Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono - Copia della lettera di assunzione - Copia della lettera di licenziamento - Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente - Copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicurat...
Obblighi in caso di sinistro. L’Assicurato deve:
1. Denunciare immediatamente alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
2. Informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
3. Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
4. Restituire le spese che sono state sostenute da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state sostenute da ARAG nel caso di sinistro relativo a delitti dolosi se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
Obblighi in caso di sinistro. Qualsiasi sinistro deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del viaggio. La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro all’indirizzo email: E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Dietro segnalazione di un sinistro, verrà inviato all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il sinistro ed il diritto all’indennizzo, documentazione che l’assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. In caso di sinistro relativo alla SEZIONE G – Spese Legali, la richiesta di indennizzo va inoltrata all’ufficio sinistri di Columbus Assicurazioni. Ciò nonostante, questo tipo di sinistro verrà gestito dal seguente studio legale: In ogni caso, l’Assicurato deve contattare il Centro di gestione dei sinistri come specificato alla SEZIONE C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, gior- no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire all’Im- presa le indagini e gli accertamenti necessari. L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali). Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente: in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Obblighi in caso di sinistro. L’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – ufficio Tutela Legale – xxx Xxxxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (MB). Tel. 039/9890.001 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e mail: xxxxxx@xxxxx.xx