Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
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Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’artdell'art. 3 6 del D. LgsD.Lgs. 25.2.2000 n. 6181/2015, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, commi 1 e 2 ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale lo svolgimento di tipo orizzontale eprestazioni supplementari, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanaleintendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti in relazione alle giornate, alle settimane o ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o mistomesi; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart 25dall'art. Riduzione dell'orario di lavoro. Il lavoro supplementare è ammesso:
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Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori lavora- tori a tempo pieno dallʹart dall'art 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
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Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’artattuazione, dell'art. 3 6 del D. LgsD.Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, 81/2015 commi 1 e 2 ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale eparziale, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanaleintendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti in relazione alle giornate, alle settimane o ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o mistomesi; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale verti.cale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart dall'art. 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
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Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart dall'art 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
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Samples: Partnership Agreement
Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione attuazione, dell’art. 3 6 del D. LgsD.Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, 81/2015 commi 1 e 2 ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale eparziale, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanaleintendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le Parti in relazione alle giornate, alle settimane o ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o mistomesi; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart dall'art. 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
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Samples: Collective Labor Agreement
Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’artdell'art. 3 del D. LgsD.Lgs. 25.2.2000 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dall’artdall'art. 46 del D. LgsD.Lgs. 10.9.2003 10 settembre 2003 n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart 25dall'art. . Il lavoro supplementare è ammesso:
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Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’artdell'art. 3 del D. LgsD.Lgs. 25.2.2000 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall’artdall'art. 46 del D. LgsX.Xxx. 10.9.2003 10 settembre 2003, n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart dall'art. 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
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Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione attuazione, dell’art. 3 6 del D. LgsD.Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, 81/2015 commi 1 e 2 ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale eparziale, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanaleintendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti in relazione alle giornate, alle settimane o ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o mistomesi; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dallʹart dall'art. 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
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