Common use of Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo Clause in Contracts

Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella del Contratto di Mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di ammortamento, concesso dall’Ente Erogatore del Mutuo a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Si conviene in ogni caso che la copertura assicurativa può avere una durata minima di 60 mesi e massima di 360 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente, Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente

Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto di Mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di ammortamento, Finanziamento concesso dall’Ente Erogatore del Mutuo finanziamento a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Si conviene in ogni caso che la Il Contratto di Finanziamento di cui alla presente copertura assicurativa può avere una durata minima di 60 10 mesi e massima di 360 120 mesi, salvo fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura per il verificarsi delle cause caso morte pari a 75 anni non compiuti.  Prestazione in caso di cessazione decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione di cui relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) 6 delle Condizioni di Assicurazione. In caso Assicurazione per le informazioni di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salutedettaglio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte

Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella del Contratto di Mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di ammortamento, Finanziamento concesso dall’Ente Erogatore del Mutuo finanziamento a ciascun Assicuratociascuna Impresa Aderente che aderirà alla presente polizza collettiva, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Si conviene in ogni caso che la copertura assicurativa può avere una durata minima di 60 6 mesi e massima di 360 120 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del MutuoFinanziamento, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente