Common use of Presentazione delle liste elettorali Clause in Contracts

Presentazione delle liste elettorali. Xxxxxxx presentare le liste elettorali: 1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.: a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021; b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale; c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni. 2. devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’A.Ra.N., che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista, possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all’A.Ra.N., che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso. È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l’acquisizione dei dati elettorali consentendo all’A.Ra.N. di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l’Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. L’A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’A.Ra.N., anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Non possono presentare le liste elettorali: 1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto; 2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale; 3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro; 4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo; 5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali. È compito della Commissione Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

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Samples: Protocollo Per La Definizione Del Calendario Delle Votazioni, Accordo Collettivo Quadro, Elections and Union Representation Agreement

Presentazione delle liste elettorali. Xxxxxxx Possono presentare le liste elettorali: 1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.: a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021; b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale; c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni. 2. devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’A.Ra.N., che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista, possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all’A.Ra.N., che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso. È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l’acquisizione dei dati elettorali consentendo all’A.Ra.N. di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l’Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. L’A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’A.Ra.N., anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Non possono presentare le liste elettorali: 1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto; 2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale; 3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro; 4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo; 5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali. È compito della Commissione Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

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Samples: Rinnovo Delle Rsu

Presentazione delle liste elettorali. Xxxxxxx presentare le liste elettorali: 1. ) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle nonché all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 146/1990 e s.m.i.successive modificazioni e integrazioni: a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti indicate nel vigente CCNQ di contrattazione distribuzione delle prerogative sindacali per il triennio 2019biennio 2008-20212009, comprese quelle ammesse con riserva; b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale; c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni. 2. ) devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, RSU nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 146/1990 e s.m.i., entro il termine fissatosuccessive modificazioni e integrazioni, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) b e c). c. La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali elettorali congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, entro il termine utile alla presentazione delle liste nella presente tornata, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’A.Ra.N.all’Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista, lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. 1998 può essere presentata all’A.Ra.N.all’Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in In questo caso, caso vale quanto indicato al precedente capoverso. È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l’acquisizione dei dati elettorali consentendo all’A.Ra.N. di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l’Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. L’A.Ra.N. L’Aran pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco non è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica solamente che alcune organizzazioni sindacaliquelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2)sopra, hanno scelto di farlo presso l’A.Ra.N.attraverso l’attestato Aran, anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienzaelettorali. Non possono presentare le liste elettorali: 1. ) le singole organizzazioni sindacali aggregate aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto; 2. ) le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione la denominazione esatta dell’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente come risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale; 3. ) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loroloro (es. lista congiunta "uil scuola e cisl scuola" o "snals - confsal e flc cgil"); 4. ) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo; 5. ) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali. È E' compito della Commissione Elettorale elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

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Samples: Elections and Union Representation

Presentazione delle liste elettorali. Xxxxxxx presentare le liste elettorali: 1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.: a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021; b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni Confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale; c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni. 2. devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle che sono le stesse che hanno sottoscritto il Protocollo di cui alla lettera A). A dette organizzazioni non è richiesto alcun atto di adesione all'Accordo predetto. Nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, esse devono formalmente dimostrare di aderire alle Confederazioni firmatarie, tramite attestazione della Confederazione stessa, da allegare alla lista elettorale; 2) le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 146/1990 e s.m.i., successive modificazioni ed integrazioni. A dette organizzazioni è richiesta la formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 entro il termine fissatoultimo fissato al 18 ottobre 2004 indicato nel Protocollo di cui al punto A), tutte le altre solo se non vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni. Le organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel cui al precedente punto 1 lett. a)2) consegnano la documentazione ivi richiesta (adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, bstatuto e atto costitutivo) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale l'originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all’A.Ra.N.all'Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto all'atto della presentazione della lista, lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello delle statuto e dell’atto dell'atto costitutivo, l’attestato l'attestato rilasciato dall’A.Ra.N. dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto l'avvenuto rilascio dell’attestato dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. 1998 può essere presentata all’A.Ra.N.all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in In questo caso, caso vale quanto indicato al precedente capoverso. È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l’acquisizione dei dati elettorali consentendo all’A.Ra.N. di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l’Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. L’A.Ra.N. L'Aran pubblica sul proprio sito internet l’elenco l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’A.Ra.N., anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Non possono presentare le liste elettorali: 1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto; 2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale; 3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro; 4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo; 5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali. È compito della Commissione Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

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Samples: Relazioni Sindacali