PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni, decorsi i quali, le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci prescrizione di 10 anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). ART. 24
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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO Il Codice Civile (Artart. 2952) dispone che, che per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Grave e Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci prescrizione di 10 anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). ART. 23
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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci prescrizione di 10 anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). ART. 16
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