Common use of Prevenzione dei conflitti collettivi Clause in Contracts

Prevenzione dei conflitti collettivi. Nel comune intento di prevenire situazioni che, all’interno del sistema del Credito Cooperativo, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le Parti stipulanti convengono sull’opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri. A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui all'art. 24, legge 23 luglio 1991, n.223. In particolare le Parti stipulanti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato. PARTE PRIMA FEDERCASSE 20 Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende, informano a mezzo di apposita comunicazione scritta gli Organismi sindacali aziendali e, anche per il tramite delle Federazioni locali, gli organismi sindacali locali, stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, e, su loro richiesta, procedono all’esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi. Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto all'attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni. Nell’ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/4/2000, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni, con riferimento alle prestazioni ordinarie. Nei casi di trasferimenti collettivi derivanti dai processi di cui alla presente parte prima, le parti possono, altresì, prevedere temporanee misure di sostegno al fine di attenuare le conseguenze di eventuali disagi connessi alla mobilità territoriale dei lavoratori, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e per la mobilità; tali strumenti potranno agire di concerto con ulteriori strumenti di legge e di contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Prevenzione dei conflitti collettivi. Nel comune intento di prevenire situazioni cheLe Parti, all’interno del sistema del Credito Cooperativoin applicazione dell’art 11 bis, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionaliconcordano quanto segue: Il primo capoverso della Parte Prima, le Parti stipulanti convengono sull’opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri. A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui all'art. 24, legge 23 luglio 1991, n.223. In particolare le Parti stipulanti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato. PARTE PRIMA FEDERCASSE 20 integrato come segue: - Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende, Aziende informano a mezzo di apposita comunicazione scritta gli Organismi sindacali aziendali e, anche per il tramite delle Federazioni localilocali o delle Capogruppo, gli organismi sindacali locali, stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, e, su loro richiesta, procedono all’esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi. Le suddette procedure L’informativa, ai sensi dell’art. 11 bis n. 4 capoverso 6, dovrà comunque essere inviata alla Delegazione di informazione Gruppo, per il tramite della Capogruppo. - dopo il primo capoverso della Parte Prima, viene aggiunto il seguente: In Aziende e Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, nei processi di esame congiunto sono attivate successivamente riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) di rilevanza strategica per il Gruppo Bancario Cooperativo che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, la Capogruppo informa, congiuntamente all’Azienda o alla fase decisionaleBanca interessata, ma preventivamente rispetto all'attuazione operativa delle a mezzo di apposita comunicazione scritta, la Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all’art. 11 bis, comma 1, e gli Organismi sindacali aziendali, e, su loro richiesta congiunta, si procede all’esame tra le parti in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavorolavoro derivanti da tali processi. La comunicazione scritta è inviata, per conoscenza, anche a Federcasse ed alle Segreterie Nazionali. - Al secondo comma dette procedure dovranno esaurirsi in 20 giorni. − dopo il primo capoverso della Parte Seconda, viene aggiunto il seguente: Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e scorporo, che coinvolgano Aziende e/o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, la Capogruppo, congiuntamente alle Aziende e/o alle Banche interessate, al fine di ricercare idonee soluzioni, procede ad informare preventivamente la Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all’art. 11 bis, comma 1, e gli Organismi sindacali aziendali, illustrando i propri obiettivi operativi e strategici, mediante apposito documento di sintesi. L’informativa è inviata, per conoscenza, anche a Federcasse ed alle Segreterie Nazionali. - l’attuale quarto capoverso della Parte Seconda, viene modificato e integrato come segue: Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni le Organizzazioni sindacali locali e gli Organismi sindacali aziendali di cui sopra possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione delle Aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 25 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata). In caso di aziende o banche aderenti facenti parte il Gruppo Bancario Cooperativo, l’attivazione della procedura di confronto va richiesta alla ricerca Capogruppo dalla Delegazione di idonee soluzioni. Nell’ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” Gruppo congiuntamente agli Organismi sindacali aziendali di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e sopra. - all’attuale ottavo capoverso della Previdenza Sociale del 28/4/2000Parte Seconda, n. 157 e successive modificazioni viene modificata la seguente previsione: Nel caso di mancato accordo in sede locale, ovvero in sede di Gruppo per Aziende e/o integrazioniBanche aderenti ad un gruppo bancario Cooperativo, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con riferimento alle prestazioni ordinarie. Nei casi comunicazione non oltre 7 giorni a Federcasse, di trasferimenti collettivi derivanti dai processi attivare una fase di confronto, tra le medesime parti di cui alla presente prima fase della procedura, che deve esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata). La capogruppo sarà assistita da Federcasse. − dopo il primo capoverso della Parte Terza, viene aggiunto il seguente: Nei processi (di ristrutturazione, innovazioni tecnologiche, ecc.) che possono comunque comportare esuberi di personale ed in tutte le ulteriori ipotesi nelle quali si può concretizzare la fattispecie prevista dall’art. 24, legge 23 luglio 1991, n. 223, che coinvolgano Aziende o Banche aderenti, facenti parte primadel Gruppo Bancario Cooperativo, la Capogruppo, congiuntamente all’Azienda o alla Banca interessata, si impegna a inviare alla Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all’art. 11 bis, comma 1, ed agli Organismi sindacali aziendali, una preventiva informazione mediante apposito documento di sintesi, contenente anche indicazione delle componenti della voce “costo del lavoro” con particolare riferimento al personale dipendente, illustrando i propri obiettivi operativi e strategici. L’informativa è inviata, per conoscenza, anche a Federcasse ed alle Segreterie Nazionali. - l’attuale quarto capoverso della Parte Terza, viene modificato e integrato come segue: Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, gli stipulanti Organismi sindacali a livello locale di cui sopra possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione dell'Azienda interessata. Detta procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata). - all’attuale quarto capoverso della Parte Terza viene aggiunta la seguente previsione: In caso di Aziende o Banche aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo, l’attivazione della procedura di confronto va richiesta alla Capogruppo dalla Delegazione Sindacale di Gruppo congiuntamente agli Organismi sindacali aziendali. - l’attuale sesto capoverso della Parte Terza viene modificato e integrato come segue: Nel caso di mancato accordo in sede locale, ovvero in sede di Gruppo per Aziende e/o Banche aderenti ad un gruppo bancario Cooperativo, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 7 giorni a Federcasse, di attivare una fase di confronto, tra le medesime parti possonodi cui alla prima fase della procedura, altresìche deve esaurirsi entro 22 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, prevedere temporanee misure di sostegno al fine di attenuare le conseguenze di eventuali disagi connessi alla mobilità territoriale dei lavoratori, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e per la mobilità; tali strumenti potranno agire di concerto con ulteriori strumenti di legge e di contrattose concordata). La capogruppo sarà assistita da Federcasse.

Appears in 2 contracts

Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo