PREMI DI RISULTATO Clausole campione

PREMI DI RISULTATO. L’Art. 21 del CCNL rinnovato prevedeva la regolamentazione contrattuale sui Premi di Risultato. Essi sono distinti dalla partecipazione agli utili, che sono un beneficio correlato ai risultati di esercizio, con portata applicativa pluriennale. Il Premio di Risultato ha, invece, lo scopo di stimolare il superamento di criticità aziendali (c.d. “colli di bottiglia”); di orientare l’impegno dei Lavoratori verso obiettivi particolari e contingenti; di favorire le operazioni di riorganizzazione dell’attività in particolari settori o periodi; di premiare l’efficienza in aree aziendalmente critiche.
PREMI DI RISULTATO. Si prevede di inserire delle maggiorazioni delle quote teoriche individuali di base del premio annuo (finanziati in parte con art. 15 comma 2) per: a) “manifestazioni” € 400 pro capite x 1 unità b) “progetto neve festivi” € 400 pro capite x 3 unità c) “progetto neve festivi e servizio autisti” € 400 pro capite x 2 unità Per cui avremo, a valere sul fondo totale per i premi di risultato un totale di maggiorazioni per quote teoriche individuali legate a specifici progetti ed obiettivi di € 2.400. Il fondo per premio di risultato (per aree e individuale), risulta quindi per differenza dalle operazioni precedenti, e grava sulle risorse variabili e, in parte e sempre per differenza, sulle risorse stabili ancora così disponibili. Il fondo sarà rideterminato con precisione, in diminuzione o in aumento, in base al calcolo finale esatto degli istituti accessori di cui al punto 3.3, sia nel caso in cui questi istituti assorbano, in totale, una quota maggiore di risorse del fondo rispetto a quanto preventivato di massima, sia nel caso in cui si determinino economia rispetto al preventivato. TOTALE FONDO PREMI DI RISULTATO 2012, salva rideterminazione esatta in sede di liquidazione in applicazione del comma precedente, € 27.915,37, di cui € 25.515,37 quota da ripartire su tutto il personale e € 2.400 quota per il personale interessato dai progetti di cui alle precedenti lettere a, b, c.
PREMI DI RISULTATO. Premi di risultato Progetti di Ricerca
PREMI DI RISULTATO. (2010 e 2011)
PREMI DI RISULTATO. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita nell'ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare riferimento alle piccole imprese. Sono titolari della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali. Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato. Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati. Potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. In relazione a quanto sopra il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità. Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. L'accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione si svolgerà secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale due mesi prima della scadenza dell'accordo. L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Una volta iniziata la procedura negoziale verran...

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  • Premio di risultato La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta Amministrativa, come già in precedenza descritto. Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.