Common use of PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL Clause in Contracts

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO‌ Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni, decorsi i quali, le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: www.popolarebari.it

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO‌ Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci prescrizione di 10 anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). ART. 24

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO‌ Il Codice Civile (Artart. 2952) dispone che, che per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Grave e Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: Polizza Cpi Finanziamenti Business a Premio Unico

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO‌ Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci prescrizione di 10 anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). ART. 23

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL. CONTRATTO‌ Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci prescrizione di 10 anni, decorsi i quali, quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). ART. 16

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Samples: cnpitalia.it