Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo. 1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione. 2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue. 3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l’intero periodo di degenza ospedaliera. 4. I permessi di cui al presente articolo sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo. 1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione.
2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione l'operazione di prelievo del sangue.
3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l’intero l'intero periodo di degenza ospedaliera.
4. I permessi di cui al presente articolo sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito nell'ambito dello stesso livello professionale.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo. 1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori dona- tori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente di- pendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale nor- male retribuzione.
2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore lavo- ratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l’intero periodo pe- riodo di degenza ospedaliera.
4. I permessi di cui al presente articolo sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
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