Obblighi in caso di sinistro Clausole campione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
Obblighi in caso di sinistro. Qualsiasi sinistro deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del viaggio. La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro all’indirizzo email: Dietro segnalazione di un sinistro, verrà inviato all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il sinistro ed il diritto all’indennizzo, documentazione che l’assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. In caso di sinistro relativo alla Sezione G – Spese Legali, la richiesta di indennizzo va inoltrata all’ufficio sinistri di Columbus Assicurazioni. Ciò nonostante, questo tipo di sinistro verrà gestito dal seguente studio legale: BTG LEGAL Batini Traverso Grasso & Associati 00 XXXXXXXXXXX XXXXXX XX0X 0XX 00000 XXXXXX - Xxx Xxxxxxxx, 0 16122 GENOVA - Xxx Xxxxxxxxx, 00/0 00000 XXXXXXX - Xxx Xxxxx, 00 00000 XXXXXXX - Via Salara, 31 In ogni caso, l’Assicurato deve contattare il Centro di gestione dei sinistri come specificato alla sezione C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicurat...
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, gior- no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire all’Im- presa le indagini e gli accertamenti necessari. L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali). Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
Obblighi in caso di sinistro. L’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – ufficio Tutela Legale – xxx Xxxxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (MB). Tel. 039/9890.001 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e mail: xxxxxx@xxxxx.xx
Obblighi in caso di sinistro. Qualsiasi sinistro deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del viaggio. La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro all’indirizzo email: E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Dietro segnalazione di un sinistro, verrà inviato all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il sinistro ed il diritto all’indennizzo, documentazione che l’assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. In caso di sinistro relativo alla SEZIONE G – Spese Legali, la richiesta di indennizzo va inoltrata all’ufficio sinistri di Columbus Assicurazioni. Ciò nonostante, questo tipo di sinistro verrà gestito dal seguente studio legale: In ogni caso, l’Assicurato deve contattare il Centro di gestione dei sinistri come specificato alla SEZIONE C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI