Common use of Permessi per donatori di sangue Clause in Contracts

Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elabora- zione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° 584/1967, artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso, della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o dipendenza da alcool, i quali intendonoaccedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre struttureterapeutiche - riabilitative e socio - assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 (tre) anni. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita. I familiari di un tossicodipendente o dipendente da alcool possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico, e socio - riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze o dipendenza da alcool ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 (tre) mesi non frazionabili e non ripetibile. Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori Permessi per donatori di midollo osseo Trasferta, distacchi, missioni Trasferimenti Malattia La legge (L. 584/67; L. 107/90) disciplina il regime da applicare alle assenze dal servizio effettuate dai dipendenti donatori di sangue prevedendo per l’interessato il diritto all’astensione dal lavoro con conservazione della retribuzione. A tale proposito è utile specificare che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elabora- zione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un la giornata di riposo è di 24 (ventiquattro) ore decorrente che decorrono dal momento in cui il lavoratore si sono assentati è assentato dal lavoro per compiere la donazione; la retribuzione andrà invece accordata per le ore di lavoro effettivamente non prestate. Al rientro in servizio il lavoratore deve presentare un certificato di avvenuta donazione contenente dati anagrafici, quantità di sangue donato (almeno 250 gr.), giorno ed ora della donazione unitamente ad una dichiarazione che attesti la cessione gratuita del sangue. A norma della legge 6 marzo 2001, n. 52, art. 5, i donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti: a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici; b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto; c) accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. Per “Sede di lavoro” si intende la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione. Con il termine “località” e l’espressione “luogo di lavoro” si intende l’ambito territoriale di un Comune. Al dipendente impegnato fuori dalla propria sede di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. Il personale inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio. L’indennità e il rimborso spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa è diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale. A decorrere dal 1° gennaio 2008, L. n° 584/1967qualora, arttnel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno l’indennità prevista sarà maggiorata del 95%. 1 L’indennità di trasferta è prevista anche per: visita medico-legale in xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx; testimoni in procedimenti penali e 3civili, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni; per la giornata del salasso, della normale retribuzionepartecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. Ai fini del riconoscimento Lo spostamento definitivo e senza limiti di tale diritto resta inteso l'obbligo durata del lavoratore di esibire al datore ad altro luogo di lavoro configura ipotesi di trasferimento che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la regolare documentazioneSocietà terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore interessato. I Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. Se il preavviso è inferiore la Società può disporre il trasferimento erogando per il restante periodo le indennità previste per la trasferta. Per i trasferimenti inferiori a 30 KM il preavviso viene ridotto rispettivamente a 10 e 15 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia. Il lavoratore di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna (per i Quadri 60 se uomo 55 se donna) può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale. Nel caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della legge 104/92, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui viene accertato lo stato all’art. 41, comma 1 del CCNL 14.04.2011, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata. Nel caso di tossicodipendenza o dipendenza da alcool, i quali intendonoaccedere ai programmi terapeutici trasferimento il lavoratore ha diritto: al rimborso delle spese di viaggio e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL trasloco nonché dell’indennità di trasferta per il tempo trascorso in viaggio come da art. 40 del CCNL 14.04.2011; ad una indennità di prima sistemazione per distanze superiori a 30 KM e fino a 150 KM che va da 4 a 12 mensilità. Questi ultimi rimborsi ed indennità competono se il trasferimento comporta un effettivo cambio di residenza o di altre struttureterapeutiche - riabilitative domicilio del dipendente e socio - assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno del componenti il proprio nucleo familiare. Il lavoratore che trasferisca elusivamente la propria residenza e/o domicilio e non quella della propria famiglia percepirà un importo pari all’85% delle indennità. Per le operazioni inerenti all’eventuale trasloco il lavoratore ha diritto di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni. Nel caso di TRASFERIMENTO non condiviso rivolgetevi sempre alle nostre Segreterie al fine di analizzare compiutamente il delicato provvedimento. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, ed all’intera retribuzione fissa per un periodo non superiore a 3 (tre) anni. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuitadodici mesi. I familiari periodi di un tossicodipendente o dipendente malattia che intervengono con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione dei dodici mesi. Nel computo dei dodici mesi non si tiene conto delle seguenti patologie di particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da alcool possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico, immuno-deficienza Malattia e socio - riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio Ferie Congedo per le tossicodipendenze o dipendenza da alcool ne attesti donne vittime di violenza di genere acquisita, il trapianto di organi vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e cirrosi epatica in fase di scompenso. In tali casi la necessità retribuzione e la conservazione del posto spettano fino ad un limite massimo di ventiquattro mesi, comunque entro l’arco massimo di quarantotto mesi consecutivi. Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore raggiunge il limite dei ventiquattro mesi di assenza entro l’arco massimo di quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto periodo di conservazione del posto, al lavoratore verrà corrisposto la retribuzione fissa per un periodo massimo complessivo di 18 mesi. Superati tali periodo al lavoratore che ne faccia richiesta, perdurando lo stato di malattia, verrà concesso un periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione. L’assenza per malattia deve essere comunicata immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico entro due giorni dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi. La Società ha diritto a disporre visite mediche di controllo dello stato di malattia. Il lavoratore DEVE farsi trovare, durante l’assenza per malattia, nel luogo di residenza reso noto alla Società, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi. Qualora il lavoratore si debba assentare per qualsiasi motivazione anche per andare dal medico, in ospedale, o in ambulatorio, deve avvisare PRIMA di andarci, con comunicazione scritta, precisando l’indirizzo di temporanea reperibilità. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con provvedimento disciplinare. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un’infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero di una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei giorni. Le dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, possono fruire di un congedo della durata massima di 3 (tre) mesi non frazionabili e non ripetibilemesi. Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà congedo è indennizzato in misura pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, computato ai fini dell’anzianità di servizio ed utile alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Detto congedo può essere frazionato esclusivamente nel caso fruito anche su base oraria in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessitàmisura pari alla metà dell’orario medio giornaliero e deve essere richiesto con un preavviso di 7 giorni. Le relative domande devono essere presentate al datore La lavoratrice che si trovi nelle condizioni di lavoropoter fruire del congedo ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, ove vi sia disponibilità in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicateorganico.

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