,20 | 1.406,29 |
biennio 14 | 1.954,30 | 1.811,02 | 1.697,15 | 1.549,60 | 1.447,97 | 1.430,06 |
biennio 15 | 1.983,60 | 1.840,32 | 1.725,04 | 1.575,18 | 1.471,74 | 1.453,83 |
biennio 16 | 2.012,90 | 1.869,62 | 1.752,93 | 1.600,76 | 1.495,51 | 1.477,60 |
prec.class. | quadro | C.U. | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | |
nuovi liv.retr. | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° |
Retr.2010 | 1.573,40 | 1.430,12 | 1.334,58 | 1.217,06 | 1.138,96 | 1.121,05 |
aum.1/1/11 | 27,64 | 27,64 | 26,31 | 24,13 | 22,42 | 22,42 |
1/3 ripar. | 95,75 | 24,11 | 9,46 | 8,49 | 8,95 | 0,00 |
totale 2011 | 1.696,79 | 1.481,87 | 1.370,35 | 1.249,68 | 1.170,33 | 1.143,47 |
1 scatto | 29,88 | 29,88 | 28,45 | 26,09 | 24,24 | 24,24 |
biennio 1 | 1.696,79 | 1.481,87 | 1.370,35 | 1.249,68 | 1.170,33 | 1.143,47 |
biennio 2 | 1.726,67 | 1.511,75 | 1.398,80 | 1.275,77 | 1.194,57 | 1.167,71 |
biennio 3 | 1.756,55 | 1.541,63 | 1.427,25 | 1.301,86 | 1.218,81 | 1.191,95 |
biennio 4 | 1.786,43 | 1.571,51 | 1.455,70 | 1.327,95 | 1.243,05 | 1.216,19 |
biennio 5 | 1.816,31 | 1.601,39 | 1.484,15 | 1.354,04 | 1.267,29 | 1.240,43 |
biennio 6 | 1.846,19 | 1.631,27 | 1.512,60 | 1.380,13 | 1.291,53 | 1.264,67 |
biennio 7 | 1.876,07 | 1.661,15 | 1.541,05 | 1.406,22 | 1.315,77 | 1.288,91 |
biennio 8 | 1.905,95 | 1.691,03 | 1.569,50 | 1.432,31 | 1.340,01 | 1.313,15 |
biennio 9 | 1.935,83 | 1.720,91 | 1.597,95 | 1.458,40 | 1.364,25 | 1.337,39 |
biennio 10 | 1.965,71 | 1.750,79 | 1.626,40 | 1.484,49 | 1.388,49 | 1.361,63 |
biennio 11 | 1.995,59 | 1.780,67 | 1.654,85 | 1.510,58 | 1.412,73 | 1.385,87 |
biennio 12 | 2.025,47 | 1.810,55 | 1.683,30 | 1.536,67 | 1.436,97 | 1.410,11 |
biennio 13 | 2.055,35 | 1.840,43 | 1.711,75 | 1.562,76 | 1.461,21 | 1.434,35 |
biennio 14 | 2.085,23 | 1.870,31 | 1.740,20 | 1.588,85 | 1.485,45 | 1.458,59 |
biennio 15 | 2.115,11 | 1.900,19 | 1.768,65 | 1.614,94 | 1.509,69 | 1.482,83 |
biennio 16 | 2.144,99 | 1.930,07 | 1.797,10 | 1.641,03 | 1.533,93 | 1.507,07 |
UNA TANTUM
Per gli anni 2009 e 2010, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009 e 2010 un importo UNA TANTUM, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR, pari ai seguenti valori:
differenze 2009 su 2008 (annuale) UNA TANTUM 2009
quadro | C.U. | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | |
1.800,54 | 797,58 | 570,50 | 429,52 | 498,54 | 373,10 |
1.810,34 | 807,38 | 579,74 | 438,06 | 506,52 | 381,08 |
1.820,14 | 817,18 | 588,98 | 446,60 | 514,50 | 389,06 |
1.829,94 | 826,98 | 598,22 | 455,14 | 522,48 | 397,04 |
1.839,74 | 836,78 | 607,46 | 463,68 | 530,46 | 405,02 |
1.849,54 | 846,58 | 616,70 | 472,22 | 538,44 | 413,00 |
1.859,34 | 856,38 | 625,94 | 480,76 | 546,42 | 420,98 |
1.869,14 | 866,18 | 635,18 | 489,30 | 554,40 | 428,96 |
1.878,94 | 875,98 | 644,42 | 497,84 | 562,38 | 436,94 |
1.888,74 | 885,78 | 653,66 | 506,38 | 570,36 | 444,92 |
1.898,54 | 895,58 | 662,90 | 514,92 | 578,34 | 452,90 |
1.908,34 | 905,38 | 672,14 | 523,46 | 586,32 | 460,88 |
1.918,14 | 915,18 | 681,38 | 532,00 | 594,30 | 468,86 |
1.927,94 | 924,98 | 690,62 | 540,54 | 602,28 | 476,84 |
1.937,74 | 934,78 | 699,86 | 549,08 | 610,26 | 484,82 |
1.947,54 | 944,58 | 709,10 | 557,62 | 618,24 | 492,80 |
differenze 2010 su 2008 (annuale) UNA TANTUM 2010
quadro | C.U. | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | |
3483,06 | 1477,14 | 1028,58 | 847,00 | 901,32 | 650,58 |
3500,14 | 1494,22 | 1044,68 | 861,84 | 915,18 | 664,44 |
3517,22 | 1511,30 | 1060,78 | 876,68 | 929,04 | 678,30 |
3534,30 | 1528,38 | 1076,88 | 891,52 | 942,90 | 692,16 |
3551,38 | 1545,46 | 1092,98 | 906,36 | 956,76 | 706,02 |
3568,46 | 1562,54 | 1109,08 | 921,20 | 970,62 | 719,88 |
3585,54 | 1579,62 | 1125,18 | 936,04 | 984,48 | 733,74 |
3602,62 | 1596,70 | 1141,28 | 950,88 | 998,34 | 747,60 |
3619,70 | 1613,78 | 1157,38 | 965,72 | 1012,20 | 761,46 |
3636,78 | 1630,86 | 1173,48 | 980,56 | 1026,06 | 775,32 |
3653,86 | 1647,94 | 1189,58 | 995,40 | 1039,92 | 789,18 |
3670,94 | 1665,02 | 1205,68 | 1010,24 | 1053,78 | 803,04 |
3688,02 | 1682,10 | 1221,78 | 1025,08 | 1067,64 | 816,90 |
3705,10 | 1699,18 | 1237,88 | 1039,92 | 1081,50 | 830,76 |
3722,18 | 1716,26 | 1253,98 | 1054,76 | 1095,36 | 844,62 |
3739,26 | 1733,34 | 1270,08 | 1069,60 | 1109,22 | 858,48 |
TOTALE UNA TANTUM
quadro | C.U. | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | ||
biennio 1 | 5.283,60 | 2.274,72 | 1.599,08 | 1.276,52 | 1.399,86 | 1.023,68 |
biennio 2 | 5.310,48 | 2.301,60 | 1.624,42 | 1.299,90 | 1.421,70 | 1.045,52 |
biennio 3 | 5.337,36 | 2.328,48 | 1.649,76 | 1.323,28 | 1.443,54 | 1.067,36 |
biennio 4 | 5.364,24 | 2.355,36 | 1.675,10 | 1.346,66 | 1.465,38 | 1.089,20 |
biennio 5 | 5.391,12 | 2.382,24 | 1.700,44 | 1.370,04 | 1.487,22 | 1.111,04 |
biennio 6 | 5.418,00 | 2.409,12 | 1.725,78 | 1.393,42 | 1.509,06 | 1.132,88 |
biennio 7 | 5.444,88 | 2.436,00 | 1.751,12 | 1.416,80 | 1.530,90 | 1.154,72 |
biennio 8 | 5.471,76 | 2.462,88 | 1.776,46 | 1.440,18 | 1.552,74 | 1.176,56 |
biennio 9 | 5.498,64 | 2.489,76 | 1.801,80 | 1.463,56 | 1.574,58 | 1.198,40 |
biennio 10 | 5.525,52 | 2.516,64 | 1.827,14 | 1.486,94 | 1.596,42 | 1.220,24 |
biennio 11 | 5.552,40 | 2.543,52 | 1.852,48 | 1.510,32 | 1.618,26 | 1.242,08 |
biennio 12 | 5.579,28 | 2.570,40 | 1.877,82 | 1.533,70 | 1.640,10 | 1.263,92 |
biennio 13 | 5.606,16 | 2.597,28 | 1.903,16 | 1.557,08 | 1.661,94 | 1.285,76 |
biennio 14 | 5.633,04 | 2.624,16 | 1.928,50 | 1.580,46 | 1.683,78 | 1.307,60 |
biennio 15 | 5.659,92 | 2.651,04 | 1.953,84 | 1.603,84 | 1.705,62 | 1.329,44 |
biennio 16 | 5.686,80 | 2.677,92 | 1.979,18 | 1.627,22 | 1.727,46 | 1.351,28 |
1. I suddetti importi saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro negli anni 2009 e 2010, se iniziato nel corso di tali anni, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; saranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parzia- le e per gli apprendisti.
2. Niente competerà ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare, per qualsiasi motivo, entro il 3 febbraio 2011.
3. Gli importi di cui sopra verranno corrisposti in due tranches, di valore pari al 50% ciascuna, alle seguenti scadenze:
a) entro il mese di aprile 2011 per la prima tranche,
b) entro il mese il mese di luglio 2011 per la seconda tranche.
4. Per quanto non previsto, valgono, sul punto, le stesse condizioni già enunciate per precedenti erogazioni di arretrati:
a) in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono gli arretrati, i vari importi saranno applicati pro-quota;
b) nell’anno in cui si sia verificato l’aumento periodico, l’importo dell’Una tantum sarà ugualmente applicato pro-quota:
c) eventuali erogazioni effettuate per gli anni 2009 e 2010 sotto la voce I.V.C. e/o “anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali” saranno integralmente assorbi- te, fino a concorrenza, dagli importi delle Una Tantum;
d) le Una Tantum comprendono le quote eventualmente a carico degli istituti assi- curatori per i casi di malattia (per i lavoratori salariati – addetti alle pulizie), mater- nità ed infortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolate con l’aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;
e) le Una tantum, escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, come indicato al precedente punto, sono interamente soggette a contributi previden- ziali, secondo modalità ed aliquote in vigore alla scadenza delle rispettive tran- ches;
f) le Una tantum sono soggette a tassazione separata;
g) in caso di successione di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., ovve- ro conseguente all’applicazione dell’art. 67 CCNL (Trapasso di agenzia), e co- munque relativa alle fattispecie ivi indicate, il complessivo importo degli arretrati sarà corrisposto dall’agente che rivesta la qualità di datore di lavoro alla data del 4 febbraio 2011; quest’ultimo avrà naturalmente la facoltà di rivalsa sugli agenti alle cui dipendenze il lavoratore sarà stato nel o nei periodi interessati.
ALLEGATO N. 1
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premessa
1. In tema di apprendistato le Parti intendono dare piena attuazione a quanto stabilito dall’art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche legislative, nonché a quanto previsto, a proposito dell’apprendistato professionalizzante, dagli artt. 49 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276.
2. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all’Ente bilaterale di settore (ENBASS) un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Art. 1 - Procedure di applicabilità e percentuale di conferma
1. La disciplina di cui alla presente Parte speciale non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento in cui dovrebbe iniziare l’apprendistato, risultino non avere man- tenuto in servizio almeno il 75 per cento dei lavoratori il cui contratto di appren- distato, stipulato ai sensi della presente Parte speciale, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
2. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati durante o al termine del periodo di prova, per giusta causa o per giustificato motivo soggetti- vo e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
3. Le assunzioni di apprendisti sono inoltre consentite esclusivamente alle Agenzie che negli ultimi 12 mesi non abbiano effettuato alcun licenziamento per riduzione di personale.
4. Dovrà essere data notizia all’ENBASS, oltre che della stipula dei contratti di ap- prendistato, anche della conversione, o meno, in contratto a tempo indeterminato del singolo contratto, con le eventuali motivazioni della mancata conversione.
Art. 2 - Sfera di applicazione
1. L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le man- sioni per le quali occorra un certo tirocinio.
2. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per i profili professionali di seguito elencati, con i livelli retributivi a margine elencati, unitamente all’indicazione della categoria della precedente classificazione:
3.
nuovo livello retributivo | profili professionali | precedente classificazione |
4° | Assuntori di prodotti speciali, analisti-analisti programmatori, assistenti-consulenti per i sinistri | 1a categoria |
3° | Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, addetti al servizio amministrativo – di contabilità e/o di cassa, operatoti al video terminale, operatori per i sinistri | 2a categoria |
2° | Archivisti, centralinisti, addetti alla posta, dattilografi anche con uso di videoscrittura | 3a categoria |
4. Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titoli di studio post-obbli- go o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Art. 3 - Proporzione numerica
1. Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengo- no che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella pro- pria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in ser- vizio presso l’azienda stessa.
2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 21 della legge
n. 56/1987 e successive modifiche, l’imprenditore che non ha alle proprie dipenden- ze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. In tale caso i tutori di cui all’art. 12 dovranno essere almeno in numero di 2.
Art. 4 - Limiti di età
1. Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ov- vero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professio- nale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 5 - Assunzione
1. Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, la categoria di inquadramento iniziale, quella intermedia e quella finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Art. 6 - Periodo di prova
1. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova, di durata non superiore a 2 mesi. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto, anche prima della scadenza del periodo stesso, senza preavviso.
2. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre agenzie, ma non terminato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal pre- sente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia interco- sa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. In tal caso l’assun- zione potrà aver luogo anche in deroga al limite massimo di età di cui all’art. 4. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei ri- sultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impre- sa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimes- sa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
3. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2, lett. i), del decre- to legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite
sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Art. 8 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipen- denze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per di- ventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di mera esecuzione, senza alcun contenuto formativo;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione formale, interna o ester- na alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di mera esecuzione quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato né quelli di riordino del posto di lavoro.
Art. 9 - Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante
1. Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art. 10 - Formazione: durata
1. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professio- nalizzante in un monte di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
3. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono compre- se nell’orario normale di lavoro.
4. Le spese dirette sostenute dall’apprendista per l’effettuazione dei corsi di formazio- ne previsti nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.
Art. 11 - Formazione: contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti forma- tivi riportati negli allegati Piani formativi individuali, ovvero elaborati a titolo sperimen- tale dall’apposita Commissione istituita nell’ambito dell’ENBASS.
2. Nelle more della definizione dei piani di cui al precedente comma, i datori di lavoro faranno riferimento ai corrispondenti Piani definiti a livello regionale.
3. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
4. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all’interno dell’Ente bilaterale, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizio- ne delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l’appren- dista nell’area di attività aziendale di riferimento.
5. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro,
secondo i Piani formativi individuali, che costituiscono parte integrante del presente C.C.N.L.
6. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperien- za di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e stru- menti di lavoro, anche informatici);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il tutto secondo i Piani formativi individuali che costituiscono parte integrante del presente C.C.N.L.
7. Il recupero eventuale di conoscenze contabili e/o legali sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
8. Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della speri- mentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associa- zioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle inizia- tive formative promosse congiuntamente attraverso l’Ente bilaterale.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal presente arti- colo, convengono sulla opportunità di costituire un’apposita Commissione, nell’ambito dell’Ente bilaterale nazionale di settore (ENBASS), per l’aggiornamento dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti.
Art. 12 - Tutore
1. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell’art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 13 - Doveri dell’apprendista
1. L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.
2. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 14 - Trattamento normativo
1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo, previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2. Le ore di insegnamento di cui agli artt. 10 e 11 sono comprese nell’orario di lavoro.
3. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 29 del CCNL.
Art. 15 - Xxxxxxxx - Gravidanza - Puerperio
1. Durante i periodi di assenza previsti agli artt. 48, 53, 54 e 55 del CCNL l’apprendista avrà diritto ai trattamenti normativi ed economici ivi previsti.
Art. 16 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
1. Le categorie di inquadramento professionale per gli apprendisti saranno le stesse in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato.
2. Il trattamento economico sarà ragguagliato a quello previsto per la categoria per cui è svolto l’apprendistato, e le retribuzioni sono previste nelle seguenti misure:
per il primo anno, il 90%,
per il secondo anno e primi 6 mesi del terzo anno, il 93,5%,
per i secondi 6 mesi del terzo anno, nonché per il quarto e quinto anno (+ sesto al sud), il 96,5%.
3. E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe provvigionali.
4. Le parti concordano che per le caratteristiche organizzative delle agenzie, il giudizio sulla capacità di acquisire la qualificazione professionale può essere anticipato rispetto alla normale scadenza. Pertanto, allo scadere dei primi 6 mesi del penultimo anno di appren- distato, il datore di lavoro confermerà al lavoratore che alla scadenza dell’intero periodo di apprendistato il contratto verrà trasformato, o meno, a tempo indeterminato, fermo il reciproco impegno a completare il ciclo formativo previsto per l’ultimo anno di apprendi- stato. La mancata conferma allo scadere dell’intero periodo di apprendistato potrà avve- nire esclusivamente in relazione alla ricorrenza di giustificati motivi di licenziamento.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 17 - Anzianità
1. Al termine dell’apprendistato, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato è computato integral- mente nella maturazione dell’anzianità di servizio per la maturazione degli scatti di anzianità, con decorrenza dalla data di inizio del contratto di apprendistato stesso.
2. Lo stesso principio si applica nel calcolo dei giorni di ferie spettanti, per quanto at- tiene agli scaglioni di cui all’art. 39 comma 1, del CCNL.
3. Al termine dell’apprendistato per il 2° livello retributivo (ex-III categoria), verrà attri- buito l’inquadramento nel 3° livello retributivo (ex II categoria), profilo di addetto al servizio amministrativo.
Art. 18 - Durata dell’apprendistato
La durata del periodo di apprendistato è fissata in mesi:
4° livello retrib. (ex-Ia cat.) 60
3° livello retrib. (ex-IIa cat.) 54
2° livello retrib. (ex-IIIa cat.) 48
Per le agenzie situate al Sud (e isole) i suddetti periodi sono incrementati di 12 mesi.
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego, di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qua- lunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
2. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamenta- zione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle regioni, l’ENBASS potrà suggerire linee di indirizzo diverse.
Art. 19 - Contribuzione previdenziale
1. Per quel che riguarda il profilo previdenziale, per gli apprendisti sono previste (art. 21 e 22 L. 25/1955 e successive modifiche) aliquote contributive destinate all’AGO in mi sura ridotta. Le richiamate aliquote contributive sono applicate per un anno anche dopo la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato (art. 21, co. 6 L. 56/87).
Art. 20 - Rinvio alla legge - Abrogazioni
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di
istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese eventuali normative emanate dalle regioni a statuto speciale nonché dalle province di Bolzano e Trento.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incon- treranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Avviso comune in materia di apprendistato
1. Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente titolo in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concor- renza per tutte le imprese del settore.
2. Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la regolamentazione sul terri- torio nazionale dei contenuti formativi dell’apprendistato professionalizzante.
3. Si attiveranno, pertanto, affinché venga realizzata un’adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.
4. Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti venga realizzato un con- creto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che la contrattazione col- lettiva assegna alle stesse su tale materia.
ALLEGATO N. 2
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Art. 1 - Premessa
1. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere conside- rato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, concor- dano sulla sua finalizzazione anche per realizzare occupazione aggiuntiva nell’in- tento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normati- vo, concordano nel merito quanto segue.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
3. L’impiego a tempo parziale non può costituire fattore di dequalificazione e di ostaco- lo allo sviluppo professionale.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, e successive modifiche, si intende:
a) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzio- ne di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale gior- naliero di lavoro praticato in azienda;
c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitata- mente a periodi predeterminati nel corso della settimana;
d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secon- do una combinazione delle due modalità indicate nelle lett. b) e c).
Nota a verbale.
1. Le Parti si riservano di regolamentare il c.d. part-time ciclico.
Art. 2 - Rapporto a tempo parziale
1. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel qua- le siano indicati i seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra da- tore di lavoro e lavoratore nei seguenti limiti:
• da 18 a 32 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
• da 78 a 138 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
• da 936 a 1664 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I suddetti limiti minimi potranno essere ridotti fino ad un terzo in caso di rapporto di lavoro con personale ausiliario inquadrato in 3° categoria, addetto alle pulizie ed al riassetto dei locali dell’agenzia.
c) il trattamento economico, ivi compreso il pagamento delle ferie, dei permessi retribuiti e delle festività, secondo criteri di proporzionalità all’entità della presta- zione lavorativa;
d) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche;
e) l’eventuale termine fissato per la trasformazione a tempo pieno.
2. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
3. Diverse modalità relative alla distribuzione degli orari di lavoro potranno essere de- finite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’En- te bilaterale (ENBASS).
Art. 3 - Criterio di proporzionalità
1. La proporzionalità del trattamento economico del lavoratore assunto a tempo par- ziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corri- spondente orario intero previsto dal presente contratto.
2. Il trattamento economico del lavoratore impiegato a tempo parziale è direttamente proporzionale alla durata delle ore di lavoro previste nel contratto di assunzione ed è riferito a tutti gli elementi costitutivi della retribuzione del personale a tempo pieno, comprese le mensilità aggiuntive e quant’altro viene a qualsiasi titolo corrisposto. Le rivalutazioni e gli adeguamenti del trattamento economico derivanti dagli scatti ecc., spettano anch’essi in misura proporzionale alle ore di lavoro previste nel con- tratto di assunzione.
Art. 4 - Istituti normativi nel rapporto a tempo parziale
1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per tutti gli istituti normativi valgono le stesse disposizioni di legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Art. 5 - Genitori di portatori di handicap
1. I genitori di lavoratori portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari
competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze delle parti e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svol- xxxx, ferma restando la volontarietà delle parti per la reversibilità stessa;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.
Art. 7 - Lavoro supplementare - Normativa
1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello concordato nel contratto di lavoro, ma entro l’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo.
3. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario contrattualmente stabilito nell’ambito del mese.
4. Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratore, conso- lidate ed andranno così ad aumentare l’orario fisso concordato.
5. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retri- buzione, con la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamen- to di fine rapporto.
Art. 8 - Lavoro straordinario
1. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro setti- manale previsto dal presente contratto.
2. Il lavoro straordinario viene retribuito come previsto all’art. 30 del CCNL.
Art. 9 - Part-time post-maternità
1. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende potranno accogliere, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta di trasformazione tempo ranea del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, da parte del genitore.
2. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 20 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale verrebbe ridotta la prestazione lavorativa.
3. Ai lavoratori cui sia stata concessa la trasformazione temporanea di cui al presente articolo non verrà richiesto lavoro supplementare.
Art. 10 - Lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche
1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal decreto
n. 276/2003, i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’Azienda Unità sanitaria lo- cale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. Ai lavoratori cui sopra non verrà richiesto lavoro supplementare.
Art. 11 - Trasformazione del rapporto di lavoro
1. In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale, e viceversa, nel corso dell’anno, nonché nel caso di variazione dell’orario stabilito nel contratto indi- viduale, l’importo della 13ª e della 14ª mensilità è determinato per dodicesimi, ripro- porzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 3.
2. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione in vigore all’atto della corresponsione.
3. Analogo criterio sarà applicato per la determinazione della retribuzione che spetterà all’atto del godimento delle ferie, per il saldo in atto al momento della trasformazione o della variazione di orario, ferma restando in ogni caso la misura delle ferie stesse.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro, di cui al comma 1, non comporta novazio- ne dello stesso,e potrà avvenire solo previo consenso del lavoratore interessato.
Art. 12 - Preavviso
1. I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno le stesse dura- ta e modalità applicative di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della pre- stazione lavorativa.
Art. 13 - Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, previste da accordi aziendali in vigore, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
ALLEGATO N. 3
ACCORDO APPLICATIVO DEL D.L.N.81/2008 E 106/2009 IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il giorno 4 febbraio 2011 tra SNA ed UNAPASS e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA e FNA:
1. premesso che le direttive comunitarie recepite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuo- vere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
3. ravvisato che il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nel recepire ed integrare le direttive comunitarie, intende sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
4. preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende supe- rare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione nel comune intento di privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applica- zione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a valere per le agenzie di assicurazione in gestione libera, per i dipendenti delle agenzie operanti nei locali e con le attrezzature dell’agenzia.
PRIMA PARTE
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il Rappresentante per la Sicurezza, in conformità a quanto prevede l’art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
1. Individuazione della rappresentanza
a) Considerata la specificità del comparto, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo n. 81/2008, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, i Rappresentanti dei Lavora- tori per la Sicurezza sono individuati, in conformità dell’articolo 48 del d.lgs. 81/2008, in ambito territoriale di comparto attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale previsto nel presente accordo, che forma parte integrante del CCNL di categoria.
La definizione formale del sistema è demandata ad accordi da determinarsi all’interno del Organismo Paritetico Nazionale per il settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera.
b1) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ eletto o designato dai lavoratori nell’ambito dell’azienda al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 “Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza”, lettera C.
b2) In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate all’applicazione del presente accordo, della complessità degli adempimenti per l’entrata in vigore dello stesso e vista l’importanza, condivisa dalle parti, di dare una puntuale ed immediata appli- cazione all’accordo e alle tutele sia dei lavoratori sia degli utenti in tema di sicurezza, ferma restando la priorità dell’elezione di cui al comma precedente, il Rappresentante dei Lavo- ratori per la Sicurezza potrà essere provvisoriamente designato secondo le modalità di cui al punto 2 “Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza”, lettera C.
2. Procedure per l’individuazione dei Rappresentanti per la Sicurezza
A. Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza RLST.
a) I rappresentanti territoriali per la sicurezza RLST saranno individuati su base regio- nale, fino ad un numero massimo di 92 nell’intero territorio nazionale, congiunta- mente nominati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il seguente accordo e co- municati all’ O.P.N.; è possibile prevedere la nomina dell’RLST in modo congiunto con tutte le parti firmatarie.
L’Organismo Paritetico Nazionale verificherà l’assenza di situazioni di incompatibili- tà, da valutare in analogia con quanto previsto all’art. 51 c.p.c., dei candidati a co- prire tale ruolo e ratificherà, con propria delibera, la designazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali, assegnando gli ambiti territoriali di competenza; è prevista una verifica dell’operatività degli RLST ad un anno dalla nomina.
b) Il rappresentante territoriale entra in carica con la notifica della designazione, a pre- scindere dalla tempistica della ratifica, dura in carica tre anni ed è ridesignabile. Sca- duto il periodo, resterà comunque in carica, con pienezza di funzioni, fino all’indica- zione del nuovo RLST.
c) Gli RLST concerteranno le metodologie di lavoro ed opereranno, in particolari si- tuazioni, congiuntamente. Saranno comunque valide le attività condotte, ai sensi del presente accordo, singolarmente da ciascun RLST.
d) I costi dell’operatività degli RLST prima dell’entrata in funzione degli organismi con- trattuali saranno posti a carico di tali organismi appena questi inizieranno ad ope- rare.
B. Aziende con meno di 15 dipendenti - indicazione del RLST (rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza)
a) L’Organismo Paritetico Nazionale comunicherà ai datori di lavoro, che a loro volta lo comunicheranno ai lavoratori, il nominativo del RLST designato al quale fare riferimento.
C. Aziende con più di 15 dipendenti - elezione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
a) Il rappresentante per la sicurezza è individuato di norma tra i componenti delle
R.S.A. laddove costituite; in caso di assenza di R.S.A., per l’individuazione del rap- presentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori in servizio e non in prova nell’azienda, su istanza degli stessi o su iniziativa delle XX.XX. dei la- voratori stipulanti il presente accordo. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori ovvero tra il datore di lavoro e le XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 47, comma 7, del D.Lgs.81/2008 il numero degli RLS da eleggere per ogni agenzia è pari a uno. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nelle agenzie con più di 15 dipendenti, è equiparato agli RLST per la formazione e la partecipazione a corsi (vedi allegato 1), art. 3 e 4 del presente accordo.
b) In caso di costituzione della R.S.A. successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi sarà sostituito nelle funzioni da uno dei componenti della R.S.A. stessa, che rimane in carica ed esercita le funzioni fino alla scadenza originale del mandato.
NOTE: l’rsa che sostituisce l’rls, dovrà svolgere il corso di formazione previsto,anche se già effettuato dall’uscente rls.
c) Si procede alla elezione mediante votazione diretta da parte dei lavoratori. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad acce-
zione dei lavoratori a tempo determinato e degli apprendisti. Risulterà eletto il lavo- ratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipa- to alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Nazionale, che prov- vederà ad iscrivere il nominativo nell’apposita lista. L’esito della votazione sarà co- municato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro.
d) L’RLS durerà in carica 3 anni e sarà rieleggibile. Scaduto il periodo, continuerà il suo mandato fino a nuove elezioni; nel caso di dimissioni, o per qualsiasi altro motivo di mancanza dell’rls, esso sarà sostituito in modo temporaneo e fino a nuove elezio- ni, dall’rlst, fino all’indicazione del nuovo rls.
e) In caso non si riesca a indicare un rappresentante interno, si farà ricorso al RLST di territorio, ai sensi dell’art. 48 D.L.81/08, con le procedure previste al punto 2.A.
3. Permessi retribuiti
a) In relazione alle peculiarità dei limitati rischi presenti nel settore delle agenzie di as- sicurazione, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di Rappre- sentante per la Sicurezza dei Lavoratori Aziendale o Territoriale, ogni RLS/RLST avrà a disposizione un massimo di 500 ore annue, con un costo massimo, per le aziende di 15 euro orari.
b) l’usufruizione dei permessi sarà comunicata al datore di lavoro con preavviso di alme- no 48 ore, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina le- gale è contenuta all’art. 48 del decreto legislativo n. 81/2008, le parti concordano sulle indicazioni seguenti.
a) Strumenti e mezzi
1. Il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale prevista dalla legge per il più proficuo espletamento dell’incarico.
2. Il rappresentante può consultare senza limitazioni il documento relativo alla valutazione dei rischi e, se lo ritiene, richiederne copia ovvero prendere visione ed estrarre copia di al- tra documentazione che consenta la conoscenza dei risultati della valutazione effettuata.
3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscen- za, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
4. Nelle aziende superiori ai 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza nell’esple- tamento delle proprie funzioni, e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’azienda ha destinato alle R.S.A.
b) Accesso ai luoghi di lavoro
1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esi- genze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi se RLST e 2 giorni lavorativi se RLS, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro, tranne per gli interventi urgenti previsti dalla Legge, per i quali non vi e’ l’obbligo del preavviso.
3. l’RLST, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro dovrà essere accompagna- to, per ragioni organizzative e produttive, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’agenzia o altra persona delegata dal Datore di Lavoro nonché, facolta- tivamente, anche disgiuntamente da un rappresentante delle Associazioni ed uno delle XX.XX. firmatarie del presente protocollo.
c) Modalità di consultazione
1. Laddove il decreto legislativo n. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
2. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
3. Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta con- sultazione.
5. Informazioni e documentazione aziendale
1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare e trarre copia della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le mi- sure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi,
laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
2. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavora- tori per la sicurezza
1. In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all’impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando un’apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate; nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, non vi è obbligo di preavviso e le ore usufruite saranno segnate nella scheda permessi non appena terminata l’urgenza.
7. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
1. Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal decreto legislativo n. 81/2008, si stabi- lisce quanto segue:
a) il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione iniziale prevista dal de- creto legislativo n. 81/2008;
b) la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
c) tale formazione deve prevedere, con specifico riferimento ai settori interessati, un programma che comprenda quanto previsto nell’Allegato 1, sia come argomenti che come durata.
d) i corsi di formazione sono organizzati dall’Organismo paritetico Nazionale o in collaborazione con lo stesso;
2. Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati prima della stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.
SECONDA PARTE
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE (OPN)
a. E’ costituito un Organismo Paritetico Nazionale per la sicurezza sul lavoro, formato da 4 rappresentanti datoriali di SNA e UNAPASS e da 4 rappresentanti dei lavoratori di FI- SAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA, FNA. I rappresentanti potranno conferire delega scritta.
b. Il suddetto Organismo paritetico nazionale opererà in piena autonomia funzionale.
c. L’Organismo Paritetico, oltre agli adempimenti di cui all’articolo 20 del decreto legisla- tivo n. 81/08, ha i seguenti compiti:
1. promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per gli RLST e RLS;
2. elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresen- tanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministeri del lavoro e della sanità in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
3. promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;
4. promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla Ue e di Enti pubblici e privati nazionali;
5. favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispon- dano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’Ue e nazionali;
6. valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli Organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
7. verifica preventiva delle compatibilità, in analogia con quanto previsto all’art. 51 c.p.c., dei rappresentanti per la sicurezza territoriali e assegnazione di ambiti territo- riali di competenza;
8. assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in gene- re. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiran- no nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità previste nel Dlgs 81/08, pareri ufficiali dell’OpN. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le USSL, le Direzioni provinciali del lavoro, la Magistratura, la Regione, ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiunta- mente concordate. L’Opn potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divul gare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri.
9. promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
10. individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’appli- cazione del decreto legislativo n. 81/08;
11. elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuo- verne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario.
2. Composizione delle controversie
1. Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.
2. A tal fine, per dirimere eventuali conflitti irrisolti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all’Organismo paritetico nazionale, quale prima istanza di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
3. Procedure:
a. la parte che ricorre all’Opn, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
b. In tal caso la parte ricorrente deve inviare all’Opn il ricorso scritto con raccoman- data a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
c. l’OPN può designare esperti, comunicandolo alle parti;
d. l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al punto b), salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’Organismo pariteti- co Nazionale;
e. l’0pn assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le Associazioni ed XX.XX. stipulanti il pre- sente accordo;
f. si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
g. trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascu- na delle parti potrà adire la magistratura;
h. Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a met- tere in atto la decisione adottata.
3. Modalità di attuazione dell’accordo
Per la pratica realizzazione di quanto indicato nel presente allegato, le Parti stabiliranno a livello nazionale la misura del contributo da destinare all’Opn, sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le agenzie attraverso l’ENBASS;
2. per le Regioni nelle quali eventualmente non fossero stati nominati gli RLST, le parti stipulanti iI presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le cau- se, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative.
4. Dichiarazione congiunta
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemen-
te alla stipula del presente accordo, non decadono in ragione dello stesso.
5 Disposizione finale
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà contestualmente al CCNL, di cui forma parte integrante.
Allegato 1 - Corsi per RLS/RLST.
1.PROGRAMMA
Il corso di formazione per RLS/RLST, predisposto come previsto all’articolo 7 del com- ma 1° del presente accordo, verterà su:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a quelli da stress da lavoro correlato;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
h) aspetti normativi dell’attività di rappresentante dei lavoratori;
g) nozioni di tecnica delle comunicazione 2.NORME
La durata dei corsi è, di norma, di 64 ore. Nelle aziende superiori a 15 dipendenti, saranno utilizzate 12 ore, nell’ambito del quantitativo indicato al comma precedente, sui rischi specifici presenti in Azienda e le conseguenti misure adottate, con verifica di apprendimento.
Per quanto riguarda l’aggiornamento annuale: corso di 8 ore.
In caso di rielezione gli RLS/RLST sono esonerati dal corso di formazione se l’OPN è già in possesso di copia dell’attestato di partecipazione al corso già sostenuto, ma non potranno mai essere esonerati dai corsi di aggiornamento.
E’ fatta eccezione, e potranno non frequentare gli aggiornamenti, per quegli RLS/RLST che svolgano i corsi di aggiornamento in sede sindacale o nella loro azienda di prove- nienza, in quanto RLS eletti dai lavoratori in quel contesto, e ne producano all’OPN le relative attestazioni.
ALLEGATO N. 4
VERBALE DI ACCORDO DI DECONTRIBUZIONE PER LA REGIONE …………........……….
E LE PROVINCIE DI …………………………………………………………………
Addì ……………….. 2011, in si sono incontrati:
UNAPASS rappresentata dal Coordinatore Regionale .................................................................
FISAC CGIL rappresentata da ..............................................................................................
FIBA CISL rappresentata da ..............................................................................................
UILCA UIL rappresentata da ..............................................................................................
FNA rappresentata da ..............................................................................................
Premesso che:
- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazio- ne in Gestione Libera;
- il CCNL in questione, all’articolo 36 (premio aziendale di produttività) indica i criteri sulla base dei quali si dovrà attuare la contrattazione di 2° livello di settore, stabilen- do nel dettaglio le modalità per l’erogazione di un premio avente le caratteristiche per le quali è applicabile la normativa sulla decontribuzione;
- le parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diven- tare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
- a partire dall’anno 2011, a valere per la Regione e le Provincie sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo viene data piena applicazione al contenuto dell’ar- ticolo 36 del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- viene di fatto istituito un livello di contrattazione a valere per la Regione e le Provincie sopraindicate, avente ad oggetto un premio aziendale di produttività;
- tale premio è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determina- zione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente con- tratto di 2° livello, a valere per tutte le agenzie di assicurazione la Regione e le Pro- vincie sopraindicate;
- il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia - verificate per cassa - compresi rap- pels e/o sistemi premianti comunque denominati;
- la condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incre- mento di produttività, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, misurato con la stessa metodologia utilizzata per determinare gli aumenti contrattuali, sono i seguenti:
+ 2 punti | + 4 punti | + 6 | |
punti | |||
A/p.o 1° liv. retr. 6 € | 240.00 | 306.00 | 382.50 |
B/p.o 3° liv. retr. 5 € | 208.00 | 265.20 | 331.50 |
B/p.o 2° liv. retr. 4 € | 192.00 | 244.80 | 306.00 |
B/p.o 1° liv. retr. 3 € | 176.00 | 224.40 | 280.50 |
C/p.o 2° liv. retr. 2 € | 164.00 | 209.10 | 261.38 |
C/p.o 1° liv. retr. 1 € | 160.00 | 204.00 | 255.00 |
- al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo suc- cessivo;
- i suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcalo e/o incidenza sui singoli istituti con- trattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. . Gli stessi saranno cor- risposti pro-quota ai lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per /12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti;
- qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle mi- sure intermedie (+ 2 punti, + 4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore;
- la corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno nell’an- no successivo a quello di osservazione;
- le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrat- tuale di 2° livello nonché dell’incertezza della loro corresponsione, sono escluse dal- la retribuzione imponibile di cui all’art. 12-3° comma - della legge 30/04/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ul- timo comma di detto articolo, così come previsto dall’ari. 2 del D.L. 25/03/1997, n. 67, convertito in Legge 23/05/1997, n. 135;
- le singole agenzie comunicheranno alla Organizzazione datoriale Unapass, entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente accordo;
- diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente accordo potranno essere oggetto di accordi di 2° livello, da porre in essere esclusivamente nelle azien de con più di 15 dipendenti;
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.
Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora dovesse venire meno l’intesa guida prevista dalla contrattazione collettiva di 1° livello o si dovesse pro- cedere ad un eventuale cambiamento della normativa in materia di “decontribuzione”.
UNAPASS Per Regionale …………………………
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA/UIL
FNA
ALLEGATO N. 5
VERBALE DI ACCORDO DI DETASSAZIONE PER LA REGIONE …………………….
E LE PROVINCIE DI …………………………………………………………………
Addì ……………….. 2011, in si sono incontrati:
UNAPASS rappresentata dal Coordinatore Regionale ;
FISAC CGIL rappresentata da ...........................................................................................
FIBA CISL rappresentata da ...........................................................................................
UILCA UIL rappresentata da ...........................................................................................
FNA rappresentata da ...........................................................................................
Premesso che:
- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazio- ne in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal com- ma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all’art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni , dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema dì “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessori della retri- buzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” per il periodo d’impo sta 2011 ;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
- per l’anno 2011 ed a valere per la Regione e le Provincie sopraindicate, ai sensi delle citate circolari n° 3/E Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono recepite con il presente accordo, anche in base a quanto avvenuto nel periodo dal 1/07/2008 al 31/12/2010, le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicu- razione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, in- novazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento eco- nomico, o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del migliora- mento della competitività aziendale.
- Le parti, con l’obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produt- tività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, han- no convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
• lavoro straordinario,
• lavoro supplementare,
• lavoro notturno,
• lavoro svolto al sabato,
• lavoro festivo,
• premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
• premio aziendale di produttività individuale
• monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all’art. 2010 del C.C.;
• premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
• ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che abbiano strutture distribuite nell’ambito di più pro- vincie, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.
Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia “detassazione”.
UNAPASS Per Regionale …………………………
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA/UIL
FNA
Le Regioni in cui sono stati sottoscritti e depositati gli Accordi sono: ABRUZZO, CAMPANIA, XXXXXX XXXXXXX, FRIULI V.G., LAZIO, LOMBARDIA, PIEMONTE, SARDEGNA, TOSCANA, VENETO, LIGURIA, SICILIA, PUGLIA, CA- LABRIA, UMBRIA, TRENTINO A.A.
86
INDICE
Comparizione delle parti 3
SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione 4
Nota a verbale 4
RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 - Informazione a livello territoriale 4
Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto 5
Art. 4 - Ente bilaterale 6
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale 7
Art. 6 - Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Regionali 7
Art. 7 - Controversie collettive 8
Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure 8
di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 9 - Formazione professionale 9
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 10 - Assunzione del personale 10
Art. 11 - Contratti a termine 10
Art. 12 - Contratto di assunzione 11
Art. 13 - Affissioni 11
Art. 14 - Documentazione per l’assunzione 11
Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni 11
Art. 16 - Periodo di prova 12
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 17 - Classificazione 12
Norma transitoria 18
Note a verbale 18
Art. 17 bis - Impiegato unico dipendente dell’agenzia 18
Art. 17 ter - Organigrammi agenziali 19
Art. 19 - Passaggi di categoria 19
Art, 20 - Preferenze per la mobilità interna 19
Art. 21 - Cambiamento di mansioni 19
Art. 21 bis - Assicurazione responsabilità civile 20
CONTRATTI ATIPICI
Art, 22 - Apprendistato Professionalizzante 20
Art. 23 - Contratto a tempo parziale 20
Art. 24 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione) 20
Art. 25 - Altre tipologie di contratti atipici 21
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Ari. 26 - Obblighi dei lavoratori 21
Ari. 27 - Procedure e provvedimenti disciplinari 21
Art. 28 - Procedimenti penali 22
ORARIO DI LAVORO
Art. 29 - Orario di lavoro 23
Art. 30 - Lavoro straordinario 24
FESTIVITA’
Art. 31 - Festività 25
Nota a verbale 26
RETRIBUZIONE
Art. 32 - Composizione e modalità di corresponsione della retribuzione 27
Nota a verbale 27
Art 33 - Scatti di anzianità 28
Art. 34 - Premio di anzianità 28
Art. 35 - Riparametrazione 28
PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ’
Art 36 - Premio aziendale di produttività 29
ANZIANITÀ’ ED AVANZAMENTI
Art. 37 - Anzianità di servizio 31
Art. 38 - Anzianità convenzionali 31
Nota a verbale 31
FERIE
Art. 39 - Maturazione e godimento delle ferie 31
Art. 40 - Programmazione delle ferie 33
Art. 41 - Richiamo in servizio 34
Art. 42 - Assenze e malattie durante le ferie 34
PERMESSI E CONGEDI
Art. 43 - Permessi 35
Art. 44 - Congedi 35
Art. 45 - Congedi per la formazione continua 36
Art. 46 - Congedo matrimoniale 37
ASPETTATIVA
Art. 47 - Aspettativa 37
MALATTIA - INFORTUNIO SUL LAVORO
Art. 48 - Malattia e infortunio extraprofessionale 38
Art. 49 - Malattia: documentazione da produrre 38
Art. 50 - Malattia: visite di controllo 39
Art. 51 - Oneri a carico dei datori di lavoro relative alle malattie 39
Art. 52 - Infortunio sul lavoro 39
Nota a verbale 39
MATERNITÀ - CONGEDI PARENTALI
PARI OPPORTUNITÀ - MOLESTIE SESSUALI
Art. 53 - Gravidanza e puerperio 39
Art. 54 - Congedi per la malattia del figlio 41
Art. 55 - Congedi per eventi e cause particolari 42
Art. 56 - Pari opportunità - Molestie sessuali 43
SERVIZIO MILITARE
Art. 57 - Servizio militare 43
TRAFERTE - TRASFERIMENTI
Ari. 58 - Missioni 43
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro 44
Art. 60 - Comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro 44
Art. 61 - Preavviso 44
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art 62 - Trattamento di fine rapporto e modalità di pagamento 45
Art. 63 - Anticipazioni del TFR 45
Art. 64 - Computo delle provvigioni nel XXX 00
Xxx. 00 - Xxxxx del lavoratore 46
CERTIFICATO DI SERVIZIO
Art. 66 - Certificato di servizio 46
TRAPASSO DI AGENZIA
Art. 67 - Trapasso di agenzia e relative procedure 47
PERSONALE AVENTE INCARICHI SINDACALI
Art. 68 - Permessi sindacali 48
Norma transitoria 49
Art. 69 - Permessi sindacali per assemblee provinciali 49
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE
Art.70 - Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare 49
Nota a verbale 50
Art. 71 - Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto 50
ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 72 - Modalità di rinnovo del CCNL 50
Art. 73 - Indennità di copertura economica 51
DECORRENZA E DURATA
Art. 74 - Decorrenza e durata del CCNL 51
NORME FINALI
Art. 75 - Condizioni di miglior favore 51
RACCOMANDAZIONE
Barriere architettoniche 51
PROTOCOLLO APPLICATIVO DELL’ART.29 CCNL 52
PROTOCOLLO 52
TABELLE RETRIBUTIVE 53
UNA TANTUM 55
ALLEGATO N.1- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 58
Premessa 58
Art. 1 - Procedure di applicabilità e percentuale di conferma 58
Art. 2 - Sfera di applicazione 58
Art. 3 - Proporzione numerica 59
Art. 4 - Limiti di età 60
Art. 5 - Assunzione 60
Art. 6 - Periodo di prova 60
Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato 60
Art. 8 - Obblighi del datore di lavoro 61
Art. 9 - Principi generali in materia di formazione 61
dell’apprendistato professionalizzante
Art. 10 - Formazione: durata 61
Art. 11 - Formazione: contenuti 62
Dichiarazione a verbale 63
Art. 12 - Tutore 63
Art. 13 - Doveri dell’apprendista 63
Art. 14 - Trattamento normativo 64
Art. 15 - Xxxxxxxx, gravidanza, puerperio 64
Art. 16 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico 64
Dichiarazione a verbale 64
Art. 17- Anzianità 65
Art. 18 - Durata dell’apprendistato 65
Art. 19 - Contribuzione previdenziale 65
Art. 20 - Rinvio alla legge - Abrogazioni 65
Dichiarazione a verbale 66
Avviso comune in materia di apprendistato 66
ALLEGATO N. 2 - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 67
Art. 1 - Premessa 67
Nota a verbale 67
Art. 2 - Rapporto a tempo parziale 67
Art. 3 - Criterio di proporzionalità 68
Art. 4 - Istituti normativi nel rapporto a tempo parziale 68
Art. 5 - Genitori di portatori di handicap 68
Art, 6 - Disciplina del rapporto a tempo parziale 69
Art. 7 - Lavoro supplementare - Normativa 69
Art. 8 - Lavoro straordinario 69
Art. 9 - Part-time post-maternità 70
Art. 10 - Lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche 70
Art. 11 - Trasformazione del rapporto di lavoro 70
Art. 12 - Preavviso 71
Art. 13 - Abrogazioni - Condizioni di miglior favore 71
ALLEGATO N. 3 - ACCORDO APPLICATIVO DEL D.L.N.81/2008 72
E 106/2009 IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ALLEGATO N. 4 - VERBALE DI ACCORDO DI DECONTRIBUZIONE 81
ALLEGATO N. 5 - VERBALE DI ACCORDO DI DETASSAZIONE 84