Modalità per la denuncia dei sinistri. La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni;
b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Modalità per la denuncia dei sinistri. La denuncia del Sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 7.9.2005 n. 209 (modulo di Constatazione amichevole di incidente fornito dall’impresa) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicura- to, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta denun- cia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di Sinistro.
Modalità per la denuncia dei sinistri. In caso di sinistro, l’assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero 800.321321, oppure, per le chiamate dall’estero, +00.000.0000000. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità civile auto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di sinistro” (Modulo blu). In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c. In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Modalità per la denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell’entità approssimativa del danno. Nei casi di furto, rapina, incendio, smarrimento ed eventi sociopolitici dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dalla stessa. Se il furto o la rapina é avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana.
Modalità per la denuncia dei sinistri. ART. 25.1 -
Modalità per la denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l’Ufficio dell’Ente che gestisce i contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente/Assicurato relativi al sinistro. Alla denuncia deve far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Le Parti concordano peraltro che nel caso in cui il danno subito dal veicolo assicurato sia ragionevolmente addebitabile a responsabilità civile di terzi, la denuncia da trasmettere alla Società in riferimento alle garanzie prestate con la presente polizza potrà essere rinviata, senza che ciò possa pregiudicare il diritto dell’Assicurato all’indennizzo, al momento in cui emergano elementi tali da far dubitare il completo risarcimento del danno da parte del terzo o della sua Compagnia di assicurazione. Per ottenere il risarcimento dovuto in base alla presente polizza l’Assicurato dovrà comunque produrre la necessaria documentazione attestante il danno subito e, se già sostenuto, il relativo costo di riparazione.
Modalità per la denuncia dei sinistri. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, appena possibile e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro. La denuncia deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno, eventuali testimonianze e deve essere sottoscritta anche dall’Assicurato. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 Cod.Civ.). Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Modalità per la denuncia dei sinistri. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’ articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall’Autorità stessa. Relativamente ai furti avvenuti nei paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all’Autorità Pubblica dello Stato ove l’evento si è verificato - anche presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l’amministrazione.
Modalità per la denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall’Autorità. Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.
Modalità per la denuncia dei sinistri. Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 000.00.00.00 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.