Prestazioni assicurative e garanzie offerte Clausole campione

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il Contratto prevede l’erogazione di prestazioni alla scadenza del Contratto medesimo e in caso di decesso dell’Assicurato. Alla scadenza del Contratto, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato a condizione che sia in vita, un capitale pari alla somma dei seguenti importi: • in relazione alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo, il controvalore delle quote detenute dal Contraente in tale Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero di tali quote per il Valore Unitario della Quota, calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data di sca- denza del Contratto; • in relazione alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato. Per la mi- sura e le modalità di determinazione del Capitale Assicurato si vedano i successivi Artt. 12 e 13. In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale pari alla somma dei seguenti importi: A. il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, assegnate al Contraente in relazione alla parte del Premio Investito allocata nel medesimo Fondo Interno Assicurativo, calcolato con riferimento al Valore Unitario della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione del decesso dell’Assicurato, secondo quanto indicato all’Art. 23 delle presenti Condizioni di Assicurazione; e B. il Capitale Assicurato, calcolato secondo le modalità previste agli Artt.12 e 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione (la somma degli importi sub (A) e (B) costituisce il Capitale Caso Morte). Il Capitale Caso Morte verrà maggiorato del seguente importo: i. in caso di decesso dell’Assicurato nel primo Anno Assicurativo di durata del Contratto, un im- porto pari ai costi gravanti sul Premio Versato come indicati nel successivo Art. 7; o ii. in caso di decesso dell’Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, una percentuale del Capitale Caso Morte, definita in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso, come descritto nella tabella sottostante: 18-45 35% 46-55 25% 56-65 10% 66-oltre 1% In ogni caso, il valore dell’incremento di cui al punto (ii), non può superare l’importo di Euro 50.000. Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Prestito personale BancoPosta, sottoscritto il Modulo di Adesione della copertura assicurativa Postaprotezione Prestito - per il quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico anticipato, una copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione offerte da Poste Assicura S.p.A., così come di seguito meglio individuate) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Prestito personale, secondo il piano di ammortamento originario, verso l’Ente Erogante al verificarsi della Morte dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Prestito personale BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. e il Beneficiario è l’Assicurato stesso. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Prestito personale, da un minimo di 12 ad un massimo di 120 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita, al verificarsi del primo dei seguenti eventi: 1. esercizio del diritto di recesso dalle garanzie assicurative diverse dall’assicurazione in caso di Morte pre- state da Poste Assicura S.p.A.; 2. Morte dell’Assicurato;
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto è stipulato per l’intera durata del mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermo il limite massimo di durata di 10 anni per le garanzie Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione. Nel caso di mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle le garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi: 1. esercizio del diritto di recesso dalle garanzie assicurative diverse dall’assicurazione in caso di Morte pre- state da Poste Assicura S.p.A.; 2. Morte dell’Assicurato; 3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.; 4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., raggiungimento del decimo anno di copertura; 5. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., raggiungimento della data di effettivo pensionamento dell’Assicurato; 6. estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere comunque in essere la copertura. Si precisa che in caso di mutuo cointestato gli eventi di cui ai punti 2., 3. e 5. comportano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: A) Prestazioni in caso di Decesso Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute/Que- stionario Anamnestico e si evidenzia la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste. Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di vita b) Prestazione in caso di decesso
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: 3.a Prestazioni in caso di vita a scadenza 3.b Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: 3.a Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato Qualora il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso, per effetto dei costi risultasse inferiore al premio versato, Poste Vita S.p.A. si impegna comunque a liquidare un importo almeno pari al premio versato. In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio, per effetto dei costi di ottenere una liquidazione di importo inferiore al premio versato. La misura degli importi da liquidare dalla Compagnia in caso di riscatto esercitato da parte del Contraente, sarà determinata sulla base dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata, fermo restando che tali importi saranno, in ogni caso, almeno pari al Premio Investito (al netto di eventuali riscatti parziali). Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assi- curative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurative: – la corresponsione di un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto. Si rinvia all'Art. 11 I) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; – la corresponsione di una cedola annuale di importo variabile durante la vita del contratto in caso di vita dell’Assicurato nel caso il Contraente abbia sottoscritto alla stipula l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale". La scelta dell'opzione non può essere effettuata o modificata durante la vigenza del contratto. Si rinvia all'Art. 11 II) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; – la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. Si rinvia all'Art. 11 III) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale componente di premio relativo ai rischi demografici. La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 5, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata al netto delle eventuali cedole corrisposte. Qualora il Contraente abbia esercitato l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale” al momento della sottoscrizione della proposta, la rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale non si consolida con il capitale rivalutato ma viene corrisposta secondo le modalità definite all’Art. 11 II) delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%.
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: 2.1 Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato Qualora il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso, per effetto dei costi risultasse inferiore al premio versato, Poste Vita S.p.A. si impegna comunque a liquidare un importo almeno pari al premio versato.