L’OrSA SOTTOSCRIVE IL CCNL DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE ED IL CONTRATTO DEL GRUPPO FS
SPECIALE CONTRATTO
Comunicato stampa del 30 ottobre 2010
È arrivato il “SI” degli iscritti nel referendum via posta
L’OrSA SOTTOSCRIVE IL CCNL DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE ED IL CONTRATTO DEL GRUPPO FS
Oggi l’OrSA, il più importante Sindacato Autonomo delle Ferrovie, ha sottoscritto con Agens, Federtra- sporto e Ferrovie dello Stato il Contratto della Mobi- lità per le Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale del Gruppo FS.
“Un contratto difficile – afferma Alessandro Trevisan Segretario Generale di OrSA Ferrovie – che, pur contenendo aspetti di tutela occupazionale e sala- riale, aumenta orario e flessibilità. Abbiamo ritenuto doveroso interpellare tutti i nostri associati percor- rendo una strada nuova, con una consultazione porta a porta simile ai referendum indetti dai Sinda- cati di altri Paesi Europei. Il risultato è di fatto una sfida che i ferrovieri lanciano alle Imprese ed al Go- verno: l’accettazione di una maggiore produttività in cambio di un vero rilancio del trasporto ferroviario secondo regole di mercato trasparenti e di politiche che, a partire dal trasporto merci, incentivino un ser- vizio fondamentale per la vita del Paese, miglioran- done l’efficienza e la qualità”.
Per l’OrSA, dunque, la sottoscrizione del Contratto non
rappre- senta un punto di arrivo, ma di par- t e n z a concen- trandosi su temi di grande at- t u a l i t à quali le regole di rappre- sentanza e la difesa dei diritti e delle tu- tele dei la- voratori del set- tore:
“il Con- t r a t t o
della Mobilità deve divenire il Contratto dei Ferrovieri di tutte le Imprese, la tutela del lavoro da inserire in ogni bando di gara per il servizio di trasporto pubblico lo- cale, la clausola sociale necessaria ad evitare che la concorrenza sui binari si faccia esasperando la produttività, tagliando salari e occupazione.”
Anche il confronto con il Gruppo FS non si esaurisce certo con questo, per quanto importante, passaggio contrattuale: “ il tema della logistica, della sicurezza, dei turni del personale mobile, degli orari di lavoro e del presenziamento di linee e impianti sono aspetti che ancora devono trovare applicazione e dunque il Contratto va manutenuto ed affinato – dice Adriano Coscia Segretario Generale Aggiunto –. Vigileremo affinchè siano rigorosamente rispettate le norme contrattuali ed attivati con celerità i tavoli di con- fronto, annunciando che non accetteremo deroghe e dilazioni rispetto agli impegni assunti dalle parti “. Altro elemento di criticità nel panorama ferroviario, a detta dell’OrSA, è lo “scippo” previdenziale com- messo ai danni dei Ferrovieri: “dai 58 anni come
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L’Or. .A. firma il CCNL 2012
Si è concluso il percorso contrattuale previsto dalla nostra Organizzazione Sindacale a segui- todi un percorso ampiamente democratico.
Come è noto, l’Or.S.A. Ferrovie ha partecipato alla stesura del CCNL siglato il 20 luglio u.s. ma in quell’occasione ha apposto la seguente di- chiarazione:
L’ORSA Ferrovie, in ogni caso, si riserva la sot- toscrizione del presente contratto una volta con- cluse le procedure di consultazione e decisionali interne all'organizzazione.
Questo perché, all'interno della nostra organiz- zazione non c'era unanimità per poter sottoscri- vere il contratto ed anche perché non era stato previsto alcun percorso referendario da parte di altri. Infatti, nella Mozione Finale del Consiglio Generale Federativo svoltosi a Chianciano il 18 e 19 giugno si legge:
Vista la complessità della materia contrattuale, il Consiglio Generale delibera di fare una con- sultazione tra gli associati dell’Or.S.A. Ferrovie affinché si possa desumere un dato politico utile all’Organizzazione.
Questo ha fatto si che le altre Organizzazioni Sindacali, spinte dai loro associati che si chie- devano perché un simile percorso era stato pre- visto solo dalla nostra Organizzazione, hanno dato vita al Referendum nei giorni 30/31 luglio e 1/2 agosto 2012.
Referendum al quale avremmo anche preso parte se non fosse stato per il fatto che il Rego- lamento predisposto prevedesse che ai ferro- vieri del Gruppo FSI era data la possibilità di esprimersi sull’ipotesi di CCNL della Mobilità e sul Contratto Aziendale di Gruppo, mentre ai colleghi di Trenord – anch’essi alle prese con una ipotesi di Accordo Aziendale – la consulta- zione referendaria fosse limitata al solo quesito approvativo del CCNL A.F. senza alcuna possi- bilità di potersi esprimere sul Contratto Azien- dale. Altrettanto era previsto per i lavoratori di RTC ai quali da qualche mese si applica un Contratto Aziendale molto criticato e non sotto- scritto da tutte le OO.SS..
Comunque l’indicazione data dalla nostra Orga- nizzazione ai propri iscritti del Gruppo FSI è stata quella di prendere parte alla votazione.
Il percorso referendario seguito dall’Or.S.A. Fer- rovie è stato molto più capillare in quanto è stata spedita a casa di ogni singolo iscritto una busta contenente una brochure esplicativa dei lati po- sitivi e negativi che si riscontravano nel nuovo C.C.N.L., una busta pre-affrancata indirizzata ad una casella postale, le cui chiavi erano in possesso esclusivamente della Commissione Elettorale scelta al di fuori della Segreteria Or.S.A. Ferrovie, ed un cartoncino non contraf- fabile contenente il seguente quesito:
“Vuole che gli organi competenti dell'Organiz- zazione Sindacati Autonomi e di Base – Settore Ferrovie sottoscrivano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, nonché il contratto Aziendale di Gruppo FS integrativo del CCNL della Mobi- lità/Area contrattuale Attività Ferroviarie di cui sono stati identificati testi contrattuali in data 28 giugno 2012?”
Per visionare il CCNL con i collegamenti iper- testuali e tutte le altre normative collegati al nostro sito
Da pagina 3 abbiamo realizzato un ampio sunto dei
CCNL operanti dal 1° settembre 2012 con gli articoli con- tenenti le norme più importanti e di più frequente consul- tazione. Sono stati riportati gran parte degli articoli di interesse generale e altri comprendenti problematiche specifiche del personale operante nel Settore Stazioni. Nel riportare i testi dei tre contratti: C.C.N.L. della Mobilità,
C.C.N.L. dell’Area delle Attività Ferroviarie e C.C.N.L. Aziendale di Gruppo FS, è stato seguito il medesimo si- stema adottato nella composizione utilizzata sul nostro sito e cioè il testo è stato scritto con colorazioni diverse:
C.C.N.L. della mobilità in colore nero
C.C.N.L. dell’Area delle Attività Ferroviarie in colore azzurro
C.C.N.L. Aziendale di Gruppo FS in colore verde
Il testo è aggiornato con le modifiche apportate dall’ac- cordo del 27settembre 2012.
Un’altra particolarità (anche questa presente sul sito) è stata quella di inserire gli articoli in base alla materia trat- tata infatti, quando l'argomento viene esposto sia dal
C.C.N.L. della Mobilità che da quello dell’Area delle Atti- vità Ferroviarie segue, al 99%, la medesima numerazione (salvo che nel secondo caso assume il suffisso “bis”) mentre il C.C.N.L. Aziendale di Gruppo FS segue una nu- merazione diversa. Per facilitare la ricerca ed evitare inu- tili spostamenti, gli articoli dei singoli C.C.N.L. contenenti medesimi argomenti sono stati accorpati.
Il CCNL realizzato sul nostro sito contiene un’ulteriore particolarità: un notevole numero di collegamenti iperte- stuali che ci consentono di spostarci all'interno dei tre contratti oltre ad ulteriori collegamenti a norme esterne alle quali i C.C.N.L. fanno riferimento e, per adesso, al- cune circolari esplicative delle nuove norme (non condi- vise appieno dalla nostra Organizzazione).
I testi inseriti nel sito contengono anche alcuni aggiorna- menti e precisazioni dovute a disposizioni (pertanto inter- pretazioni unilaterali) emanate dalla Società.
Inoltre, abbiamo già segnalato la presenza di alcuni errori all’interno dei testi che, riteniamo, saranno corretti a breve e restiamo in attesa che le Società interessate realizzino e consegnino ai propri dipendenti copia dei CCNL (come avvenuto nel 2003 da parte del Gruppo FS).
al quale dopo aver apposto un segno sul SI op- pure sul NO doveva essere inserito nella busta pre-affrancata e spedirla.
Inserto sintesi C.C.N.L.
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S.A.P.S -- Or.S.A.
Anno 18 – nr 1 Sindacato Autonomo Personale di Stazione
OTTOBRE - NOVEMBRE 2012
L’informazione continua sul nostro sito
IL GIORNALE DEL PERSONALE DI STAZIONE
il limite di accesso alla pensione per il personale di esercizio, si è passati in un colpo solo a 67 anni – denuncia Trevisan – . È bene che il Ministro Fornero faccia un viaggio con un Macchinista, con un Capo Treno, oppure componga o scomponga un convo- glio ferroviario in uno scalo per capire che razza di abbaglio ha preso. Su questo tema il Parlamento è avvisato: o cambia la Legge o torneranno gli scio- peri, duri quanto lo sono queste inique norme che penalizzano non solo il lavoro, ma la sicurezza del trasporto”.
Anche lo scorporo del Gruppo FS è uno dei temi molto controversi: “Se qualcuno pensa che fare uno spezzatino della più importante Impresa di Trasporto del Paese sia il viatico per una maggiore qualità del servizio, vada in
Gran Bretagna e scoprirà tariffe decuplicate e treni sempre meno affidabili. Ai cittadini italiani questo tipo di ferrovia non serve, forse serve ai grandi gruppi industriali che dopo aver fallito il rilancio del- l’industria privata
intendono far cassa con i servizi pagati dalla collet- tività.”.
Fine del comunicato
La Segreteria Generale OrSA - Ferrovie
Sta per iniziare la distribuzione delle agendine anno 2013
Come nella nostra tradizione, anche per il prossimo anno, abbiamo realizzato l’agendinaper gli iscritti che ai più, può sembrare sempre la stessa.
La nostra scelta è quella di inserire norme non facilmente reperibili ma che in- teressano la vita del ferroviere.
Ogni anno poniamo la massima attenzione nell’aggiornare tutte le norme, i fac - simile di domanda che molto spesso, ci vengono richiestiti anche dai non iscritti (che non dispongono della nostra agendina e che pertanto, ci viene ri- chiesta anche da iscritti ad altri settori o ad altre OO.SS.).
Se ritenete che debba essere aggiornata con altri contenuti, segnalatecelo e cercheremo, compatibilmente con gli spazi a disposizione, di inserire quello che verrà proposto dalla maggioranza dei richiedenti.
Il risultato definitivo della consultazione è stato il seguente:
Quello espresso dal Personale di stazione ade- rente al SAPS è stato il seguente:
Percentuale dei SI: Percentuale dei NO: Nulle/Bianche
71,50%
26,80%
1,60%
motivo per cui l’Or.S.A. Ferrovie, in data 30 ot- tobre 2012, ha deciso di sottoscrivere i C.C.N.L. in quanto tale volontà è stata espressa dai pro- pri iscritti è questo riteniamo sia sintomo della più ampia democrazia.
A fianco e nelle pagine successive è riportata un’ampia sintesi (la parte generale e quella ri- ferita al personale di stazione) del testo dei CCNL (MAF e FS).
Vi ringraziamo per la collaborazione che vorrete darci per offrire un prodotto sempre più all’altezza delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.
Organo Periodico
del S.A.P.S. – Or.S.A.
Direzione Redazione Amministrazione
Via Magenta, 13 – 00185 Roma
Tel. 064456789 – fax FS 970 24333
Autorizzazione Trib. Civile di Roma N. 534/2002 del 18/9/2002
E-mail: saps.orsaferrovie@sindacatoorsa.it Sito Internet: http://www.sapsorsa.it/ Fotocomposto e stampato in proprio Chiuso il 5 novembre 2012
Direttore:
Giuseppe MALTESE
Collaborano: Roberto Spadino, Antonio Bon-
cordo, Franco Giorgianni
Percentuale dei SI: | 62,45% |
Percentuale dei NO: | 35,84% |
Nulle/Bianche | 1,70% |
CC L 2012
Sunto dei testi del Contratto della Mobilità (in colore nero) delle Attività Ferroviarie (in colore blè) e di Confluenza FS (in colore verde) riguardanti le normative generali e quelle particolari riferite al Personale di Stazione.
PARTE I
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
CAPO 1
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 Relazioni industriali
1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni in- dustriali e in linea con le dinamiche del processo di liberaliz- zazione in atto, le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fon- damentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgi- mento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggior- mente funzionale anche alla composizione delle controver- sie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a ri- spettare le norme dei CCNL dalle stesse sottoscritti e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare durante la vigenza degli stessi, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali contratti.
3. Ciò premesso le parti individuano un sistema di re- lazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, orga- nismi paritetici e fasi di informativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel pre- sente Capo 1.
A) A livello nazionale le parti stipulanti il presente con- tratto perseguono opportune iniziative al fine di:
- promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il mi- glioramento della qualità del servizio e la riqualificazione dell’offerta che favorisca la capacità di intercettare la do- manda potenziale rispondendo alle mutate esigenze del- l’utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale;
- promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazio- nale, momenti di confronto periodico sulle strategie del tra- sporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programma- zione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione im- prenditoriale;
- promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del tra- sporto merci;
- sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed esten- dendo le agevolazioni previste in sede comunitaria;
- individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori;
- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei posti di lavoro degli addetti;
B) a livello nazionale le parti stipulanti i singoli CCNL, nei limiti di quanto eventualmente stabilito dagli stessi, prov- vedono a:
- verificare la corretta applicazione dei singoli CCNL,
con riferimento agli istituti dagli stessi disciplinati secondo le definizioni di cui in Premessa;
- conciliare vertenze territoriali o aziendali, anche me- diante eventuali livelli decentrati di conciliazione con le rela- tive modalità operative, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti l’interpretazione e/o la corretta applicazione dei singoli CCNL;
- verificare la sussistenza delle condizioni per l’atti- vazione della contrattazione di secondo livello e la sua coe- renza con la disciplina nazionale contrattuale, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite nei singoli CCNL.
omissis
5. La fase dell’informativa si articola come segue:
A) Fase dell’informativa nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, le parti datoriali forniranno alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali sti- pulanti il presente contratto elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- scenari evolutivi del mercato del trasporto con rife- rimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell’eserci- zio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all’anda- mento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente.
B) Fase dell’informativa aziendale
Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese con almeno 25 dipendenti forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, una informativa riguardante:
- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai pro- grammi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull’organizza- zione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, specificando le diverse tipologie contrattuali uti- lizzate e quelle che l’azienda intenderà utilizzare nel corso dell’anno, occupazione giovanile, andamento dell’occupa- zione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qua- lificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esi- genze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnolo- gica;
- linee di politiche produttive in relazione alla evolu- zione dei mercati e degli assetti societari e dei loro conse- guenti effetti;
- linee, tipologie ed entità dei lavori complessiva- mente da dare in appalto;
- andamento dei principali indicatori economici in fun- zione dello sviluppo delle politiche di incremento della red- ditività aziendale.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell’informativa, sarà for- nito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali di cui al primo periodo della presente lettera B), un ulteriore ag- giornamento integrativo dell’informativa aziendale.
omissis
Art. 2 bis Assetti contrattuali
1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-
21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli:
• il contratto collettivo nazionale di lavoro di catego- ria;
• un secondo livello aziendale di contrattazione de- stinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di ap- plicazione definiti dal presente CCNL.
2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto deman- dato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di la- voro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del per- sonale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
3. Sono soggetti della contrattazione a livello azien- dale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sinda- cali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizza- zioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territo- riali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferi- scono mandato.
4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contratta- zione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL.
I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi succes- sivi.
Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed oc- cupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di af- fidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferi- mento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la pre- stazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, co- munque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali sti- pulanti il presente CCNL.
ART. 2
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
1. Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito del Gruppo FS si articola in due fasi distinte:
- fase della informazione;
- fase della contrattazione.
Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell’infor- mazione e della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricomprese nel sistema di partecipazione, il si- stema di informazione e contrattazione si collocherà alter- nativamente nelle seguenti sedi in rapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corri- sponde l’individuazione dei soggetti titolari competenti:
Strutture aziendali Strutture sindacali
Ø Gruppo FS (Holding) Segreterie Nazionali
Ø Società/Divisioni/Direzione Segreterie Nazionali Tecnica di Trenitalia SpA o SegreterieRegionali (strutture aziendali nazionali o
territoriali), in relazione alle materie individuate, rispettivamente, ai successivi punti 3.1.2, 3.1.3, 4.2.2 e 4.2.3
Ø Unità produttive, come Segreterie Regionali / individuate dall’accordo Nazionali congiunta- nazionale del 29.7.2004 mente alle RSU compe-e successive modifiche tenti
2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso la Holding del Gruppo con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel pre- sente contratto si svilupperà a cadenza periodica con ap- puntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.
Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richie- sta di una delle parti stipulanti il presente contratto.
Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l’interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificata- mente individuato dal presente sistema di relazioni indu- striali.
3. Fase della informazione
3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett.
B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l’informativa a livello aziendale, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:
A livello nazionale:
3.1.1 per il Gruppo FS (Holding):
a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell’assetto so- cietario;
b) strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
c) analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
d) stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustra- zione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organiz- zative;
f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell’equilibrio oc- cupazionale di genere;
g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbiso- gni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli inter- venti formativi nel loro complesso;
h) dati sulla consistenza del personale del Gruppo ar- ticolati per Società, età, sesso, figura professionale;
i) politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori affidati in appalto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 16 bis del CCNL Mobilità/Area AF.
3.1.2 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Treni- talia SpA:
a) linee strategiche di intervento di carattere produt- tivo, commerciale ed organizzativo e loro conseguenti effetti, in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferi- mento o dell’assetto societario e ai conseguenti effetti;
b) andamento dei principali indicatori economici de- sunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macro- strutture organizzative di livello territoriale;
c) evoluzione della composizione occupazionale e dati
analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
d) variazioni degli aspetti quantitativi relativi alle attività “accessoria” e “complementare” del personale mobile, fermo restando quanto previsto al punto 2.3 del successivo art. 13 (Orario di lavoro);
e) modifica della macrostruttura organizzativa;
f) tipologia e volumi complessivi dei lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 16 bis del CCNL Mobilità/Area AF.
A livello territoriale:
3.1.3 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Treni- talia SpA:
a) significative iniziative delle Società del Gruppo FS in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
b) programmi commerciali;
c) modifica della struttura organizzativa territoriale;
d) programmi di investimenti e di innovazione tecno- logica;
e) piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
f) dati articolati sulla consistenza di personale diffe- renziati per struttura territoriale, età, sesso e figura profes- sionale;
g) attivazione delle tipologie di contratto di lavoro pre- viste agli artt. 19-24 del CCNL Mobilità/Area AF;
h) dati sugli orari di fatto.
3.1.4 per le Unità produttive:
a) obiettivi di produzione e di produttività e relativi in- dirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
b) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
c) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dal- l’andamento dei volumi di produzione;
d) azioni dirette a garantire la qualità dell’ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coe- renza con la legislazione nazionale in materia;
e) modifica della microstruttura organizzativa.
4. Fase della contrattazione
4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattorma per il rinnovo dell’ac- cordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negozia- zione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dal- l’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffredda- mento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.
Resta inteso che nel corso della procedura sopra indivi- duata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflit- tuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le se- guenti materie:
A livello nazionale:
4.2.1 per il Gruppo FS (Holding):
a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, eco- nomici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato na- zionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche intera- ziendali;
c) modalità di assegnazione di riconoscimento e frui- zione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali sti- pulanti il presente contratto;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qua- lora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’au- tonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza com- plementare, in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell’art. 54 (Fondo pensione com- plementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di ca- rattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relative pro- cedure sindacali per la gestione delle problematiche occu- pazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condi- zioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geogra- fica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società/Divisioni/ Direzione Tecnica di Treni- talia SpA:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato na- zionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato;
c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, se- condo quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e dell’art. 13 del presente contratto;
d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 51 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e di- sponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valuta- zione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produ- zione;
h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della ri- conversione professionale;
i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi for- mativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
A livello territoriale:
4.2.3 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Treni- talia SpA:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nel- l’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione profes- sionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regio- nali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, orga- nizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produ- zione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni orga- nizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società/Di- visione/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA.
5. L’avvio del confronto sulle materie oggetto di con- trattazione avverrà come disciplinato al precedente punto
4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.
6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l’accordo del 18.4.2001 in materia di proce- dure di raffreddamento e conciliazione delle controversie col- lettive di cui all’art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000.
ART. 3
PARI OPPORTUNITA’
1. Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto sono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza, la pre- senza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere.
Il CPO Nazionale di cui al successivo punto 2, in applica- zione di quanto stabilito al punto 2 dell’art. 56 del CCNL Mo- bilità/Area AF, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, definirà, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un Codice di con- dotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del CCNL Mobilità/Area AF in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS è confermato l’assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:
- 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;
- 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d’Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO Emilia Romagna, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria-Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Cala- bria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.
3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF e da un corrispondente numero di compo- nenti designate dalle Società del Gruppo FS, ognuna con di- ritto di voto.
Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS assicurerà un’equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.
Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa con diritto di voto in caso di assenza della titolare.
4. La riunione si ritiene valida con la presenza di al- meno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sin- dacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS.
Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rap- presentanti corrispondenti alla metà più uno delle compo- nenti del CPO.
5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue com- ponenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti del Comitato nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione.
Tale elezione avviene a scrutinio segreto.
6. Il CPO resta in carica per tre anni.
Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto si procederà al rinnovo di tutti i CPO aziendali.
In caso di dimissioni di una componente, la parte che l’ha designata provvede alla nomina di una nuova rappresen- tante entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l’incarico è ricoperto dalla rap- presentante supplente.
In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidente le componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice, una sostituta, il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funziona- mento del Comitato.
7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bi- mestralmente o su richiesta di una delle parti, ovvero con ri- chiesta scritta alla Presidente di almeno 1/3 delle componenti del CPO.
La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5 giorni prima della data dell’incontro, e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata dalla neces- saria documentazione.
Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPO stesso.
Le aziende garantiranno adeguati supporti per la conserva- zione e consultazione della documentazione necessaria.
8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionale il piano di attività per l’anno successivo in tempo utile affinché lo stesso CPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla Direzione Relazioni Industriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto il piano di attività di propria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali. Qualora nel corso dell’anno successivo do- vessero intervenire significative variazioni nelle iniziative pre- viste, queste saranno oggetto di preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.
9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a cia- scuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Mobi- lità/Area AF ed il presente contratto sono riconosciute complessivamente n. 200 giornate annue di permessi retri- buiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Na- zionale e Regionali/ex compartimentali.
Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiesta di ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nei limiti del quanti- tativo annuo sopra definito, in rapporto ai diversificati impe- gni individuali connessi allo svolgimento dei singoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessi sin- dacali all’art. 7 (Permessi per motivi sindacali e cariche elet- tive) del presente contratto.
Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle com- ponenti dei CPO verrà corrisposta la stessa retribuzione pre- vista per i permessi sindacali di cui al citato art. 7.
Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali dei CPO saranno considerate presenti in servizio.
Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale, Direzione Centrale Risorse Umane e Orga- nizzazione di FS S.p.A. e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione delle componenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durante l’orario di lavoro.
omissis
Art. 4
Secondo livello di contrattazione
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi ri- spetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello inter- confederale.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività,
di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di effi- cienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del mi- glioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di ri- sultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consen- tire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fi- scali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di se- condo livello, le parti esamineranno preventivamente le con- dizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla de- terminazione quantitativa dell’erogazione connessa al pre- mio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al pre- cedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate:
• costituzione dei CAE;
• profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL;
• azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;
• eventuali modalità attuative della legislazione in ma- teria di salute e sicurezza;
• eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assi- stenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare ap- plicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
Art. 5
Procedure di negoziazione a livello aziendale
1. Le richieste di rinnovo dell’accordo di secondo li- vello avente contenuto economico, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, punto 2, sottoscritte dai soggetti ti- tolari della contrattazione secondo i singoli CCNL, devono essere presentate all’azienda e contestualmente, ove esi- stente, alla struttura territoriale delle Associazioni datoriali stipulanti i singoli CCNL in tempo utile per consentire l’aper- tura della trattativa due mesi prima della scadenza dell’ac- cordo, in coerenza con i principi del premio di risultato.
2. L’azienda che ha ricevuto le richieste di rinnovo deve dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevi- mento delle stesse. Le procedure negoziali dovranno svol- gersi durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste di rinnovo dell’accordo di cui al precedente punto 1 e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo.
3. Relativamente alle altre materie oggetto della con- trattazione aziendale in applicazione del precedente art. 4, punto 6, le procedure negoziali non potranno essere supe- riori a 20 giorni per i gruppi di aziende e per le aziende di di- mensione nazionale e a giorni 15 per le altre aziende.
4. Durante i periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le parti stipulanti i singoli CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di man- cato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
5. L’attivazione della procedura di cui all’articolo 1
punto 3, lettera B) ultimo alinea, per la verifica delle condi- zioni per l’attivazione della contrattazione di secondo livello, sospende il decorso dei termini di cui ai precedenti punti 2 e 3, per un periodo comunque non superiore a 1 mese.
omissis
Art. 9
Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappre- sentanze Sindacali dei lavoratori
1. Ai sensi degli accordi interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipen- denti, le RSU ovvero le RSA laddove previste nei singoli CCNL.
2. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati dai singoli CCNL e dai relativi accordi na- zionali in coerenza con quanto stabilito dai suddetti accordi interconfederali.
Art. 10
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu- rezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di na- tura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle dispo- sizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995.
2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso re- tribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8.3.
3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.
Art. 10 bis Rappresentanze sindacali unitarie e
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
1.1 In applicazione del precedente art. 9 e dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costi- tuite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che - con- giuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sotto- scrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
1.2 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ven- gono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo del 23.7.1993, come disciplinato dall’Accordo In- terconfederale del 20.12.1993. Le modalità di elezione (in- dividuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel pre- detto Accordo Interconfederale.
Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del pre- sente CCNL. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL.
1.3 Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del presente CCNL o co- munque aderenti alla disciplina contenuta nello stesso Ac- cordo Interconfederale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a co- stituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
1.4 I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della
legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
2. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, l’in- dividuazione e il numero dei RLS viene definito in specifici accordi a livello aziendale.
Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del pre- sente CCNL. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL.
ART. 8
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICU- REZZA
In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 49 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’ art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappre- sentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontra- bili in alcuni peculiari contesti lavorativi.
Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha indivi- duato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS:
a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
b) contesti produttivi con complesse problematiche le- gate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero com- plessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2012, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al neces- sario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.
Art. 11 Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda nonchè le rappre- sentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dai suddetti CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comuni- cazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 36 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
Conseguentemente l’azienda metterà a disposi- zione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, a condizione che:
a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1;
b) non arrechino impedimento alla regolarità del ser- vizio;
c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda al- meno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1 si im- pegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con moda- lità che comportino interruzione totale o parziale nell’eroga- zione del servizio all’utenza. Restano ferme le previsioni di cui ai singoli CCNL e alle discipline vigenti relativamente alla partecipazione alle assemblee dei lavoratori, compresi quelli per i quali non è possibile sospendere l’attività per specifiche esigenze di presidio del servizio e/o di esercizio.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempe- stivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizza- zioni Sindacali dei lavoratori di cui al punto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
Art. 11 bis Assemblea e Referendum
1. In applicazione del precedente art. 11, le assemblee indette durante l’orario di lavoro dalle RSU e/o dalle Orga- nizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL congiunta- mente, nei limiti complessivi di 10 ore annue retribuite, si terranno preferibilmente all’inizio o al termine della presta- zione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi spe- cifici accordi a livello aziendale.
In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempi- menti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle singole Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che con- sentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguar- dia degli impianti e la regolare circolazione dei treni.
Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di pre- sidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in al- meno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi.
Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° capoverso del presente punto 1 e che non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il pro- prio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del pe- riodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di re- cupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
2. Il personale interessato da processi di ristruttura- zione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee nonché ai referen- dum indetti in azienda ai sensi del successivo art. 12.
3. Per l’effettuazione dei referendum ai sensi del suc- cessivo art. 12, le aziende metteranno a disposizione delle RSU e/o delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL idonei locali ed attrezzature.
ART. 4 ASSEMBLEA
1. Assemblee al di fuori dell’orario di lavoro
1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavora- tori appartenenti a più unità produttive della stessa o di più Società del Gruppo che insistano nel medesimo impianto/sede, la stessa deve essere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttive interessate con un pre- avviso minimo di quattro giorni e deve contenere l’indica- zione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire alla/e azienda/e di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.
Qualora il numero dei partecipanti all’assemblea ri- sulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l’abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l’assemblea si riterrà regolarmente effettuata.
I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente valutare la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/ab- biano disponibilità di locali idonei, ne dovranno dare comu- nicazione congiunta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU che abbiano indetto l’assemblea almeno due giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori della/e azienda/e, ovvero a modificare le modalità di effet- tuazione dell’assemblea, secondo quanto stabilito al punto 3 dell’art. 11 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l’uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l’ordine cro- nologico di presentazione della richiesta al responsabile dell’unità produttiva, da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto ovvero dalle RSU.
2. Assemblee durante l’orario di lavoro
2.1 Il monte ore di permessi retribuiti per la partecipa- zione alle assemblee, di cui al punto 1 dell’art. 11 bis (As- semblea) del CCNL Mobilità/Area AF è individuato in 12 ore
annue.
2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Or- ganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo lo- cale aziendale, i responsabili delle unità produttive interes- sate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.
Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle as- semblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al re- golare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momenta- neamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del per- sonale non strettamente indispensabile.
2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organiz- zazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assem- blea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento del- l’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.
Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
ART. 5 REFERENDUM
1. In relazione a quanto previsto all’art. 12 ed ai punti 2 e 3 dell’art. 11-bis del CCNL Mobilità/Area AF, resta con- fermato il diritto di indizione di referendum su materie inerenti l’attività sindacale nei confronti delle Organizzazioni Sinda- cali stipulanti il presente contratto e, ai sensi di quanto pre- visto in materia dall’accordo del 29.7.2004 e successive modifiche, delle RSU.
2. La richiesta di referendum dovrà essere formulata alla società almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
3. Lo svolgimento dei referendum di cui ai punti pre- cedenti inerenti consultazioni di carattere nazionale sarà di- sciplinato da specifica intesa tra le parti stipulanti il presente contratto.
omissis
Art. 12 Referendum
1. Dovrà essere consentito nell’ambito aziendale lo svolgimento di referendum indetti dalle RSU, o congiunta- mente:
Ø dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL;
Ø dalle RSA ove esistenti;
Ø dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL e da quelle riconosciute in azienda, limitatamente alle materie di competenza del secondo livello.
2. I referendum, che se svolti durante l’orario di lavoro dovranno prevedere modalità compatibili con la regolarità del servizio ordinario, dovranno riguardare le materie inerenti l’attività sindacale di cui all’art. 21 della legge 20.5.1970, n. 300.
3. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle ulteriori previsioni in materia contenute nei sin- goli CCNL.
Ulteriori modalità operative di svolgimento potranno altresì essere definite tra le parti a livello aziendale.
omissis
PARTE II - MERCATO DEL LAVORO
Art. 17
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto gio- vanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
In caso di attivazione, le aziende ne daranno infor- mativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sin- dacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda.
3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia.
4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interes- sato con lettera nella quale è specificato:
- l’identità delle parti;
- la tipologia del contratto di assunzione;
- la data di assunzione;
- la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato;
- il livello e/o parametro retributivo di inquadra- mento;
- il relativo trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- la sede/residenza di lavoro;
- l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza com- plementare.
5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in par-
ticolare:
- il documento di identità;
- il titolo di studio;
- il codice fiscale;
- le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento.
6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle spe- cifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.
7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di ac- cesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.
ART. 10 ASSUNZIONI
1. Per procedere alle assunzioni attingendo dal mer- cato del lavoro, le Società del Gruppo FS utilizzeranno avvisi e forme di pubblicità per raggiungere il potenziale bacino di reperimento attivando di norma, in via priori- taria, il canale “Lavora con noi” del sito web di Gruppo “fsitaliane.it”.
Gli avvisi dovranno specificare, in particolare, i seguenti requisiti:
· Società e figure professionali interessate dalla pro- cedura di assunzione;
· titoli di studio, conoscenze tecnico-professionali e/o esperienze richieste;
· limiti di età;
· tipologia di contratti da stipulare, di norma corredati dall’indicazione delle relative quantità.
2. Sulla base delle caratteristiche richieste, il percorso di acquisizione si articolerà in tre fasi:
1a fase – Preselezione:
Sulla base della corrispondenza alle caratteristiche ri- chieste, verranno individuati i candidati da invitare a se-
lezione tenendo conto di:
· punteggio del titolo di studio richiesto;
· precedenti esperienze lavorative maturate all’in- terno e fuori dal Gruppo.
2a fase – Selezione:
Per coloro che al termine della prima fase risultino in possesso dei requisiti richiesti, il percorso di selezione potrà prevedere, a seconda del ruolo da ricoprire:
· prove tecnico-attitudinali (test, esercitazioni, simu- lazioni, ecc.);
· colloquio di valutazione motivazionale.
3a fase – Valutazioni finali:
Colloquio di riscontro finale di idoneità con i responsa- bili delle strutture interessate.
Al termine della selezione l’azienda renderà noto l’esito ai candidati esaminati.
3. Per la ricerca di personale neolaureato potranno es- sere attivati scouting mirati con gli istituti universitari. Per specifiche funzioni di carattere tecnico-specialistico le Società del Gruppo FS potranno acquisire professio- nalità esperte direttamente dal mercato esterno.
ART. 11 ASSUNZIONI PARTICOLARI
1. Le Società del Gruppo FS potranno disporre l’assun- zione del coniuge del lavoratore deceduto per cause di- rettamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua ine- sistenza, le Società potranno assumere un figlio mag- giorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allor- ché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assun- zione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita.
2. Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, com- patibilmente con le esigenze tecniche, produttive od or- ganizzative, l’ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio ferrovia- rio, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo fa- miliare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore dece- duto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento;
c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licen- ziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qua- lora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;
d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del de- cesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.
Art. 18 Periodo di prova
La disciplina e la durata del periodo di prova, ove non indicate nel presente contratto, sono fissate dalle dispo- sizioni di legge vigenti e/o nei singoli CCNL.
Art. 18 bis Periodo di prova
1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere sog- getto ad un periodo di prova che deve risultare dalla let- tera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è:
- di sei mesi, per i livelli professionali - Quadri e A;
- di tre mesi, per i livelli professionali - B - C;
- di due mesi per i livelli professionali - D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qua- lora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà am- messo a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribu- zione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto.
In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
Art. 19 Contratto a termine
(N
1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per ragioni di ca- rattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’azienda.
2. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settem- bre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un even- tuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non supe- riore ai 12 mesi. Ai sensi del comma 4 ter dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di con- siderare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristi- che e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno.
3. In applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a ter- mine nella stessa unità produttiva o in una delle unità pro- duttive ubicate nel territorio della medesima regione per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui con- tratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di la- voro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo deter- minato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licen- ziamento o dimissioni.
4. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è indi- viduata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a se- guito di negoziazione a livello aziendale.
5. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di se- condo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavo- ratori con contratto a termine avverrà secondo quanto sta- bilito negli accordi stessi.
6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati inter- venti formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rin- vio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e inte- grazioni, nonché alle ulteriori disposizioni contenute nei singoli CCNL in materia di durata minima e massima.
Art. 19 bis Contratto a termine
1. In applicazione del punto 7 del precedente art. 19, a livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizza- zioni Sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sulle figure professio- nali dei contratti a termine. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.
2. I lavoratori con contratto a termine usufruiranno di inter- venti informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.
3. Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di cui al prece- dente art. 1 bis sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
Art. 20
Lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina.
Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale gior- naliero di lavoro;
- verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.
2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rap- porto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda.
3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di pro- porzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare se- condo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno.
4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comun- que, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settima- nale, mensile o annua).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale:
- per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale;
- per il tempo parziale orizzontale la prestazione settima- nale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come defi- nito ai punti precedenti.
4 bis. Il presente punto riguarda i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL autofiloferrotranvieri.
Nel contratto part-time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo.
Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere col- locata in una sola delle seguenti fasce orarie:
· Inizio servizio – ore 14.30;
· Ore 14.00 – fine servizio.
Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa:
· Inizio servizio – ore 16.00;
· Ore 14.00 – fine servizio.
Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata mas- sima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori
al predetto limite la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale.
Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonché per i servizi specia- lizzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraur- bani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale finalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere.
Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola flessibile.
5. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esi- genze tecniche, organizzative e produttive, ancorché deter- minate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espleta- mento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro sup- plementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
6. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al precedente punto 5 possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavo- ratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giu- stificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.
7. Le ore supplementari saranno compensate con la mag- giorazione del 10% della retribuzione oraria come definita nei singoli CCNL.
8. La retribuzione prevista per le ore supplementari è com- prensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.
9. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni la- vorative straordinarie.
10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 5, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasforma- zione a tempo parziale) e comma 3 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale), e dall’articolo 12-bis, comma 1 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in la- voro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso) del D.Lgs. n. 61/2000 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
11. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L’azienda compati- bilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle ri- chieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavora- trice assista una persona convivente con totale e perma- nente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 feb- braio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una per- centuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla ta- bella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992;
b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
12. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, de- bitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, com- patibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in
contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi.
13. Nei casi di cui ai precedenti punti 11 e 12, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio.
14. Nei casi di cui ai precedenti punti 11 e 12, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, setti- manale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- serverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 26 del presente contratto.
15. Ai sensi dell’art. 12-ter del citato D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di prece- denza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle me- desime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
16. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore del- l’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio.
17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esi- stenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale se- condo modalità flessibili, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa.
18. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esi- stenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere sta- bilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in au- mento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
19. Il rifiuto di sottoscrivere clausole di flessibilità o elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenzia- mento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento discipli- nare.
20. L’azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessi- bili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produt- tive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.
21. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate con riguardo alle ore prestate in aumento mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti dai singoli CCNL.
22. Le variazioni della collocazione temporale della presta- zione di lavoro devono essere preannunciate con un preav- viso di 10 giorni, ridotto a 4 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti dai singoli CCNL.
23. I compensi di cui ai precedenti punti sono comprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge com- preso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’ef- ficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esi- genze di carattere familiare o di tutela della propria salute.
24. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 16.
25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 61/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20 bis Lavoro a tempo parziale
1. In attuazione del punto 21 del precedente art. 20, le va- riazioni in aumento della prestazione lavorativa attuate at- traverso clausole elastiche determinano il riconoscimento a favore del lavoratore, per le ore prestate in aumento, di una maggiorazione pari al 10% della quota oraria della retribu- zione di cui al punto 1.1 dell’art. 68 (Retribuzione) del pre- sente CCNL.
2. In attuazione del punto 22 del precedente art. 20 le va- riazioni della collocazione temporale della prestazione lavo- rativa attuate attraverso clausole flessibili determinano il riconoscimento a favore del lavoratore di un’indennità pari a 10 € per ciascuna giornata di prestazione in regime di fles- sibilità.
Art. 21
Contratto di inserimento/reinserimento
1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal D.Lgs. 10 set- tembre 2003, n. 276 e dal presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle com- petenze professionali del lavoratore ad un determinato con- testo lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro auto- nomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inseri- mento devono essere rispettati i principi di non discrimina- zione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto indi- viduale di inserimento/reinserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavo- ratore si intende assunto a tempo indeterminato.
6. Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova;
- l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la sede/residenza di lavoro;
- il livello/parametro retributivo di inquadramento;
- il trattamento di malattia e infortunio;
- il progetto individuale.
7. Nel progetto verranno indicati:
- profilo professionale al conseguimento del quale è pre- ordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è de- finito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le pro- fessionalità già acquisite.
9. Il contratto di inserimento avrà la durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Inter- confederale 11 febbraio 2004.
10. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professio- nalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, po- tranno essere previste durate inferiori, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di rein- serimento.
11. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di
prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da con- grue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’ade- guamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
12. Le competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo”, secondo le disposizioni di legge in materia.
13. Al contratto di inserimento si applicano per quanto com- patibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti il rap- porto di lavoro, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
14. La durata del periodo di prova, sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi;
- 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi.
15. Nel caso in cui per il conseguimento della qualifica il progetto individuale preveda l’acquisizione di specifiche abi- litazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è causa di risoluzione anticipata del rapporto.
16. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il pe- riodo di prova.
17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda.
18. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasfor- mato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
19. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento sono attribuiti: il parametro retributivo/livello, gli istituti economici, la figura professionale, gli eventuali servizi aziendali o le re- lative indennità sostitutive, il trattamento economico di ma- lattia, nonché tutti i compensi connessi alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa come sta- bilito dalle discipline in materia contenute nei singoli CCNL ovvero, in mancanza, da quanto stabilito dall’Accordo Inter- confederale 11 febbraio 2004.
20. Il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione del periodo di astensione obbligatoria per maternità. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o in- fortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 100 o 110 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, rispettivamente per i contratti fino a 12 mesi e fino a 15 mesi. Il periodo complessivo di conser- vazione del posto è di 120 giorni di calendario nell’arco del- l’intera durata per i contratti fino a 18 mesi.
21. In caso di malattia, maternità o di infortunio extrapro- fessionale degli assunti con contratto di inserimento, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conser- vazione del posto, anticiperà il trattamento economico rico- nosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
22. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dal- l’azienda.
23. La facoltà di assunzione mediante i contratti di inseri- mento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
24. Ai fini indicati nel punto precedente non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rap- porto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti ri- solti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a
iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e comunque quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della disposizione sulle limita- zioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 22
Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può es- sere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età per le figure pro- fessionali e le durate previste dai singoli CCNL ed è finaliz- zato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, tra- sversali e tecnico professionali.
2. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il con- tratto di apprendistato professionalizzante può essere stipu- lato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. La formazione si realizza tramite la partecipazione a per- corsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
4. Per instaurare l’apprendistato professionalizzante è ne- cessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del con- tratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo in- dividuale.
5. I profili formativi del contratto di apprendistato sono de- finiti dai singoli CCNL, ovvero dalle intese nazionali allegate al presente contratto.
Per i profili formativi diversi da quelli di cui sopra le parti convengono che, sino alla loro definizione, il contratto di ap- prendistato, come disciplinato dai singoli CCNL, è attivabile previa trasmissione del piano formativo individuale alla Re- gione competente. Nella definizione del piano formativo in- dividuale il datore di lavoro fa riferimento, per ciascuna figura professionale, a similari profili formativi già approvati in altri settori.
6. La durata del periodo di prova è quella stabilita nei singoli CCNL.
7. Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di ap- prendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interru- zione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di appren- distato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e for- mazione.
8. Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato pro- fessionalizzante è attribuito il parametro retributivo/livello dei singoli CCNL al quale è finalizzata l’attività formativa nell’ipo- tesi in cui lo stesso sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere. In mancanza di tale requisito l’inquadramento dell’apprendi- sta è disciplinato secondo i criteri stabiliti dai singoli CCNL.
9. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
10. Agli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi aziendali secondo quanto previsto dai sin- goli CCNL.
11. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di se- condo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavo- ratori con contratto di apprendistato professionalizzante av- verrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
12. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l’ap- prendista ha diritto ad un trattamento normativo e retributivo a carico del datore di lavoro pari a quello previsto dai singoli CCNL.
13. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato pro- fessionalizzante non sono computati ai fini degli istituti con- trattuali e di legge.
14. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne al- l’azienda.
15. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
16. L’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro not- turno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
17. Le ore destinate alla formazione sono considerate ora- rio di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
18. Le regole convenute sulla formazione nel presente punto e nei successivi sono finalizzate a garantire una uni- forme applicazione delle determinazioni in materia in tutte le aziende e sull’intero territorio nazionale.
Per formazione formale aziendale deve intendersi il pro- cesso formativo, strutturato e certificabile secondo la norma- tiva vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero esterni all’azienda ai sensi della legislazione vigente.
L’azienda, qualora disponga di propria capacità formativa in- terna, potrà erogare ai dipendenti apprendisti l’intero monte ore di formazione annuale attraverso le idonee strutture for- mative di cui è dotata e, nel caso di gruppi di aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli appren- disti delle aziende del gruppo.
19. L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:
- presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
- disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi for- mativi e alle dimensioni aziendali.
20. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all’atto dell’assunzione.
21. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d’apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all’apprendista.
22. Qualora il candidato ne sia sprovvisto il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni ri- chieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecu- zione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
23. La durata della formazione degli apprendisti viene in- dividuata in un monte ore di almeno 120 ore annue, anche raggiungibili come media nell’intero periodo di durata del contratto, di cui 40 di formazione professionalizzante in mo- dalità teorica ed almeno 40 di formazione trasversale. Viene demandata alla discrezionalità aziendale la facoltà di artico- lare le ore di formazione previste per la durata complessiva del progetto.
Le ore destinate alla formazione esterna, ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da rea- lizzare compatibilmente con le esigenze aziendali.
24. E’ possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione in- terna che di quella esterna in coincidenza con particolari pe- riodi lavorativi e punte di più intensa attività.
25. La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono quelle sopra individuate salvo che non siano stabilite nei profili formativi delle figure professionali di assunzione
che sono definite nei singoli CCNL.
26. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte auto- nomamente purché l’apprendista sia in possesso delle rela- tive abilitazioni, ove prescritte.
27. La formazione effettuata dovrà essere registrata nel li- bretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
28. Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 28 febbraio 2000.
L’utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei treni nonché nelle attività caratteristiche del per- sonale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblico deve es- sere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della normativa vigente.
Inoltre, per le imprese che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie, nei servizi di condotta per i quali è previsto il pos- sesso della patente F, l’utilizzazione dei macchinisti e capi treno apprendisti potrà avvenire secondo le seguenti moda- lità:
· il macchinista apprendista, nei primi 20 mesi del con- tratto di apprendistato potrà svolgere tali servizi solo se af- fiancato da altro agente di condotta in possesso della patente F;
· ove la condotta dei treni sia affidata ad un solo agente, il capo treno apprendista potrà essere impiegato in tali ser- vizi non prima di 8 mesi dall’inizio del contratto di apprendi- stato.
Art. 22 bis Apprendistato professionalizzante
1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato pro- fessionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionaliz- zante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato pro- fessionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo na- zionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organiz- zazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al la- voratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà in- quadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di ap- prendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello profes- sionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore sa- ranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura profes- sionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto pre- visto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le fi- gure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del
contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli de- finiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
Figure professionali
Capo Stazione - (livello professionale B), Macchinista - (livello professionale B),
Capo Treno/Capo Servizi Treno - (livello professionale B), Specialista Tecnico Commerciale - (livello professionale B), Capo Tecnico Infrastrutture - (livello professionale B), Capo Tecnico Rotabili - (livello professionale B),
Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infra- strutture ferroviarie) - (livello professionale D),
Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) - (livello professionale D);
Operatore Specializzato della Circolazione - (livello profes- sionale D).
A livello aziendale, ove siano definite diversamente le figure professionali di cui sopra, potranno essere adottati con spe- cifico accordo tra le parti i relativi profili formativi come definiti nel presente CCNL.
Profili formativi
I profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente CCNL.
9. Le figure professionali ed i profili formativi di cui al pre- cedente punto 8 potranno essere integrati con specifico ac- cordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano.
omissis
PARTE III CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 27 Classificazione professionale
1. Premessa
1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classi- ficatoria articolata su 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nei ter- mini di seguito indicati:
Livelli professionali Posizioni retributive
F - Generici F2
F1
E - Operatori E3
E2 E1
D - Operatori Specializzati D3 D2 D1
C - Tecnici C2
C1
B - Tecnici Specializzati B3 B2 B1
A - Direttivi A1
Q - Quadri Q2
Q1
1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie generali per ciascun livello profes- sionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale, così come definite nel pre- sente articolo.
Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle stesse non ha carattere esaustivo.
Le declaratorie dei livelli e le caratteristiche comple-
mentari delle figure professionali esemplificative consen- tono, per analogia, di inquadrare le ulteriori figure professio- nali non indicate nel presente CCNL.
Nell’ambito di ciascun livello professionale sono in- dividuate differenti posizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di ciascuna figura professio- nale esprimono, in forma distinta per le diverse figure pro- fessionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata nello svolgimento delle mansioni e la professiona- lità acquisita, anche con riferimento alle abilitazioni/patenti.
1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni pro- prie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successiva- mente acquisito.
Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i la- voratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle man- sioni svolte e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavo- ratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi.
1.4 Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore, anche a domanda, può svolgere tem- poraneamente mansioni diverse nell’ambito delle figure pro- fessionali dello stesso livello professionale, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e purché ciò non comporti un mutamento sostanziale della sua posi- zione professionale. Permanendo tali esigenze per più di 18 mesi l’assegnazione diventa definitiva ove le parti interes- sate lo convengano.
1.5 In caso di assunzione i lavoratori saranno inquadrati nel livello professionale cui appartiene la figura professionale di assunzione, alla posizione retributiva minima prevista per la medesima figura professionale, fatto salvo quanto previsto nella Parte II “Mercato del Lavoro” del presente CCNL.
1.6 Le parti stipulanti il presente CCNL convengono che, tramite accordi anche a livello aziendale, potranno es- sere concordati gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia qualora lo sviluppo tecnico organiz- zativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenzias- sero la necessità di individuare nuove figure professionali, in coerenza con l’impianto classificatorio definito nel pre- sente articolo.
2. DECLARATORIE E FIGURE PROFESSIONALI Livello professionale F: GENERICI
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono atti- vità manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professio- nali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure co- dificate in relazione all’esperienza e alle abilitazioni conse- guite.
Può essere richiesto l’utilizzo di mezzi, strumenti, apparec- chiature di uso semplice.
omissis Figure professionali esemplificative:
Manovale
Lavoratori addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di facchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specia- lizzazioni o esperienze particolari.
Passaggi di posizione retributiva
Per le figure professionali del Livello GENERICI, il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, av- viene a seguito del raggiungimento di quattro anni di anzia- nità nella posizione retributiva 2.
Livello professionale E: OPERATORI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono atti- vità di carattere operativo tecniche e/o amministrative in ap- plicazione di metodi operativi predefiniti e procedure
codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni con- seguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vi- genti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
Figure professionali esemplificative:
omissis
Operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svol- gono attività di condotta e manovra esclusivamente nei rac- cordi industriali e commerciali con le relative operazioni accessorie nei binari di presa e consegna, provvedendo, se collocati almeno nella posizione retributiva 2, anche al coor- dinamento ed al controllo di lavoratori di livello pari o infe- riore, comprese le attività amministrative connesse.
Ausiliario (Circolazione, Manovra Infrastruttura, Manovra Ro- tabili, Uffici)
Lavoratori che svolgono attività di carattere operativo anche amministrative di limitata complessità nell’ambito dei rispet- tivi settori di attività a supporto della realizzazione del pro- cesso lavorativo.
omissis Passaggi di posizione retributiva
Per le figure professionali del Livello OPERATORI, il pas- saggio dalla posizione retributiva 3 alla posizione retributiva 2 avviene a seguito del raggiungimento di due anni di anzia- nità nella posizione retributiva 3, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilita- zioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale.
Il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retri- butiva 1, purché il lavoratore sia in possesso delle compe- tenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiun- gimento di tre anni di anzianità nella posizione retributiva 2.
Livello professionale D: OPERATORI SPECIALIZZATI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata espe- rienza acquisita nell’esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività ope- rative, tecniche ed amministrative, nell’ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o infe- riore.
omissis
Operatore Specializzato Circolazione
Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a manovra degli scambi e dei segnali di istradamento me- diante l’uso di appositi dispositivi ed apparati di sicurezza; composizione e scomposizione dei convogli ferroviari; con- dotta di locomotive da manovra, limitatamente a manovre nell’ambito di un impianto di servizio e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul materiale rimorchiato.
Operatore Specializzato Commerciale
Lavoratori che svolgono sia a terra che a bordo treno attività di assistenza e accoglienza della clientela, anche con riferi- mento ai settori dell’accompagnamento notte e della ristora- zione dialogando in lingua straniera quando necessario e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Concorrono ad as- sicurare il buon andamento del servizio e del corretto adem- pimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali.
Operatore Specializzato Attività di supporto
Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative ri- chiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l’applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vi- gilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispon- denza e, all’occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle pa- tenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi
di servizio su gomma, comprese le operazioni amministra- tive connesse.
omissis Passaggi di posizione retributiva
Per le figure professionali del Livello OPERATORI SPECIA- LIZZATI, il passaggio dalla posizione retributiva 3 alla posi- zione retributiva 2 avviene a seguito del raggiungimento di quattro anni di anzianità nella posizione retributiva 3, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura pro- fessionale.
Il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retri- butiva 1, purché il lavoratore sia in possesso delle compe- tenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiun- gimento di quattro anni di anzianità nella posizione retribu- tiva 2.
Livello professionale C: TECNICI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nel- l’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestio- nali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in pos- sesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono at- tività operative di natura tecnico-sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all’accertamento psico-attitudinale e per l’ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferro- viario in attuazione delle disposizioni legislative ed ammini- strative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di atti- vità concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative
omissis Tecnico della Circolazione
Lavoratori che svolgono attività di circolazione e/o di con- trollo e sorveglianza su determinati apparati di sicurezza operando con autonomia operativa relativamente agli istra- damenti, ovvero collaborano alle attività gestionali necessa- rie in stazione ferroviaria di non elevato traffico.
Tecnico di Verifica e Formazione Treno
Lavoratori che svolgono, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicu- rezza e circolazione, attività tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, nonché attività operative/tecnico-pra- tiche/amministrativo-contabili con specifica preparazione professionale in relazione ai processi di gestione del mate- riale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione.
Tecnico di Manovra e Condotta
Lavoratori che svolgono attività: di manovra, di composi- zione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti ed operano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il co- ordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra; di condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni; di condotta di tradotte su tratti di linea specificata- mente autorizzati; di condotta, previa abilitazione al mezzo di trazione, di tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, locomotori isolati o accoppiati
tra gli scali e/o impianti di una stessa località nonché di tra- ghettamento; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza.
Tecnico Polifunzionale Treno
Lavoratori che possono svolgere una o più delle seguenti at- tività: manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l’uso di appositi dispositivi; manovra di composi- zione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti; operano, inoltre, con autonomia ope- rativa relativamente alla manovra, nonché attraverso il co- ordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra; operative/tecnico-pratiche/amministrativo-contabili, nel ri- spetto di norme e regolamenti prefissati, con specifica pre- parazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione; tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione; condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni; condotta di tradotte su tratti di linea specificatamente autorizzati nonché, previa abilitazione al mezzo di trazione, effettuano tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/ma- novra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o impianti di una stessa località; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza.
omissis Tecnico Commerciale a terra/a bordo
Lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e competenze professionali, espletano attività di assistenza alla clientela svolgendo in particolare, nelle stazioni e a bordo treno, dialogando in lingua straniera quando neces- sario, attività di controlleria ed emissione dei titoli di viaggio, informazioni alla clientela e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Sono responsabili del buon andamento del ser- vizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tec- nico/amministrative e fiscali.
omissis Passaggi di posizione retributiva
Per le figure professionali del Livello TECNICI, Il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, pur- ché il lavoratore sia in possesso delle competenze profes- sionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per cia- scuna figura professionale, avviene a seguito del raggiungi- mento di cinque anni di anzianità nella posizione retributiva 2.
Livello professionale B: TECNICI SPECIALIZZATI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un ele- vato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei la- vori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, fi- nalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di atti- vità concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
omissis Figure professionali esemplificative:
Capo Stazione
Lavoratori che svolgono attività di dirigenza della circola- zione dei treni, di sorveglianza e coordinamento tecnico/pra-
tico/amministrativo/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all’andamento dei treni, di applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio ferroviario.
Specialista Tecnico Commerciale
Lavoratori con qualificata competenza professionale che svolgono attività relative alla promozione, alla vendita non- ché alla realizzazione del contratto di trasporto, di sorve- glianza e di coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali e di assistenza alla clientela.
Passaggi di posizione retributiva
Per le figure professionali del Livello TECNICI SPECIALIZ- ZATI, il passaggio dalla posizione retributiva 3 alla posizione retributiva 2 avviene a seguito del raggiungimento di quattro anni di anzianità nella posizione retributiva 3, purché il lavo- ratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura pro- fessionale.
Il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retri- butiva 1, purché il lavoratore sia in possesso delle compe- tenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiun- gimento di quattro anni di anzianità nella posizione retribu- tiva 2.
Livello professionale A: DIRETTIVI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e for- mazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezio- nalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, atti- vità per l’attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specia- listiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche at- traverso il coordinamento, l’istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative Esperto/Impiegato Direttivo
Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica prepa-
razione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell’ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive.
Responsabili di piattaforma
Lavoratori che gestiscono con discrezionalità e facoltà di ini- ziativa l’arrivo e l’uscita delle merci negli impianti di logistica.
omissis Livello professionale Q: QUADRI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell’azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la respon- sabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in rela- zione all’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministra- tivo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l’azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e ap- plicazione di metodologie innovative della massima rile- vanza.
All’interno del livello professionale Q sono individuate due distinte posizioni retributive:
Posizione retributiva 2
Figure professionali esemplificative Responsabile linea/struttura operativa-tecnica
Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati,
sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gesti- scono risorse umane, economiche, tecniche ed organizza- tive nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, sicurezza e coordinamento dei la- vori, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clien- tela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo.
Professional
Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria cono- scenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, me- dico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa fina- lizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche at- traverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il con- trollo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all’at- tuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.
omissis
Posizione retributiva 1
Figure professionali esemplificative Responsabile Struttura operativa complessa
Lavoratori che, in possesso di notevole esperienza, dei pre- scritti titoli professionali e di elevatissime competenze tecni- che e gestionali organizzano e coordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi margini di di- screzionalità ed iniziativa, le risorse di uno dei seguenti set- tori: manutenzione dell’infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili, circolazione treni, esercizio rete, condotta rotabili, servizi di bordo, di sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, servizi di vendita, di marketing, di assistenza clienti, medico-sanitario, di amministrazione e contabilità e tecnico-amministrativi.
Professional Senior
Lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata cono- scenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, pro- tezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, ven- dita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, me- dico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell’ambito del loro campo di attività rea- lizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di realizzazione di nuove opere di ingegneria, fina- lizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l’at- tuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappre- sentanza.
Passaggio di posizione retributiva
Il passaggio dalle figure professionali della posizione retri- butiva 2 alle figure professionali della posizione retributiva 1 avviene esclusivamente sulla base di una positiva valuta- zione di merito dell’azienda sulle competenze e sulle capa- cità professionali espresse nelle funzioni svolte e sulla attitudine al disimpegno delle funzioni previste per le figure professionali della posizione retributiva 1.
ATTIVITA’ POLIFUNZIONALI
Con le modalità che saranno individuate tra le parti con con- trattazione a livello aziendale, i lavoratori in possesso dei re- quisiti fisici e professionali richiesti in relazione alle rispettive specializzazioni, potranno svolgere attività polifunzionali pre- via acquisizione delle prescritte abilitazioni da parte del Ge- store dell’Infrastruttura e/o dell’Impresa ferroviaria nei livelli professionali B, C e D.
NORMA TRANSITORIA
1) Fatto salvo quanto specificatamente previsto in ogni li- vello/figura professionale nella disciplina del presente articolo, ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL, inquadrati secondo la disciplina dell’art. 21 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 nei livelli G, F, D e nei rispettivi parametri, ven- gono attribuite le posizioni retributive previste nei nuovi livelli di classificazione del presente CCNL (rispettivamente Operatori, Ope- ratori Specializzati, Tecnici Specializzati), sulla base delle declara- torie e delle figure professionali di ciascun livello, come di seguito indicato:
- la posizione retributiva 1 corrisponde ai parametri retributivi 1 dei livelli G, F, D;
- la posizione retributiva 2 corrisponde ai parametri retributivi 2 dei livelli G, F, D.
2) Fatto salvo quanto specificatamente previsto in ogni li- vello/figura professionale nella disciplina del presente articolo, ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL inquadrati, secondo la disciplina dell’art. 21 del precedente CCNL delle Attività ferroviarie del 16.4.2003, nei livelli E e H, viene attribuita la posi- zione retributiva 1 prevista rispettivamente nei nuovi livelli di clas- sificazione C - TECNICI e F - GENERICI del presente CCNL.
3) L’anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vi- gore del presente CCNL nei parametri retributivi 2 dei livelli profes- sionali G, D, F, è utile ai fini del passaggio alla posizione retributiva 1 del nuovo inquadramento.
Al riguardo, l’anzianità maturata sarà valorizzata con la seguente formula:
n° mesi mancanti x pos.1 = n° mesi mancanti per par. 1 del livello di provenienza x n° mesi utili per passaggio a pos. retributiva 1 / n° mesi per il passaggio al parametro 1 del livello di provenienza
4) Esempio:
D2 dal 1.8.2009 Entrata in vigore nuovo CCNL dal 1.9.2012 = n° mesi per D1: 35
Passaggio da D2 a D1 = 72 mesi Passaggio da posizione 2 a posizione 1 Liv. B = 48 mesi
N° mesi mancanti = 35 x 48 : 72 = 23,33 = 23 mesi arrotondando per eccesso la frazione > 0,5
5) I lavoratori con contratto di apprendistato professionaliz- zante stipulato ai sensi dell’accordo nazionale di settore del 1.3.2006, che ha sostituito integralmente l’art. 18 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, alla data di entrata in vigore del presente CCNL sono inquadrati:
a) se in possesso di una anzianità di servizio inferiore a 18 mesi, nella posizione retributiva 1 del livello professionale inferiore rispetto a quello previsto per la figura professionale da conseguire e l’anzianità di servizio maturata è utile ai fini del passaggio al livello superiore ai sensi del citato accordo del 1.3.2006;
b) se in possesso di una anzianità di servizio uguale o su- periore a 18 mesi, nella posizione retributiva iniziale (3 o 2) del li- vello professionale previsto per la figura professionale da conseguire e l’anzianità di servizio complessivamente maturata con il contratto di apprendistato è utile, in caso di conferma a tempo in- determinato, ai fini del passaggio alla posizione retributiva supe- riore come stabilito dall’accordo del 1.3.2006 e dal punto 3 e dal punto 6 del precedente art. 22 bis.
6) La norma transitoria di cui ai precedenti punti sarà oppor- tunamente adattata dalle parti ove, a livello aziendale, siano previ- ste diverse articolazioni della classificazione professionale alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
Art. 12
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Classificazione professionale
1. In applicazione del punto 1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, ad integrazione del sistema classificatorio individuato nel predetto art. 27, le parti convengono, per le attività di protezione aziendale delle Società del Gruppo FS, sulla istituzione delle seguenti figure professionali, con le de- claratorie professionali indicate per ciascuna di esse: Livello professionale C: TECNICI
Tecnico di Protezione Aziendale
Lavoratori addetti al monitoraggio delle criticità di security, anche a bordo treno, attraverso un’attività di rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale concorrendo alla elaborazione di progetti e favorendo le ne- cessarie attività di tutela; supporto all’operato del personale incaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggio e le violazioni al regolamento di polizia ferroviaria; presenzia- mento degli asset aziendali in occasione di eventi che pos- sano provocare ripercussioni sull’attività aziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità di P.S.; controllo e verifica della corretta applicazione dei sistemi di sicurezza
connessi in occasione di trasporti di merci speciali o perico- lose.
Livello professionale B: TECNICI SPECIALIZZATI Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale
Lavoratori che svolgono attività di coordinamento e di orga-
nizzazione tecnica dei compiti assegnati ai Tecnici, finaliz- zata al rispetto delle procedure e degli standard attesi durante lo svolgimento delle attività operative, anche attra- verso visite degli asset aziendali e il loro presenziamento di- retto a prevenire possibili situazioni critiche; accertamento delle violazioni al regolamento di polizia ferroviaria.
Livello professionale Q: QUADRI Posizione retributiva 2
Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale
Lavoratori che in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei ser- vizi di bordo, dell’assistenza alla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli impianti rispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare i processi pro- duttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordo treno le infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzo dei titoli di viaggio al fine di ridurre le frodi, l’eva- sione e l’elusione, controllano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l’operato del relativo personale. Rap- presentano il raccordo necessario per le attività di studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessari alla tutela degli asset aziendali.
Posizione retributiva 1
Coordinatore di Protezione Aziendale
Lavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell’assistenza alla clientela e della vendita, attuano le politiche, le strategie ed i piani operativi emanati dalla competente struttura aziendale e finalizzati alla tutela e alla salvaguardia degli asset societari anche nella gestione delle anormalità rilevanti; gestiscono rapporti, al livello di competenza, con Polfer, Protezione Civile, Prefetture e Or- ganismi e Istituzioni, nonché delle attività di protezione aziendale nelle situazioni di anormalità ed eventi critici; ela- borano e redigono appositi piani di dettaglio per la tutela degli impianti, provvedendo a determinare le misure di pro- tezione necessarie.
2. Completano le attività di protezione aziendale quelle ricomprese nelle figure professionali già definite nel- l’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
Sviluppo professionale
3. In caso di specifiche esigenze, espletati i percorsi di mobilità orizzontale e di riconversione professionale se- condo le procedure relazionali previste dal presente con- tratto, verranno attivate di norma, dandone adeguata pubblicità, richieste di “manifestazioni di interesse” riportanti la tipologia delle posizioni da ricoprire e rivolte ai lavoratori dell’unità produttiva interessata e inquadrati di norma da al- meno due anni nel livello professionale inferiore del corri- spondente settore di attività.
4. Ai fini della preselezione si terrà conto di uno o più dei seguenti requisiti:
• professionalità, incarichi/posizioni ricoperti;
• possesso di specifiche competenze/attitudini;
• titolo di studio e anzianità aziendale.
I lavoratori, i cui requisiti risultano idonei, saranno ammessi alla selezione in un numero di candidati nel rapporto stimato di 1 a 3 rispetto alle esigenze.
5. La selezione si realizzerà attraverso l’utilizzo di uno o più dei seguenti strumenti:
• Test tecnico e/o attitudinale
• Colloquio individuale.
Al termine delle selezioni la Società renderà noto l’esito ai candidati esaminati.
6. Alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, alle RSU ed ai CPO, per gli istituti di competenza, sarà data informativa periodica sull’attivazione e sull’esito dei percorsi suddetti.
7. Con specifico riferimento all’acquisizione del livello professionale di Quadro le Società opereranno utilizzando strumenti di selezione basati essenzialmente sulla valuta- zione delle competenze professionali, delle capacità relazio- nali, delle attitudini alla leadership.
PARTE IV ORARIO DI LAVORO
Art. 28 Orario di lavoro
1. Disciplina generale
1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore setti- manali.
Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono ser- vizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di la- voro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’eleva- zione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali.
Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla pro- grammazione dei turni e degli orari di servizio.
1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere de- finito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da cal- colarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’ora- rio di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e set- timane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui al pre- cedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi pre- visto con durata massima settimanale di 46 ore e durata mi- nima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi.
Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati perce- piranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale.
1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro set- timanale è programmata dalle aziende e si realizza in fun- zione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio.
Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di speci- fica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.
Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero ori- ginariamente programmato, ovvero, la durata del relativo na- stro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al suc- cessivo punto 1.7.
1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui
al precedente punto 1.2.
Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere su- periore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comun- que entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di la- voro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del successivo punto 1.6, qualora il periodo di lavoro giornaliero abbia inizio non prima delle ore 4.00, ovvero abbia termine entro le ore 1.00.
Per il personale operante a terra dipendente dalle aziende dei servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, il periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00 avrà una durata programmata mas- sima di 10 ore, ferma restando la media di 8 ore tra due ri- posi settimanali consecutivi.
1.5 L’orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.
In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od or- ganizzative l’orario di lavoro settimanale potrà essere ripar- tito su 6 giorni.
La ripartizione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico ac- cordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nell’ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa.
1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: perso- nale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera
d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al suc- cessivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).
Le variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a li- vello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla attivazione della procedura stessa.
1.7 Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito.
La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compon- gono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti.
Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell’inter- vallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.
1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.
Le aziende garantiranno la sostituzione entro un’ora dal completamento del periodo di lavoro giornaliero program- mato. A livello di contrattazione aziendale potrà essere pre- visto un termine maggiore per la sostituzione, comunque non superiore a 2 ore.
1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiora- zioni stabilite dall’art. 75 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00.
I servizi notturni sono programmabili nel numero massimo di:
a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non sia consecutivo al precedente, previa contrattazione a livello aziendale;
b) 10 per mese;
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda il personale mobile, i servizi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono definiti al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
A livello di contrattazione aziendale le parti possono definire gli eventuali ulteriori criteri per l’individuazione delle casisti- che che, rilevando la possibilità del superamento dei servizi annui di cui alla lettera c) del precedente capoverso, deter- minino l’applicazione delle norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore, fatto salvo quanto definito al successivo punto 2 per il personale mobile.
Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, si potranno pre- vedere, in sede di negoziazione dei turni di servizio, durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore con- secutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nello sviluppo del turno, di norma nel mese.
A livello di contrattazione aziendale le parti potranno altresì definire, per le attività di manutenzione delle infrastrut- ture ferroviarie interessanti l’arco notturno, lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura mi- nima di 11 ore medie tra due riposi settimanali.
1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a de- correre dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, comprendente un’intera giornata di calendario.
Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il riposo settimanale si concluda nella fascia ora- ria 0.00-6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
1.12 Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti. A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur es- sendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’eser- cizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai sensi del precedente punto 1.7, l’intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.
A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.
2. Disciplina particolare per il personale mobile
2.1 Definizioni:
a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in al- meno una delle attività di cui alla successiva lettera c).
Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 28;
b) ai fini della presente disciplina e con riferimento al- l’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce:
omissis
- personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la fi- gura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”;
omissis
c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:
omissis
- scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in ser- vizio al treno;
- accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di tra- zione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;
- complementare, nel corso della quale il PDM ese- gue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette opera- zioni;
- riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;
- sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, ri- mane a disposizione dell’azienda presso un impianto al ter- mine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata;
- pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale be- neficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fi- sico pur rimanendo a disposizione dell’azienda;
- spostamento di servizio, nel corso del quale il per- sonale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda:
• si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, prove- nendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una loca- lità appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa;
• si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione;
• si reca presso la struttura alberghiera per la frui- zione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un pe- riodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percor- renza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi;
• si sposta tra impianti collocati all’interno della pro- pria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte;
d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre:
- base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o ter- minare il servizio, composta dall’insieme degli impianti fer- roviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello azien- dale il perimetro della base operativa potrà essere diversa- mente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive;
- modulo di equipaggio: modello organizzativo di ser-
vizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove pre- viste, e gli accordi aziendali, articolato come segue:
omissis
• MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida;
I moduli di equipaggio già operativi nelle aziende all’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermati. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coe- renti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nel presente articolo;
- riposo giornaliero: periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 2.3, a sua volta definito:
• in residenza: quando è fruito tra il termine di un pe- riodo di lavoro giornaliero e l’inizio di un nuovo periodo di la- voro giornaliero presso la propria base operativa di assegnazione;
• fuori residenza (RFR): quando non può essere fruito presso la propria base operativa di assegnazione;
- servizio in andata e ritorno (A/R): composto da un unico periodo di lavoro giornaliero preceduto e seguito da un riposo giornaliero in residenza, ovvero preceduto o se- guito da un periodo di riposo settimanale;
- servizio con RFR: composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un riposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un ri- poso giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo è seguito da un riposo giornaliero in resi- denza o da un periodo di riposo settimanale;
- assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l’ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l’ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l’eventuale riposo fuori residenza;
e) infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l’articolazione degli orari per rispondere alle diverse modalità organizzative del lavoro e dei regimi di orario e alle condi- zioni operative di erogazione dei servizi, proprie delle attività che caratterizzano il personale mobile ricompreso nel campo di applicazione del presente CCNL, si individuano le se- guenti Sezioni Specifiche quali articolazioni normative del presente punto 2 riferite ad aziende o strutture organizzative delle stesse rispettivamente dedicate, in via esclusiva o pre- valente, ad ognuna delle attività di seguito descritte:
omissis
- trasporto merci (SM); omissis
2.2 Le attività “accessoria” e “complementare” di cui alla lettera c) del precedente punto 2.1 vengono quantificate ed eventualmente ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’orga- nizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile.
All’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano con- fermate, per tali attività, le specificazioni e le quantità in vi- gore nelle singole aziende. Le eventuali successive variazioni saranno oggetto di informativa preventiva alle strutture sindacali interessate, almeno 20 giorni prima della loro introduzione.
2.5 Lavoro notturno
Per i lavoratori di cui al presente punto 2, si applica la disci- plina generale di cui al 1° e al 2° capoverso del precedente punto 1.9.
I servizi notturni tra due riposi settimanali, nel mese e nel- l’anno sono invece fissati, per ogni Sezione Specifica, come stabilito al successivo punto 2.7.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, pro-
duttivo od organizzativo, a livello di contrattazione aziendale possono essere concordate modalità di calcolo diverse del limite numerico annuo di servizi notturni, nonché gli eventuali ulteriori criteri di cui all’ultimo capoverso del medesimo punto 1.9.
2.6 Pause
Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera
c) del precedente punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12.
omissis
2.7 Sezioni Specifiche
La normativa che segue è riferita ad ognuna delle Sezioni Specifiche di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1 ed esclusivamente ai moduli di equipaggio ivi indicati, composti come descritto alla lettera d) del medesimo punto 2.1.
A livello di contrattazione aziendale possono essere concor- date eventuali ulteriori configurazioni organizzative dei mo- duli di equipaggio, le cui corrispondenti norme di utilizzazione andranno definite nell’ambito della relativa Se- zione Specifica di appartenenza, fermo restando quanto de- finito nella medesima e, ove previsto, sulla base di quanto disposto dall’ANSF.
omissis
2.7.D Sezione Specifica “SM” (trasporto merci) Moduli di equipaggio
Il modulo di equipaggio MEC3 di cui al 2° alinea della lettera
d) del precedente punto 2.1, composto da un solo agente PDM e da un agente PPT in cabina di guida, può operare solo su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di tra- zione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R.
D.1 Lavoro giornaliero
a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipag- gio MEC2;
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con mo- dulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4, comprendente una pausa di almeno 30 minuti;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipag- gio MEC2;
- 7 ore per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipag- gio, MEC3 oppure MEC4;
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima pari a 8 ore per i servizi diurni e con i limiti di durata previsti al precedente 3° alinea per i servizi not- turni;
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 op- pure MEC4 con durata massima pari a 8 ore per i servizi diurni e con i limiti di durata previsti al precedente 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di mi- gliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può concordare:
- l’estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° alinea;
- l’elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 1° alinea della pre- cedente lettera a);
- l’elevazione a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 2° alinea della pre- cedente lettera a);
- l’elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 4° alinea della prece- dente lettera a) per i servizi interessanti le fasce orarie 0.00- 1.00 e 4.00-5.00;
- l’elevazione fino a 9 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
D.2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00;
- 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni consecutivi non intervallati da riposo set- timanale, riducibili a 18 ore se il 2° servizio notturno è seguito da un RFR.
D.3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecu- tive comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali, elevabili a 3 con contrat- tazione a livello aziendale,
- 5 nel mese;
c) l’assenza dalla residenza, determinata dalla se- quenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + pe- riodo di lavoro giornaliero (ritorno), non potrà essere programmata di norma per periodi superiori a 24 ore;
d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di miglio- rare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le mo- dalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- la programmazione di RFR con durata minima di 7 ore nella fascia 5.00-24.00 nel caso in cui i due periodi di la- voro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati entrambi nella stessa giornata solare (0.00-24.00);
- la programmazione di un 3° RFR tra due riposi set- timanali;
- l’elevazione fino ad un massimo di 7 dei RFR nel mese, di cui al 2° alinea della precedente lettera b);
- l’ampliamento fino ad un massimo di 30 ore del pe- riodo di assenza dalla residenza di cui alla precedente lettera c).
D.5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 3 servizi tra due riposi settimanali consecutivi, pur- ché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente ed in- teressi per non più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00;
b) 12 per mese
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente let- tera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5.
D.6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le mo- dalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso:
- non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne;
- non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative
notturne;
- non oltre la 10a ora in caso di prestazioni seguite da un RFR o a seguito di un RFR, fermo restando il limite previsto al precedente alinea in caso di prestazioni lavorative notturne.
Per i servizi A/R di cui ai precedenti 1° e 2° alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore.
omissis
2.8 Termine del servizio
2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.7.
2.8.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell’orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando.
Le aziende, in tali casi, si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che il lavoratore, nei termini sotto indicati possa comunque raggiungere la localitìdi fruizione del riposo giornaliero:
- per i servizi SPl, SP2 ed SP3, entro due ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e, comunque, non oltre 1 ora rispetto alla durata massima programmabile del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando;
- per i servizi SM, entro tre ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e comunque non oltre i limiti fissati al punto 2.7.0.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Tali previsioni, con i limiti fissati al presente alinea, si ap- plicano anche al PPT. (aggiunta prevista dall' accordo del 27 settembre 2012)
In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio nella prima loca- lità utile tra quelle individuate tra azienda e Gestore dell’In- frastruttura in caso di inconvenienti di esercizio e/o di perturbazione della regolarità di circolazione dei treni.
2.8.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l’azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio non determini comunque, per il la- voratore che stia svolgendo attività di condotta ovvero di scorta, il superamento per oltre due ore dei limiti massimi programmabili - stabiliti per ogni Sezione Specifica al prece- dente punto 2.7 - nel raggiungere la località di fruizione del riposo, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.7.D.6.
2.9 Procedura negoziale per l’elaborazione dei turni di ser- vizio
I turni del personale mobile vengono elaborati dalle aziende in relazione alle esigenze di mercato.
In coincidenza del cambio dell’orario annuale e in occasione di significative variazioni in corso d’orario (VCO) dell’offerta commerciale, tali da richiedere la riarticolazione dei piani di lavoro, si attiverà la procedura negoziale relativa ai turni di servizio, ed in tale ambito si collocherà anche il negoziato a livello di contrattazione aziendale nazionale/territoriale rela- tivo alle materie di cui ai precedenti punti, finalizzato al mi- glioramento dell’efficienza produttiva delle aziende.
In tali occasioni le aziende forniranno alle strutture sindacali competenti una informativa in merito ai volumi di produzione assegnati ed alla consistenza di personale di ogni singolo impianto.
Qualora al termine della procedura negoziale per la pro- grammazione dei turni di servizio non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attiveranno comunque le proprie elaborazioni dei turni a decorrere dalla data program- mata, nel rispetto della normativa di cui al presente CCNL e delle relative modalità attuative eventualmente convenute a livello di contrattazione aziendale ai sensi del presente punto 2.9.
ART. 13 ORARIO DI LAVORO
Ai fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi del punto 3 del- l’art. 2 bis e del punto 1 dell’art. 5 del CCNL Mobilità/Area
AF, nonché del punto 1 dell’art. 2 del presente contratto.
1. Disciplina generale
1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.
Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto le parti at- tiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esi- genze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse.
In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare.
Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, for- malizzando comunque alle strutture sindacali interessate, al- meno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo in- teressato ed orari settimanali minimo e massimo).
1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della varia- zione, le parti attiveranno al competente livello di contratta- zione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dal- l’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a li- vello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dal- l’attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.
1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spez- zato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappre- sentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura nego- ziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che mo- tivano la variazione stessa.
Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una varia- zione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche,
organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato.
In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori ope- ranti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articola- zioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto.
1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla let- tera d) del punto 1.6 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di pro- grammazione, nonché le relative procedure negoziali, disci- plinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effet- tuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi set- timanali.
In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si de- termina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.7 Le parti convengono che alla data di entrata in vi- gore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), tutte le modalità di ripartizione dell’orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), le modalità di attuazione dell’orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 28 CCNL Mobilità/Area AF) e della prestazione unica giornaliera (punto 1.6, lettera d), art. 28 CCNL Mobilità/Area AF).
Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate, quindi, esclusivamente sulla base di quanto stabi- lito dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto.
1.8 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vi- gore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali con- nessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobi- lità/Area AF e dal presente contratto.
2. Disciplina particolare per il personale mobile
2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 28 (Orario di la- voro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la se- guente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL stesso.
Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati se- condo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi re- stando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coe- renti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.
2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 28 del
CCNL Mobilità/Area AF:
- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
- lettera c);
- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES.
Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Treni- talia in atto alla data di entrata in vigore del presente con- tratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:
omissis
d) SM : servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).
2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 28, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del presente contratto, nonché i cor- relati aspetti quantitativi, relativi alle attività “accessoria” e “complementare”, di cui alla lettera c) del punto 2.1 del ri- chiamato art. 28, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello azien- dale almeno 20 giorni prima della loro introduzione. A richie- sta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si attiverà una procedura negoziale prima della loro introduzione.
2.4 Riposo settimanale
2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e il 7° giorno, di norma al 6° giorno.
2.4.2 Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo punto 2.7.3 del presente contratto, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, può essere concordata la pro- grammazione, al massimo per 8 volte nell’anno, della flessi- bilità normativa di cui alla lettera a) del punto 2.4.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, a condizione che il riposo set- timanale:
- coincida con il sabato o la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore 6.00 della domenica o del lunedì.
2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b), dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in alternativa al monte ore annuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stesso ar- ticolo, per il personale mobile delle Divisioni di Trenitalia S.p.A., nella programmazione dei servizi, tale monte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamente se- condo quanto stabilito per le singole sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7.
2.5 Lavoro notturno
In attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, ai fini del computo dei servizi not- turni, il limite annuo è fissato in:
- 390 ore per il personale PPT della DC addetto ai servizi “SM”.
In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 del- l’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, si conviene che il lavoro notturno del PDM della DC, seppure programmato con i limiti e le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.7.D.5 del citato art. 28, determina l’applicazione delle norme sul lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
2.6 Pause
In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l’eventuale adozione di modalità di- verse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura ne- goziale di cui al successivo punto 2.8, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).
2.7 Sezioni Specifiche
2.7.1 Flessibilità normative
Le flessibilità normative di cui alle successive Se-
zioni specifiche, salvo quanto diversamente previsto nei sin- goli punti, sono affidate alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livelli di pro- duttività dell’unità produttiva interessata.
omissis
g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si po- tranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore se interessanti le fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00.
h) In applicazione del 5° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati servizi diurni con RFR con durata mas- sima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
i) In attuazione del 3° alinea della lettera d) del punto
2.7.D.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo può programmare fino ad un massimo di 6 RFR nel mese. Con contrattazione a livello di unità produttiva, nel- l’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti anche la program- mazione di un 7° RFR nel mese.
j) Le flessibilità normative di cui al 1°, 2° e 4° aliena della lettera d) del punto 2.7.D.3 e quelle di cui alla lettera
b) del punto 2.7.D.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità pro- duttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al suc- cessivo punto 2.8.
2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio
2.8.1 La seguente procedura negoziale è disciplinata in attuazione del punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La programmazione dei turni dovrà assicurare il mante- nimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell’ambito della proce- dura stessa.
La procedura è articolata in:
a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge:
- presso le Unità Produttive della Divisione Passeg- geri Regionale;
- presso la Divisione, per i singoli prodotti, negli altri casi;
c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al suc- cessivo punto 2.8.4.
2.8.2 Di norma entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore del- l’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della fase di con- trattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:
- le caratteristiche quantitative per tipologia di servi- zio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile;
- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all’avvio della pro- cedura negoziale, articolate per impianto;
- i report dei principali indicatori gestionali re- lativi all’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto;
- la ripartizione dei volumi di produzione re- lativi all’offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta
(diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, non- ché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
- la proiezione in termini di impegno com- plessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all’alinea precedente.
2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione de- centrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1.
Nell’occasione, sono oggetto di informazione i gra- fici dei servizi elaborati dall’azienda per i quali non sia previ- sta l’adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL Mobilità/Area AF o dal presente contratto.
Nell’occasione, sono invece oggetto di contratta- zione i servizi per i quali l’elaborazione aziendale proponga l’adozione delle flessibilità previste dall’art. 28 del CCNL Mo- bilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1.
Nell’occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.
In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione con- cordata, la quale - ove nel frattempo fosse attiva una pro- grammazione provvisoria aziendale - entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti.
Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l’attivazione della nuova programmazione, entra provviso- riamente in vigore la programmazione predisposta dal- l’azienda senza l’adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.
2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei ri- posi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3,
2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5.
I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato.
Qualora le richieste di assenza siano afferenti il ri- poso settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ul- timo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista.
In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi pro- grammati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno co- munque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali.
In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cam- bio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al pre- cedente primo capoverso.
2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1.
Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l’andamento, nel periodo considerato, dei
principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell’utilizzazione del personale.
Art. 29 Lavoro straordinario
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di orga- nico.
2. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall’ef- fettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l’attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause ac- cidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f);
d) prestazione in regime di pronto intervento per il per- sonale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, al- luvioni, frane, nevicate, ecc.;
f) calamità pubblica.
3. Fermo restando l’orario di lavoro settimanale defi- nito in applicazione del punto 1.1 dell’art. 28 (Orario di la- voro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall’applicazione della disciplina di seguito definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all’art. 74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando con le modalità di seguito indicate.
Ai fini della corresponsione, nella sommatoria risul- tante dal computo complessivo mensile, la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti; la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad 1 ora.
3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e
d) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato definito all’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ovvero le presta- zioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente con le maggiorazioni orarie previste all’art. 74 (Compenso per la- voro straordinario) del presente CCNL.
Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recuperare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
In tali casi le maggiori prestazioni recuperate sa- ranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comun- que corrisposta l’eventuale differenza tra la maggiorazione oraria prevista rispettivamente per il lavoro straordinario fe- riale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la maggio- razione oraria prevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all’art. 74 (Compenso per lavoro stra- ordinario) del presente CCNL.
3.2 Nel caso dei turni non cadenzati del personale mo- bile di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordina- rio quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero definito all’art. 28 del presente CCNL. Tale lavoro straordi- nario è retribuito mensilmente con le maggiorazioni orarie previste all’art. 74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL.
Sarà inoltre retribuita su base mensile, con la mag- giorazione convenzionale del 20% della quota della retribu- zione oraria di cui al punto 2 dell’art. 74 del presente CCNL, la differenza positiva tra i due seguenti valori:
a) somma delle prestazioni giornaliere effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze già riconosciute in applicazione del precedente capoverso;
b) ore ragguagliate al periodo di riferimento, calcolate
come segue:
orario settimanale ordinario x il n° di settimane compreso nel mese di riferimento.
3.3 Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell’art. 30 (Riposo set- timanale e giorni festivi) nonché le altre assenze espressa- mente disciplinate nel presente CCNL, determinano una riduzione della somma mensile dell’orario di lavoro di cui alla lettera b) del 2° capoverso del precedente punto 3.2, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 di 38 ore.
3.4 Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese suc- cessivo a quello di riferimento richieda il recupero delle ec- cedenze di orario di cui al precedente punto 3.2, il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizza- tive.
4. Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che, alla data di applicazione a livello aziendale del presente CCNL sia collocato nel livello professionale Q - Quadri della scala classificatoria di cui al precedente art. 27, verranno ri- conosciute in caso di superamento delle 6 ore calcolate su base mensile.
Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che ac- cederà al livello professionale Q - Quadri successivamente alla data di applicazione a livello aziendale del presente CCNL, verranno riconosciute su base mensile come indicato al precedente punto 3.1.
In entrambi i casi troverà applicazione quanto previsto all’art. 74 del presente CCNL.
Qualora le prestazioni aggiuntive siano comandate ai Quadri in giornata di riposo lavorata e non recuperata, al lavoratore verrà riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti dall’art. 74 del presente CCNL. Tali pre- stazioni non vengono considerate ai fini del computo su base mensile delle ore eccedenti di cui al 1° capoverso del pre- sente punto 4.
5. I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annue e 80 ore trimestrali.
Art. 30
Riposo settimanale e giorni festivi
1. Riposo settimanale
1.1 Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale ri- poso può essere individuato in un diverso giorno della setti- mana.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezional- mente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al ri- poso settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore.
Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.
2. Giorni festivi
2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:
1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua
25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro
2 giugno - Festa della Repubblica
29 giugno - Santi Pietro e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono;
15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti
8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale
26 dicembre - S. Stefano.
A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (In- dennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su ri- chiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto ter- mine di 30 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al la- voratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti perio- dici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del pre- sente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o fe- stivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da go- dere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il com- penso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un pe- riodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra indi- viduate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo
per almeno 15 giornate di calendario.
Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 set- tembre, garantendo annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei la- voratori.
Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno.
Nel caso di nuove aziende, nei primi dodici mesi dall’avvio commerciale del servizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di ferie di cui al prece- dente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo fra- zionamento.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di ri- poso da fruire entro 90 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una gior- nata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribu- zione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto
2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della set- timana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domeni- cale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto
1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la presta- zione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore.
Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della presta- zione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR).
Ove per esigenze tecniche, produttive od organiz- zative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’in- dennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come indivi- duata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizza- tive, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recu- pero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve es- sere spostato in altra giornata.
3. Le giornate comunque non lavorative (riposo setti- manale e festività) cadenti in un periodo di assenza per mo- tivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti di cui agli artt.
42 (Permessi) e 43 (Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle as- senze stesse.
4. In sostituzione delle soppresse festività di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabili nel corso di ciascun anno.
La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garan- tita dall’azienda nell’anno di riferimento, anche in relazione a quanto stabilito al punto 3 del successivo art. 31 (Ferie) del presente CCNL.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio pre- stato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in propor- zione ai mesi di servizio prestati.
Art. 31 Ferie
1. Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei ter- mini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
• 20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario set- timanale è su 5 gg.;
• 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario set- timanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
• 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario set- timanale è su 5 gg.;
• 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario set- timanale è su 6 gg.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circola- zione dei treni consentano la previsione di chiusura degli im- pianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno.
In tali casi le aziende dovranno dare apposita infor- mativa alle RSU almeno 2 mesi prima.
Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le esigenze produttive lo consentano, con contrat- tazione a livello aziendale di unità produttiva potranno es- sere definiti periodi di ferie collettive obbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche fra- zionabili in due distinti periodi nell’anno.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione.
Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno es- sere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazio- nate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Le ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavora- tore assolva tempestivamente agli obblighi di comunica- zione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini del- l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se suc- cessivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavora- tore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzio- nali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Ove il lavoratore abbia fruito delle ferie in misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto
1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la gior- nata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 28 sopracitato.
Per tali lavoratori, ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie.
ART. 14 FERIE E PERMESSI
1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 31 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti per- messi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di se- guito individuate:
1.1 ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF, n° 3 giornate di permesso annue;
1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di ser- vizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compi- mento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF;
1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio;
1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.
2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è con- venzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articola- zione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore
e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, nell’anno di ma- turazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno.
3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 31 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrat- tuale di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all’indennità di turno (art. 80 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti pe- riodici di anzianità di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui al- l’art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;
f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (In- dennità diverse) del presente contratto.
La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rap- portata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF.
4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, se- condo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse.
Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in de- trazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie pro- grammate che per le ferie richieste in gestione operativa.
Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte inte- grante del periodo di riposo stesso.
PARTE V
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 32
Malattia e infortunio non sul lavoro
1. Il lavoratore malato deve avvertire l’azienda di norma prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.
Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore dovrà co- municare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.
Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (me- dico o struttura curante non convenzionati con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che ven- gono certificati da strutture di pronto soccorso, problemi tec- nici di trasmissione del certificato telematico, insorgenza dello stato patologico all’estero) il lavoratore, ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di ma- lattia, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di 3 giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi e la data di inizio della malattia o dell’infortunio non sul lavoro.
L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di malattia o di
infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto ri- prendere servizio, e deve essere attestata dal certificato me- dico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo entro il se- condo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
La comunicazione dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1 il lavoratore, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà in- viare all’azienda, entro il suddetto termine di due giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell’infortunio non sul lavoro.
L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo della stessa o di altra località ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
5.
Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato mo-
tivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 59 del presente CCNL.
6.
Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla con-
servazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione re- tributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professio- nale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento eco- nomico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legisla- tive e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% del tratta- mento economico complessivo netto, prendendo a riferi- mento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e
d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi.
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata diretta- mente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del pe- riodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il pe- riodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previden- ziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico com- plessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione).
Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in rela- zione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conser- vazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley ov- vero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi con- secutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% del trattamento economico complessivo netto, pren- dendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i successivi 12 mesi.
9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavo- ratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malat- tia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, com- misurato a quanto indicato nella certificazione medica.
Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente capoverso sarà elevato fino a 16 mesi.
L’azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di comporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è comunque considerato utile ad alcun effetto contrattuale.
10. I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6.
11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rap- porto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso.
12. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che lo stato patologico abbia determinato una in- validità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavora- tiva. Compatibilmente con le esigenze organizzative azien- dali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU. A tal fine l’azienda prov- vederà agli opportuni interventi di riqualificazione professio- nale, qualora necessari.
A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di mi- glior favore.
Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del regola- mento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si appli- cheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il col- locamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di com- puto.
ART. 15
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 del- l’art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mo- bilità/Area AF, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulte- riore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui al- l’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente con- tratto;
nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF.
A decorrere dall’8° giorno di malattia, in aggiunta alla retri- buzione di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrisposta anche l’indennità di utilizza- zione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto, nelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF.
2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavora- tiva del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di apparte- nenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
3. Ove non sussista disponibilità di impiego in altra fi- gura professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 2 può essere utilizzato temporaneamente in una delle figure professionali del livello professionale inferiore per la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale nel medesimo livello pro- fessionale di appartenenza per la quale è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inido- neo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di ap- partenenza o del livello inferiore per la quale conservi l’ido- neità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l’obbligo di conseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea uti- lizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualifica- zione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.
Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il su- peramento dei corsi di riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di due anni.
6. Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello pro- fessionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere a),
b), c), d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AF riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effet- tivamente svolte.
7. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al prece- dente punto 4, il lavoratore viene reintegrato nei compiti della figura professionale originaria.
Art. 33
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l’infortu- nio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo i casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefo- nica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga comunicazione dovrà es- sere resa dal lavoratore nel caso di infortunio in itinere, in- tendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per ina- bilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico defi- nitivo da parte del Servizio competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professio- nale al dipendente non in prova compete, per l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento econo- mico spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1 ed il periodo stesso è utile ai fini
del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente il trattamento di cui sopra al 100% della retri- buzione calcolata come media degli ultimi tre mesi prece- denti l’assenza, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di mobilità individuale.
4. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in as- senza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professio- nale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e cer- tificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidati- gli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi ri- spetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
Art. 34
Tutela della maternità e della paternità
1. Congedo di maternità e congedo parentale
1.1 Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, rac- colte nel Testo Unico emanato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usu- fruirà di un periodo di astensione obbligatoria:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
1.2 Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbliga- toria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del parto.
1.3 Ferma restando la durata complessiva dell’asten- sione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico spe- cialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso conven- zionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della ge- stante e del nascituro.
1.4 Il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1, lettera c), è riconosciuto al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di ab- bandono da parte della madre, nonché in caso di affida- mento esclusivo del bambino al padre.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore deve presentare al- l’azienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di abbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
1.5 Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun ge-
nitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, anche contempora- neamente all’altro, previo un preavviso che dovrà essere co- municato per iscritto al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’astensione, per un periodo continuativo o frazio- nato non superiore a sei mesi. Le astensioni dei genitori non possono comunque eccedere complessivamente il limite di dieci mesi.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un pe- riodo di astensione continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione fa- coltativa non inferiore a tre mesi, il suo limite individuale massimo di sei mesi è elevato a sette e, conseguentemente, il limite complessivo di dieci mesi dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici.
1.6 I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e norma- tivi.
L’astensione facoltativa è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi, ad esclu- sione degli effetti relativi alle ferie.
A livello aziendale le parti potranno definire even- tuali condizioni integrative e di armonizzazione.
1.7 Ai sensi del 1° comma dell’art. 53 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 53 del T.U. sopra richiamato.
1.8 Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bam- bino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5 del
D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitato T.U.
1.9 La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori as- senti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, può avvenire con le modalità previste all’art. 4 del medesimo T.U.
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, tali sosti- tuzioni possono essere anticipate anche fino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione.
2. Trattamento economico
2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trat- tamento economico complessivo netto, prendendo a riferi- mento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d),
n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata diretta- mente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo comples- sivo, tra i due genitori, di 6 mesi.
A livello aziendale le parti potranno definire even- tuali condizioni integrative e di armonizzazione.
Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti pre- videnziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento.
Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di asten- sione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore
hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il red- dito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’im- porto del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facolta- tiva.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori per- cepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredice- sima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
3. Malattia del bambino
3.1 Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla du- rata della malattia del bambino di età non superiore a tre anni e, per un’età compresa tra i tre e gli otto anni, entro il li- mite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
3.2 La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento per i periodi di cui al prece- dente punto 3.1.
3.3 Ai fini dell’esercizio del diritto di cui ai punti 3.1 e 3.2, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a presentare il certificato medico rilasciato da un medico specialista del Ser- vizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato nonché una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000 che attesti che l’altro genitore non è in astensione da lavoro nello stesso periodo per il medesimo motivo.
3.4 I periodi di assenza di cui al presente punto 3 sa- ranno computati agli effetti dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
A livello aziendale le parti potranno definire even- tuali condizioni integrative e di armonizzazione.
4. Riposi giornalieri
4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora cia- scuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la la- voratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipen- denze dei locali di lavoro.
4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipen- dente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a pre- sentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi.
4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiun- tive possono essere utilizzate anche dal padre.
4.5 Per detti riposi l’azienda anticipa per conto dell’Ente previdenziale erogatore della prestazione un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione rela- tiva ai riposi stessi.
5. Adozione e affidamento
Con riferimento all’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, in caso di adozione e affida- mento, anche nelle ipotesi di preadozioni internazionali, si applicano le specifiche disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n.
151/2001.
6. Disposizioni varie
6.1 Ai fini della sostituzione anticipata fino a 3 mesi di cui al secondo capoverso del precedente punto 1.9 la lavo- ratrice in stato di gravidanza consegna all’azienda il certifi- cato medico indicante la data presunta del parto.
6.2 Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di la- voro, entro il trentesimo giorno successivo al parto, il certifi- cato di nascita del bambino.
6.3 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del pe- riodo di gravidanza, attestato da regolare certificato medico, fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Analogamente è fatto divieto di licenziamento del lavoratore in caso di fruizione del periodo di astensione ob- bligatoria di cui al precedente punto 1.4 e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di cui sopra, il dipendente ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Il lavoratore provvederà alla convalida preventiva delle dimissioni presso il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente.
6.4 La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice de- termina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rap- porto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assun- zione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
6.5 Per quanto non previsto dal presente CCNL in ma- teria di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
6.6 Le disposizioni del presente articolo saranno appli- cate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riser- vatezza di dati personali.
ART. 16
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITÀ
1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del- l’indennità di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’art. 34 del CCNL Mo- bilità/Area AF, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del pre- cedente art. 14.
2. Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 del ripetuto art. 34 del CCNL Mobilità/Area AF, viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese.
Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%.
3. In ciascun anno fino al 3° anno di età, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.
Art. 35 Tossicodipendenza e alcooldipendenza
1. Ai sensi del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 i lavoratori as- sunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipen- denza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle A.S.L. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta al- l’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. L’assenza di lungo periodo per il trattamento tera- peutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza cor- responsione della retribuzione e senza decorrenza di anzia- nità.
3. Il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all’azienda la documen- tazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ri- lasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma terapeutico-riabilitativo ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. n. 309/1990. Il trattamento dei relativi dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
4. Il dipendente interessato dovrà inoltre far pervenire con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale esegue il programma terapeutico, attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il la- voratore non riprenda servizio entro sette giorni dal comple- tamento della terapia di riabilitazione certificato dalla struttura presso la quale è stato eseguito il programma ria- bilitativo ovvero dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Ove il lavoratore interrompa volontariamente il pro- gramma terapeutico-riabilitativo, il rapporto di lavoro si in- tenderà risolto qualora il lavoratore stesso non riprenda servizio entro il giorno successivo all’interruzione del pro- gramma.
6. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, pos- sono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tos- sicodipendenze ne attesti la necessità, ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 4 della L. n. 53/2000 e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai punti 1 e 6 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato.
8. Ai sensi dell’art. 125 del citato D.P.R. n. 309/1990 e successive norme di attuazione, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di la- voro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
9. Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda l’allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l’accesso alla terapia di recupero le aziende potranno utiliz- zare il lavoratore in attività lavorative la cui articolazione ora- ria agevoli l’accesso alla terapia di recupero, tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il lavoratore è in cura.
10. Ai lavoratori affetti da patologie alcoolcorrelate si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della legge 30.3.2001, n. 125 e successive norme di attuazione.
Art. 36 Persone con handicap
1. Ai sensi di legge le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, a condi- zione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chie- dere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di per- messo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. A condizione che la persona con handicap in situa- zione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavora- trice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il se- condo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o
il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104.
Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handi- cap in situazione di gravità.
I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti pre- videnziali, pari all’intero ammontare della retribuzione rela- tiva ai permessi stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla po- sizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda il congedo straordinario per as- sistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4.
7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 4 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al do- micilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere tra- sferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso di adozione o affidamento di sog- getti con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno appli- cate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modi- fiche e integrazioni in materia di riservatezza di dati personali.
omissis
Art. 40
Congedi per formazione e per formazione continua
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 il di- pendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a un- dici mesi per l’intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completa- mento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di lau- rea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di com- provate esigenze organizzative.
Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
• oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente;
• mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contempora- neamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità produttiva medesima.
4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo conti- nuativo pari ad un intero mese di calendario.
5. La richiesta del congedo per formazione dovrà es- sere presentata all’azienda con un preavviso di almeno ses- santa giorni.
6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell’anzianità di ser- vizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal pre- sente CCNL.
7. Nel caso di grave e documentata infermità, indivi- duata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professio- nali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno de- finite a livello aziendale.
Art. 41
Congedo per gravi motivi familiari
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal
D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavora- tore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prose- cuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. n. 53/2000.
Art. 42 Permessi
1. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ne ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata, utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva su- periore nell’ambito dello stesso livello professionale.
2. Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri retribuiti, non computabili nelle ferie an- nuali, nelle seguenti misure:
a) tre giorni all’anno in caso di decesso o di documen- tata grave infermità del coniuge e/o di ogni parente entro il secondo grado e/o del convivente, ai sensi e secondo le mo- dalità dell’art. 4, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53 e del relativo Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278;
b) quindici giorni consecutivi di calendario in occa- sione del matrimonio del lavoratore non in prova. In tal caso la richiesta dovrà essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio del permesso e do- cumentata formalmente al rientro dal periodo di assenza.
Art. 43
Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i dona- tori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro di- pendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la nor- male retribuzione.
2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavo- ratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l’intero pe- riodo di degenza ospedaliera.
4. I permessi di cui al presente articolo sono utili ai fini
del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
omissis
Art. 45 Trasferimenti
A. Trasferimenti individuali
1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dal- l’azienda in relazione a comprovate esigenze tecniche, or- ganizzative e produttive;
2. Ai fini del presente articolo si intende convenzional- mente per unità produttiva quella composta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comune capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di pro- vincia.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, con indicazione delle motivazioni, con un pre- avviso di almeno quaranta giorni.
Il lavoratore potrà richiedere all’azienda di indicare le esigenze di cui al precedente punto 1 e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ed entro i successivi 10 giorni l’azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifico rife- rimento a quelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio, dandone al lavoratore il relativo riscon- tro.
4. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 non pos- sono essere disposti, in assenza del consenso degli interes- sati, nei confronti dei lavoratori che:
- rientrino nelle tutele previste dalla L. n.104/1992;
- abbiano compiuto i 55 anni di età, ad esclusione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti.
5. In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste terranno conto, nell’or- dine:
a) della minore anzianità maturata nella figura profes- sionale rivestita;
b) della minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della minore età anagrafica;
d) del numero dei figli minori a carico.
6. In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno pro- cedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria solo in casi eccezionali.
7. È facoltà del lavoratore fare domanda di trasferi- mento. Nel caso di più domande di trasferimento per la me- desima località avanzate dai lavoratori, le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste terranno conto nel- l’ordine:
a) della maggiore anzianità maturata nella figura pro- fessionale rivestita;
b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età anagrafica;
d) del numero dei figli minori a carico.
A livello aziendale saranno definiti i criteri per valutare le an- zianità di cui alla precedente lettera a) nel caso di cambio di figura professionale.
8. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 78 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 7 in accoglimento di domanda del lavoratore.
9. I trasferimenti individuali di cui al presente arti- colo saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di
informativa periodica alle RSU territorialmente compe- tenti.
B. Trasferimenti collettivi
Nei casi di trasferimenti collettivi per chiusura o sposta- mento di sedi/impianti conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie o alle riorganizzazioni industriali, a li- vello aziendale saranno definite le relative procedure sin- dacali.
ART. 17 TRASFERIMENTI
Le parti si danno atto che i trasferimenti individuali di cui alla lettera A dell’art. 45 del CCNL Mobilità/Area AF sono riferibili a motivazioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo non riconducibili alla gestione di problema- tiche di carattere occupazionale, per le quali operano le specifiche procedure sindacali in materia.
Quanto previsto al punto 6 della lettera A dell’art. 45 del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo capoverso del presente articolo non si applica al personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori re- lativi alla costruzione di linee e impianti
In applicazione di quanto previsto alla lettera B dell’art. 45 del CCNL Mobilità/Area AF, le procedure sindacali per la gestione dei trasferimenti collettivi sono quelle definite agli artt. 2 e/o 9 del presente contratto.
Art. 46 Mobilità individuale
1. Le aziende potranno disporre la mobilità indivi- duale, ove questa comporti per il lavoratore l’assegna- zione stabile ad una nuova sede di lavoro all’interno della stessa unità produttiva come definita al punto 2 del pre- cedente art. 45.
2. Lo spostamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso non inferiore a quin- dici giorni corredato da qualificate e specifiche motiva- zioni connesse ad esigenze tecnico/produttive. Entro tale termine il lavoratore potrà addurre sue eventuali contrarie motivazioni in ordine allo spostamento anche tramite l’Or- ganizzazione sindacale, tra quelle stipulanti il presente CCNL, cui conferisce mandato.
3. Lo spostamento può essere disposto anche in accoglimento di apposita domanda del lavoratore.
4. In occasione dello spostamento al lavoratore verrà riconosciuto un importo una tantum pari a € 100,00, tranne nel caso in cui lo spostamento venga effettuato a domanda del lavoratore.
5. Gli spostamenti di cui sopra saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
Art. 47
Trasferimenti individuali interaziendali
I trasferimenti individuali tra aziende di uno stesso gruppo societario che applichino il presente CCNL e non rien- tranti nelle ipotesi di cui all’art. 2112 c.c. avverranno con il consenso dei lavoratori interessati e pertanto su base volontaria, in applicazione degli artt. 1406 c.c. e seguenti e il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di con- tinuità, con le condizioni normative e retributive esistenti al momento del passaggio o quelle equivalenti eventual- mente concordate tra le parti.
Art. 48 Formazione professionale
1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essen- ziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clien- tela.
2. In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze e delle co- noscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche ed organiz- zative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;
- promozione dell’impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle dinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale, salvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale femmi- nile;
- promozione e consolidamento di una cultura dif- fusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le ini- ziative formative saranno rivolte:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiornamento profes- sionale con particolare riferimento alle modifiche norma- tive e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cul- tura ed una pratica di pari opportunità di genere (forma- zione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategi- che in relazione alle esigenze aziendali ovvero al perso- nale interessato a percorsi di crescita professionale in funzione delle esigenze aziendali (formazione per la cre- scita professionale);
d) al personale interessato da interventi di riqualifi- cazione/ riconversione professionale conseguenti a pro- cessi di innovazione tecnologica e/o a processi di ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali mo- difiche nell’organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/ professionalità finalizzate al proficuo reimpiego delle risorse (formazione mirata).
4. L’individuazione, da parte delle aziende, dei fab- bisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e fi- nalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell’ambito degli Organismi paritetici di cui all’art. 1 bis, punto 2, lettera A (Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune consapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello sce- nario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende.
In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abi- litazioni nonché all’opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
5. Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 bis, punto 2, lettera A (Relazioni industriali) del presente CCNL le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell’Osservatorio Nazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a livello na- zionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Mini- steri competenti di iniziative idonee a sostenere le esi- genze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di formazione affinché siano coerenti con le esigenze del settore ed anche allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportu- nità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.
6. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi
sei mesi dall’avvio dei lavori della Commissione Nazio- nale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle im- prese che occupino almeno 2.500 dipendenti.
Art. 49
Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
1. Con riferimento alla legislazione e regolamenta- zione in materia di tutela ambientale e di salute e sicu- rezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di salute e sicurezza del lavoro le aziende, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottate, sviluppe- ranno tutte le azioni mirate alla costituzione di un mo- derno sistema di gestione per la tutela ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di concretizzare un’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavora- tori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richia- mano sinteticamente al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavo- rare;
- protezione individuale e collettiva;
- procedure di informazione e formazione;
- procedure per il controllo sanitario.
4. La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e inte- grazioni dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integra- zioni in ordine agli esiti della valutazione dei rischi le im- prese provvederanno a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari.
A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti pro- tettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l’adeguatezza.
Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempe- stiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produt- tiva.
Le parti istituiranno una Commissione paritetica che entro il 31 dicembre 2012 analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e, comunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM n. 19/2011.
Gli esiti dell’analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte saranno valutate dalle parti.
5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una ade- guata ed aggiornata informazione e formazione ai lavo- ratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempe- stivamente la formazione dei dipendenti in materia di si- curezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambia-
mento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7. E’ fatto obbligo al lavoratore di osservare le di- sposizioni e le istruzioni impartite ai fini della prote- zione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati peri- colosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicu- rezza e di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
La mancata ottemperanza a tali obblighi, ri- compresi nella lettera c) dell’art. 56 (Doveri del perso- nale) del presente CCNL, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.
8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vi- genti, nei capitolati di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del documento di valutazione dei rischi da interferenza, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e inte- grazioni, e del piano di sicurezza e coordinamento, se- condo quanto previsto al Titolo IV - Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e inte- grazioni da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla re- scissione del contratto di appalto.
A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice.
Le parti ritengono opportuno elevare il livello di preven- zione degli ambienti di lavoro nei quali si svolgono at- tività da parte dei lavoratori dipendenti da diversi datori di lavoro. A tal fine a livello aziendale potranno essere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza avverrà durante l’orario di lavoro.
11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, inte- grando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di preven- zione, sarà oggetto di specifica informativa alle Orga- nizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
Art. 50 Divisa
1. L’azienda provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, della di- visa e degli oggetti di vestiario.
2. E’ fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli oggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti lo- gistici.
3. A livello aziendale verranno esaminate con- giuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la ti- pologia della dotazione di vestiario al fine di verificarne l’adeguatezza.
4. Il mancato utilizzo o l’uso non regolare della divisa e degli oggetti di vestiario potrà essere og- getto di azione disciplinare, come previsto alla let- tera c) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL.
Art. 51 Pasti aziendali
1. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del precedente art. 28, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna presta- zione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente pro- grammata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore.
Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, per le prestazioni notturne con inizio dalle ore 22.00, ai la- voratori interessati verrà riconosciuto, in sostituzione del ser- vizio di mensa aziendale o del servizio sostitutivo della stessa, un ticket per il pasto, il cui valore sarà definito a li- vello aziendale come indicato al 2° capoverso del succes- sivo punto 6.
In tale ambito potranno essere definite diverse modalità di fruizione del pasto relativamente a specifiche condizioni la- vorative del personale della manutenzione delle infrastrut- ture che, operando su prestazione unica giornaliera, venga chiamato a svolgere attività nel periodo notturno.
2. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alla lettera a) del punto 1.6 del precedente art. 28, il la- voratore fruirà del pasto aziendale qualora la prestazione giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effet- tivamente resa sia superiore alle 6 ore, fermo restando quanto stabilito al 2° capoverso del precedente punto 1.
3. Per il personale mobile di cui alla lettera b) del punto
1.6 del precedente art. 28, il lavoratore fruirà del pasto azien- dale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, pur- ché la prestazione programmata abbia una durata comples- siva almeno pari a 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all’ora reale di arrivo del treno.
Al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero pro- grammato impegni per più di due ore una delle fasce orarie 11-15 o 18-22, sarà riconosciuta la fruizione del pasto anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6 ore..
Il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifun- zionale (PPT) che effettua servizi programmati di A/R che in- tercettino le fasce orarie 11-15 o 18-22 per più di due ore, è ammesso a fruire del pasto aziendale a prescindere dalla durata della prestazione giornaliera programmata.
In tutti gli altri casi si applica quanto previsto al 2° capoverso del precedente punto 1.
Per il restante personale (Sezioni specifiche SAN, SAR, SAP), a livello di contrattazione aziendale saranno definite diverse modalità per la fruizione del pasto.
4. L’attivazione dei periodi multiperiodali di cui al punto
1.2 del precedente art. 28 non comporterà modifiche al rico- noscimento della fruizione del pasto, quale risulta al mo- mento dell’attivazione stessa.
5. Le assenze dal servizio a qualunque titolo per fra- zioni di giornata (1/2 giornata di ferie, permessi orari a qua- lunque titolo ad esclusione delle assemblee durante l’orario di lavoro, flessibilità di orario in ingresso o in uscita) vanno detratte dalla durata della prestazione giornaliera ordinaria programmata ai fini del computo della durata complessiva come indicata ai precedenti punti.
6. La fruizione del pasto, che dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, dovrà essere pro- grammata dall’azienda nelle fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00.
Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria pre- stazione giornaliera in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un ticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello aziendale.
Per il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che, per effetto del ritardo del treno, non possa fruire del pasto aziendale come previsto al pre- cedente primo capoverso, le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
7. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche al personale che venga chiamato a svolgere una pre-
stazione lavorativa in giornata di riposo.
8. A livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti regimi diversi per la fruizione dei pasti aziendali.
ART. 18 PASTI AZIENDALI
1. In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell’art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, le aziende, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 51 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari a € 7,30.
2. In applicazione dell’ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale della manutenzione infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, sia chiamato a svolgere attività lavorativa notturna con contrazione del riposo tra le due prestazioni (diurna e notturna) fino a 8 ore, verrà riconosciuta la fruizione del pasto per entrambe le prestazioni (diurna e notturna).
Art. 52
Tutela legale e copertura assicurativa
1. Le aziende, mediante apposita polizza assicurativa, garantiranno la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti che siano citati in giudizio civile o sottoposti a pro- cedimento penale per fatti direttamente connessi all’eserci- zio delle loro funzioni sempre che tali fatti non siano dipendenti da dolo.
2. Le aziende garantiranno con apposita polizza assi- curativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle man- sioni e delle competenze per conto dell’azienda siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali.
3. A livello aziendale saranno definite le relative disci- pline in materia, facendo salve le discipline aziendali già ope- ranti alla data di stipula del presente CCNL.
Le aziende potranno estendere le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costi- tuisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del pro- prio lavoro ed in connessione con lo stesso.
ART. 19
TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA
A. Tutela Legale
1. Il dipendente citato in giudizio civile o sottoposto a procedimento penale per fatti o cause di servizio è te- nuto a darne sollecita comunicazione alla Società di ap- partenenza.
2. Il Gruppo FS garantisce, mediante apposita po- lizza assicurativa, la tutela legale e le spese di giudizio ai dipendenti delle proprie Società cui si applica il presente contratto, citati in giudizio civile o sottoposti a procedi- mento penale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle loro funzioni.
3. La garanzia di cui al punto precedente è sospesa nel caso di dolo del dipendente accertato con sentenza, ancorché non passata in giudicato.
La garanzia è ripristinata nel caso in cui l'esito del suc- cessivo grado di giudizio penale sia di proscioglimento ovvero di accertamento della natura colposa del compor- tamento del dipendente.
B. Copertura Assicurativa
1. I dipendenti sono coperti da apposita polizza as- sicurativa per i danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili, nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto delle Società del Gruppo FS. La garanzia è estesa alla responsabilità dei CEL, dei Pro- gettisti, dei Validatori e dei Direttori lavori.
2. I dipendenti che si trovano per conto delle So- cietà del Gruppo FS alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori di loro proprietà, godono di una copertura as- sicurativa per responsabilità civile verso terzi, integrativa della copertura offerta dalla RCA di legge sino al massi-
male previsto dalla stessa polizza, nonché di una speci- fica copertura Kasko per eventuali danni al proprio mezzo.
3. Il Gruppo FS dispone di coperture assicurative per i danni ai propri beni; pertanto, i risarcimenti e gli ad- debiti a carico dei dipendenti sia a seguito di ordinanza o sentenza dell’Autorità Giudiziaria, anche a titolo di prov- visionale, sia a seguito di costituzione in mora da parte delle Società del Gruppo FS, per danni rimborsabili dal Fondo di Solidarietà di cui al punto 3 del successivo art. 22, verranno calcolati sulla base delle franchigie esistenti sulle polizze in essere.
4. Relativamente alle problematiche di cui al prece- dente punto 3, connesse alla copertura dei danni verso terzi, il Gruppo FS farà in modo di evitare che le parti civili si costituiscano nel giudizio penale a carico dei dipen- denti.
5. Il Gruppo FS garantisce, inoltre, con una speci- fica copertura assicurativa, l’assistenza legale diretta e indiretta per il personale rimasto vittima di aggressione, da parte di soggetti terzi, durante lo svolgimento della pro- pria prestazione lavorativa, ovvero nel caso di interventi a salvaguardia di beni appartenenti alle Società del Gruppo. Tale copertura assicurativa viene attivata all’esito della procedura aziendale sull’ammissibilità della richie- sta.
Art. 53
Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un di- pendente non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un periodo di preavviso i cui termini e mo- dalità sono di seguito specificati:
Livelli professionali Durata
Quadri - A 4 mesi B - C 3 mesi
D-E-F 2 mesi
2. La parte recedente che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della re- tribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto
1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL per il pe- riodo di mancato preavviso, ovvero per il periodo di preav- viso non compiuto.
3. In caso di decesso del dipendente, l’azienda corri- sponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto previsto all’art. 2122 c.c.
4. Il licenziamento e le dimissioni devono essere co- municati per iscritto.
ART. 20
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PRE- AVVISO
Ad integrazione di quanto stabilito al punto 2 dell’art. 53 (Ri- soluzione del rapporto di lavoro con preavviso) del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS nella retribuzione giornaliera di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di preavviso di cui al citato art. 53, sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui al- l’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del pre- sente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e inden- nità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto.
Art. 54
Fondo pensione complementare
Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previ- denza complementare per le aziende del settore delle at- tività ferroviarie.
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le parti in- dividueranno le soluzioni tecnico-giuridiche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo Eurofer, at- traverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Sta- tuto e del Regolamento, e stabiliranno misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo.
ART. 22 WELFARE AZIENDALE
In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché degli artt. 54 e 55 del CCNL Mobilità/Area AF le parti convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS:
1. Assistenza sanitaria integrativa
a) Le Società del Gruppo FS assicureranno tutto il per- sonale dipendente alla forma di assistenza sanitaria inte- grativa che sarà individuata entro il 31 dicembre 2012, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in:
€ 75,00 per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potranno integrare su base volontaria le presta- zioni sanitarie definite ai sensi della precedente lettera a);
c) per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenza sanitaria integrativa sarà garan- tita dalle Società fino alla scadenza del contratto di la- voro;
d) individuata la forma di assistenza sanitaria integrativa di cui alla precedente lettera a), le Società del Gruppo da- ranno immediata informativa a tutto il personale dipen- dente dei contenuti delle coperture assicurative e delle modalità operative necessarie per accedere alle presta- zioni.
2. Pensione complementare
2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle So- cietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto.
2.2 A decorrere dal 1° settembre 2012 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mo- bilità/Area AF.
Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra indi- viduati, è dovuto nella misura di:
1% a carico del lavoratore;
1% a carico del datore di lavoro.
3. Fondo di Solidarietà
3.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
3.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabi- lità verso le Società del Gruppo FS che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
3.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 4.7.1 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti
del Fondo stesso, si intendono confermate.
4. Tutela del reddito per inidoneità
Le Parti considerano necessario individuare un sistema di tutela per i lavoratori delle Società del Gruppo FS rico- nosciuti inidonei in via definitiva dalla struttura compe- tente di RFI (Direzione Sanità) alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, a causa di gravi patologie.
I criteri del sistema di tutela verranno individuati con ap- posito accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, entro il 31 dicembre 2012. Nell’accordo le parti dovranno tra l’altro stabilire i criteri di erogazione e l’importo dell’in- dennità.
Considerata l’attuale capitalizzazione del Fondo di Soli- darietà di cui agli accordi sindacali del 13 luglio 2005, le Parti ritengono necessario prevederne l’ampliamento dell’operatività per garantire forme di tutela del reddito di carattere solidale per i lavoratori di cui sopra anche utiliz- zando i fondi disponibili per coperture assicurative che assicurino tali tutele, nonché per eventuali ulteriori inter- venti a favore dei lavoratori.
ART. 9
FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO
Le parti individuano nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS istituito con l’ac- cordo nazionale del 15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristruttu- razione o riorganizzazione aziendale, e confermano le modalità procedurali per la sua attivazione definite con l’Accordo di procedura sottoscritto nella stessa data del 15.5.2009.
In presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento di detti Fondi, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge.
Art. 55
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti stipulanti valuteranno, entro la vigenza del pre- sente CCNL, la possibilità di prevedere per i lavoratori delle singole imprese del settore forme di assistenza sa- nitaria integrativa, individuando le eventuali possibili so- luzioni. Le aziende, in relazione ai correlati oneri, valuteranno le soluzioni individuate.
Vedi Art. 22 precedente
Art. 56 Doveri del personale
1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e spi- rito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell’azienda, ove esistenti.
In particolare:
a) in attività che comportino contatto con il pubblico deve mantenere un contegno corretto e decoroso al fine di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con la clientela, con specifico riferimento all’informazione al pub- blico; dovrà inoltre esporre un adeguato contrassegno identificativo ove previsto;
b) deve avere cura dei locali dell’azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;
c) deve indossare la divisa prevista o gli indu- menti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda;
d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall’azienda in materia di sicurezza del lavoro;
e) ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della pre- senza. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;
f) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all’obbligo della reperibilità, ove prevista;
g) il lavoratore ha l’obbligo di non fornire a terzi
informazioni o comunicazioni riservate che possano, anche indirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi dell’azienda o contrarie a quanto dispo- sto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; non deve esplicare, direttamente o per in- terposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto con l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. o comunque in concorrenza o in conflitto d’in- teressi con l’azienda;
h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplica- zione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, co- munque, eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
i) deve comunicare all’azienda la propria resi- denza e dimora, ove non coincidenti, e ogni successivo mutamento delle stesse;
j) in caso di malattia, che imponga l’assenza dal servizio, deve darne avviso all’azienda con le modalità disciplinate all’art. 32 (Malattia e infortunio non sul la- voro) del presente CCNL;
k) nell’esercizio delle mansioni assegnate e co- munque durante la loro presenza in servizio, i lavora- tori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della di- gnità e dei diritti della persona. Le aziende, in confor- mità al disposto dell’art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in viola- zione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di di- sagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo pro- fessionale.
2. Le parti si danno atto che le problematiche re- lative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie e le molestie sessuali così come definite all’art. 26 del D.Lgs n. 198/2006, costituiscono un aspetto estremamente de- licato.
Saranno posti in essere, anche d’intesa con il Comitato bilaterale paritetico per le pari opportunità, tutti gli ac- corgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pon- gano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evitare tali episodi.
Le aziende, nel rispetto dei principi di cui alla racco- mandazione della Commissione Europea del 27 no- vembre 1991, n. 92/131/CEE, si impegnano ad adottare codici di condotta volti a contrastare le mole- stie sessuali nei luoghi di lavoro.
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità pro- fessionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie ri- spetto a tale fine.
Al riguardo, le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una speci- fica verifica tra le parti al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.
Art. 57 Sanzioni disciplinari
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L.
n. 300/1970, l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavora- tiva ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non su- periore a metà della retribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1 e alla lettera d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità;
e) licenziamento con o senza preavviso.
2. Nella individuazione della correlazione tra san- zioni e mancanze l’azienda terrà conto delle caratteristi- che oggettive del fatto nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore e potrà irrogare una sanzione di minore entità.
Art. 58
Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.
Art. 59
Mancanze punibili con la multa
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 58;
b) per inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro;
c) per inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del presente CCNL;
d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, anche di altre Società dello stesso Gruppo, o verso la clientela;
e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
f) per ritardo colposo nell’effettuare consegne di va- lori od oggetti;
g) per il mancato rispetto del divieto di fumare lad- dove questo esista e sia specificatamente indicato;
h) in genere per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda.
L’importo delle multe è devoluto ad istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Istituto assicuratore.
Art. 60
Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse man- canze previste nel precedente art. 59;
b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all’atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interes- santi la sicurezza dell’esercizio;
d) per assenza ingiustificata fino a tre giorni so- lari lavorativi consecutivi;
e) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
f) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro altri dipendenti dell’azienda;
g) per inosservanza di leggi, regolamenti o di- sposizioni in genere in materia di prevenzione infor- tuni e sicurezza sul lavoro;
h) in genere, per negligenza, oppure per inos- servanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell’azienda o vantaggio per sé o per terzi.
Art. 61
Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospen- sione dal servizio con privazione della retribuzione
da cinque a sette giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 60;
b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti ob- blighi di servizio;
c) per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l’azienda, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perse- guibile;
d) per assenza ingiustificata pari a 4 giorni so- lari lavorativi consecutivi;
e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno al- l’azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato;
f) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme vigenti, a visite personali disposte a tutela del patri- monio dell’azienda e di quanto all’azienda è affidato;
g) per alterchi con vie di fatto negli impianti dell’azienda.
Art. 62
Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospen- sione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 61;
b) per mancanze che abbiano recato pregiudi- zio alla sicurezza dell’esercizio con danno di cose, sia dell’azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
c) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipen- denti dell’azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell’azienda;
d) per uso dell'impiego al fine di trarne illecito profitto per sé o per altri;
e) in genere, per qualsiasi inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberata- mente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti per- seguibile;
f) per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio ovvero per volontario ab- bandono del posto di lavoro;
g) per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servi- zio;
h) per assenza ingiustificata pari a cinque giorni solari lavorativi consecutivi.
Art. 63
Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a) per le mancanze di cui alle lettere b) e g) del pre- cedente art. 62 ripetute per più di due volte nel corso dell’anno;
b) per recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nella stessa mancanza prevista in una delle rimanenti lettere del precedente art. 62;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;
d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, ap- parecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza del- l'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell’azienda o alle persone;
e) per irregolarità, trascuratezza o negligenza op- pure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli ob- blighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danni gravi al materiale, al- l'armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi
alle persone;
f) per aver occultato fatti e circostanze relativi a il- lecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, bagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ad essa affidati;
g) per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
h) per assenza ingiustificata dal servizio di sei giorni solari lavorativi consecutivi;
i) per comprovata incapacità o persistente insuffi- ciente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguata- mente gli obblighi di servizio;
j) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2. Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, op- pure l’instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella lettera d) del prece- dente punto 1, a meno che il lavoratore stesso non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.
Art. 64
Mancanze punibili con il licenziamento senza preav- viso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabil- mente il rapporto di fiducia con l’azienda, come di seguito riportato:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione, sot- trazione o furto di somme, bagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ad essa affidati, ovvero per connivente tolleranza o occultamento relativamente ad abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno della clientela o per aver accettato un qualsiasi compenso, anche non in danaro, o per qualsiasi parteci- pazione a benefici offerti, ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;
c) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pre- giudizio all’azienda o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato, sot- tratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto, piombi ferroviari o doganali, registri o atti del- l’azienda al fine di trarne profitto;
e) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, per motivi attinenti al servizio ovvero per aver provocato risse fra colleghi nel luogo di lavoro;
f) per avere deliberatamente trasgredito le istru- zioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie in- fiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
g) per aver provocato o partecipato a disordini, tu- multi, violenze in servizio o comunque negli ambiti ferro- viari nei quali è consentito l’accesso alla clientela;
h) per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
i) per condanna passata in giudicato, riportata per spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estor- sione, per furto, truffa ed appropriazione indebita a danno di terzi, per concussione e corruzione, per malversazione;
j) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da in- validità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
k) in genere per fatti o atti dolosi, commessi in oc- casione del rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rap- porto di lavoro, ivi compreso l’accertato svolgimento delle attività incompatibili di cui alla lett. g) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL.
Art. 65
Sospensione cautelare non disciplinare
1. L’azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui ai precedenti artt. 63 e 64, la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato. Per un periodo massimo di 60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui
al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al la- voratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento.
3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della sospensione.
4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all’esito del giu- dizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà inte- grata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore.
Art. 66 Procedimento disciplinare
1. L’azienda deve portare a conoscenza dei di- pendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere pun- tuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato in modo da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel ri- spetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrat- tuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedi- mento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rap- presentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ri- cevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipen- dente può presentare le sue giustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere notificata al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al di- pendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:
- mediante consegna del provvedimento all’in- teressato che ne rilascia ricevuta su copia;
- con raccomandata, con avviso di ricevi- mento, spedita al domicilio dell’interessato dichia- rato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell’ufficio postale di spedizione;
- con consegna del provvedimento discipli- nare mediante ufficiale giudiziario.
8. Il termine di cui al punto 7 può essere so- speso, se sopraggiungono provati, oggettivi impedi- menti di forza maggiore.
9. In mancanza di notifica del provvedimento disciplinare entro il termine di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedi- mento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudi- ziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 67 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedi- mento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Or- ganizzazione sindacale alla quale sia iscritto o con- ferisca mandato.
Art. 67
Collegio di conciliazione ed arbitrato
1. Allo scopo di consentire la composizione stragiu- diziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 66 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Orga- nizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi che, a livello aziendale, saranno decise per il personale.
Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
2. Il Collegio di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità.
3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono compo- sti da un Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il pre- sente CCNL.
4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibil- mente tra docenti universitari, ordinari od associati, ma- gistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro.
5. In caso di mancato accordo sulla scelta del Pre- sidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970.
6. La sanzione disciplinare conservativa resta so- spesa fino al pronunciamento da parte del Collegio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
7. Le parti convengono di operare, ciascuna per la propria competenza, affinché i Collegi di conciliazione e arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione e che, per casi di particolare necessità, il Col- legio possa stabilire, nella propria autonomia, di prolun- gare i lavori ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione del Collegio.
PARTE VI RETRIBUZIONE
Art. 68 Retribuzione
1. Elementi della retribuzione
1.1 Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del pre- sente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni ad personam pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo.
1.2 Sono elementi ulteriori della retribuzione:
a) tredicesima mensilità;
b) quattordicesima mensilità;
c) indennità di funzione Quadri;
d) salario professionale;
e) premio di risultato;
f) compenso per lavoro straordinario;
g) indennità per lavoro notturno;
h) indennità per lavoro domenicale;
i) indennità per lavoro festivo;
j) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
k) indennità di trasferimento;
l) compensi per reperibilità e disponibilità;
m) indennità di maneggio denaro;
n) indennità di turno;
o) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
p) indennità diverse.
2. Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste dal presente CCNL entro il 20 del mese successivo a quello corrente per la parte di retribu- zione di cui al precedente punto 1.1 e alle lettere c) e d) del precedente punto 1.2.
La retribuzione di cui al precedente punto 1.2 legata a prestazioni è corrisposta entro il mese successivo.
Le aziende che per effetto di quanto previsto ai due ca- poversi precedenti, modifichino le modalità di correspon- sione in atto alla data di stipula del presente CCNL, ne daranno comunicazione ai propri dipendenti entro 60 giorni dalla data medesima.
La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 di- cembre di ogni anno.
La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno.
Le parti potranno concordare a livello aziendale diverse modalità di corresponsione della retribuzione.
3. Minimi contrattuali
In relazione a quanto previsto dall’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, i valori dei minimi con- trattuali mensili sono riportati a pag. 32
3.1 Gli importi dei minimi contrattuali di cui sopra sono comprensivi dell’ex indennità di contingenza (ovvero dell’indennità integrativa speciale ex L. n. 324/1959 e suc- cessive modifiche ed integrazioni), nonché dell’E.D.R. di cui al Protocollo Interconfederale del 31 luglio 1992 e dell’E.D.R. di cui all’accordo nazionale del 24.1.2008.
3.2 Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL, nei cui confronti trovava ap- plicazione il precedente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 e s.m.i., l’inquadramento nei nuovi livelli/po- sizioni retributive di cui al precedente punto 3 verrà effet- tuato in coerenza con quanto stabilito nella “Norma transitoria” del precedente art. 27 (Classificazione profes- sionale) del presente CCNL.
Le parti confermano quanto già concordato al punto 6 della Premessa al presente CCNL.
4. Assegni ad personam pensionabili
4.1 L’eventuale assegno ad personam pensionabile de- terminato a livello aziendale in applicazione del punto 5 dell’art. 63 del previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, resta confermato a favore dei lavora- tori occupati nelle aziende che applicano il suddetto CCNL alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Le eventuali azioni di riassetto retributivo risultanti, in re- lazione alla loro natura caratteristica e funzionalità, dalla definizione tra le parti a livello aziendale delle condizioni applicative di raccordo al presente CCNL, potranno com- plessivamente produrre eccedenze di retribuzione da sal- vaguardare.
4.2 L’applicazione alla data del 31 agosto 2012 dei nuovi minimi contrattuali di cui al precedente punto 3 de- termina nei confronti dei lavoratori nei cui confronti ha tro- vato applicazione il previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 eccedenze di retribuzione da salvaguardare, che concorrono alla determinazione di un assegno ad personam pensionabile e non riassorbibile denominato “superminimo individuale”, che ha le mede- sime caratteristiche e finalità dell’assegno ad personam pensionabile definito in applicazione del punto 5 dell’art. 63 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003.
4.3 Le misure mensili del superminimo individuale come sopra definito saranno determinate, alla data del 31 agosto 2012 con le modalità di seguito indicate:
a) somma dei seguenti importi mensili riconosciuti alla data del 31 agosto 2012 per effetto del nuovo inqua- dramento:
a.1) minimi contrattuali di cui al punto 3.1, colonna A, del presente articolo riconosciuti alla data del 31 agosto 2012;
a.2) importo dell’indennità di funzione Quadri, di cui al successivo art. 71;
b) somma dei seguenti importi mensili spettanti a ciascun lavoratore alla data del 30 agosto 2012:
b.1) importo mensile dei minimi contrattuali di cui al- l’Accordo Nazionale del 30 aprile 2009 relativo all’ex li- vello/parametro di inquadramento del previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003;
b.2) importo mensile dell’EDR 2008 di cui all’Accordo Nazionale del 24 gennaio 2008 relativo all’ex livello/para- metro di inquadramento del previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003;
b.3) importo mensile della indennità di funzione di cui ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 dell’art. 66 del previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, solo per i lavo- ratori inquadrati ai livelli Quadri e Direttivi ai sensi dell’art. 21 “Classificazione professionale” del previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003;
L’importo mensile del superminimo individuale, come indi- viduato al precedente punto 4.2, da corrispondere a cia- scun lavoratore, si ottiene sottraendo alla somma di cui alla precedente lettera b) l’importo di cui alla precedente lettera a).
4.4 In coerenza con quanto stabilito al precedente punto 4.1, per le aziende che alla data di stipula del pre- sente contratto applicano un CCNL diverso dal CCNL delle Attività ferroviarie, le modalità per la eventuale determina- zione del superminimo individuale saranno definite tra le parti a livello aziendale.
4.5 Le eccedenze di retribuzione di cui sopra concor- rono a determinare l’importo del superminimo individuale pensionabile non riassorbibile né rivalutabile sulla base di quanto definito tra le parti a livello aziendale. Tali cifre con- corrono altresì alla determinazione della 13a e della 14a mensilità, come definito nell’art. 70 (Tredicesima e Quat- tordicesima mensilità) nonché alla determinazione del TFR, come definito nell’art. 84 (TFR) del presente CCNL.
5. Elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.)
Gli eventuali importi già riconosciuti a livello aziendale a ti- tolo di E.D.R. (Elemento Distinto dalla Retribuzione) in fa- vore dei lavoratori occupati alla data del 31.7.2003 nelle aziende che hanno adottato il CCNL delle Attività Ferro- viarie del 16 aprile 2003, rimangono riconosciuti nelle stesse misure mensili, con le stesse finalità e con analoghe modalità di assorbimento, eventualmente previste e da ri- definire a livello aziendale tra le parti per tener conto della nuova struttura retributiva stabilita dal presente CCNL.
6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo ri- spettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile de- terminata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo.
NOTA A VERBALE
Le parti confermano che le voci retributive di cui al punto
1.1 ed al punto 5 del presente articolo sono elementi dello “stipendio” ai sensi di quanto previsto dall’art. 220 del T.U.
n. 1092/1973 come sostituito dall’art. 22 della legge n. 177/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 24 TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Re- tribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, il trattamento eco- nomico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto;
c) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;
e) indennità per scorta vetture eccedenti, di cui al- l’art. 32 del presente contratto;
f) indennità per attività svolta in cantieri notturni, di cui all’art. 33 del presente contratto;
g) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 35 del presente contratto;
h) indennità diverse, di cui all’art. 36 del presente contratto:
- per prestazione unica giornaliera anche con orario spez- zato e intervallo fino a 1 ora;
- per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
- compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
-indennità di bilinguismo;
-indennità per istruttori nei corsi professionali;
-assegno di confine;
-indennità per PdM Cargo;
-compenso per i collaudi;
-visite in conto terzi per il personale sanitario;
-indennità di sede all’estero;
-compenso addetti manutenzione rotabili;
i) indennità per il personale navigante, di cui all’art. 37 del presente contratto:
- indennità di presenza a bordo;
-quota oraria presenza a bordo;
-indennità di collegamento terra-bordo;
-lavoro straordinario - superi.
j) assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.
2. Per i seguenti elementi retributivi, già compresi nella Parte VI - Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, vengono definite, negli specifici articoli che seguono, le di- scipline di dettaglio:
• 13a mensilità;
• assegno personale pensionabile (14a mensilità);
• trasferta;
• trattamento di fine rapporto.
3. Salvo quanto stabilito diversamente nei singoli ar- ticoli, la disciplina normativa e retributiva contenuta nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente contratto troverà applicazione dal 1° settembre 2012.
Fino a tale data, restano in vigore i trattamenti economici e normativi in atto alla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo diverse specifiche disposizioni previste nei singoli articoli del contratto stesso.
4. Salario professionale
Ai lavoratori inquadrati nelle figure professionali della pro- tezione aziendale di cui al precedente art. 12 che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbiano in godi- mento una misura del salario professionale superiore a quella individuata dall’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF verrà confermata ad personam la differenza tra le due mi- sure.
Art. 69
Aumenti periodici di anzianità
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzia- nità di servizio retribuito a decorrere dalla data di assun- zione, alla corresponsione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a:
Livello Posizione Importo Prof.le retributiva (euro)
Q Q1 47,19
Q2 38,27
A A 35,95
B B1 33,62
B2 31,77
B3 31,30
C C1 29,91
C2 29,45
D D1 28,42
D2 25,64
D3 25,22
E E1 24,34
E2 22,66
E3 22,26
F F1 18,58
F2 18,22
2. Il numero massimo maturabile di au- menti biennali di anzianità è 7.
3. Gli aumenti di anzianità decorreranno dal
primo giorno del mese immediatamente successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità.
4. All’atto del passaggio al livello/posizione re- tributiva superiore, ai lavoratori interessati sarà man- tenuto il numero di aumenti di anzianità maturati nel livello/posizione retributiva di provenienza, con gli importi rivalutati in relazione al valore dell’aumento di anzianità previsto per il nuovo livello/posizione re- tributiva al precedente punto 1 e la frazione di bien- nio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione del successivo aumento al valore del nuovo livello/posizione retributiva.
5. Nel caso in cui, alla data di applicazione del presente istituto, il lavoratore abbia maturato com- plessivamente un importo mensile per scatti di an- zianità inferiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente ar- ticolo, al lavoratore saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato. La differenza tra i due importi continuerà ad essere ero- gata sino alla maturazione del successivo aumento biennale, nella nuova misura prevista dal presente articolo, considerando utile a tal fine il tempo tra- scorso dall’attribuzione dell’ultimo aumento di anzia- nità.
Resta ferma la previsione di cui al prece- dente punto 4 nel caso di successivo passaggio al livello/posizione retributiva superiore.
6. Viceversa, nel caso in cui alla stessa data il lavoratore abbia maturato complessivamente un im- porto mensile per scatti di anzianità pari o superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, al lavoratore sa- ranno nominalmente attribuiti i 7 aumenti di anzia- nità e la eventuale differenza verrà mantenuta ad personam al lavoratore.
In caso di successivo passaggio al livello/po- sizione retributiva superiore in applicazione del pre- cedente punto 4, la differenza di cui al precedente capoverso del presente punto 6 sarà riassorbita fino a concorrenza del valore complessivo dei 7 aumenti di anzianità previsti dal presente articolo per il nuovo livello/posizione retributiva.
7. Le eventuali differenze economiche scatu- renti dall’applicazione dei precedenti punti 5 e 6 sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 1.1 dell’art. 68 (Retribuzione) del pre- sente CCNL.
ART. 25
ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE (E.R.I)
1. L’Elemento Retributivo Individuale (ERI) determi- nato in applicazione dell’art. 28 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, mantenendo le caratteristi- che di assegno personale pensionabile, non riassorbibile, non frazionabile e non rivalutabile, resta confermato in fa- vore dei lavoratori ai quali risulta riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente contratto, con le stesse mo- dalità e nelle misure determinate in applicazione del ripe- tuto art. 28.
2. L’importo mensile dell’ERI di cui al precedente punto 1, concorre alla determinazione della 13a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’assegno personale pensionabile di cui al punto 2 dell’art. 28 del presente contratto, nonché alla determinazione del TFR, come già definito nell’art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità/Area AF.
ART. 26
ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE (E.D.R.)
1. Nei confronti dei lavoratori ai quali, alla data di entrata in vigore del presente contratto venivano ricono- sciuti gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 in applicazione del- l’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, gli stessi EDR continuano ad essere ricono- sciuti, a decorrere dal 1° settembre 2012, nelle misure mensili riportate nelle colonne C e D della tabella (all. A) allegata al ripetuto art. 30, in relazione all’ex profilo pro-
fessionale (colonna B della stessa tabella - all. A) rivestito alla data del 31.7.2003 e con riferimento all’ex figura pro- fessionale rivestita alla data del 31 agosto 2012 (colonna A della stessa tabella - all. A).
2. A conferma della disciplina degli EDR di cui al precedente punto 1 vigente alla suddetta data del 31.7.2003, gli stessi non sono utili ai fini della determina- zione della retribuzione spettante in occasione dei pas- saggi alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale o a livello professionale su- periore.
In considerazione della nuova struttura della retribuzione definita nel presente contratto e nella parte VI del CCNL Mobilità/Area AF, quanto corrisposto mensilmente a titolo di EDR deve essere riassorbito, a decorrere dal 1° set- tembre 2012, dai seguenti elementi retributivi:
a) salario di produttività, di cui all’art. 30 del pre- sente contratto;
b) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
c) indennità di utilizzazione professionale e inden- nità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto,
d) tredicesima mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 27 del presente contratto;
e) assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto;
f) ove gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere a) e b) consentano solo parzialmente il previsto riassorbimento, quest’ultimo va completato sulle altre voci accessorie della retribuzione (escluso lo straordinario e la trasferta) riferite allo stesso mese o, se insufficienti, su quelle del mese successivo, fino a completa copertura degli EDR di cui sopra.
3. Si conferma che l’EDR 8.11.1995, di cui alla co- lonna C della tabella (all. A) all’art. 30 del Contratto Azien- dale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensil- mente dalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2.
Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 8.11.1995 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13a mensilità e dell’assegno personale pensionabile, come espressamente indicato negli artt. 27 e 28 del pre- sente contratto; il riassorbimento dell’EDR 8.11.1995 deve essere effettuato nelle seguenti circostanze:
f) viene effettuato esclusivamente dall’importo complessivo dell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto;
g) non viene effettuato sull’importo complessivo della 13a mensilità.
4. Si conferma che l’EDR 11.9.1998, di cui alla co- lonna D della tabella (all. A) all’art. 30 del Contratto Azien- dale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensil- mente dalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2.
Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 11.9.1998 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13a mensilità, come espressamente indicato nell’art. 27 del presente contratto, ed il riassorbimento viene effet- tuato sull’importo complessivo della 13a mensilità.
5. Gli importi degli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 re- stano confermati nelle misure riconosciute ai lavoratori interessati alla data di entrata in vigore del presente con- tratto e non sono rivalutabili.
6. Gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 non competono o vanno ridotti in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile.
Art. 70
Tredicesima e quattordicesima mensilità
1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavora- tori saranno corrisposte, secondo le modalità previste al punto 2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, una tredicesima ed una quattordicesima mensilità, di im- porto pari alla somma della retribuzione mensile di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.1 dell’art. 68, dell’indennità di funzione Quadri di cui all’art. 71 del presente CCNL e del salario professionale di cui all’art. 72 del presente CCNL.
2. La tredicesima mensilità sarà determinata con ri- ferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 1° dicembre di ciascun anno.
La quattordicesima mensilità sarà determinata con riferi- mento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 30 giugno di ciascun anno.
La tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno corrisposte come stabilito al punto 2 del precedente art. 68.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di la- voro nel corso dell’anno, o nei casi di assenza non retri- buita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e/o della quattordice- sima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l’azienda nei 12 mesi antecedenti quello di eroga- zione. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
4. Per i lavoratori in prova i primi 45 giorni del pe- riodo di prova non sono considerati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei dodicesimi di cui al precedente punto 3 ai fini della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Inoltre, le quote della tredicesima e della quattordicesima mensilità non competono al lavoratore che interrompa vo- lontariamente il rapporto di lavoro con l’azienda durante il periodo di prova.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che per i lavoratori già occupati alla data del 31.7.2003 nelle aziende che hanno applicato il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, per i quali la quattordicesima mensilità era corrisposta con de- nominazione e finalità diverse, a livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente in vigore.
ART. 27 TREDICESIMA MENSILITA’
1. A decorrere dal 1° settembre 2012, la 13a men- silità, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all’art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mo- bilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementi retribu- tivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui al- l’art. 25 del presente contratto;
b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;
c) EDR 11.9.1998, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;
d) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.
2. Si conferma che dall’importo complessivo della 13a mensilità di cui al precedente punto 1, va riassorbito l’importo dell’EDR 11.9.1998 di cui alla lettera c) dello stesso punto 1.
ART. 28
ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE
(14a MENSILITA’ ex CCNL Mobilità/Area AF)
1. Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 31.7.2003, la 14a mensilità di cui all’art. 70 (Tredice- sima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF mantiene inalterata la denominazione di “Assegno personale pensionabile”, confermando natura e finalità previdenziali ai sensi di quanto previsto dall’art. 220 T.U. 1092/73, come sostituito dall’art. 22 L. 177/76 e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
2. In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 1° settembre 2012, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, l’assegno personale pensionabile è integrato dai seguenti elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui al- l’art. 25 del presente contratto;
b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS
del 16.4.2003;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.
3. Si conferma che dall’importo complessivo dell’as- segno personale pensionabile di cui al precedente punto 2, va riassorbito l’importo dell’EDR 8.11.1995 di cui alla lettera b) dello stesso punto 2.
4. La corresponsione dell’assegno personale pen- sionabile avverrà con le modalità definite nel ripetuto art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e nel punto 2 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto.
Art. 71
Indennità di funzione Quadri
Ai Quadri del livello professionale Q della classificazione professionale di cui all’art. 27 del presente CCNL com- pete una indennità di funzione onnicomprensiva, a fronte delle responsabilità proprie della funzione, nelle misure mensili di seguito determinate:
Posizione retributiva Q1 € 250,00 Posizione retributiva Q2 € 130,00
Art. 72 Salario professionale
Ai lavoratori compete il salario professionale in ragione della funzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali e, ove previsto, in relazione alle caratteristi- che ed al grado di complessità del processo lavorativo.
Gli importi del salario professionale sono quelli individuati nella tabella di seguito riportata.
Il salario professionale è utile ai fini della determinazione della 13a e 14a mensilità, come definite nel precedente art. 70.
Tabella salario professionale riportata a pag.33
Art. 73 Premio di risultato
In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4 (Secondo livello di contrattazione), ed in particolare al punto 5 dello stesso articolo, gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’ero- gazione connessa al premio variabile sono definiti con- trattualmente dalle parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei pro- cessi di informazione e consultazione.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali eventualmente già in essere alla data di stipula del presente CCNL, che risul- tino coerenti con quanto stabilito al suddetto art. 4.
ART. 29 PREMIO DI RISULTATO
In applicazione di quanto definito all’art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Pre- mio di risultato annuale per tutto il personale del Gruppo FS, in relazione al raggiungimento degli obiet- tivi di produzione/efficienza/qualità aziendale, con cri- teri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale di Gruppo.
Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti territoriali di ri- ferimento per consuntivarne i risultati e la misura media annuale del premio sono definiti nell’accordo nazionale del 17.11.2010.
Art. 74
Compenso per lavoro straordinario
1. Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la retribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2, è incrementata come segue:
a) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18 %
b) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00) e festive diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 35 %
c) prestazioni straordinarie festive not- turne (dalle 22.01 alle 6.00): 50 %
2. La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al precedente punto 1 è data ap- plicando il divisore orario di cui al punto 6 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL all’importo mensile delle seguenti voci retributive, spettanti nel mese in cui sono state effettuate le prestazioni straordinarie:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione);
b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in ap- plicazione del punto 6 dello stesso art. 69;
c) assegni personali pensionabili, di cui al punto 4 dell’art. 68 (Retribuzione);
d) salario professionale di cui all’art. 72.
Art. 75
Indennità per lavoro notturno
1. Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore
22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno pari a € 2,30.
2. Ai fini della corresponsione dell’indennità si sommano le prestazioni notturne effettuate nel mese arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
3. Al personale mobile di cui al punto 2 del pre- cedente art. 28 (Orario di lavoro) che per tutto o parte del periodo compreso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ha titolo all’indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 2 del successivo art. 77, viene corrisposta un’in- dennità giornaliera di pernottazione pari ad € 2,80.
4. L’indennità di cui al precedente punto 3 non compete quando il lavoratore ha titolo all’indennità di trasferta di cui al punto 1 del successivo art. 77.
ART. 33
INDENNITÀ PER ATTIVITÀ SVOLTA IN CANTIERI NOTTURNI
A decorrere dal 1° settembre 2012, al personale della manutenzione infrastrutture che, in presenza di speci- fiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od orga- nizzativo, svolge attività in cantieri notturni o che alterni prestazioni notturne con prestazioni diurne modifi- cando temporaneamente la distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, spetta una indennità per ogni gior- nata di lavoro svolto nel cantiere notturno pari ad € 12,00.
Vedi Circolare RFI-DPO\A0011P\2012\000201 del 31/12/2012
Art. 76
Indennità per lavoro domenicale o festivo
1. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta una indennità pari a € 19,00.
2. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di Pasqua per più di due ore, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 1 è corrisposta una indennità pari a € 65,00.
3. Per prestazioni fino a due ore le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 vengono corrisposte nella misura del 50%.
4. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nei giorni festivi di cui al punto 2.1 dell’art. 30 (Riposo settimanale e Giorni festivi) del presente CCNL è corrisposta una indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci retributive:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione);
b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli even-
tuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 69;
c) assegni personali pensionabili, di cui al punto 4 dell’art. 68 (Retribuzione);
d) salario professionale di cui all’art. 72.
Art. 77
Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede
1. Trasferta
1.1 Ai lavoratori che per esigenze di servizio ven- gano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per i quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2 e 3, verranno corrisposti:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventiva- mente autorizzate.
Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore all’uso del pro- prio mezzo per recarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. per- corsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) le spese di pernottamento e prima colazione, di norma prepagate, ovvero il rimborso delle spese do- cumentate di pernottamento e di prima colazione in al- bergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo di € 60,00 per notte. A tal fine i lavoratori do- vranno prioritariamente utilizzare le strutture alber- ghiere eventualmente indicate dalle aziende;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di € 15,00 per un solo pasto;
d) un’indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00, se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore.
A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall’ora di par- tenza all’ora di arrivo con il mezzo autorizzato dal- l’azienda per il viaggio come indicate nell’autorizzazione stessa.
Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla presente lettera d), si calcola la durata complessiva della trasferta e si in- dividuano, ai fini della determinazione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la eventuale fra- zione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corri- sposto, in aggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra definiti, l’ulteriore importo correlato proporzionalmente all’indennità giornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, ar- rotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente le 12 ore si arrotonda a giornata intera.
Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono a carico del lavora- tore.
1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore com- prendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventiva- mente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servi- zio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 15,00;
c) il rimborso per spese forfetarie di un importo pari ad € 12,00 quando la trasferta supera complessi- vamente le quattro ore.
1.3 I trattamenti di cui ai precedenti punti vengono corrisposti anche nei casi in cui il lavoratore debba re- carsi in trasferta per:
• sottoporsi alle visite mediche obbligatorie in re- lazione alle mansioni svolte;
• partecipare, nell’interesse dell’azienda, a pro- cedimenti giudiziari in qualità di testimone;
• partecipare ad attività di formazione professio- nale realizzate dall’azienda.
I trattamenti di cui al presente punto si applicano anche ai lavoratori di cui ai successivi punti 2 e 3.
1.4 Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al lavoratore che ne faccia richie- sta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) e dell’indennità di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, il rimborso per spese forfetarie di un importo giornaliero pari ad € 45,00.
Per specifiche situazioni organizzative o produttive le parti a livello aziendale potranno definire diverse solu- zioni.
1.5 Per le trasferte all’estero, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventiva- mente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di pernot- tamento e prima colazione in albergo a tre stelle o ca- tegoria equivalente;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto, di cui alla lettera c) del precedente punto 1.1, con le mi- sure ivi indicate maggiorate del 30%, fatto salvo quanto eventualmente concordato tra azienda e lavo- ratore in relazione alle diverse destinazioni;
d) una indennità di trasferta con le modalità defi- nite alla lettera d) del precedente punto 1.1, maggio- rata del 30%.
Quanto previsto ai precedenti punti 1.2 e 1.4 si applica anche nel caso di trasferte all’estero con gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 1.2 ed al punto 1.4 maggiorati del 30%.
1.6 I rimborsi e l’indennità di trasferta, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, verranno cor- risposti dalle aziende con le competenze del mese nel quale la trasferta viene effettuata. Al lavoratore sarà at- tribuita, su sua richiesta, una anticipazione delle spese di trasferta di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.1, con le modalità definite dalle aziende.
1.7 I rimborsi e le indennità definite al presente ar- ticolo, riconosciuti al personale in trasferta, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
1.8 Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in tra- sferta nella medesima località per periodi continuativi superiori a 240 giorni, permanendo le condizioni che avevano determinato l’invio in trasferta l’azienda potrà prolungare tale periodo ovvero disporre il trasferimento individuale del lavoratore nella nuova sede di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 45 (Trasferimenti) del presente CCNL.
ART. 34
TRASFERTA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA’ FUORI SEDE
1. In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 1.4 dell’art. 77 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale che sia inviato in missione continuativa in Alto Adige saranno confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. L’indennità di cui al precedente punto 1 viene cor- risposta dal giorno in cui il lavoratore parte dalla propria residenza per la località di missione e cessa nel giorno stesso in cui il lavoratore rientra nella residenza; per tali giorni di partenza o di rientro va corrisposto al lavoratore:
a) 1/25 dell’importo di cui al precedente punto 1 se nei giorni medesimi l’assenza dalla residenza superi le 12 ore;
b) il 50% dell’importo di cui alla precedente lettera
a) se nei giorni medesimi l’assenza dalla residenza sia pari o inferiore a 12 ore.
L’indennità di cui al precedente punto 1 non viene ridotta nei giorni di riposo o di festività se il riposo o la festività vengono goduti nella località di missione continuativa.
omissis
Art. 78 Indennità di trasferimento
1. Nel caso di trasferimento individuale disposto dall’azienda in applicazione dell’art. 45 (Trasferimenti) del presente CCNL, al lavoratore compete:
a) il rimborso delle spese documentate di tra- sporto per sé e per i familiari conviventi nonché per il mobilio, l'arredamento e il bagaglio, previ opportuni ac- cordi da prendersi con l’azienda;
b) un compenso pari all'indennità di trasferta di cui al punto 1, lettera d) dell’art. 76 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede) del presente CCNL, pari a 15 giorni dal trasferimento qualora il lavoratore si trasferisca da solo e a 30 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi, nel caso di tra- sferimento disposto nell'ambito della stessa Provincia, ovvero, in caso di trasferimento disposto nell'ambito della stessa Regione, pari a 30 giorni qualora il lavo- ratore si trasferisca da solo e a 45 giorni qualora il la- voratore si trasferisca con i familiari conviventi;
c) un’indennità una tantum all’atto del trasferi- mento pari ai 4/3 dell'ultima retribuzione mensile glo- bale percepita nel mese precedente il trasferimento. Tale indennità viene raddoppiata nel caso di trasferi- mento disposto oltre l'ambito della stessa Provincia ed il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi.
2. Ove il trasferimento disposto comporti il muta- mento della sede di lavoro in una nuova unità produt- tiva nella Regione limitrofa alla Regione della sede di lavoro originaria, il trattamento di cui alla lettera b) del precedente punto 1 è corrisposto per 45 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e per 60 giorni qua- lora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui alla lettera c), primo e secondo comma del punto stesso sono raddoppiate, nei casi previsti.
In caso di trasferimento disposto oltre il confine della Regione limitrofa, il trattamento di cui alla lettera b) è corrisposto per 90 giorni qualora il lavoratore si trasfe- risca da solo e per 120 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui alla lettera c), primo e secondo comma del punto 1 sono triplicate, nei casi previsti.
3. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda in una nuova unità produttiva nella mede- sima Regione della sede di lavoro originaria, al lavo- ratore saranno concessi i seguenti permessi retribuiti per effettuare il trasloco:
- 2 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui;
- 4 giorni al lavoratore che abbia congiunti con- viventi a carico che si trasferiscano con lui.
4. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda in una nuova unità produttiva in una Re- gione diversa dalla Regione della sede di lavoro origi- naria, le aziende concederanno i seguenti permessi retribuiti per effettuare il trasloco:
- 3 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui;
- 5 giorni al lavoratore che abbia congiunti con- viventi a carico che si trasferiscano con lui.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 al lavoratore verrà corrisposta la retribu- zione giornaliera di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e
d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
6. Qualora, per effetto del trasferimento indivi- duale disposto dall’azienda il lavoratore debba corri- spondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto per la propria abitazione, regolar- mente registrato in data antecedente alla comunica- zione del trasferimento, l’azienda riconoscerà al medesimo il rimborso di tale indennizzo per un importo massimo pari a 6 mensilità del canone di affitto, non-
ché il rimborso delle spese relative alla disdetta delle utenze precedenti e all'intestazione delle nuove utenze per il nuovo alloggio.
7. Quando il trasferimento determini il cambio di domicilio, debitamente documentato, al di fuori del ter- ritorio della Provincia della sede di lavoro originaria, l'azienda attribuirà al lavoratore, a partire dall'effettivo trasloco nella nuova abitazione, una indennità mensile per contribuire alle spese per la stessa abitazione, per un periodo massimo di 12 mesi, di importo non supe- riore ad € 350,00.
Ove il trasferimento venga disposto per una sede col- locata in una Regione diversa da quella di origine l’im- porto massimo di cui al precedente comma viene raddoppiato o triplicato secondo quanto definito al pre- cedente punto 2.
In alternativa, al lavoratore trasferito che acquisti un al- loggio nella località in cui si trova la nuova sede di la- voro, saranno attribuiti gli stessi contributi di cui al presente punto 7, calcolati con i criteri di cui al comma precedente, per un importo corrispondente ad un pe- riodo di 18 mesi, da erogare in un'unica soluzione.
In tal caso il lavoratore dovrà presentare all'azienda specifica richiesta entro 12 mesi dal trasferimento e documentare l'acquisto entro 30 giorni dal ricevimento del contributo aziendale, con le modalità stabilite dal- l’azienda.
8. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda, in applicazione dell’art. 45 (Trasferimenti) del presente CCNL, i lavoratori trasferiti hanno diritto di priorità, per un periodo di 3 anni dalla data del tra- sferimento, nella richiesta di anticipazione del TFR ai fini dell’acquisto della casa di abitazione nelle zone li- mitrofe alla nuova sede di lavoro, entro i limiti quanti- tativi previsti dalla legge.
9. I trattamenti di cui al presente articolo non competono ai lavoratori che vengano trasferiti a do- manda, ai quali verranno accordati soltanto due giorni di permesso retribuito per effettuare il trasloco con la retribuzione di cui al precedente punto 5 ove il lavora- tore si trasferisca con la famiglia.
10. I rimborsi e le indennità di cui al presente arti- colo, attribuiti al lavoratore trasferito, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Art. 79 Reperibilità e disponibilità
1. Le aziende possono predisporre un servizio di re- peribilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la si- curezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie, delle attività di protezione azien- dale e di comunicazione con la clientela e con i media.
2. Il lavoratore in possesso dei requisiti professio- nali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall’azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli im- pianti almeno 15 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno trimestrale.
In caso di giustificato impedimento che non per- metta al lavoratore di essere reperibile nel turno predi- sposto dall’azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al prece- dente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica pro- grammabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostitu- zione di personale che per cause accidentali di impedi- mento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garan- tire la sostituzione.
L’obbligo della reperibilità, di cui al precedente capoverso, consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all’azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le even- tuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di la- voro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 8. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavora-
tori inseriti nei turni di reperibilità.
L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un’ar- ticolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
3. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione del- l’azienda, in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell’intervento com- prende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal me- desimo.
La durata dell’intervento in reperibilità del lavora- tore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
In relazione alle specifiche esigenze organizza- tive e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell’ambito di quanto previsto al successivo punto 8, potranno indivi- duare limiti più elevati della durata degli interventi in re- peribilità e del relativo regime dei riposi.
4. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell’impianto non può essere consi- derato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l’effettuazione delle presta- zioni.
A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o nell’intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è considerato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o nell’intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie ed in tal senso assoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all’art. 29 (Lavoro straordinario) del presente CCNL.
5. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosce- ranno i seguenti trattamenti retributivi specifici:
5.1 Compenso per reperibilità
Per ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di reperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:
a) se si tratta di giornate lavorative
€ 14,00
b) se si tratta di giornate di riposo
€ 32,00.
L’individuazione dei compensi per le giornate la- vorative o di riposo è stabilita in base al turno program- mato di reperibilità.
Per i soli giorni del 1° gennaio, domenica di Pa- squa, 15 agosto e 25 dicembre il compenso per reperibi- lità viene elevato a € 58,00.
5.2 Indennità di chiamata
Al lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità di cui al precedente punto 5.1, una indennità per ogni chiamata nella misura
di € 20,00.
Tale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell’azienda.
La misura dell’indennità di chiamata di cui al precedente comma è comprensiva dei tempi di spostamento per rag- giungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
5.3 Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad ef- fettuare interventi in reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all’art. 74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL ovvero, a richie- sta scritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l’intervento in reperibilità, con cor- rispondenti periodi di recupero. In tale ultimo caso, al la- voratore verrà comunque corrisposta la eventuale differenza tra le maggiorazioni orarie per lavoro straordi- nario, ove l’intervento non sia stato effettuato durante il periodo feriale diurno.
Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o da recuperare viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l’ora in cui il dipendente rag- giunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento e l’ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di rac- colta o di riunione o di intervento.
6. Le aziende, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 3, potranno ricorrere a lavora- tori disponibili, preventivamente individuati su base vo- lontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro.
In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari a € 33,00, comprensiva dei tempi di spo- stamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno retribuite con le stesse moda- lità previste per il lavoratore reperibile al precedente punto 5.3.
Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.
7. Nel caso le aziende autorizzino il lavoratore al- l’uso dell’automezzo privato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell’intervento, lo stesso sarà coperto da apposita polizza “kasko” stipulata dalle aziende stesse, le quali provvederanno a garantire anche le even- tuali franchigie.
In tal caso, al lavoratore saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
8. Fermi restando i criteri ed i compensi sopra defi- niti, le modalità applicative dell’istituto, con particolare ri- ferimento ai mezzi di trasporto da utilizzare, ai rimborsi ed alle condizioni di intervento, verranno definite tra le parti a livello aziendale.
Art. 80
Indennità di maneggio denaro
1. Ai lavoratori utilizzati in impianti di vendita diretta (viaggiatori e merci) o addetti agli Uffici Cassa Valori ed al maneggio di valuta estera, con responsabilità diretta per eventuali ammanchi, compete una indennità giorna- liera pari ad € 2,20.
2. Al personale di bordo che provvede alla vendita di titoli di viaggio e di altri servizi offerti dall’azienda ai viaggiatori, verrà riconosciuta una provvigione per ogni vendita conclusa.
Le modalità di erogazione di tale provvigione saranno og- getto di specifico accordo da definire tra le parti a livello aziendale.
Art. 81 Indennità di turno
1. Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è cor- risposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate:
a) turni avvicendati nelle 24 ore,
€ 2,00
(di cui alla lettera a del punto 1.6 dell’art. 28 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
b) turni non cadenzati nelle 24 ore,
€ 2,25
(di cui alla lettera b del punto 1.6 dell’art. 28 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda)
€ 1,10
(di cui alla lettera c del punto 1.6 dell’art. 28 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
2. L’indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retri- buita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di per- messo di cui al punto 2 dell’art. 42 (Permessi) del presente CCNL.
Art. 82
Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche
1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l’uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossi- che, intendendosi per tale l’insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
• operazioni di disinfezione e disinfestazione com- portanti l’uso di sostanze nocive o tossiche;
• interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l’uso continuato, ri- spetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dell’insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata la- vorativa,è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00.
1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al pre- cedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di pro- tezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una in- dennità giornaliera pari a € 1,40.
1.3 Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.
2. Indennità per lavori in galleria o sottosuolo
2.1 Ai lavoratori che per almeno due ore nell’arco della prestazione giornaliera svolgano il servizio in gal- lerie di lunghezza superiore a 300 m. spetta una inden- nità giornaliera pari a € 1,70.
2.2 Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda e sulla base delle ca- ratteristiche definite dagli organi tecnico-sanitari compe- tenti, spetta una indennità giornaliera pari a € 1,00.
Art. 83 Indennità diverse
1. Nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui al punto 1.2 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità setti- manale, correlata alla durata del periodo di flessibilità, per ciascuna delle settimane nelle quali, nei termini indicati al punto 1.2 sopracitato, si supera l’orario di lavoro setti- manale definito contrattualmente, nelle misure di seguito indicate:
a) con superamento dell’orario settimanale fino a 3 ore: € 18,00
b) con superamento dell’orario settimanale per oltre 3 ore:
€ 36,00.
Le indennità di cui sopra vengono ridotte di 1/5 per ogni giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, ovvero di 1/6 qualora la ripartizione dell’orario di lavoro settima- nale è su 6 giorni, non considerando, a tali fini, le assenze di durata inferiore all’intera giornata lavorativa.
2. Nei casi di ripartizione concordata dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00. Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni.
3. Ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui al punto 1.7 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del pre- sente CCNL con orario spezzato è corrisposta, per pre- stazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore, una indennità giornaliera nelle misure di seguito indicate:
a) per i lavoratori dei livelli professionali Q, A, B:
€ 17,00;
b) per i lavoratori dei livelli professionali C, D, E, F:
€ 11,35.
L’indennità di cui al presente punto 3 non viene corrispo- sta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia, nelle giornate di assenza facoltativa retribuita e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 42 (Permessi) del presente CCNL.
4. Per le ulteriori flessibilità dell’orario di lavoro con- cordate tra le parti a livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del pre- sente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le inden- nità di seguito indicate per i servizi programmati ed effettuati in regime di flessibilità concordata, nei casi e con le modalità definite tra le parti a livello aziendale.
4.1 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative diurne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 8,00.
4.2 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 10,00.
4.3 Nei casi di cumulo delle flessibilità di cui ai pre- cedenti punti 4.1 e 4.2, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità complessiva pari a € 16,00.
4.4 Le indennità di cui al presente punto 4 non ven- gono corrisposte in caso di assenza a qualsiasi titolo.
ART. 36 INDENNITÀ DIVERSE
1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 dell’art. 83 (Indennità diverse) del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) dello stesso CCNL Mobilità/Area AF anche con orario spezzato è corrisposta, per ogni giornata di presenza, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità nelle misure di se- guito indicate:
a) prestazione unica o con intervallo fino a 1 ora:
€ 1,00
b) prestazione con intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore:
€ 5,20
c) per le prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore si conferma l’indennità giornaliera già pre- vista al ripetuto punto 3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Le indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non sono tra loro cumulabili.
Le indennità di cui al presente punto 1 non sono corrispo- ste oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle
giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 42 (Per- messi) del CCNL Mobilità/Area AF e in caso di malattia.
2. Per il 6° o per il 7° giorno lavorato verrà corrispo- sta un’indennità nelle misure di seguito indicate:
a) € 24,00, nel caso di distribuzione dell’orario set- timanale su 5 giorni dal martedì al sabato (6° giorno la- vorato);
b) € 34,00, nel caso di distribuzione dell’orario set- timanale su 5 giorni comprendenti la domenica (7° giorno lavorato).
Le indennità di cui al presente punto 2 non sono corrispo- ste in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.
3. In applicazione del 1° capoverso del punto 4 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, nei casi delle fles- sibilità di orario definite nel precedente art. 13, ad ecce- zione dei casi di cui al 1° capoverso della lettera e) del punto 2.7.3 del precedente art. 13 in quanto confermati rispetto alla precedente previsione del Contratto Azien- dale FS del 16.4.2003, vengono confermati i trattamenti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell’art. 83 del CCNL Mo- bilità/Area AF.
4. Compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV
Ai lavoratori delle figure professionali di Tecnico di Mano- vra e Condotta (livello C) e di Operatore Specializzato della Circolazione (livello D), compete un compenso ora- rio, a decorrere dal 1° settembre 2012 pari a € 0,90 quando effettuano servizio di manovra alla condotta di mezzi di trazione con potenza superiore ai 200 CV.
ART. 21 TITOLI DI VIAGGIO
1. Al personale dipendente e agli ex dipendenti a ri- poso delle Società firmatarie del presente contratto, è consentito l’accesso ai treni della Società Trenitalia me- diante titolo di viaggio secondo le modalità di seguito de- finite.
2. Al personale, all’atto dell’assunzione, viene rila- sciata apposita Carta di Libera Circolazione (CLC) valida per l’intera rete nazionale, riportante gli elementi idonei all’identificazione del titolare.
3. Nei confronti degli ex dipendenti in pensione delle Società del Gruppo la CLC sarà rilasciata esclusi- vamente alle seguenti condizioni:
a. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensiona- mento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmatarie del presente contratto;
b. durata del suddetto rapporto di lavoro non infe- riore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risolu- zione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
c. risoluzione del rapporto di lavoro non determi- nata da licenziamento per motivi disciplinari;
d. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti.
4. Al personale dei livelli Q,A,B,C la CLC consente l’accesso ai treni in 1a classe ovvero nel livello di servizio “Premium” e “Standard”, mentre al personale dei rima- nenti livelli la CLC consente l’accesso ai treni in 2a classe ovvero nel livello di servizio “Standard”.
5. Per il personale dipendente e per gli ex dipen- denti di cui al precedente punto 3, è confermato il rilascio di titoli per viaggi in numero illimitato in favore del coniuge e dei figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e per- manentemente inabili al lavoro) da fruire alle stesse con- dizioni riconosciute ai titolari.
6. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti interna- zionali ai dipendenti e agli ex dipendenti di cui al punto 3, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento FIP.
7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti ed ex di- pendenti) è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai precedenti punti, una quota
per nucleo familiare avente titolo, pari a € 15,00.
8. I beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai punti pre- cedenti devono dotarsi di un diritto di ammissione per l’ac- cesso ai treni di seguito indicati il cui valore è individuato come segue:
a. Treni Frecciarossa (FR) e Frecciargento (FA)
€ 15,00 tutti i giorni;
b. Treni Frecciabianca (FB) e Eurostar (ES*)
€ 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e successivi le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, Epifa nia.
€ 12,00 nelle rimanenti giornate.
ART. 23 D.L.F.
Le parti si danno atto che entro tre mesi dalla data di sti- pula del presente contratto, concorderanno una nuova di- sciplina dell'istituto coerente con le previsioni dell’art. 11,
L. 20.5.1970, n. 300 e delle leggi n. 460/1997 sulle Asso- ciazioni senza fini di lucro e n. 383/2000 sulle Associa- zioni di promozione sociale, attraverso la revisione degli attuali statuti dell’Associazione Nazionale e delle Asso- ciazioni Territoriali.
ART. 30
SALARIO DI PRODUTTIVITÀ
1. Tenuto conto dell’art. 2 della legge 126 del 24 lu- glio 2008, della previsione di cui all’art. 53 L. 122 del 30 luglio 2010 e dei successivi interventi legislativi in materia, che saranno oggetto di valutazione tra le parti, a fronte dei maggiori livelli di produttività, conseguibili per effetto dell’applicazione nelle Società del Gruppo FS delle se- guenti flessibilità normative:
a) Multiperiodalità di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al punto 1.2 dell’art. 13 del presente contratto;
b) Variazione della distribuzione giornaliera dell’ora- rio di lavoro settimanale, di cui al 3° comma del punto 1.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;
c) Riduzione a 8 ore minime consecutive del riposo giornaliero per i lavoratori addetti ai turni di cui alle lettere
a) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;
d) Orario spezzato di cui al punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al punto 1.5 dell’art. 13 del pre- sente contratto;
e) per il personale mobile di cui al punto 2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF:
e.1) il limite orario annuo del lavoro notturno, definito al punto 2.5 dell’art. 13 del presente contratto, in applica- zione del punto 2.5 del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;
e.2) la diversa modalità di calcolo delle ore annue di riposo settimanale, definite in ciascuna sezione specifica al punto 2.7 dell’art. 13 del presente contratto, sulla base di quanto previsto al punto 2.4.3, lettera b), del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;
nonché delle indennità mensili legate alle prestazioni ef- fettuate e corrisposte a titolo di indennità di utilizzazione professionale, come indicate al successivo punto 2, ven- gono riconosciuti annualmente e corrisposti su base men- sile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell’accantona- mento del Trattamento di Fine Rapporto, gli importi a titolo di salario di produttività: (riportati a pag. 33)
2. In relazione ai maggiori livelli di produttività con- seguibili per l’applicazione dell’orario di lavoro settima- nale a 38 ore, di cui al punto 1 dell’art. 13 del presente contratto, gli importi riportati nella tabella di cui al prece- dente punto 1 saranno incrementati, per ciascun livello professionale/posizione retributiva dei seguenti importi annui: (Tab. 1 pag. 39)
3. Ai lavoratori che alla data di stipula del presente contratto risultino impiegati in attività di manovra e termi- nalizzazione con orario di lavoro settimanale a 34 ore, gli importi riportati nella tabella di cui al precedente punto 2 sono incrementati, per ciascun livello professionale/posi-
zione retributiva, dei seguenti ulteriori importi annui lordi: (Tab. 2 pag. 39)
Tali importi saranno riconosciuti fino a quando permane l’utilizzazione prevalente del lavoratore nelle attività di manovra e terminalizzazione.
4. Il salario di produttività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, verrà corrisposto a partire dal 1° settembre 2012 in relazione all’effettivo passaggio alle 38 ore settimanali ed assorbirà, a decorrere dalla stessa data, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza:
a) Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 9.5 dell’art. 34 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e indennità di navigazione di cui al punto 12 dello stesso art. 34, che, pertanto, dalla stessa data sono soppresse.
Gli importi annui individuati nelle tabelle di cui ai prece- denti punti 1, 2 e 3 saranno erogati all’80% su base men- sile, mentre il conguaglio sarà effettuato, tenendo anche conto di quanto previsto ai successivi punti 5, 6 e 7, con il ruolo paga del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. Per l’anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta una quota di Salario di Produttività, in proporzione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
6. In caso di temporanea utilizzazione in attività di- verse da quelle previste per la figura professionale rive- stita, il salario di produttività verrà riconosciuto con riferimento alla effettiva utilizzazione.
7. L’importo mensile del salario di produttività viene ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza non retribuita.
ART. 31
INDENNITA’ DI UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE E INDENNITA’ DI NAVIGAZIONE
Indennità di utilizzazione professionale
1. A decorrere dal 1° settembre 2012 sono confer- mate le misure dell’indennità di utilizzazione professio- nale nelle misure mensili già riconosciute individualmente, alla data del 31 agosto 2012, ai Quadri di cui alla Tabella A del successivo punto 11. Si conferma che gli importi dell'indennità di utilizzazione professionale per i Quadri collocati nelle posizioni retributive Q1 e Q2, indicati nella Tabella A dello stesso art. 31, sono gli stessi riconosciuti, fino al 31.8.2012, in applicazione del punto
2.4 dell'art. 34 del precedente Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.
1.1 Gli importi aggiuntivi della indennità di utilizza- zione professionale di cui al punto 2.5 dell'art. 34 del Con- tratto Aziendale del 16.4.2003 nonché quelli di cui ai punti 2.2, 2.3, 7 e 8.1, ove corrisposti alla data del 31.8.2012, sono invece confluiti nel nuovo Salario di produttività di cui all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.
2. Per i Quadri che, a decorrere dal 1° settembre 2012, accederanno alla posizione retributiva Q1 e per i lavoratori che accederanno al livello professionale Q - Quadri (posizione retributiva Q2), fermi restando i limiti massimi di cui alla Tabella A del successivo punto 11, le misure minime mensili dell’indennità di utilizzazione pro- fessionale sono le seguenti:
a) Quadri - posizione retributiva Q1:
€ 63,52
b) Quadri - posizione retributiva Q2:
€ 59,39
3. L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 1 e 2 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e, in caso di malattia, nelle prime 7 giornate di assenza.
In tali casi, al lavoratore non verrà corrisposto l’importo dell’indennità di utilizzazione professionale pari ad 1/26 per ogni giornata di assenza.
4. Per il personale del settore macchina e per il per- sonale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settem-
bre 2012, l’indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella Tabella A del punto 11 del presente articolo.
Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l’attività di scorta si calcola dall’orario pro- grammato di partenza del treno fino all’ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra.
5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la parte- cipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conse- guimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di as- senza diverse da quelle indicate al successivo punto 6, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utiliz- zazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50.
6. La indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 5 non viene corrisposta nelle gior- nate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia
7. Per il personale navigante del settore navi tra- ghetto è confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l’indennità di utilizzazione professionale nelle misure gior- naliere individuate nelle colonne A e B della Tabella B del punto 11 del presente articolo.
7.1 L’indennità di utilizzazione professionale mensile individuata nella colonna A della Tabella B del punto 11 del presente articolo viene corrisposta al solo personale navigante con le figure professionali di Primo Ufficiale Na- vale, Primo Ufficiale di Macchina e Primo Ufficiale del li- vello Quadri (posizione retributiva Q2) e di Comandante e Direttore di Macchina del livello Quadri (posizione retri- butiva Q1) di cui all’art. 27 (Classificazione professionale) del CCNL Mobilità/Area AF.
7.2 L’indennità di utilizzazione professionale indivi- duata nella colonna A della Tabella B del punto 11 del pre- sente articolo viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso i Re- parti Nautici ed in turno di porto ed anche quando l’appli- cazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.
7.3 L’indennità di utilizzazione professionale indivi- duata nella colonna B della Tabella B del punto 11 del pre- sente articolo viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l’esercizio della navigazione.
7.4 Nelle giornate di presenza in servizio per la par- tecipazione a corsi disposti dall’azienda per la forma- zione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 7.5, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3, un’indennità di utilizzazione giornaliera nelle misure indicate nella colonna D della Tabella B del punto 11 del presente articolo.
7.5 L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 7,2 e 7.3 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.
Indennità di navigazione
8. A decorrere dal 1° settembre 2012 è confermata, per il personale navigante delle navi traghetto, un’inden- nità di navigazione corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari ri- chieste per lo svolgimento della navigazione marittima e per l’espletamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie, nelle misure indicate, per ogni giornata-turno, nella colonna C della Tabella B del punto
11 del presente articolo.
9. Nelle giornate di presenza in servizio per la par- tecipazione a corsi disposti dall’azienda per la forma- zione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 10, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di navigazione di cui al precedente punto 8, un’indennità giornaliera nelle misure indicate nella colonna D della Ta- bella B del punto 11 del presente articolo.
10. L’indennità di navigazione di cui ai precedenti punti 8 e 9 non viene corrisposta nelle giornate di as- senza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.
11. Misure dell’indennità di utilizzazione professio- nale e dell’indennità di navigazione
Tabella A (Tab. A pag. 40 e pag . 41)
omissis
ART. 35
EMOLUMENTO PERSONALE AZIENDALE
Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1 e 2 dell’art. 38 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.
omissis
Art. 84
Trattamento di fine rapporto (TFR)
1. All’atto della risoluzione del rapporto di la- voro l’azienda corrisponderà al lavoratore un tratta- mento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge 29.5.1982, n. 297.
Nel caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto è corrisposto ai soggetti e con le modalità previste dall’art. 2122 c. c..
2. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 del codice civile, sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR le seguenti voci retri- butive definite nel presente CCNL:
-Minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell’art. 68;
-Assegni ad personam pensionabili di cui al punto 4 dell’art. 68;
-E.D.R. di cui al punto 5 dell’art. 68;
-Aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69;
-Tredicesima e quattordicesima mensilità, di cui al- l’art. 70;
-Indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71;
-Salario professionale di cui all’art. 72;
-Indennità per lavoro notturno, di cui all’art. 75;
-Indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all’art. 76;
-Compenso per reperibilità, di cui al punto 5.1 del- l’art. 79;
-Indennità di maneggio denaro, di cui al punto 1 dell’art. 80;
-Indennità di turno, di cui all’art. 81;
-Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, di cui all’art. 82;
-Indennità di cui al punto 3 dell’art. 83.
3. Le aziende concederanno ai lavoratori anti- cipazioni del TFR con le modalità definite tra le parti a livello aziendale, in applicazione della legislazione vigente in materia.
4. Per le assenze retribuite di cui al presente CCNL, la retribuzione di riferimento ai fini dell’accan- tonamento del TFR è quella indicata al precedente punto 2 ove corrisposta. Le assenze non retribuite non danno titolo alla maturazione del TFR.
5. Non si computano nel TFR le quote indenni- tarie della indennità di trasferta, della assenza dalla residenza e dell’indennità di linea di cui all’art. 77 del presente CCNL.
6. Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del
trattamento maturato.
ART. 39 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell’art. 84 (Trat- tamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS sono in- cluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR le seguenti voci re- tributive:
- elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
- assegno personale pensionabile, di cui all’art. 28 del presente contratto, nella misura determinata a seguito del riassorbimento dell’EDR 8.11.1995 di cui al punto 3 dello stesso art. 28;
- salario di produttività, di cui all’art. 30 del pre- sente contratto.
- indennità di utilizzazione professionale, di cui all’art. 31 del presente contratto;
- 50% dell’indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;
- indennità per prestazioni lavorative anche con orario spezzato, di cui al punto 1 dell’art. 36 (Inden- nità diverse) del presente contratto;
- assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto.
ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI
1. Assegno ad personam (ex art. 38.6 CCNL 90/92)
L’assegno ad personam di cui al punto 6 dell’art. 38 del CCNL 90/92 eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore del presente contratto, con- tinua ad essere corrisposto ed è riassorbibile solo nel caso di passaggio al parametro retributivo o a li- vello professionale superiore.
Tale assegno ad personam è utile ai fini di pensione ed ai fini del TFR e concorre ai fini della determina- zione della 13a mensilità e dell’assegno personale pensionabile di cui agli artt. 27 e 28 del presente contratto.
2. Modalità di corresponsione della retribuzione
2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al pre- cedente punto 1 è corrisposta su base mensile, se- condo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.
2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 46 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribu- zione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti ar- ticoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestual- mente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1.
2.3 La 13a mensilità è corrisposta entro il 20 dicem- bre di ogni anno.
2.4 La 14a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mo- bilità/Area AF, o l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
3. Le indennità per le lavorazioni di cui ai punti 1.3,
1.4 e 1.5 dell’art. 77 del previgente CCNL delle Atti- vità Ferroviarie del 16.4.2003 sono soppresse in quanto tali lavorazioni non sono più effettuate dai la- voratori delle Società del Gruppo FS.
ALLEGATO A
Una tantum
1. Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alla data di stipula del presente CCNL, a copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 agosto 2012, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum, nelle misure di seguito in- dicate:
Livello/ Importo
Parametro “una tantum”(euro) ex CCNL AF 16.4.2003
A 2.249,00
B 1.933,00
C 1.854,00
D1 1.815,00
D2 1.736,00
E 1.670,00
F1 1.644,00
F2 1.565,00
G1 1.538,00
G2 1.460,00
H 1.315,00
Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno ri- flessi su nessun istituto contrattuale o di legge.
Detti importi saranno corrisposti al 50% con la retribu- zione del mese di agosto 2012 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2012, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, ar- rotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
MINIMI STIPENDIALI | |||||||
Livelli | Parametri | Nuovi minimi | |||||
al 31.8.2012 | dal 1.9.2012 | dal 1.12.2012 | dal 1.10.2013 | dal 1.10.2014 | |||
A | B | C | D | E | |||
Q - Quadri | Q1 | 173 | 2.024,10 | 2.104,57 | 2.158,21 | 2.198,44 | 2.238,67 |
Q2 | 152 | 1.778,40 | 1.849,10 | 1.896,23 | 1.931,58 | 1.966,93 | |
A - Direttivi | A | 147 | 1.719,90 | 1.788,27 | 1.833,85 | 1.868,04 | 1.902,23 |
B - Tecnici Specializzati | B1 | 140 | 1.638,00 | 1.703,12 | 1.746,53 | 1.779,09 | 1.811,64 |
B2 | 134 | 1.567,80 | 1.630,13 | 1.671,68 | 1.702,84 | 1.734,00 | |
B3 | 132 | 1.544,40 | 1.605,80 | 1.646,73 | 1.677,42 | 1.708,12 | |
C - Tecnici | C1 | 129 | 1.509,30 | 1.569,30 | 1.609,30 | 1.639,30 | 1.669,30 |
C2 | 127 | 1.485,90 | 1.544,97 | 1.584,35 | 1.613,88 | 1.643,42 | |
D - Operatori Specializzati | D1 | 125 | 1.462,50 | 1.520,64 | 1.559,40 | 1.588,47 | 1.617,54 |
D2 | 121 | 1.415,70 | 1.471,98 | 1.509,50 | 1.537,64 | 1.565,78 | |
D3 | 119 | 1.392,30 | 1.447,65 | 1.484,55 | 1.512,22 | 1.539,90 | |
E - Operatori | E1 | 117 | 1.368,90 | 1.423,32 | 1.459,60 | 1.486,81 | 1.514,02 |
E2 | 112 | 1.310,40 | 1.362,49 | 1.397,22 | 1.423,27 | 1.449,31 | |
E3 | 110 | 1.287,00 | 1.338,16 | 1.372,27 | 1.397,85 | 1.423,43 | |
F - Generici | F1 | 102 | 1.193,40 | 1.240,84 | 1.272,47 | 1.296,19 | 1.319,91 |
F2 | 100 | 1.170,00 | 1.216,51 | 1.247,52 | 1.270,78 | 1.294,03 |
SALARIO PROFESSIONALE | |||
Livello professionale | Figura professionale | Attività | Importo mensile |
Q1 | Responsabile struttura operativa complessa | € 364,02 | |
Professional senior | € 329,02 | ||
Coordinatore di Protezione Aziendale | € 329,02 | ||
Comandante | € 364,02 | ||
Direttore di macchina | € 329,02 | ||
Q2 | Responsabile di linea/struttura operativa-tecnica | € 301,10 | |
Professional | € 279,10 | ||
Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale | € 279,10 | ||
Professional sanitario | € 279,10 | ||
Primo Ufficiale Navale | € 279,10 | ||
Primo Ufficiale di Macchina | € 279,10 | ||
Primo Ufficiale | € 279,10 | ||
A | Impiegato Direttivo | € 212,52 | |
Capo Traffico Traslochi | € 212,52 | ||
Capo Commessa commerciale | € 212,52 | ||
B | Capo Tecnico Infrastrutture | € 111,40 | |
Officine Nazionali Infrastrutture | € 175,94 | ||
Officine Navi Traghetto | € 162,94 | ||
Capo Tecnico Rotabili | € 175,94 | ||
Capo Stazione | € 166,20 | ||
Macchinista | € 208,96 | ||
Specialista Tecnico Amministrativo | € 104,02 | ||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | € 142,54 | ||
Specialista Tecnico Commerciale | € 137,22 | ||
Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale | € 104,02 | ||
Coadiutore Medico | € 104,02 | ||
Tecnico Sanitario Specializzato | € 104,02 | ||
Ufficiale Navale | € 167,85 | ||
Ufficiale di Macchina | € 167,85 | ||
Ufficiale | € 167,85 | ||
Nostromo | € 144,61 | ||
Capo Motorista | € 144,61 | ||
Capo Elettricista | € 144,61 | ||
C | Tecnico della Manutenzione Infrastrutture | € 89,25 | |
Officine Nazionali Infrastrutture | € 125,48 | ||
Officine Navi Traghetto | € 112,48 | ||
Tecnico della Manutenzione Rotabili | € 125,48 | ||
Tecnico della Circolazione | € 123,07 | ||
Tecnico di Verifica e Formazione Treno | € 125,48 | ||
Tecnico di Manovra e Condotta | € 131,49 | ||
Tecnico Polifunzionale Treno | € 131,49 | ||
Tecnico di Protezione Aziendale | € 74,79 | ||
Tecnico di Ufficio | € 74,79 | ||
Tecnico Commerciale a terra/a bordo | € 77,89 | ||
Tecnico di logistica | € 64,00 | ||
Tecnico Sanitario | € 74,79 | ||
Elettricista | € 139,44 | ||
Motorista | € 139,44 | ||
Carpentiere | € 139,44 | ||
Operaio di coperta | € 129,11 | ||
D | Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture | € 79,08 | |
Officine Nazionali Infrastrutture | € 104,21 | ||
Officine Navi Traghetto | € 91,21 | ||
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili | € 104,21 | ||
Operatore Specializzato Circolazione | € 107,73 | ||
Operatore Specializzato Attività di supporto | € 69,94 | ||
Operatore Specializzato Commerciale | € 86,25 | ||
Operatore Specializzato di logistica | € 55,00 | ||
Responsabile dei servizi di bordo | € 55,00 | ||
Coodinatore di cantiere | € 79,08 | ||
Coordinatore di armamento ferroviario | € 79,08 | ||
Operatore Sanitario Specializzato | € 69,94 | ||
Ingrassatore | € 129,11 | ||
Marinaio | € 129,11 | ||
Dispensiere | € 129,11 | ||
E | Ausiliario | Circolazione | € 80,57 |
Manovra Infrastruttura | € 64,00 | ||
Manovra Rotabili | € 78,07 | ||
Officine Nazionali Infrastrutture | € 78,07 | ||
Officine Navi Traghetto | € 65,07 | ||
Uffici | € 56,66 | ||
Operatore Qualificato di logistica | € 22,00 | ||
Addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno | € 22,00 | ||
Addetto di bordo | € 42,00 | ||
Operatore polivalent e di condotta e manovra nei raccordi | € 56,66 | ||
Meccanico officina fissa/mobile | € 56,66 | ||
Armatore ferroviario raccordi/Referente armamento ferroviario | € 56,66 | ||
Operatore (servizi ausiliari e/o di pulizia) | € 64,00 | ||
Cameriere | € 129,11 | ||
Comune polivalente | € 129,11 | ||
Giovanotto di coperta | € 129,11 | ||
Garzone di camera | € 129,11 | ||
Garzone di cucina | € 129,11 | ||
F | Manovale | € 38,73 | |
Pulitore impianti fissi e a bordo treno | € 38,73 | ||
Generici (servizi ausiliari) | € 38,73 | ||
Addetto di logistica | € 15,00 | ||
Addetto al minibar | € 15,00 | ||
Mozzo | € 129,11 | ||
Piccolo di camera | € 129,11 | ||
Piccolo di cucina | € 129,11 | ||
Allievo Comune polivalente | € 129,11 |
ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE | |||||
EDR 8.11.1995 | EDR 11.9.1998 | ||||
livello/pos.retr. | Figure professionali | ex profili professionali | Importo mensile | Importo mensile | |
A | B | C | D | ||
Q1 | Responsabile struttura operativa (settore Macchina) | 189,54 | 273,59 | ||
Responsabile struttura operativa (altri settori) | 189,54 | 204,90 | |||
Professional senior (settore Macchina) | 179,21 | 273,59 | |||
Professional senior (altri settori) | 180,21 | 204,90 | |||
Ispettore Capo Aggiunto | 221,04 | 204,90 | |||
Capo Settore Uffici | 178,69 | 204,90 | |||
Capo Settore Stazioni | 189,54 | 204,90 | |||
Capo Settore Gestioni | 177,66 | 204,90 | |||
Capo Settore Viaggiante | 179,21 | 204,90 | |||
Capo Settore Controlleria | 188,51 | 204,90 | |||
Capo Settore Macchina | 191,61 | 273,59 | |||
Capo Settore Tecnico | 189,54 | 204,90 | |||
Comandante | Comandante | 447,25 | 204,90 | ||
Direttore di macchina | Direttore di macchina | 459,13 | 204,90 | ||
Q2 | Responsabile di linea operativa-tecnica (settore Macchina) | 139,96 | 220,73 | ||
Responsabile di linea operativa-tecnica (altri settori)) | 139,96 | 152,05 | |||
Professional (settore Macchina) | 128,08 | 220,73 | |||
Professional (altri settori) | 128,08 | 152,05 | |||
Professional Sanitario | 128,08 | 152,05 | |||
Ispettore Principale | 168,88 | 152,05 | |||
Revisore Superiore di 1^ classe | 128,08 | 152,05 | |||
Segretario Superiore di 1^ classe | 128,08 | 152,05 | |||
Segretario Tecnico Superiore di 1^ classe | 128,08 | 152,05 | |||
Segretario Sup.re di 1^ classe d'informatica | 128,08 | 152,05 | |||
Capo Stazione Sovrintendente | 139,96 | 152,05 | |||
Capo Gestione Sovrintendente | 119,30 | 152,05 | |||
Capo Personale Viaggiante Sovrintendente | 127,56 | 152,05 | |||
Controllore Viaggiante Sovrintendente | 140,99 | 152,05 | |||
Capo Deposito Sovrintendente | 145,12 | 220,73 | |||
Capo Tecnico Sovrintendente | 132,73 | 152,05 | |||
Primo Ufficiale Navale | Primo Ufficiale Navale | 347,06 | 152,05 | ||
Primo Ufficiale di Macchina | Primo Ufficiale di Macchina | 346,03 | 152,05 | ||
Primo Ufficiale | Primo Ufficiale Marconista | 359,45 | 152,05 | ||
A | Impiegato direttivo | 66,11 | 61,23 | ||
Ispettore (par. 186) | 66,11 | 61,23 | |||
B1 | Specialista tecnico/amministrativo | 54,23 | 54,11 | ||
Analista contabile | 54,23 | 54,11 | |||
Analista programmatore | 54,23 | 54,11 | |||
Ispettore (par. 156-167) | 66,11 | 61,23 | |||
Segretario Superiore (par. 186) | 54,23 | 54,11 | |||
Segretario Tecnico Superiore (par. 186) | 54,23 | 54,11 | |||
Segretario Superiore d'informatica (par. 186) | 54,23 | 54,11 | |||
Revisore Superiore (par. 186) | 54,23 | 54,11 | |||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 186) | 92,45 | 77,04 | ||
Specialista Tecnico Commerciale | 58,88 | 56,90 | |||
Capo Gestione Superiore (par. 186) | 58,88 | 56,90 | |||
Capo Tecnico | 73,34 | 65,57 | |||
Capo Tecnico Superiore (par. 186) | 73,34 | 65,57 | |||
Capo Stazione | 98,13 | 80,45 | |||
Capo Stazione Superiore (par. 186) | 98,13 | 80,45 | |||
Macchinista | Macchinista (par. 186) | 144,09 | 190,49 | ||
Paramedico | Paramedico (par. 186) | 56,29 | 55,35 | ||
Tecnico Sanitario Specializzato | Tecnico Sanitario (par. 186) | 65,59 | 60,92 | ||
Ufficiale Navale | Ufficiale Navale | 197,29 | 139,94 | ||
Ufficiale di Macchina | Ufficiale di Macchina | 180,24 | 129,72 | ||
Ufficiale | Ufficiale | 197,29 | 129,72 | ||
Nostromo | Nostromo | 153,90 | 113,91 | ||
Capo Motorista | Capo Motorista | 160,10 | 117,63 | ||
Capo Elettricista | Capo Elettricista | 160,10 | 117,63 |
ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE | |||||
EDR 8.11.1995 | EDR 11.9.1998 | ||||
livello / pos.retr. | Figure professionali | ex profili professionali | Importo mensile | Importo mensile | |
A | B | C | D | ||
B2 | Specialista tecnico/amministrativo | 54,23 | 51,90 | ||
Analista contabile | 54,23 | 51,90 | |||
Analista programmatore | 54,23 | 51,90 | |||
Segretario (par. 156-167) | 54,23 | 51,90 | |||
Segretario Tecnico (par. 156-167) | 54,23 | 51,90 | |||
Segretario d'informatica (par. 156-167) | 54,23 | 51,90 | |||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 156-167) | 92,45 | 74,83 | ||
Specialista Tecnico Commerciale | 58,88 | 54,69 | |||
Capo Gestione (par. 156-167) | 58,88 | 54,69 | |||
Capo Tecnico | 73,34 | 63,37 | |||
Capo Tecnico (par. 156-167) | 73,34 | 63,37 | |||
Capo Stazione | 98,13 | 78,24 | |||
Capo Stazione (par. 156-167) | 98,13 | 78,24 | |||
Macchinista | Macchinista (par. 156-167) | 144,09 | 188,28 | ||
Paramedico | Paramedico (par. 156-167) | 56,29 | 53,14 | ||
Tecnico Sanitario Specializzato | Tecnico Sanitario (par. 156-167) | 65,59 | 58,72 | ||
Nostromo | Nostromo (par. 156-167) | 153,90 | 111,71 | ||
Capo Motorista | Capo Motorista (par. 156-167) | 160,10 | 115,43 | ||
Capo Elettricista | Capo Elettricista (par. 156-167) | 160,10 | 115,43 | ||
C1 | Tecnico di Ufficio | 56,81 | 53,45 | ||
1° Tecnico degli Uffici | 56,81 | 53,45 | |||
Tecnico Commerciale | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico Manutenzione | 63,01 | 57,17 | |||
Tecnico Circolazione | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico di Verifica | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico Formazione Treno | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico di Manovra e Condotta | 74,37 | 63,99 | |||
1° Tecnico della Manutenzione | 63,01 | 57,17 | |||
1° Tecnico di Stazione | 72,30 | 62,75 | |||
1° Tecnico Deviatore | 67,14 | 59,65 | |||
1° Tecnico della Manovra | 74,37 | 63,99 | |||
1° Tecnico della Verifica | 72,30 | 62,75 | |||
1° Tecnico di Condotta | 118,79 | 173,10 | |||
Tecnico Sanitario | 60,43 | 55,62 | |||
Assistente Sanitario | 60,43 | 55,62 | |||
Elettricista | Elettricista | 152,35 | 110,78 | ||
Motorista | Motorista | 152,35 | 110,78 | ||
Carpentiere | Carpentiere | 167,85 | 120,08 | ||
Operaio di coperta | Operaio di coperta | 147,71 | 107,99 | ||
C2 | Tecnico di Ufficio | 56,81 | 53,45 | ||
1° Tecnico degli Uffici | 56,81 | 53,45 | |||
Tecnico Commerciale | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico Manutenzione | 63,01 | 57,17 | |||
Tecnico Circolazione | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico di Verifica | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico Formazione Treno | 72,30 | 62,75 | |||
Tecnico di Manovra e Condotta | 74,37 | 63,99 | |||
1° Tecnico della Manutenzione | 63,01 | 57,17 | |||
1° Tecnico di Stazione | 72,30 | 62,75 | |||
1° Tecnico Deviatore | 67,14 | 59,65 | |||
1° Tecnico della Manovra | 74,37 | 63,99 | |||
1° Tecnico della Verifica | 72,30 | 62,75 | |||
1° Tecnico di Condotta | 118,79 | 173,10 | |||
Tecnico Sanitario | 60,43 | 55,62 | |||
Assistente Sanitario | 60,43 | 55,62 | |||
Elettricista | Elettricista | 152,35 | 110,78 | ||
Motorista | Motorista | 152,35 | 110,78 | ||
Carpentiere | Carpentiere | 167,85 | 120,08 | ||
Operaio di coperta | Operaio di coperta | 147,71 | 107,99 |
ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE | |||||
EDR 8.11.1995 | EDR 11.9.1998 | ||||
livello / pos.retr. | Figure professionali | ex profili professionali | Importo mensile | Importo mensile | |
A | B | C | D | ||
D1 | Operatore Specializzato Uffici | 33,57 | 38,23 | ||
Operatore d'ufficio (par. 156) | 33,57 | 38,23 | |||
Oeratore Specializzato di Bordo | 90,38 | 72,32 | |||
Conduttore (par. 156) | 90,38 | 72,32 | |||
Operatore Spec.to Manutenzione | 48,03 | 49,39 | |||
Tecnico (par. 156) | 52,16 | 49,39 | |||
Operatore della Manutenzione (par. 156) | 48,03 | 46,91 | |||
Assistente di magazzino (par. 156) | 26,86 | 34,20 | |||
Assistente di deposito (par. 156) | 62,49 | 55,59 | |||
Capo Squadra Ausiliari | 52,68 | 49,70 | |||
Capo Squadra Ausiliari (par. 156) | 52,68 | 49,70 | |||
Capo Squadra Manovali r.e. | 45,45 | 45,36 | |||
Operatore Specializzato Circolazione | 60,94 | 54,66 | |||
Tecnico di stazione (par. 156) | 53,71 | 50,32 | |||
Assistente capo di stazione r.e. | 43,38 | 44,12 | |||
Deviatore Capo | 64,04 | 56,52 | |||
Operatore della Circolazione (par. 156) | 60,94 | 54,66 | |||
Manovratore Capo | 66,62 | 58,07 | |||
Macchinista T.M. | 100,71 | 160,98 | |||
Aiuto Macchinista r.e. | 97,61 | 159,12 | |||
Verificatore | 49,58 | 47,84 | |||
Autista | Autista (par. 156) | 55,26 | 51,25 | ||
Operatore Sanitario Specializzato | 49,06 | 47,53 | |||
Infermiere | 49,06 | 47,53 | |||
Operatore sanitario (par. 156) | 49,06 | 47,53 | |||
Ingrassatore | Ingrassatore (par. 156) | 144,61 | 104,86 | ||
Marinaio | Marinaio (par. 156) | 144,61 | 104,86 | ||
Dispensiere | Dispensiere | 144,61 | 104,86 | ||
D2 | Operatore Specializzato Uffici | 33,57 | 36,61 | ||
Operatore d'ufficio (par. 135-142) | 33,57 | 36,61 | |||
Oeratore Specializzato di Bordo | 90,38 | 70,70 | |||
Conduttore (par. 135-142) | 90,38 | 70,70 | |||
Operatore Spec.to Manutenzione | 48,03 | 45,29 | |||
Operaio Qualificato (par. 135-142) | 53,20 | 48,38 | |||
Operatore della Manutenzione (par. 135-142) | 48,03 | 45,29 | |||
Assistente di magazzino (par. 135-142) | 26,86 | 32,58 | |||
Assistente di deposito (par. 135-142) | 62,49 | 53,96 | |||
Capo Squadra Ausiliari | Capo Squadra Ausiliari (par. 135-142) | 52,68 | 48,07 | ||
Operatore Specializzato Circolazione | 60,94 | 53,03 | |||
Assistente di stazione (par. 135-142) | 51,65 | 47,46 | |||
Deviatore | 59,39 | 52,10 | |||
Operatore della Circolazione (par. 135-142) | 60,94 | 53,03 | |||
Manovratore | 61,46 | 53,34 | |||
Autista | Autista (par. 135-142) | 55,26 | 49,62 | ||
Operatore Sanitario Specializzato | 49,06 | 45,91 | |||
Infermiere | 49,06 | 45,91 | |||
Operatore sanitario (par. 135-142) | 49,06 | 45,91 | |||
Ingrassatore | Ingrassatore (par. 135-142) | 144,61 | 103,23 | ||
Marinaio | Marinaio (par. 135-142) | 144,61 | 103,23 | ||
E1 | Ausiliario | 45,96 | 43,23 | ||
Ausiliario (tecnico) (par. 135) | 45,96 | 43,23 | |||
Ausiliario di stazione (par. 135) | 51,65 | 46,64 | |||
Ausiliario viaggiante (par. 135) | 56,29 | 49,43 | |||
Ausiliario (uffici) (par. 135) | 29,44 | 33,32 | |||
Aiuto Macchinista T.M. r.e. | 71,79 | 141,19 | |||
Carbonaio | Carbonaio (par. 135) | 144,61 | 102,42 | ||
Cameriere | Cameriere | 144,61 | 102,42 | ||
E2 | Ausiliario | 45,96 | 41,73 | ||
Ausiliario (tecnico) (par. 100-122) | 45,96 | 41,73 | |||
Ausiliario di stazione (par. 100 - 122) | 51,65 | 45,14 | |||
Ausiliario viaggiante (par. 100-122) | 56,29 | 47,92 | |||
Ausiliario (uffici) (par. 100-122) | 29,44 | 31,81 | |||
Carbonaio | Carbonaio (par. 122) | 144,61 | 100,91 | ||
Giovanotto di coperta | Giovanotto di coperta | 144,61 | 100,91 | ||
Garzone di cucina | Garzone di cucina | 144,61 | 100,91 | ||
Garzone di camera | Garzone di camera | 144,61 | 100,91 | ||
F | Mozzo | Mozzo | 144,61 | 98,36 | |
Piccolo di cucina | Piccolo di cucina | 144,61 | 98,36 | ||
Piccolo di camera | Piccolo di camera | 144,61 | 98,36 | ||
Allievo Comune Polivalente | Allievo Comune Polivalente | 144,61 | 98,36 |
40
SALARIO DI PRODUTTIVITÀ | ||
Figure Professionali | Liv./ Pos. retr. | Importo annuo |
Responsabile di Struttura Operativa - Macch. | Q1 | € 1.290,60 |
Responsabile di Struttura Operativa - Uffici | Q1 | € 962,16 |
Responsabile di Struttura Operativa - Altri | Q1 | € 466,32 |
Coordinatore di Protezione Aziendale (*) | Q1 | € 466,32 |
Professional Senior - Macch. | Q1 | € 1.290,60 |
Professional Senior - Bordo | Q1 | € 466,32 |
Professional Senior - Uffici | Q1 | € 962,16 |
Professional Senior - Altri | Q1 | € 466,32 |
Comandante | Q1 | € 466,32 |
Comandante - Resp.Eserc.Manut. | Q1 | € 894,00 |
Direttore di Macchina | Q1 | € 466,32 |
Direttore di Macchina - Ispettore Manut.ni | Q1 | € 652,20 |
Responsabile linea tecnica-operativa - Macch. | Q2 | € 1.225,08 |
Responsabile linea tecnica-operativa - Uffici | Q2 | € 896,64 |
Responsabile linea tecnica-operativa - Altri | Q2 | € 400,80 |
Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale (*) | Q2 | € 400,80 |
Professional - Macch. | Q2 | € 1.225,08 |
Professional - Uffici | Q2 | € 896,64 |
Professional - Altri | Q2 | € 400,80 |
Professional Sanitario | Q2 | € 896,64 |
Primo Ufficiale Navale | Q2 | € 400,80 |
Primo Ufficiale di Macchina | Q2 | € 400,80 |
Primo Ufficiale | Q2 | € 400,80 |
Impiegato Direttivo | A | € 1.623,96 |
Capo Tecnico - MI | B1 | € 1.041,72 |
Capo Tecnico - MR | B1 | € 1.987,08 |
Capo Tecnico - ONI | B1 | € 1.615,92 |
Capo Tecnico - ONT | B1 | € 1.522,80 |
Capo Stazione | B1 | € 1.855,92 |
Macchinista | B1 | € 1.200,60 |
Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale (*) | B1 | € 1.116,12 |
Specialista Tecnico Amministrativo | B1 | € 1.611,96 |
Capo Treno / Capo Servizi Treno | B1 | € 1.072,32 |
Specialista Tecnico Commerciale | B1 | € 1.559,28 |
Coadiutore medico | B1 | € 1.611,96 |
Tecnico Sanitario Specializzato | B1 | € 1.611,96 |
Ufficiale Navale | B1 | € 376,32 |
Ufficiale di Macchina | B1 | € 376,32 |
Ufficiale | B1 | € 376,32 |
Nostromo | B1 | € 376,32 |
Capo Elettricista | B1 | € 376,32 |
Capo Motorista | B1 | € 376,32 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - MI | D1 | € 1.026,36 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - MR | D1 | € 1.468,44 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONI | D1 | € 1.215,96 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONT | D1 | € 1.084,44 |
Operatore Specializzato Circolazione | D1 | € 1.202,28 |
Operatore Specializzato Circolazione - ex Macch. | D1 | € 2.026,56 |
Capo Squadra Ausiliari | D1 | € 904,80 |
Operatore Specializzato Uffici | D1 | € 1.052,64 |
Operatore Spec.to Attività di supporto (ex Autista) | D1 | € 624,72 |
Operatore Spec.to Attività di supporto (*) | D2 | € 904,80 |
Operatore Specializzato di Bordo | D1 | € 760,80 |
Operatore sanitario specializzato | D1 | € 1.052,64 |
Infermiere | D1 | € 1.052,64 |
Ingrassatore | D1 | € 340,80 |
Marinaio | D1 | € 340,80 |
Dispensiere | D1 | € 340,80 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - MI | D2/D3 | € 1.010,04 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - MR | D2/D3 | € 1.452,12 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONI | D2/D3 | € 1.199,64 |
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONT | D2/D3 | € 1.068,12 |
Operatore Specializzato Circolazione | D2/D3 | € 1.185,96 |
Autista | D2/D3 | € 608,40 |
Capo Squadra Ausiliari | D2/D3 | € 888,48 |
Operatore Specializzato Uffici | D2/D3 | € 1.036,32 |
Operatore Specializzato di Bordo | D2/D3 | € 744,48 |
Operatore sanitario specializzato | D2/D3 | € 1.036,32 |
Infermiere | D2/D3 | € 1.036,32 |
Ingrassatore | D2/D3 | € 324,48 |
Marinaio | D2/D3 | € 324,48 |
Dispensiere | D2/D3 | € 324,48 |
SALARIO DI PRODUTTIVITÀ | ||
Figure Professionali | Liv./ Pos. retr. | Importo annuo |
Capo Tecnico - MI | B2/B3 | € 1.025,40 |
Capo Tecnico - MR | B2/B3 | € 1.970,76 |
Capo Tecnico - ONI | B2/B3 | € 1.599,60 |
Capo Tecnico - ONT | B2/B3 | € 1.506,48 |
Capo Stazione | B2/B3 | € 1.839,60 |
Macchinista | B2/B3 | € 1.184,28 |
Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale (*) | B2/B3 | € 1.099,80 |
Specialista Tecnico Amministrativo | B2/B3 | € 1.595,64 |
Capo Treno / Capo Servizi Treno | B2/B3 | € 1.056,00 |
Specialista Tecnico Commerciale | B2/B3 | € 1.542,96 |
Coadiutore medico | B2/B3 | € 1.595,64 |
Tecnico Sanitario Specializzato | B2/B3 | € 1.595,64 |
Ufficiale Navale | B2/B3 | € 360,00 |
Ufficiale di Macchina | B2/B3 | € 360,00 |
Ufficiale | B2/B3 | € 360,00 |
Nostromo | B2/B3 | € 360,00 |
Capo Elettricista | B2/B3 | € 360,00 |
Capo Motorista | B2/B3 | € 360,00 |
Tecnico della Manutenzione - MI | C1/C2 | € 1.042,32 |
Tecnico della Manutenzione - MR | C1/C2 | € 1.512,36 |
Tecnico della Manutenzione - ONI | C1/C2 | € 1.270,68 |
Tecnico della Manutenzione - ONT | C1/C2 | € 1.089,96 |
Tecnico della Circolazione | C1/C2 | € 1.182,96 |
Tecnico di Macchina | C1/C2 | € 1.232,52 |
Tecnico di Verifica | C1/C2 | € 1.052,88 |
Tecnico Formazione Treno | C1/C2 | € 1.182,96 |
Tecnico di Verifica e Formazione Treno (*) | C1/C3 | € 1.052,88 |
Tecnico di Manovra e Condotta | C1/C2 | € 1.232,52 |
Tecnico di Manovra e Condotta - ex Macch. | C1/C2 | € 2.056,80 |
Tecnico di Protezione Aziendale (*) | C1/C2 | € 912,48 |
Tecnico di Ufficio | C1/C2 | € 1.408,32 |
Tecnico Commerciale | C1/C2 | € 1.033,08 |
Tecnico Sanitario | C1/C2 | € 1.408,32 |
Tecnico Polifunzionale Treno | C1/C2 | € 1.815,12 |
Tecnico Polifunzionale Treno (Accordo del 29/3/2012) | C1/C2 | € 1.380,00 |
Elettricista | C1/C2 | € 346,32 |
Motorista | C1/C2 | € 346,32 |
Carpentiere | C1/C2 | € 346,32 |
Operaio di Coperta | C1/C2 | € 346,32 |
Ausiliario - Circ | E1 | € 808,80 |
Ausiliario - MI | E1 | € 967,56 |
Ausiliario - MR | E1 | € 1.376,88 |
Ausiliario - ONI | E1 | € 1.107,36 |
Ausiliario - ONT | E1 | € 1.062,84 |
Ausiliario - Uffici | E1 | € 935,04 |
Operatore Qualificato - Circ | E1 | € 808,80 |
Operatore Qualificato - MI | E1 | € 967,56 |
Operatore Qualificato - MR | E1 | € 1.376,88 |
Operatore Qualificato - ONI | E1 | € 1.107,36 |
Operatore Qualificato - ONT | E1 | € 1.062,84 |
Cameriere | E1 | € 319,20 |
Carbonaio | E1 | € 319,20 |
Giovanotto di Coperta | E1 | € 319,20 |
Garzone di Camera | E1 | € 319,20 |
Garzone di Cucina | E1 | € 319,20 |
Ausiliario - Circ | E2/E3 | € 792,24 |
Ausiliario - MI | E2/E3 | € 951,00 |
Ausiliario - MR | E2/E3 | € 1.360,32 |
Ausiliario - ONI | E2/E3 | € 1.090,80 |
Ausiliario - ONT | E2/E3 | € 1.046,28 |
Ausiliario - Uffici | E2/E3 | € 918,48 |
Operatore Qualificato - Circ | E2/E3 | € 792,24 |
Operatore Qualificato - MI | E2/E3 | € 951,00 |
Operatore Qualificato - MR | E2/E3 | € 1.360,32 |
Operatore Qualificato - ONI | E2/E3 | € 1.090,80 |
Operatore Qualificato - ONT | E2/E3 | € 1.046,28 |
Cameriere | E2/E3 | € 302,64 |
Carbonaio | E2/E3 | € 302,64 |
Giovanotto di Coperta | E2/E3 | € 302,64 |
Garzone di Camera | E2/E3 | € 302,64 |
Garzone di Cucina | E2/E3 | € 302,64 |
Manovale | F | € 272,64 |
Mozzo | F | € 272,64 |
Allievo comune polivalente | F | € 272,64 |
Piccolo di Cucina | F | € 272,64 |
Piccolo di Camera | F | € 272,64 |
(*) Ove la misura del SP individuato per queste figure professionali risulti inferiore a quella attribuita alle figure professionali rivestite dai lavoratori interessati
al 31.8.2012, ai medesimi la differenza verrà riconosciuta ad personam
Tabella 1 - Incrementi del Salario di produttività (Art 30 e Art. 13. 1 CCNL FS)
Tabella 2 - (Art. 30.2 CCNL FS)
Figure Professionali | Liv./ Pos. retr. | Importo annuo |
Q | Q1 | € 1.059,48 |
Q2 | € 910,80 | |
A | A | € 873,60 |
B | B1 | € 855,00 |
B2 | € 817,80 | |
B3 | € 805,59 | |
C | C1 | € 786,84 |
C2 | € 780,66 | |
D | D1 | € 774,48 |
D2 | € 737,28 | |
D3 | € 725,09 | |
E | E1 | € 724,92 |
E2 | € 687,72 | |
E3 | € 675,44 | |
F | F1 | € 619,56 |
F2 | € 607,41 |
Figure Professionali | Liv./ Pos. retr. | Importo annuo |
C | C1 | € 600,00 |
D | D1 | € 570,00 |
D2 | € 550,00 | |
E | E1 | € 520,00 |
E2 | € 500,00 |
Tabella A - Indennità di Utilizzazione Professionale (Art 31 CCNL FS)
Liv./ pos.retr. | Figura professionale | Attività | Misure | Importo men- sile |
Q1 | Responsabile struttura operativa | fino ad un massimo di € 418,59 | ||
Professional senior | ||||
Coordinatore di Protezione Aziendale | ||||
Comandante (1) | ||||
Direttore di Macchina (1) | ||||
Q2 | Responsabile linea tecnica-operativa | fino ad un massimo di € 272,43 | ||
Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale | ||||
Professional | ||||
Professional sanitario | ||||
Primo Ufficiale Navale (1) | ||||
Primo Ufficiale di Macchina (1) | ||||
Primo Ufficiale (1) | ||||
VOCI | Importo orario | |||
B1, B2, B3 | Macchinista | lavoro | € 0,54 | |
condotta diurna a doppio agente | € 4,20 | |||
condotta notturna a doppio agente | € 7,20 | |||
condotta diurna ad agente unico | € 8,70 | |||
condotta notturna ad agente unico | € 10,50 | |||
condotta diurna ad agente solo | € 12,00 | |||
condotta notturna ad agente solo | € 14,00 | |||
condotta diurna con polifunzionale | € 8,70 | |||
condotta notturna con polifunzionale | € 11,80 | |||
B1, B2, B3 | Capo Treno/Capo Servizi Treno | scorta diurna | € 2,40 | |
D1, D2, D3 | Operatore Specializzato Commerciale | scorta notturna | € 4,70 | |
B1, B2, B3 | Capo Treno/Capo Servizi Treno | scorta diurna con equipaggio ad agente solo | € 3,20 | |
scorta notturna con equipaggio ad agente solo | € 5,50 | |||
VOCI | Importo per 10 km. | |||
B1, B2, B3 | Macchinista | Kilometri, con equipaggio a DA o ad AU (2) | € 0,11 | |
Kilometri, con equipaggio ad Agente solo o con Polifun- zionale (2) | € 0,30 |
NOTE: | |
(1) | L'indennità di utilizzazione professionale o l'indennità di navigazione riportate nella Tabella B |
sono aggiuntive rispetto ai valori dell'indennità di utilizzazione professionale indicati nella presente Tabella A. | |
(2) | Le frazioni inferiori a 10 Km. si trascurano. |
Indennità di utilizza- zione professionale | Indennità di na- vigazione | I.U.P. nelle giornate di as- senza | ||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | |||||||
Livello pro- fess.le | Settore | Figura professionale | Importo giornaliero | Importo giornaliero | Importo per giornata/turno | Importo per giornata/turno | ||||
F | Comuni | Mozzo | € 26,08 | € 13,55 | € 9,41 | € 8,93 | ||||
Allievo comune polivalente | ||||||||||
Piccolo di cucina | ||||||||||
Piccolo di camera | ||||||||||
E | Comuni | Cameriere | € 26,08 | € 13,55 | € 9,41 | € 8,93 | ||||
Carbonaio | ||||||||||
Giovanotto di coperta | ||||||||||
Garzone di camera | ||||||||||
Garzone di cucina | ||||||||||
D | Comuni | Ingrassatore | € 26,08 | € 13,55 | (1) € 9,41 | (1) € 8,93 | ||||
Marinaio | ||||||||||
Dispensiere | ||||||||||
C | Sottufficiali | Elettricista | € 26,95 | € 14,07 | € 9,77 | € 9,44 | ||||
Motorista | ||||||||||
Carpentiere | ||||||||||
Comuni | Operaio di coperta | € 26,08 | € 13,55 | € 9,41 | € 8,93 | |||||
B | Stato Maggiore | Ufficiale Navale | € 27,74 | € 17,70 | € 10,05 | € 11,44 | ||||
Ufficiale di Macchina | ||||||||||
Ufficiale | ||||||||||
Capi Servizio | Nostromo | € 32,10 | € 14,25 | € 11,43 | € 9,97 | |||||
Capo Elettricista | ||||||||||
Capo Motorista | ||||||||||
Q2 | Stato Maggiore | Primo Ufficiale Navale | € 51,40 | € 27,11 | € 27,76 | |||||
Primo Ufficiale di Macchina | ||||||||||
Primo Ufficiale | ||||||||||
Q1 | Stato Maggiore | Comandante | € 75,48 | € 47,77 | € 45,42 | |||||
Direttore di Macchina |
NOTE: | |
(A) | Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso I Reparti Nautici ed in turno di porto, anche quando |
l’applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza. | |
(B) | Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l'esercizio della navigazione. |
(C) | Corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari richieste per lo svolgimento della |
navigazione marittima e per l'espletamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie. | |
(1) | Ai Marinai utilizzati come "timoniere" l'indennità di navigazione è maggiorata del 3% per ogni giornata-turno. |
INDICE
In colore nero CCNL della Mobilità, in colore blè CCNL delle Attività Ferroviarie, in colore verde CCNL di Confluenza FS
Pagina
Premessa omissis Premessa omissis
Campo di applicazione omissis
Campo di applicazione omissis
Decorrenza e durata omissis
Inscindibilità delle norme contrattualiomissis
PARTE I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Relazioni Industriali 3
Art. 1 bis - Relazioni Industriali omissis
Art. 1 - Sistema della partecipazione 3
Art. 2 - Sistema delle Relazioni industriali 3
Art. 3 - Pari Opportunità 5
Art. 2 - Assetti contrattuali omissis
Art. 2 bis - Assetti contrattuali omissis
Art. 3 - Contratto collettivo nazionale di lavoro omissis
Art. 4 - Secondo livello di contrattazione 5
Art. 5 - Procedure di negoziazione a livello aziendale 5
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 6 - Contributi sindacali omissis
Art. 6 bis - Contributi sindacali omissis
Art. 7 - Affissione omissis
Art. 8 - Permessi sindacali omissis
Art. 8 bis - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive omissis
Art. 7 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive omissis
Art. 9 - Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori 6
Art. 10 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 6
Art. 10 bis - Rappresentanze sindacali unitarie e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 6
Art. 8 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 6
Art. 11 - Assemblee dei lavoratori 6
Art. 11 bis - Assemblea e Referendum 6
Art. 4 - Assemblea 6
Art. 5 - Referendum 7
Art. 12 - Referendum 7
Art. 13 - Locali omissis
Art. 6 - Locali omissis
Art. 14 - Comitati Aziendali Europei (CAE) omissis
Art. 15 - Non cumulabilità dei diritti sindacali omissis
Art. 16 - Appalti e trasferimenti d’azienda omissis
Art. 16 bis - Appalto e cambio appalto omissis
Art. 16 ter - Affidamento servizi di trasporto a seguito gara omissis
PARTE II - MERCATO DEL LAVORO
Art. 17 - Costituzione del rapporto di lavoro 7
Art. 10 - Assunzione 7
Art. 11 - Assunzioni particolari 7
Art. 18 - Periodo di prova 7
Art. 18 bis - Periodo di prova 7
Art. 19 - Contratto a termine 8
Art. 19 bis - Contratto a termine 8
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale 8
Art. 20 bis - Lavoro a tempo parziale 9
Art. 21 - Contratto di inserimento / reinserimento 9
Art. 22 - Contratto di apprendistato professionalizzante 10
Art. 22 bis - Apprendistato professionalizzante 10
Art. 23 - Somministrazione a tempo determinato omissis
Art. 24 - Telelavoro omissis
Art. 25 - Altre tipologie di lavoro flessibile omissis
Art. 26 - Percentuali di utilizzo omissis
PARTE III - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 27 - Classificazione Professionale (parziale) 11
Art. 12 - Classificazione e Sviluppo Professionale 13
PARTE IV - ORARIO DI LAVORO
Art. 28 - Orario di lavoro 14
1. Disciplina generale 14
2. Disciplina particolare per il personale mobile (parziale) 14
Art. 13 - Orario di lavoro 16
1. Disciplina generale 16
2. Disciplina particolare per il personale mobile (parziale) 17
Art. 29 - Lavoro straordinario 18
Art. 30 - Riposo settimanale e Giorni festivi 18
Art. 31 - Ferie 19
Art. 14 - Ferie e permessi 19
PARTE V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 32 - Malattia e infortunio non sul lavoro 20
Art. 15 - Malattia e infortunio non sul lavoro 20
Art. 33 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale 21
Art. 34 - Tutela della maternità e della paternità 21
Art. 16 - Tutela della maternità e della paternità 22
Art. 35 - Tossicodipendenza e alcooldipendenza 22
Art. 36 - Persone con handicap 22
Art. 37 - Lavoratori affetti da virus HIV omissis
Art. 38 - Volontariato omissis
Art. 39 - Facilitazioni per i lavoratori studenti omissis
Art. 40 - Congedi per formazione e per formazione continua 23
Art. 41 - Congedo per gravi motivi familiari 23
Art. 42 - Permessi 23
Art. 43 - Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo 23
Art. 44 - Servizio militare o servizio civile sostitutivo omissis
Art. 45 - Trasferimenti 23
Art. 17 - Trasferimenti 24
Art. 46 - Mobilità individuale 24
Art. 47 - Trasferimenti individuali interaziendali 24
Art. 48 - Formazione professionale 24
Art. 49 - Ambiente, salute e sicurezza del lavoro 24
Art. 50 - Divisa 25
Art. 51 - Pasti aziendali 25
Art. 18 - Pasti aziendalli 25
Art. 52 - Tutela legale e copertura assicurativa 25
Art. 19 - Tutela legale e copertura assicurativa 25
Art. 53 - Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso 26
Art. 20 - Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso 26
Art. 54 - Fondo Pensione Complementare 26
Art. 22 - Welfare aziendale 26
1. Assistenza sanitaria integrativa 26
2. Pensione complementare 26
3. Fondo di Solidarietà 26
4. Tutela del reddito per inidoneità 26
Art. 9 - Fondo di sostegno al reddito 26
Art. 55 - Assistenza sanitaria integrativa 26
Art. 56 - Doveri del personale 26
Art. 57 - Sanzioni disciplinari 27
Art. 58 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto 27
Art. 59 - Mancanze punibili con la multa 27
Art. 60 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 4 giorni 27
Art. 61 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 a 7 giorni 27
Art. 62 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 8 a 10 giorni 27
Art. 63 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso 27
Art. 64 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso 28
Art. 65 - Sospensione cautelare non disciplinare 28
Art. 66 - Procedimento disciplinare 28
Art. 67 - Collegio di conciliazione e arbitrato 28
PARTE VI - RETRIBUZIONE
Art. 68 - Retribuzione 28
Art. 24 - Trattamento economico 29
Art. 69 - Aumenti periodici di anzianità 29
Art. 25 - Elemento retributivo individuale (ERI) 30
Art. 26 - Elementi distinti della retribuzione (EDR) 30
Art. 70 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità 30
Art. 27 - Tredicesima 30
Art. 28 - Assegno Personale Pensionabile (14^) 30
Art. 71 - Indennità di funzione Quadri 31
Art. 72 - Salario professionale 31
Art. 73 - Premio di risultato 31
Art. 29 - Premio di risultato 31
Art. 74 - Compenso per lavoro straordinario 31
Art. 75 - Indennità per lavoro notturno 31
Art. 33 - Indennità per attività svolta in cantieri notturni 31
Art. 76 - Indennità per lavoro domenicale o festivo 31
Art. 77 - Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede 31
Art. 34 - Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede 32
Art. 78 - Indennità di trasferimento 32
Art. 79 - Reperibilità e disponibilità 32
Art. 80 - Indennità per maneggio denaro 33
Art. 81 - Indennità di turno 33
Art. 82 - Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate 33
Art. 83 - Indennità diverse 34
Art. 36 - Indennità diverse 34
Art. 21 - Titoli di viaggio 34
Art. 23 - D.L.F 34
Art. 30 - Salario di produttività 34
Art. 31 - Indennità di utilizzazione professionale e Indennità di navigazione 34
Art. 32 - Indennità per scorta vetture eccedenti omissis
Art. 35 - Emolumento personale aziendale 34
Art. 37 - Indennità per il personale navigante omissis
Art. 84 - Trattamento di fine rapporto 35
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto 36
Art. 38 - Disposizioni finali 36
ALLEGATI E TABELLE
Allegato A - Una tantum 36
Allegato B - Profili formativi per l’Apprendistato Professionalizzante omissis
Art. 68.3 AF Minimi stipendiali 36
Art. 72 AF Salario professionale 37
Art. 26 FS EDR 1995 e EDR 1998 38
Art. 30 AF Salario di produttività 41
Art. 30 AF e 13.1 FS Incrementi del salario di produttività 43
Art. 30.2 FS Aumenti personale addetto alla manovra per passaggio da 34 a 38 ore 43
Art. 31 FS Indennità di utilizzazione professionale 44