Common use of Premio aziendale di produttività Clause in Contracts

Premio aziendale di produttività. 1. E’ istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello. 2. Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie. 3. Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati. 4. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti: + 2 punti + 4 punti + 6 punti Capo Ufficio € 180 228,42 281,44 I^ Categoria € 170 217,82 268,31 II^ Categoria € 155 198,69 246,24 III^ Categoria € 140 179,78 224,62 5. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo. 6. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro- quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti. 7. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore. 8. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione. 9. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell’incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 -3° comma - della legge 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in Legge 23/5/1997, n.135. 10. Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (SNA ed UNAPASS) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.

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Premio aziendale di produttività. 1. E’ istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello. 2. Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie. 3. Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati. 4. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti: + 2 punti + 4 punti + 6 punti Capo Ufficio € 180 228,42 281,44 I^ Categoria € 170 217,82 268,31 II^ Categoria € 155 198,69 246,24 125,00 165,00 210,00 III^ Categoria € 140 179,78 224,62110,00 150,00 190,00 5. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo. 6. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro- pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti. 7. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore. 8. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione. 9. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell’incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 -3° comma - della legge 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in Legge 23/5/1997, n.135. 10. Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (allo SNA ed UNAPASS) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio aziendale di produttività. 1Al Dipendenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica il presente Contratto Integrativo Aziendale, viene corrisposto un Premio Aziendale di Produttività determinato secondo i principi indicati nell’art. E’ istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello. 285 del CCNL. Il Premio aziendale Aziendale di Produttività è composto da: 1) una parte in cifra fissa, convenzionalmente chiamata PAP (F), che viene corrisposta in unica soluzione nel mese di aprile di ogni anno. Questo importo sarà computabile ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostituiva del preavviso, con esclusione di altra incidenza su qualsiasi altro istituto di legge o di contratto (a titolo esemplificativo, lavoro straordinario, ferie, festività soppresse, mensilità supplementari, ecc.). Al Personale di nuova assunzione o cessato, la corresponsione di questo importo sarà effettuata in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato ed una volta trascorso il periodo di prova. A decorrere dal 1°/1/2010 questo importo sarà corrisposto, in proporzione alla durata del rapporto, al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato; 2) una parte in cifra variabile a seconda dell’andamento di produttività è correlato e redditività delle Imprese nel corso di un esercizio solare, convenzionalmente chiamata PAP (V), che viene corrisposta in unica soluzione sotto forma di Una Tantum nel mese di settembre dell’anno successivo l’esercizio. Questo importo non sarà computabile ai fini del trattamento di fine rapporto e nemmeno dell’indennità sostituiva del preavviso, con esclusione quindi di ogni altra incidenza su qualsiasi altro istituto di legge o di contratto (a titolo esemplificativo, lavoro straordinario, ferie, festività soppresse, mensilità supplementari, ecc.). Al Personale di nuova assunzione, la corresponsione di questo importo sarà effettuata in proporzione al raggiungimento periodo di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri effettivo servizio prestato nel corso dell’esercizio solare di riferimento. Per quanto riguarda il Personale cessato: sarà determinato un importo calcolato sulla media dei PAP (V) eventualmente erogati nei due mesi di settembre immediatamente precedenti la data di cessazione, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati che sarà riconosciuto in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie. 3. Il riferimento per la misurazione dell’incremento proporzione al periodo di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati. 4. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti: + 2 punti + 4 punti + 6 punti Capo Ufficio € 180 228,42 281,44 I^ Categoria € 170 217,82 268,31 II^ Categoria € 155 198,69 246,24 III^ Categoria € 140 179,78 224,62 5. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo. 6. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro- quota per i lavoratori assunti e/o licenziati effettivo servizio prestato nel corso dell’anno di riferimentocessazione e in quello precedente. Questo importo non verrà corrisposto al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato; 3) una parte dovuta al consolidamento di tre PAP (V) erogati nel triennio di riferimento (con effettiva erogazione di almeno due su tre), convenzionalmente chiamata PAP (C), che viene consolidata nel PAP (F) a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’erogazione del terzo dei tre PAP (V) cui si riferisce e corrisposta nel mese di aprile dello stesso anno insieme al PAP (F). Il PAP verrà corrisposto al personale con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori rapporto di lavoro a tempo parziale ed agli apprendisti. 7in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa. Qualora Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico o con trattamento economico ridotto nel corso dell’anno cui si riferisce la condizione per la effettiva corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo PAP - l’anno di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè percezione per gli importi di cui ai Numeri 1) e 3) e l’anno precedente la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine sua erogazione per l’importo di cui al successivo comma. In caso Numero 2) - il PAP spetta in proporzione al periodo di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valoreeffettivo servizio prestato. 8. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione. 9. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell’incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 -3° comma - della legge 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in Legge 23/5/1997, n.135. 10. Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (SNA ed UNAPASS) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Premio aziendale di produttività. 1. E’ istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello. 2. Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie. 3. Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati. 4. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti: + 2 punti + 4 punti + 6 punti Capo Ufficio € 180 228,42 281,44 I^ Categoria € 170 217,82 268,31 II^ Categoria € 155 198,69 246,24 III^ Categoria € 140 179,78 224,62: 5. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo. 6. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro- pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti. 7. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore. 8. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione. 9. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell’incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 -3° comma - della legge 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in Legge 23/5/1997, n.135. 10. Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (allo SNA ed UNAPASS) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio aziendale di produttività. 1. E' istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello. 2. Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie. 3. Il riferimento per la misurazione dell’incremento dell'incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati. 4. Il parametro è convenuto nella misura di 2 punti percentuali aggiuntivi al tasso di inflazione verificato nell'anno di osservazione. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori se le provvigioni di incremento provvigionaleun determinato anno (anno di osservazione) subiscono un incremento, aggiuntivo rispetto a quelle dell'anno precedente, pari o superiore al tasso valore percentuale di cui sopra. La condizione per la corresponsione del Premio nel 1998 si verifica qualora nel 1997 l'incremento delle provvigioni lorde rispetto all'anno precedente sia pari o superiore al 4,5% (2,5 di inflazione reale, sono i seguenti: programmata + 2 punti + 4 punti + 6 punti Capo Ufficio € 180 228,42 281,44 I^ Categoria € 170 217,82 268,31 II^ Categoria € 155 198,69 246,24 III^ Categoria € 140 179,78 224,62 5punti), e così via per gli anni successivi. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicatii seguenti importi, determinati in misura fissa una tantumfissa, salvo quanto specificato al paragrafo successivo. 6: • Capo Ufficio e Ia categoria: £ 280.000 lorde una tantum. • IIa e IIIa categoria: £ 230.000 lorde una tantum. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattalicontrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. TFR. Gli stessi saranno corrisposti pro- pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno dell'anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti. 7. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore. 8parziale. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno dell'anno successivo a quello di osservazione. 9. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell’incertezza dell'incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’artall'art. 12 -3° comma - della legge 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo all'ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall’artdall'art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in Legge 23/5/1997, n.135. 10. Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (SNA ed UNAPASSSNA) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo. Nel prendere atto della novità della disciplina retributivo-premiante introdotta dal presente articolo, le parti concordano sulla necessità di un attento monitoraggio degli effetti determinati dalla relativa applicazione. Pertanto SNA da una parte ed XX.XX. dei lavoratori dall'altra, si incontreranno dopo un biennio compiuto di applicazione della presente normativa. Tale incontro avrà luogo entro il 31 dicembre 1999. E' in facoltà di ciascun agente di sostituire il meccanismo di determinazione e corresponsione del premio aziendale di produttività, di cui ai precedenti commi, con la corresponsione di un premio annuale delle misure sottoindicate, ragguagliabili per/12 in relazione alla durata del rapporto di lavoro, nonché ad eventuali rapporti a tempo parziale o di apprendistato: • Capo Ufficio e Ia Categoria: £ 200.000 • IIa e IIIa Categoria: £ 170.000 La facoltà di cui sopra, valida per tutti i dipendenti, dovrà essere esercitata mediante opzione, a valere per tutta la durata del CCNL, da notificare a ciascun dipendente in forza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, ovvero, ai nuovi assunti, al momento dell'assunzione stessa. Per l'anno 1997 l'erogazione del Premio di partecipazione avrà luogo entro il 31.7.1998.

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Samples: CCNL Impiegati Di Agenzie Di Assicurazione Sna