Preavviso in caso di sciopero. Le parti, in materia di esercizio del diritto di sciopero, si impegnano reciprocamente all’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 146/90, come modificata dalla L. n. 83/2000. Le organizzazioni sindacali, allo stato ed ai sensi della predetta legge, sono, comunque, tenute ad informare l’Ente con un preavviso minimo di 10 giorni in ordine alla proclamazione dello sciopero. L’intervallo minimo di tempo intercorrente tra una iniziativa di xxxxxxxx e quella successiva, deve essere di almeno 2 giorni lavorativi.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso in caso di sciopero. Le parti, in materia di esercizio del diritto di sciopero, si impegnano reciprocamente all’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 146/90, come modificata dalla L. n. 83/2000146/90 e ss.mm.ii. Le organizzazioni sindacali, allo stato ed ai sensi della predetta legge, sono, comunque, tenute ad informare l’Ente con un preavviso minimo di 10 giorni in ordine alla proclamazione dello sciopero. L’intervallo minimo di tempo intercorrente tra una iniziativa di xxxxxxxx sciopero e quella successiva, deve essere di almeno 2 giorni lavorativi.
Appears in 1 contract
Preavviso in caso di sciopero. Le parti, in materia di esercizio del diritto di sciopero, si impegnano reciprocamente all’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 146/90, come modificata dalla L. n. 83/2000146/90 e ss.mm.ii. Le organizzazioni sindacali, allo stato ed ai sensi della predetta legge, sono, comunque, tenute ad informare l’Ente con un preavviso minimo di 10 giorni in ordine alla proclamazione dello sciopero. L’intervallo minimo di tempo intercorrente tra una iniziativa di xxxxxxxx e quella successiva, deve essere di almeno 2 giorni lavorativi.
Appears in 1 contract