Common use of PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE – “MOSAICO” Clause in Contracts

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE – “MOSAICO”. Il Contraente ha la possibilità di integrare le prestazioni previste al precedente articolo 3. con una o più delle seguenti coperture aggiuntive facoltative denominate complessivamente “Mosaico”: A) COPERTURA CAPITALE SICURO Tale copertura prevede il pagamento da parte della Compagnia di un capitale ulteriore (“Capitale Assicurato Perdita”), in aggiunta al capitale caso morte derivante dalla maggiorazione standard/minima, se, in caso di morte dell’Assicurato, la differenza tra il controvalore della polizza alla data della liquidazione e il controvalore dei premi residui, presenti un valore negativo. La durata della copertura non può eccedere l’età massima prevista per la permanenza delle coperture aggiuntive, come previsto dall’art. 4.5. Ai fini del calcolo del Capitale Assicurato Perdita si considererà: - per importo della polizza da liquidare, si intende il controvalore lordo di polizza determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo interno per il relativo NAV alla data di liquidazione delle stesse. - per premi residui, si intende la somma di tutti i premi versati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto - per controvalore della polizza, si intende la somma del prodotto delle quote dei Fondi Interni cui è collegata e del rispettivo valore unitario, alla data di liquidazione. Al fine di proteggere il controvalore della polizza dal rischio di eventuali oscillazioni negative del valore delle quote dei Fondi Interni dalla data in cui la Compagnia viene a conoscenza della morte dell’Assicurato fino alla data di liquidazione ai Beneficiari, la Compagnia provvede a trasferire il controvalore delle suddette quote in un Fondo Interno denominato “Liquidity”1, appositamente istituito. A seguito del completamento di tutte le pratiche amministrative (produzione della documentazione necessaria prevista dall’art. 17, inclusa quella ulteriore necessaria alla valutazione delle condizioni di salute all’atto del decesso) e della valutazione del sinistro, la Compagnia provvede a liquidare il controvalore delle quote di quest’ultimo fondo al beneficiari, aumentato della/e maggiorazione/i associate al contratto. Il premio assicurativo verrà calcolato giornalmente per ciascun giorno in cui si verifica la perdita/minusvalenza moltiplicando il capitale assicurato per il rateo del tasso di premio corrispondente all’età dell’assicurato, come riportato nella TABELLA PREMI ASSICURATIVI. L’eventuale addebito del premio, su base mensile, avverrà l’ultimo giorno lavorativo del mese. La corresponsione del premio avviene tramite la cancellazione di un numero di quote di pari controvalore del/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Al premio mensile, viene applicato un minimo pari a 0,50€ e corrisposto anticipatamente all’inizio di ciascun mese solare. Nel caso in cui il premio calcolato con la metodologia di cui sopra sia superiore a tale minimo, lo stesso non sarà addebitato in quanto già corrisposto. Nel caso in cui, l’ammontare del premio mensile sia inferiore allo 0,50€ non sarà addebitato l’importo del premio alla fine del mese di competenza. Nel caso in cui la polizza venga riscattata totalmente o liquidata prima dell’ultimo giorno lavorativo del mese, tale conguaglio viene effettuato rispettivamente il giorno di riscatto o il giorno di liquidazione se non coincidente con l’ultimo giorno del mese stesso. Il contraente deve scegliere ed indicare nell’apposito modulo l’importo del massimale assicurato, entro i limiti previsti dalla tabella presente nell’art. 4.1. In funzione di tali limiti potranno essere previste visite mediche e/o esami legati all’età dell’assicurato e al massimale assicurato (vedi paragrafo relativo). In caso di decesso dell’assicurato, se la “Perdita/Minusvalenza” è superiore al massimale indicato nell’apposito modulo la liquidazione avverrà per l’importo del massimale. Il massimale può essere variato secondo quanto previsto nell’art. 4.2. È possibile inoltre cambiare il tipo di copertura all’interno del “Mosaico” o sospendere le stesse in qualsiasi momento con le modalità previste nell’ art. 4.2. Dal momento in cui la Compagnia riceve la notizia del decesso dell’assicurato, la Compagnia interromperà il calcolo del premio assicurativo. B) COPERTURA CAPITALE COSTANTE Tale copertura prevede, in caso di morte dell’Assicurato, il pagamento ai beneficiari di un capitale fisso predeterminato (ma modificabile nel tempo secondo i bisogni dell’Assicurato). La durata della copertura non può eccedere l’età massima prevista per la permanenza delle coperture aggiuntive, come previsto dall’art. 4.5. Il calcolo dell’ammontare del premio assicurativo avverrà su base mensile secondo l’età al primo giorno di ciascun mese ed il capitale assicurato. La corresponsione del premio avviene in via anticipata il primo giorno lavorativo di ciascun mese attraverso la cancellazione di un numero di quote pari al controvalore del premio nel/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Il capitale minimo assicurabile, per la Copertura “Capitale Costante”, è di 10.000€ ed il premio minimo mensile è di 0,10€.

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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE – “MOSAICO”. Il Contraente ha la possibilità di integrare le prestazioni previste al precedente articolo 3. con una o più delle seguenti coperture aggiuntive facoltative denominate complessivamente “Mosaico”: A) COPERTURA CAPITALE SICURO Tale copertura prevede il pagamento da parte della Compagnia di un capitale ulteriore (“Capitale Assicurato Perdita”), in aggiunta al capitale caso morte derivante dalla maggiorazione standard/minima, se, in caso di morte dell’Assicurato, la differenza tra il controvalore della polizza alla data della liquidazione e il controvalore dei premi residui, presenti un valore negativo. La durata della copertura non può eccedere l’età massima prevista per la permanenza delle coperture aggiuntive, come previsto dall’art. 4.5. Ai fini del calcolo del Capitale Assicurato Perdita si considererà: - per importo della polizza da liquidare, si intende il controvalore lordo di polizza determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo interno per il relativo NAV alla data di liquidazione delle stesse. - per premi residui, si intende la somma di tutti i premi versati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto - per controvalore della polizza, si intende la somma del prodotto delle quote dei Fondi Interni cui è collegata e del rispettivo valore unitario, alla data di liquidazione. Al fine di proteggere il controvalore della polizza dal rischio di eventuali oscillazioni negative del valore delle quote dei Fondi Interni dalla data in cui la Compagnia viene a conoscenza della morte dell’Assicurato fino alla data di liquidazione ai Beneficiari, la Compagnia provvede a trasferire il controvalore delle suddette quote in un Fondo Interno denominato “Liquidity”1, appositamente istituito. A seguito del completamento di tutte le pratiche amministrative (produzione della documentazione necessaria prevista dall’art. 17, inclusa quella ulteriore necessaria alla valutazione delle condizioni di salute all’atto del decesso) e della valutazione del sinistro, la Compagnia provvede a liquidare il controvalore delle quote di quest’ultimo fondo al ai beneficiari, aumentato della/e maggiorazione/i associate al contratto. Il premio assicurativo verrà calcolato giornalmente per ciascun giorno in cui si verifica la perdita/minusvalenza moltiplicando il capitale assicurato per il rateo del tasso di premio corrispondente all’età dell’assicurato, come riportato nella TABELLA PREMI ASSICURATIVI. L’eventuale addebito del premio, su base mensile, avverrà l’ultimo giorno lavorativo del mese. La corresponsione del premio avviene tramite la cancellazione di un numero di quote di pari controvalore del/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Al premio mensile, viene applicato un minimo pari a 0,50€ e corrisposto anticipatamente all’inizio di ciascun mese solare. Nel caso in cui il premio calcolato con la metodologia di cui sopra sia superiore a tale minimo, lo stesso non sarà addebitato in quanto già corrisposto. Nel caso in cui, l’ammontare del premio mensile sia inferiore allo 0,50€ non sarà addebitato l’importo del premio alla fine del mese di competenza. Nel caso in cui la polizza venga riscattata totalmente o liquidata prima dell’ultimo giorno lavorativo del mese, tale conguaglio viene effettuato rispettivamente il giorno di riscatto o il giorno di liquidazione se non coincidente con l’ultimo giorno del mese stesso. Il contraente deve scegliere ed indicare nell’apposito modulo l’importo del massimale assicurato, entro i limiti previsti dalla tabella presente nell’art. 4.14.1 e non deve essere superiore all’80% del valore dei premi residui al momento dell’attivazione della Copertura Capitale Sicuro. In funzione di tali limiti potranno essere previste visite mediche e/o esami legati all’età dell’assicurato e al massimale assicurato (vedi paragrafo relativo). In caso di decesso dell’assicurato, se la “Perdita/Minusvalenza” è superiore al massimale indicato nell’apposito modulo la liquidazione avverrà per l’importo del massimale. Il massimale può essere variato secondo quanto previsto nell’art. 4.2. È possibile inoltre cambiare il tipo di copertura all’interno del “Mosaico” o sospendere le stesse in qualsiasi momento con le modalità previste nell’ art. 4.2. Dal momento in cui la Compagnia riceve la notizia del decesso dell’assicurato, la Compagnia interromperà il calcolo del premio assicurativo. B) COPERTURA CAPITALE COSTANTE Tale copertura prevede, in caso di morte dell’Assicurato, il pagamento ai beneficiari di un capitale fisso predeterminato (ma modificabile nel tempo secondo i bisogni dell’Assicurato). La durata della copertura non può eccedere l’età massima prevista per la permanenza delle coperture aggiuntive, come previsto dall’art. 4.5. Il calcolo dell’ammontare del premio assicurativo avverrà su base mensile secondo l’età al primo giorno di ciascun mese ed il capitale assicurato. La corresponsione del premio avviene in via anticipata il primo giorno lavorativo di ciascun mese attraverso la cancellazione di un numero di quote pari al controvalore del premio nel/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Il capitale minimo assicurabile, per la Copertura “Capitale Costante”, è di 10.000€ ed il premio minimo mensile è di 0,10€..

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Ai fini del calcolo del Capitale Assicurato Perdita si considererà: - per importo della polizza da liquidare, si intende il controvalore lordo di polizza determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo interno per il relativo NAV alla data di liquidazione delle stesse. - per premi residui, si intende la somma di tutti i premi versati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto - per controvalore della polizza, si intende la somma del prodotto delle quote dei Fondi Interni cui è collegata e del rispettivo valore unitario, alla data di liquidazione. Al fine di proteggere il controvalore della polizza dal rischio di eventuali oscillazioni negative del valore delle quote dei Fondi Interni dalla data in cui la Compagnia viene a conoscenza della morte dell’Assicurato fino alla data di liquidazione ai Beneficiari, la Compagnia provvede a trasferire il controvalore delle suddette quote in un Fondo Interno denominato “Liquidity”1, appositamente istituito. A seguito del completamento di tutte le pratiche amministrative (produzione della documentazione necessaria prevista dall’art. 17, inclusa quella ulteriore necessaria alla valutazione delle condizioni di salute all’atto del decesso) e della valutazione del sinistro, la Compagnia provvede a liquidare il controvalore delle quote di quest’ultimo fondo al ai beneficiari, aumentato della/e maggiorazione/i associate al contratto. Il premio assicurativo verrà calcolato giornalmente per ciascun giorno in cui si verifica la perdita/minusvalenza moltiplicando il capitale assicurato per il rateo del tasso di premio corrispondente all’età dell’assicurato, come riportato nella TABELLA PREMI ASSICURATIVI. L’eventuale addebito del premio, su base mensile, avverrà l’ultimo giorno lavorativo del mese. La corresponsione del premio avviene tramite la cancellazione di un numero di quote di pari controvalore del/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Al premio mensile, viene applicato un minimo pari a 0,50€ e corrisposto anticipatamente all’inizio di ciascun mese solare. Nel caso in cui il premio calcolato con la metodologia di cui sopra sia superiore a tale minimo, lo stesso non sarà addebitato in quanto già corrisposto. Nel caso in cui, l’ammontare del premio mensile sia inferiore allo 0,50€ non sarà addebitato l’importo del premio alla fine del mese di competenza. Nel caso in cui la polizza venga riscattata totalmente o liquidata prima dell’ultimo giorno lavorativo del mese, tale conguaglio viene effettuato rispettivamente il giorno di riscatto o il giorno di liquidazione se non coincidente con l’ultimo giorno del mese stesso. Il contraente deve scegliere ed indicare nell’apposito modulo l’importo del massimale assicurato, entro i limiti previsti dalla tabella presente nell’art. 4.14.1 e non deve essere superiore all’80% del valore dei premi residui al momento dell’attivazione della Copertura Capitale Sicuro. In funzione di tali limiti potranno essere previste visite mediche e/o esami legati all’età dell’assicurato e al massimale assicurato (vedi paragrafo relativo). In caso di decesso dell’assicurato, se la “Perdita/Minusvalenza” è superiore al massimale indicato nell’apposito modulo la liquidazione avverrà per l’importo del massimale. Il massimale può essere variato secondo quanto previsto nell’art. 4.2. È possibile inoltre cambiare il tipo di copertura all’interno del “Mosaico” o sospendere le stesse in qualsiasi momento con le modalità previste nell’ art. 4.2. Dal momento in cui la Compagnia riceve la notizia del decesso dell’assicurato, la Compagnia interromperà il calcolo del premio assicurativo. B) COPERTURA CAPITALE COSTANTE Tale copertura prevede, in caso di morte dell’Assicurato, il pagamento ai beneficiari di un capitale fisso predeterminato (ma modificabile nel tempo secondo i bisogni dell’Assicurato). La durata della copertura non può eccedere l’età massima prevista per la permanenza delle coperture aggiuntive, come previsto dall’art. 4.5. Il calcolo dell’ammontare del premio assicurativo avverrà su base mensile secondo l’età al primo giorno di ciascun mese ed il capitale assicurato. La corresponsione del premio avviene in via anticipata il primo giorno lavorativo di ciascun mese attraverso la cancellazione di un numero di quote pari al controvalore del premio nel/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Il capitale minimo assicurabile, per la Copertura “Capitale Costante”, è di 10.000€ ed il premio minimo mensile è di 0,10€..

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Ai fini del calcolo del Capitale Assicurato Perdita si considererà: - per importo della polizza da liquidare, si intende il controvalore lordo di polizza determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo interno per il relativo NAV alla data di liquidazione delle stesse. - per premi residui, si intende la somma di tutti i premi versati inclusi quelli aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali proporzionati al valore della polizza alla data di ciascun riscatto - per controvalore della polizza, si intende la somma del prodotto delle quote dei Fondi Interni cui è collegata e del rispettivo valore unitario, alla data di liquidazione. Al fine di proteggere il controvalore della polizza dal rischio di eventuali oscillazioni negative del valore delle quote dei Fondi Interni dalla data in cui la Compagnia viene a conoscenza della morte dell’Assicurato fino alla data di liquidazione ai Beneficiari, la Compagnia provvede a trasferire il controvalore delle suddette quote in un Fondo Interno denominato “Liquidity”1, appositamente istituito. A seguito del completamento di tutte le pratiche amministrative (produzione della documentazione necessaria prevista dall’art. 17, inclusa quella ulteriore necessaria alla valutazione delle condizioni di salute all’atto del decesso) e della valutazione del sinistro, la Compagnia provvede a liquidare il controvalore delle quote di quest’ultimo fondo al beneficiarial/i beneficiario/i, aumentato della/e maggiorazione/i associate al contratto. Il premio assicurativo verrà calcolato giornalmente per quotidianamente in ciascun giorno in cui si verifica la perdita/minusvalenza moltiplicando il capitale assicurato per il rateo del tasso di premio corrispondente all’età dell’assicurato, come riportato nella TABELLA PREMI ASSICURATIVI. L’eventuale addebito del premio, su base mensile, avverrà l’ultimo giorno lavorativo del mese. La corresponsione del premio avviene tramite la cancellazione di un numero di quote di pari controvalore del/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Al premio mensile, viene applicato un minimo pari a 0,50€ e corrisposto anticipatamente all’inizio di ciascun mese solare. Nel caso in cui il premio calcolato con la metodologia di cui sopra sia superiore a tale minimo, lo stesso non sarà addebitato in quanto già corrisposto. Nel caso in cui, l’ammontare del premio mensile sia inferiore allo 0,50€ non sarà addebitato l’importo del premio alla fine del mese di competenza. Nel caso in cui la polizza venga riscattata totalmente o liquidata prima dell’ultimo giorno lavorativo del mese, tale conguaglio viene effettuato rispettivamente il giorno di riscatto o il giorno di liquidazione se non coincidente con l’ultimo giorno del mese stesso. Il contraente deve scegliere ed indicare nell’apposito modulo l’importo del massimale assicurato, entro i limiti previsti dalla tabella presente nell’art. 4.14.1 e non deve essere superiore all’80% del valore dei premi residui al momento dell’attivazione della Copertura Capitale Sicuro. In funzione di tali limiti potranno essere previste visite mediche e/o esami legati all’età dell’assicurato e al massimale assicurato (vedi paragrafo relativo). In caso di decesso dell’assicurato, se la “Perdita/Minusvalenza” è superiore al massimale indicato nell’apposito modulo la liquidazione avverrà per l’importo del massimale. Il massimale può essere variato secondo quanto previsto nell’art. 4.2. È possibile inoltre cambiare il tipo di copertura all’interno del “Mosaico” o sospendere le stesse in qualsiasi momento con le modalità previste nell’ art. 4.2art.4.2. Dal momento in cui la Compagnia riceve la notizia del decesso dell’assicuratodell’Assicurato, la Compagnia interromperà il calcolo del premio assicurativo. B) COPERTURA CAPITALE COSTANTE Tale copertura prevede, in caso di morte dell’Assicurato, il pagamento ai beneficiari di un capitale fisso predeterminato (ma modificabile nel tempo secondo i bisogni dell’Assicurato). La durata della copertura non può eccedere l’età massima prevista per la permanenza delle coperture aggiuntive, come previsto dall’art. 4.5. Il calcolo dell’ammontare del premio assicurativo avverrà su base mensile secondo l’età al primo giorno di ciascun mese ed il capitale assicurato. La corresponsione del premio avviene in via anticipata il primo giorno lavorativo di ciascun mese attraverso la cancellazione di un numero di quote pari al controvalore del premio nel/i fondo/i interno/i in cui è investito il contratto. Il capitale minimo assicurabile, per la Copertura “Capitale Costante”, è di 10.000€ ed il premio minimo mensile è di 0,10€..

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