Common use of Pratiche commerciali sleali Clause in Contracts

Pratiche commerciali sleali. 7. La class action risarcitoria • pratiche commerciali consistenti nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, compresa la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica (‘Linee di politica industriale per il commercio elettronico’ Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 1998) • E- commerce non soggetto ad autorizzazione preventiva (art. 6.1 d.lgs 70/2003, attuazione direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce) • vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune di residenza o sede dell’impresa (d.lgs. 114/1998, art. 18 e d.lgs. 59/2010) dichiarando, tra altro (l. 241/1990, art. 19): ✓ requisiti di onorabilità e capacità (fallimento e condanne penali) ✓ settore merceologico ✓ dominio web • inizio immediato attività, salvo potere dell’Amministrazione di accertare, entro 60 giorni, eventuale carenza di requisiti e presupposti e dare termine all’impresa per conformarsi, vietando, in difetto, la prosecuzione dell’attività e ordinando la rimozione degli eventuali effetti dannosi (l. A2v4v.1M/a1r9ina90M,otatart. 19) 4 • Il contratto telematico è il contratto stipulato mediante l’uso di computer, ossia l’accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato (Xxxxxxxx, I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna 2010, pag. 298) ➢ il contratto stipulato tramite Internet è disciplinato sia dalle norme sui contratti (comunque conclusi) sia da norme specifiche (d.lgs. 70/2003 attuativo della direttiva 2000/31/CE in tema di commercio elettronico nonché del d.lgs. 82/2005) • buona fede (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) • responsabilità (precontrattuale) per danni es. per improvviso abbandono delle trattative senza giusta causa, nonostante l’altra parte abbia fatto ragionevolmente affidamento sulla conclusione del contratto • attenzione se non è applicabile la legge italiana! • dovere di correttezza nelle trattative quindi di trasparenza (scambiarsi un numero e una qualità di informazioni tali da consentire di pervenire a un accordo consapevolmente)

Appears in 1 contract

Samples: www.to.camcom.it

Pratiche commerciali sleali. 7. La class action risarcitoria • pratiche commerciali consistenti nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, compresa la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica (‘Linee di politica industriale per il commercio elettronico’ Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 1998) • E- commerce non soggetto ad autorizzazione preventiva (art. 6.1 d.lgs 70/2003, attuazione direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce) • vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune di residenza o sede dell’impresa (d.lgs. 114/1998, art. 18 e d.lgs. 59/2010) dichiarando, tra altro (l. 241/1990, art. 19): ✓ requisiti di onorabilità e capacità (fallimento e condanne penali) ✓ settore merceologico ✓ dominio web • inizio immediato attività, salvo potere dell’Amministrazione di accertare, entro 60 giorni, eventuale carenza di requisiti e presupposti e dare termine all’impresa per conformarsi, vietando, in difetto, la prosecuzione dell’attività e ordinando la rimozione degli eventuali effetti dannosi (l. A2v4v.1M/a1r9ina90M,otatart. t. 19) 4 • Il contratto telematico è il contratto stipulato mediante l’uso di computer, ossia l’accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato (Xxxxxxxx, I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna 2010, pag. 298) il contratto stipulato tramite Internet è disciplinato sia dalle norme sui contratti suicontratti (comunque conclusi) sia da norme specifiche (d.lgs. 70/2003 attuativo della direttiva 2000/31/CE in tema di commercio elettronico nonché del d.lgs. 82/2005) • buona fede (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) • responsabilità (precontrattuale) per danni es. per improvviso abbandono delle trattative senza giusta causa, nonostante l’altra parte abbia fatto ragionevolmente affidamento sulla conclusione del contratto • attenzione se non è applicabile la legge italiana! • dovere di correttezza nelle trattative quindi di trasparenza (scambiarsi un numero e una qualità di informazioni tali da consentire di pervenire a un accordo consapevolmente)

Appears in 1 contract

Samples: digitexport.it

Pratiche commerciali sleali. 7. La class action risarcitoria • pratiche commerciali consistenti nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, compresa la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica (‘Linee di politica industriale per il commercio elettronico’ Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 1998) Avv. Xxxxxx Xxxxx 3 • E- commerce non soggetto ad autorizzazione preventiva (art. 6.1 d.lgs 70/2003, attuazione direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce) • vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune di residenza o sede dell’impresa (d.lgs. 114/1998, art. 18 e d.lgs. 59/2010) dichiarando, tra altro (l. 241/1990, art. 19): ✓ requisiti di onorabilità e capacità (fallimento e condanne penali) ✓ settore merceologico ✓ dominio web • inizio immediato attività, salvo potere dell’Amministrazione di accertare, entro 60 giorni, eventuale carenza di requisiti e presupposti e dare termine all’impresa per conformarsi, vietando, in difetto, la prosecuzione dell’attività e ordinando la rimozione degli eventuali effetti dannosi (l. A2v4v.1M/a1r9ina90M,otatart. 19) 4 • Il contratto telematico è il contratto stipulato mediante l’uso di computer, ossia l’accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato (Xxxxxxxx, I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna 2010, pag. 298) il contratto stipulato tramite Internet è disciplinato sia dalle norme sui contratti (comunque conclusi) sia da norme specifiche (d.lgs. 70/2003 attuativo della direttiva 2000/31/CE in tema di commercio elettronico nonché del d.lgs. 82/2005) • buona fede (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) • responsabilità (precontrattuale) per danni es. per improvviso abbandono delle trattative senza giusta causa, nonostante l’altra parte abbia fatto ragionevolmente affidamento sulla conclusione del contratto • attenzione se non è applicabile la legge italiana! • dovere di correttezza nelle trattative quindi di trasparenza (scambiarsi un numero e una qualità di informazioni tali da consentire di pervenire a un accordo consapevolmente)

Appears in 1 contract

Samples: www.to.camcom.it

Pratiche commerciali sleali. 79. La class action risarcitoria • pratiche commerciali consistenti nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, compresa la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica (‘Linee di politica industriale per il commercio elettronico’ Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 1998) • E- commerce non soggetto ad autorizzazione preventiva (art. 6.1 d.lgs 70/2003, attuazione direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce) • vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune di residenza o sede dell’impresa (d.lgs. 114/1998, art. 18 e d.lgs. 59/2010) dichiarando, tra altro (l. 241/1990, art. 19): requisiti di onorabilità e capacità (fallimento e condanne penali) settore merceologico dominio web • inizio immediato attività, salvo potere dell’Amministrazione di accertare, entro 60 giorni, eventuale carenza di requisiti e presupposti e dare termine all’impresa per conformarsi, vietando, in difetto, la prosecuzione dell’attività e ordinando la rimozione degli eventuali effetti dannosi (l. A2v4v.1M/a1r9ina90M,otatart. 19) 4 • Il contratto telematico è il contratto stipulato mediante l’uso di computer, ossia l’accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato (Xxxxxxxx, I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna 2010, pag. 298) il contratto stipulato tramite Internet è disciplinato sia dalle norme sui contratti (comunque conclusi) sia da norme specifiche (d.lgs. 70/2003 attuativo della direttiva 2000/31/CE in tema di commercio elettronico nonché del d.lgs. 82/2005) • buona fede (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) • responsabilità (precontrattuale) per danni es. per improvviso abbandono delle trattative senza giusta causa, nonostante l’altra parte abbia fatto ragionevolmente affidamento sulla conclusione del contratto • attenzione se non è applicabile la legge italiana! • dovere di correttezza nelle trattative quindi di trasparenza (scambiarsi un numero e una qualità di informazioni tali da consentire di pervenire a un accordo consapevolmente)

Appears in 1 contract

Samples: www.cn.camcom.gov.it