Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato Clausole campione

Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato. 1. I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno. 2. Ogni pozzo ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve essere dotato di idoneo strumento di misura dell’acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento ed eventualmente installarne uno proprio, previo accordo tra le parti. 3. In caso di inosservanza, il Gestore può sospendere l’erogazione dell’acqua potabile e l’Autorità competente l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura, fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell’Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l’interruzione e per l’eventuale successiva riattivazione dell’utenza, sono a carico dell’Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti. 4. Per quanto riguarda la quantificazione dei volumi di acqua reflua scaricata in fognatura dagli Utenti dotati di approvvigionamento idrico autonomo tramite pozzo privato ad uso domestico, il Gestore del servizio di fognatura e depurazione conteggerà un quantitativo di acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo. Tale quantitativo sarà pari a quanto dichiarato dall’utente se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73 mc a persona. Nel caso in cui l’Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da pozzo e del volume erogato dall’acquedotto con un minimo di 73 mc all’anno a persona.
Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato. 1. I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno. 2. In caso di inosservanza, il Gestore interromperà l’erogazione dell’acqua potabile fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell’Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l’interruzione e per l’eventuale successiva riattivazione dell’utenza, sono a carico dell’Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

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  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

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