Premio di risultato Clausole campione

Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del prem...
Premio di risultato. (1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività. (2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. (3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata. (4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. (5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni. (6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Premio di risultato a. Il premio di risultato è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione. b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
Premio di risultato. Le Parti, in applicazione della previsione di cui all’art. 48 del vigente CCNL, convengono l’attribuzione di un Premio di risultato che ha come principale presupposto la verifica dei risultati legati al positivo andamento economico delle aziende, tenendo conto anche degli apporti professionali, delle attività svolte e delle funzioni ricoperte. In applicazione dell’accordo nazionale del 23.11.2006 viene istituito il “Premio di Risultato”, riferito ai bilanci d’esercizio del biennio 2006 e 2007. Il Premio di Risultato verrà erogato sotto forma di una tantum nel mese di ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento al personale che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione. Il Premio di risultato compete al personale che abbia superato il periodo di prova. La determinazione, le modalità di erogazione e quant’altro connesso al Premio di Risultato verranno regolati dall’accordo allegato al presente Contratto, di cui fa parte integrante. L’importo del Premio di Risultato, come sopra definito, concernente le singole BCC/CRA sarà ripartito tra il personale interessato applicando la scala parametrale prevista dall’accordo del 23.11.2006, che si allega al presente Contratto, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31.12. dell’anno di misurazione ovvero alla data di risoluzione del rapporto d lavoro. L’erogazione del Premio di Risultato relativo all’anno di misurazione 2006 avverrà nel mese di dicembre 2007. L’erogazione del Premio, avendo la caratteristica di una corresponsione, la cui struttura è correlata dal presente contratto alla misurazione di intervento di produttività, qualità e competitività, gode del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 2 del D.L. n. 67/1997 (Legge 135/97).
Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. Essa avrà ad oggetto erogazioni salariali strettamente correlate ad obiettivi e risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, competitività e qualità. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui ai commi precedenti sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale; dovranno altresì essere coerenti con quanto previsto dalla normativa contributiva e fiscale che prevede particolari agevolazioni in materia di elementi economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello. L'accordo per il premio avrà durata triennale. La contrattazione di secondo livello stabilirà condizioni, tempi e modalità di applicazione del premio di risultato. L'erogazione del premio sarà riproporzionata dall'azienda in riferimento alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori nell'anno precedente. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale. Il premio, a seguito dell'accordo di secondo livello, quando erogato assorbirà sino a concorrenza, ogni trattamento economico collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.l., ovvero, laddove inferiore, è interamente assorbito. Coerentemente con quanto previsto al precedente comma, nelle realtà in cui alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l. risultino vigenti accordi economici di secondo livello, saranno estese le condizioni di cui al presente articolo. Xxxxx restando che gli accordi di secondo livello devono essere depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro in base alle norme di legge vigenti, le parti concordano che gli accordi di secondo livello saranno inviati anche all'O.N.B.S.I. che provvederà a trasmetterli al CNEL per le finalità previste dalla legge.
Premio di risultato. Sono titolari della contrattazione a livello aziendale le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le OOSS nazionali e le OOSS territoriali. Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato. Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale e dovrà riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti. Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. Tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, una volta individuati gli obiettivi in programmi concordati tra le parti, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di più fattori,verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati. Conseguentemente, le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche prop...
Premio di risultato. In applicazione degli accordi intervenuti a livello nazionale (30/11/2001, 10/01/2002, 27/03/2002, 23/11/2006) e avuto riferimento a quanto previsto dal CCNL 7/12/2000 e successivo rinnovo del 27/09/2005 e 21/12/2007 per i quadri direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (PDR). La misura del PDR verrà determinata con il meccanismo individuato dall’accordo allegato al presente contratto (di cui fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, a tutti coloro che nell’anno di misurazione abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, ecc …). Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’esercizio di riferimento, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore a tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione (escluso lo sciopero); rapporto di lavoro a tempo parziale. Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nell’anno di riferimento, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno stesso, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto precedentemente cessati. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. Per i lavoratori...
Premio di risultato. Premessa 1. incentivare le forme di flessibilità aziendale del lavoro; 2. favorire il raggiungimento di specifici obiettivi aziendali; 3. premiare quei lavoratori che maggiormente hanno concorso ad ottenere risultati aziendali. Pertanto, il Premio di risultato è nettamente distinto dalla partecipazione agli utili d’impresa, poiché questi ultimi riguardano risultati di un intero esercizio aziendale annuale, mentre il Premio di risultato è normalmente differenziato per aree, mansioni, specifici obiettivi, particolari gravosità del lavoro, responsabilità e simili. I due Istituti, differenziati nelle forme e negli obiettivi, si presentano come complementari e, quindi, entrambi utili a responsabilizzare la forza lavoro e dare compatibili soddisfazioni economiche ai Lavoratori.
Premio di risultato. In sede di contrattazione di secondo livello va istituito un premio di risultato che sarà rapportato al valore medio del settore del credito. L'attribuzione del premio viene effettuata secondo criteri concordati tra le Parti e ha come presupposto l'individuazione degli incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività emergenti in sede di contrattazione di secondo livello, nonché dei risultati legati all'andamento economico delle Aziende e tenendo conto anche degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta. Nella definizione degli importi relativi al premio di risultato possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative: a) indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale attivo, etc.);
Premio di risultato. Le Parti, al fine di favorire l’incremento del reddito dei Lavoratori compatibile con l’esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, concordando porzioni di retribuzione commisurate agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. In particolare, per permettere l’applicazione della fiscalità ridotta, anche attraverso previsioni alternative di Welfare, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di Secondo livello sottoscritta tra Azienda e R.S.A., avente le caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. In merito agli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art.2 del citato Decreto Ministeriale, le Parti confermano che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori. Inoltre, gli indicatori dovranno essere conformi all’Accordo Quadro Interconfederale e i Premi corrispondenti essere fissati dagli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti dalla R.S.A. e dall’Azienda.