Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I lavoratori che siano membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, costituite ai sensi dell’accordo previsto dall’art. 12, comma 1, degli organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, dopo l’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro, possono usufruire, per l’espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi sindacali retribuiti che i datori di lavoro si impegnano a concedere. 2. I permessi retribuiti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie devono essere preventivamente comunicati al datore di lavoro. 3. I lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie e che siano comunicati al datore di lavoro, al fine di consentire le necessarie sostituzioni, almeno ventiquattro ore prima della data di assenza, nel caso in cui questa si protragga per l’intera giornata, e di norma quattro ore prima, nel caso di assenze di durata inferiore alla giornata. 4. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui ai commi precedenti è determinato in ragione di centocinquanta minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, di cui 30 minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente per le Rappresentanze Sindacali Unitarie. 5. Successivamente all’accordo di cui al comma 1 dell’art. 12 e alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le Parti si incontreranno per valutare la congruità delle ripartizione del monte ore complessivo fra le Rappresentanze Sindacali Unitarie e gli organi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e per procedere, eventualmente, ad una diversa ripartizione, nonché la congruità delle ore di assemblea di cui all’art. 14, comma 1. 6. Le funzioni e le cariche sopra menzionate e i nominativi dei dirigenti degli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al datore di lavoro dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 7. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 300/1970 e successive modifiche. 8. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I lavoratori che siano membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, costituite ai sensi dell’accordo previsto dall’art. 12, comma 1, degli organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, dopo l’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro, possono usufruire, per l’espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi sindacali retribuiti che i datori di lavoro si impegnano a concedere.
2. I permessi retribuiti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie devono essere preventivamente comunicati al datore di lavoro.
3. I lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie e che siano comunicati al datore di lavoro, al fine di consentire le necessarie sostituzioni, almeno ventiquattro ore prima della data di assenza, nel caso in cui questa si protragga per l’intera giornata, e di norma quattro ore prima, nel caso di assenze di durata inferiore alla giornata.
4. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui ai commi precedenti è determinato in ragione di centocinquanta minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, di cui 30 minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
5. Successivamente all’accordo di cui al comma 1 dell’art. 12 e alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le Parti parti si incontreranno per valutare la congruità delle ripartizione del monte ore complessivo fra le Rappresentanze Sindacali Unitarie e gli organi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e per procedere, eventualmente, ad una diversa ripartizione, nonché la congruità delle ore di assemblea di cui all’art. 14, comma 1.
6. Le funzioni e le cariche sopra menzionate e i nominativi dei dirigenti degli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al datore di lavoro dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
7. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 300/1970 e successive modifiche.
8. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
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Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I lavoratori che siano membri delle Rappresentanze Sindacali Unitariesindacali unitarie, costituite ai sensi dell’accordo dell'accordo previsto dall’artdall'art. 12, comma 1, degli organi Organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNLc.c.n.l., dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL c.c.n.l. che, dopo l’elezione l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitariesindacali unitarie, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro, possono usufruire, per l’espletamento l'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi sindacali retribuiti che i datori di lavoro si impegnano a concedere.
2. I permessi retribuiti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie sindacali unitarie devono essere preventivamente comunicati al datore di lavoro.
3. I lavoratori che siano componenti degli organismi Organismi direttivi delle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie e che siano comunicati al datore di lavoro, al fine di consentire le necessarie sostituzioni, almeno ventiquattro ore prima della data di assenza, nel caso in cui questa si protragga per l’intera l'intera giornata, e di norma quattro ore prima, nel caso di assenze di durata inferiore alla giornata.
4. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui ai commi precedenti è determinato in ragione di centocinquanta minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente, di cui 30 minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
5sindacali unitarie. Successivamente all’accordo all'accordo di cui al comma 1 dell’artdell'art. 12 e alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitariesindacali unitarie, le Parti parti si incontreranno per valutare la congruità delle della ripartizione del monte ore complessivo fra le Rappresentanze Sindacali Unitarie sindacali unitarie e gli organi Organi direttivi delle organizzazioni Organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e per procedere, eventualmente, ad una diversa ripartizione, ripartizione nonché la congruità delle ore di assemblea di cui all’artall'art. 14, comma 1.
6. Le funzioni e le cariche sopra menzionate e i nominativi dei dirigenti degli organismi Organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al datore di lavoro dalle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
7c.c.n.l. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 300/1970 e successive modifiche.
8. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
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