Obblighi in caso di sinistro Clausole campione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx entro e non oltre 5 giorni da quando l’Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà allegare i seguenti documenti: - Copia della denuncia alle Autorità competenti per le garanzie Furto, Rapina ed Eventi Socio-Politici - Copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco per la garanzia Incendio - Copia della Constatazione Amichevole d’incidente (modulo blu) per i Sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni L’Assicurato e/o il Contraente s’impegnano a fornire alla Compagnia i seguenti documenti: - Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato - Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati In caso di danni totali conseguenti a Furto/Rapina, l’Assicurato e/o il Contraente s’impegnano inoltre a fornire alla Compagnia i seguenti documenti: - Estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A. - Tutte le chiavi originali del veicolo - Procura speciale di vendita a favore della Compagnia con atto notarile - In caso di successivo ritrovamento, copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità Per le garanzie accessorie, l’Assicurato e/o il Contraente s’impegnano a fornire alla Compagnia i seguenti documenti: - Copia del preventivo/fattura e foto del danno per la garanzia aggiuntiva rottura cristalli - Copia della fattura rilasciata dall’operatore che ha provveduto al soccorso per la garanzia aggiuntiva spese di soccorso stradale - Copia della fattura rilasciata dalla società di noleggio per la garanzia aggiuntiva spese per veicolo in sostituzione Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicurat...
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o all’Intermediario, anche per il tramite della Banca Contraente, mediante lettera raccomandata oppure mediante compilazione dell’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento, con i seguenti tempi e modalità:  Garanzia IPT da INFORTUNIO Se il sinistro è determinato da infortunio, la denuncia deve essere effettuata, nel più breve tempo possibile, dalla data di accadimento del Sinistro stesso o dal momento in cui l’Aderente-Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, con l’indicazione, del luogo, giorno, ora e descrizione dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico. L’inadempimento all’obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall’Art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall’Art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione dell’Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tale obbligo. L’Aderente-Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Compagnia di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Compagnia stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante dell’Aderente-Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione. italiano In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, il modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà comunque essere redatto da un medico che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'Istituto di Cura presso cui l'Aderente-Assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Successivamente deve: a) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici sino a guarigione avvenuta; b) fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL). Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Aderente- Assicurato.  Garanzia IPT da MALATTIA interessare la garanzia prestata. Se il sinistro è d...
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, gior- no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire all’Im- presa le indagini e gli accertamenti necessari. L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali). Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve: a) farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa. Si segnala che presso la sua filiale di riferimento, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l’Impresa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile; b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato; c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro; d) fornire certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un me- dico legale; e) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa. L’Assicurato deve altresì: f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa; g) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell’Assicurato, i suoi eredi legittimi devono darne immediato avviso all’impresa e fornire il certificato di morte all’assicurato e l’atto notorio attestante la qualifica di eredi. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.
Obblighi in caso di sinistro a. In caso di sinistro l’Assicurato deve: - denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificato, specificando la qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmettere, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del danno. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c. b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando l 'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato della altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve: 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile; 2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì: 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker; 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.