REVISIONE DEI PREZZI In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
CONSIDERAZIONI FINALI etiche, ambientali o sociali. Una sfida chiave nell’implementare RRI (e CSR) all’interno delle aziende è rappresentata dalle priorità in conflitto tra le aspirazioni dell’azienda stessa in termini di profitti e crescita sul mercato APPENDICE da un lato, e gli obiettivi sociali in materia di sostenibilità, preoccupazioni etiche o benessere dall’altro. Ne consegue che oggi l’affermazione dei principi RRI nell’Industria è ancora in una fase iniziale. Le iniziative per implementarla praticamente sono ancora limitate, per lo più wuwswo .paierri.sitonale per Xxxxxxxx Xxxxxxx - UNIONCAMERE GiuseRpipceercSaaelodnInianoPviaazzizoaneSRaellsupsotniosa2b1ile0i0n1I8ta7liRa >om4a7 REPORT RICERCA ED INNOVAZIONE RESPONSABILE IN ITALIA legate a progetti di cooperazione all’interno dei programmi quadro dell’UE (ad esempio, Industria responsabile, Bussola, Smart-Map, Innovazione vivente) e alcune iniziative a livello di singolo Paese (ad esempio il quadro EPSRC del Regno Unito, l’Organizzazione dei Paesi Bassi per il programma Responsible Innovation di Scientific Research, l’iniziativa ORBIT). Questi approcci includono testimonianze, pratiche migliori, progetti e anche la selezione e/o lo sviluppo di strumenti per l’implementazione di aspetti specifici di RRI. Sono necessarie ulteriori indagini e sperimentazioni per comprendere meglio le azioni, i driver e le sfide per l’implementazione concreta della RRI, anche rispetto alle pratiche esistenti in materia di responsabilità sociale (nonché di qualità, gestione del rischio e dell’innovazione) che almeno parzialmente si adattano a una o più dimensioni RRI. Per favorire un migliore allineamento degli obiettivi RRI con la strategia aziendale e la corretta implementazione dei suoi principi nella pratica operativa, riteniamo fondamentale integrare i compiti per l’operatività RRI all’interno delle funzioni/ dipartimenti esistenti dell’azienda, e inquadrare le azioni RRI all’interno o in prossimità di processi e strumenti che sono già noti o implementati dall’Azienda stessa. I sistemi e gli strumenti di gestione aziendale, che sono più vicini agli obiettivi RRI e potrebbero fornire un quadro per facilitare la loro attuazione, sono quelli forniti dalla Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR), che è correlata alla “responsabilità delle imprese per i loro impatti sulla società”. Un limite delle iniziative di CSR esistenti è che esse sono spesso incentrate sulle ultime fasi dello sviluppo del prodotto e del ciclo di vita, come la fabbricazione, l’uso o lo smaltimento, mentre si concentrano in modo limitato sulle attività di R&D e Innovazione. La spinta ad adottare la RRI potrebbe aiutare a colmare questa lacuna, affrontando le precedenti fasi di ricerca e innovazione con una ulteriore, forte motivazione. L’introduzione della RRI consentirebbe di identificare in anticipo i bisogni, le preoccupazioni e le sfide sociali e aumentare la desiderabilità del prodotto e gli impatti sociali riducendo al minimo i cambiamenti nelle ultime fasi, quindi i costi. La stessa CSR può fornire spunti utili sulle possibili vie per un’implementazione più semplice e pratica della RRI nel contesto industriale.
REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.
Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
Modalità di erogazione del servizio Il servizio consiste nel fornire supporto e assistenza telefonica e a domicilio, presso l’ambulatorio medico ai MMG e PLS del territorio di riferimento del singolo lotto. Il servizio dovrà essere erogato in modo tale che ciascun MMG e PLS incluso nel lotto sia supportato a partire dall’installazione del software di cartella clinica elettronica integrato con Medir presso la postazione di lavoro del medico stesso. Nel paragrafo 3.6 sono fornite dettagliate informazioni sui tempi previsti per le installazioni dei software di cartella clinica integrati presso tutti i medici sardi. I tutor saranno coordinati e coadiuvati dai tutor di Sardegna IT (d’ora in poi chiamati “tutor Sardegna IT”) che, inoltre, ne cureranno anche la formazione iniziale, come specificato meglio più avanti. Per ogni lotto ci saranno dei “tutor Sardegna IT” di riferimento ai quali i tutor degli aggiudicatari si potranno rivolgere per la definizione della programmazione e delle attività. Nel servizio fornito dalle aziende aggiudicatarie dovrà, inoltre, essere compresa la figura di un coordinatore di progetto che interagisca con Sardegna IT per questioni di carattere organizzativo e amministrativo come la raccolta e l’invio della reportistica settimanale sulle attività, la rendicontazione contabile bimestrale e ogni altra questione inerente gli aspetti della gestione del servizio reso nel suo complesso. Il coordinatore di progetto dell’azienda aggiudicataria si occuperà, pertanto, di fungere da interfaccia tra i tutor e i “tutor Sardegna IT”, occupandosi di recepire le indicazioni di questi ultimi sugli aspetti organizzativi del servizio e le informazioni sulle necessità specifiche dei medici. Per l’erogazione del servizio, i tutor dovranno effettuare formazione adeguata tramite frequenza a corsi frontali, e/o corsi on line e/o studio di manualistica in modo da poter fornire il supporto ai medici per ognuno dei software di cartella clinica in uso ai MMG e PLS della RAS. La tabella 2 del paragrafo 3.7 riporta la tipologia di software in uso presso i MMG e PLS ricompresi in ciascun lotto. La formazione verso i tutor sarà erogata dai produttori dei software di cartella clinica per quanto concerne, in generale, le funzionalità principali del software e, in particolare, la loro integrazione sul sistema Medir. Si specifica, al riguardo, che questo tipo di formazione non è da considerarsi preliminare all’avvio delle attività di tutoraggio, pertanto, potrà essere erogata anche durante lo svolgimento del servizio. Per quanto riguarda, invece, la formazione dei tutor sulle attività da svolgere e le modalità da seguire per la loro attuazione, essa sarà erogata dai “tutor Sardegna IT” che fungeranno anche da coordinatori delle attività stesse. Ai tutor sarà fornita tutta la documentazione tecnica necessaria per la conoscenza del sistema Medir, del suo funzionamento e del funzionamento degli applicativi e dei sistemi ad esso collegati. Si specifica che questo tipo di formazione è da considerarsi un’attività propedeutica e pertanto sarà erogata agli aggiudicatari prima dell’avvio del servizio verso i medici. Di seguito si riepilogano le attività che i tutor sono chiamati a svolgere, si specifica che quest’elenco è indicativo e non esaustivo, dovendosi adattare alle esigenze che emergeranno in relazione al servizio durante l’esecuzione dello stesso: - Fornire supporto per le attività di installazione e configurazione dei software applicativi necessari per l’utilizzo del sistema Medir (software per la gestione delle cartelle cliniche, applicativo per la registrazione del consenso al trattamento dei dati personali, applicativo per l’accesso alla VPN, software per l’utilizzo dei certificati di autenticazione e firma della CNS). - Verifica della corretta funzionalità degli applicativi utilizzati dal medico e interagenti con il sistema Medir. - Supporto e formazione del medico per l’attività sul FSE (es. interrogazione del FSE, invio e recupero documenti, etc.). - Supporto al medico per eventuali problematiche inerenti i software, con indicazione del canale corretto da seguire per segnalare/risolvere la problematica stessa. - Supporto al medico per eventuali problematiche inerenti la connettività, con indicazione del canale corretto da seguire per segnalare/risolvere la problematica stessa. - Supporto su attività di autenticazione e firma di documenti mediante l’utilizzo della CNS. - Tracciamento dell’attività svolta mediante apposito verbale di intervento controfirmato dal medico. Si riportano, inoltre, le attività inerenti il supporto a distanza e la gestione organizzativa del servizio: - Contatto con i medici per la verifica delle attività e il rilevamento di eventuali problematiche, sia su segnalazione e richiesta del medico, che periodicamente secondo un calendario definito insieme ai “tutor Sardegna IT” e comunque nel rispetto degli SLA definiti in seguito. - Monitoraggio dello stato di avanzamento dei ticket e verifica della chiusura degli stessi. - Supporto e collaborazione con i diversi centri di assistenza attivi sul sistema a seconda delle esigenze del servizio. - Tracciamento delle attività di contatto e di supporto (secondo modalità concordate con i “tutor Sardegna IT”). - Redazione di reportistica settimanale sulle attività svolte. Xxxx compito del coordinatore di progetto dell’Azienda aggiudicataria programmare l’attività di tutoraggio, fatta salva la possibilità di intervenire in emergenza e/o su esplicita richiesta del medico. Eventuali interventi in emergenza dovranno comunque essere valutati con i coordinatori di Sardegna IT, secondo un protocollo concordato preventivamente. La tipologia dell’attività da svolgere necessita di interattività tra i tutor e i “tutor Sardegna IT”.
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Modalità di esecuzione del servizio 1. All’esito della stipula dell’Accordo Quadro, i servizi saranno espletati con stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione dei servizi, di tutte le certificazioni prodotte in sede di gara, quale requisito di ammissione alla stessa, e di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, da cui è scaturito il punteggio attribuito dalla commissione, delle eventuali autorizzazioni prescritte anche in materia ambientale (a tal proposito si richiama l’art. 18.2 del capitolato tecnico), e si impegna a realizzarli secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante ed a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite negli atti di gara e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione del presente Accordo. 3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro - Lotto ****, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. 5. L’Appaltatore s’impegna espressamente a: - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante il monitoraggio della conformità dei servizi alle previsioni del presente Accordo Quadro - Lotto *** e dei relativi contratti attuativi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; - osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle prestazioni; - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l’approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 in merito al permanere di “un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto”, così come specificata agli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara – criterio 4; - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro - Lotto **** o degli eventuali contratti attuativi; 6. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.