Penali in caso di ritardo Clausole campione

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale.
Penali in caso di ritardo. 1. Ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo n.50 del 2016 , nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.
Penali in caso di ritardo. 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille ai sensi del art. 145 del DPR 207/2010 (in lettere uno per mille)
Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà ad...
Penali in caso di ritardo. 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno per mille) dell’importo contrattuale;
Penali in caso di ritardo. Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. La stessa penale è applicata in caso di ritardo nella ripre- sa delle opere dopo un periodo di sospensione legittima e in tutti i casi contemplati dall’art. 18 del capitolato specia- le d’appalto. Se il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuo- ve l’avvio delle procedure previste all’art. 108 del D. Lgs.
Penali in caso di ritardo. Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso. Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
Penali in caso di ritardo. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (in lettere uno/0 per mille) dell’importo dei lavori affidati al netto degli oneri fiscali. Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
Penali in caso di ritardo. 1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.