Approvvigionamento idrico Clausole campione

Approvvigionamento idrico. Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale occorre che i modi e gli impianti di distribuzione ed erogazione dell'acqua all'interno degli edifici assicurino i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti norme per le acque destinate al consumo umano e alle imprese produttrici di alimenti e bevande. Per le acque destinate a usi diversi debbono essere assicurati gli specifici requisiti previsti dalle relative norme speciali.
Approvvigionamento idrico. Tutti i comuni dell’Associazione fanno riferimento, per l’approvvigionamento idrico all’ acquedotto “primario”. Non si rilevano puntuali criticità se non quelle legate alla rete nel suo complesso. Unica eccezione il Comune di Molinella, dove risulta critica la connessione della rete con il sistema primario; occorre pertanto prevedere una accelerazione su tutti gli interventi che consentano di aumentare l’affidabilità dei collegamenti. Il Piano di Interventi di ATO prevede per i comuni dell’associazione Terre di Pianura interventi per un totale di 11 milioni di euro circa da finanziare entro il 2010; il 90% di questi interventi trova mediamente la copertura finanziaria attraverso il sistema tariffario. Oltre agli interventi legati alle espansioni urbanistiche e ai lotti di completamento, il piano di ATO individua, comune per comune, gli interventi necessari ad un complessivo miglioramento del servizio ed efficienza della rete: - nel Comune di Baricella, il potenziamento del tratto che interessa il comparto industriale di via Bianchetta; - nel Comune di Budrio, la bonifica delle condotte (tratto da Fossa Marza a Trasversale di Pianura, Via Partendo, Via Visita, via Cantarana, via Casoni, via Grandi), la bonifica con spostamento (via. Viazza Destra e via Zenzalino Nord), ed l’estensione della rete acquedottistica (da via Morte a via Cantarana, via Mori). - nel Comune di Granarolo interventi legati ad estensioni della rete acquedottistica nei tratti di via Chiesa di Viadagola e di via Gramsci; - nel Comune di Malalbergo la bonifica di alcuni tratti di condotte in via Ca' Bianca in località Ponticelli, in via Costa località Altedo dove verrà realizzato anche un serbatoio ed in via Nazionale, località Pegola per il tratto di rete aereo; - nel Comune di Minerbio, interventi legati alle attuazione di espansioni urbanistiche e dei lotti di completamento produttivi di Via Ronchi Inferiore (comp. X0.00, X0.00); - nel Comune di Molinella, adeguamento dell’impianto acquedottistico, manutenzione straordinaria dei serbatoi, bonifica ed eventuale sostituzione degli alimentatori, sistema di adduzione Malalbergo – Molinella. In termini di disponibilità della risorsa idrica per uso industriale la presenza del Canale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx può rappresentare una risorsa anche per il settore industriale, anche se resta da verificare la fattibilità di tale tipo di utilizzo.
Approvvigionamento idrico. Ogni nuovo edificio destinato alla residenza non può essere dichiarato abitabile né essere materialmente occupato in tutto o in parte se non è provvisto di acqua potabile divisa in misura proporzionale al numero dei locali e sufficiente alle necessità personali e domestiche delle persone destinate a risiedervi. Tutti gli alloggi devono avere un acquaio separato dai servizi igienici. Gli acquai ed ogni altro apparecchio per l’evacuazione di acqua devono avere lo scarico provvisto di chiusura idraulica permanente. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile devono essere collegati con il pubblico acquedotto a spese del proprietario dell’immobile ai sensi di quanto descritto dalla delibera 4/2/1977 dei Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dell’inquinamento pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n° 48 del 21/2/1977.
Approvvigionamento idrico. 1. Ogni edificio deve essere dotato di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili. 2. Per gli aspetti tecnici e amministrativi si rimanda al Regolamento del Servizio Idrico Integrato1 (S.I.I.) del Gestore del Servizio per gli insediamenti allacciati alla rete di distribuzione dell’acqua potabile. 3. Per gli insediamenti non serviti dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile l’acqua può essere prelevata da pozzi freatici privati ed utilizzata per fini potabili purché risulti conforme ai requisiti fissati dalla normativa vigente2,3,4. 4. Per l'approvvigionamento idrico per fini non idropotabili attraverso l'emungimento da acque sotterranee nonché per le modalità di realizzazione dei pozzi si rimanda alla normativa vigente4,5,6,7,8,9,10,11.
Approvvigionamento idrico. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nel D.Lgs. 31/2001 del 2 febbraio 2001, in merito alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il rifornimento di acqua, proveniente dalla rete idrica comunale, è utilizzato per la pulizia delle superficie interne e dei servizi igienici sanitari.
Approvvigionamento idrico. La zona non risulta allacciata alla rete di distribuzione idrica comunale, (la zona non risulta servita) attualmente l’approvvigionamento idrico avviene da fonte autonoma tramite un pozzo privato regolarmente autorizzato, al momento del rilascio della Concessione Edilizia N. 197/88 con cui è stato edificato il fabbricato attuale; a seguito autorizzazione Regione Sardegna Prot. 3001/U del 04/08/1988, da cui si evince anche l'esatta ubicazione sia del pozzo che della fossa biologica (Allegati 2/3). Lo stato di fatto, non modificato dagli scriventi, è stato asseverato anche dal CTU del Tribunale di Oristano, Ing. Aru, a seguito di consulenza tecnica d'Ufficio del Tribunale di Oristano, essendo stato l'immobile in oggetto acquistato in Asta Giudiziaria. (Allegato 4). Inoltre, nonostante le acque del pozzo non siano destinate ad uso alimentare, si è provveduto alle analisi biologiche delle acque, e si sta provvedendo all'installazione di un potabilizzatore per uso domestico.
Approvvigionamento idrico. 1. L’approvvigionamento idrico per uso umano può avvenire mediante acquedotto o pozzo. 2. Nel caso di approvvigionamento idrico per uso umano mediante pozzo o sorgente autonomi: il certificato di agibilità dell’edificio è subordinato alla presentazione del certificato di potabilità dell’acqua, dell’autorità competente o di altro soggetto abilitato se l’approvvigionamento è da pozzo o sorgente autonomi, o autocertificazione se da acquedotto.
Approvvigionamento idrico. L'affittuario è autorizzato a servirsi per il fabbisogno dell'alpe delle sorgenti e dei ruscelli esis- tenti sul territorio dei pascoli di estivazione. La realizzazione dell'acquedotto vero e proprio (captazioni di sorgente, serbatoi, condotte, fontane) è compito del locatore. L'affittuario pro- vvede alla relativa manutenzione, alla pulizia e alla messa fuori esercizio alla fine della sta- gione. L'affittuario deve attuare le misure di protezione ordinate per le sorgenti (recinzione delle zone di protezione, ecc.). Le spese che derivano dai prelievi d'acqua prescritti dalla legge sono a carico dell'affittuario.

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  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • ANNULLAMENTO VIAGGIO In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia opererà nei seguenti casi: - decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid-19) o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; - guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abil itazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. Restano ferme le esclusioni generali già indicate nel DIP Base.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.