Previsioni finali Clausole campione
Previsioni finali. Articolo 25 (Modifiche alla disciplina delle operazioni di politica monetaria)
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente la disciplina delle presenti Condizioni generali, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dei Contratti quadro, dandone comunicazione alla Controparte tramite PEC.
2. La Banca comunica alle controparti le modifiche di cui al comma 1 di norma almeno quattordici giorni prima della data di cui all’articolo “Data di applicazione e decorrenza” della versione modificata oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1, salvo che un termine minore sia determinato dall’esigenza della Banca di rispettare i termini contenuti in atti per essa vincolanti.
3. Successivamente alla ricezione della comunicazione delle modifiche ai sensi del comma 1, la partecipazione della Controparte a nuove operazioni come regolate dalla disciplina modificata implica accettazione delle modifiche comunicate. In ogni caso, la Controparte accetta e riconosce che le modifiche hanno effetto a partire dalla data specificata nell’articolo “Data di applicazione e decorrenza” della versione modificata delle Condizioni generali, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dei Contratti quadro, oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1.
4. La Controparte prende atto che le operazioni di politica monetaria possono essere disciplinate da disposizioni direttamente applicabili adottate dalla BCE anche in difformità da quanto stabilito nelle Condizioni generali, nei Contratti quadro, nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e rispettivi allegati e anche in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3.
5. La Banca comunica tempestivamente alle controparti le disposizioni di cui al comma 4 con le modalità di cui al comma 1.
Articolo 26 (Legge applicabile)
Articolo 27 (Foro competente)
1. Per ogni controversia tra la Banca e la Controparte in dipendenza dei rapporti di cui alle operazioni di politica monetaria, il Foro competente è in via esclusiva quello del luogo in cui è situata l’amministrazione centrale della Banca.
2. Quanto previsto dal comma 1 non limita il diritto della Banca ad avviare procedimenti nelle sedi giudiziali di qualsiasi altro Paese la cui giurisdizione sia competente.
Articolo 28 (Rimborsi di spese, commissioni e tariffe)
Previsioni finali. Qualsiasi modifica dei contratti di vendita potrà essere fatta solo per iscritto. Il luogo di consegna e di adempimento delle obbligazioni del Venditore sono in ogni caso presso la sede del Venditore. La circostanza che il Venditore non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutigli da una o più clausole delle presenti Condizioni di Vendita o del contratto di vendita regolato dalle stesse non può essere intesa come rinuncia a tali diritti, né può impedirgli di pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza. Qualora una delle clausole delle presenti Condizioni di Vendita dovesse essere dichiarata invalida, illecita od inefficace, le validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata e la disposizione invalida o la parte della disposizione invalida, ove possibile, verrà sostituita da una nuova disposizione che rifletta la volontà delle parti. Le obbligazioni regolate dalle presenti Condizioni di Vendita e dai relativi contratti di compravendita non possono essere cedute delegate o trasferite in tutto o in parte dal Compratore senza il previo consenso scritto del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e qualsivoglia tentata cessione o trasferimento senza tale consenso è nulla e invalida ab initio. Il Venditore si riserva il diritto di cambiare, modificare o integrare le present i Condizioni di Vendita, senza preavviso, pubblicandole nel proprio sito internet.
Previsioni finali. Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente e/o con Organizzazioni diverse dalle firmatarie e si impegnano a ritrovarsi ogni 12 mesi, per verificare l’attualità degli accordi stessi ed l’adozione di quanto previsto da parte dei cittadini; qualora si ravvedesse l’opportunità di modificare gli accordi le Organizzazioni firmatarie si impegnano a favorire il raggiungimento di nuovi accordi unitari.
Previsioni finali. 1. Il trasferimento di diritti e obbligazioni da parte del cliente a terzi richiede il previo consenso scritto di ▇▇▇▇.
2. La compensazione con contropretese del cliente è ammessa solo se tali contropretese sono indiscusse o passate in giudicato. Il cliente potrà esercitare il diritto di ritenzione solamente nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale. WIKA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ SE & Co. KG ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tel. +▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇-▇ Fax +▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇
Previsioni finali. Ford Italia potrà cedere la totalità o parzialità dei diritti e obblighi previsti dall’accordo in qualsiasi momento. Diversamente, l’Utilizzatore Finale non potrà trasferire o cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti da questo accordo, salvo autorizzazione scritta da Ford Italia. Il presente accordo è regolato dalla legge Italiana. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita al giudizio esclusivo del Foro di Roma. E’ espressamente fatto salvo, tuttavia, il diritto della Ford di adire qualsiasi Autorità giudiziaria che, in assenza della presente deroga, sarebbe competente in applicazione dei criteri ordinari di competenza giurisdizionale previsti dal codice di procedura civile. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. Luogo e data , / / Timbro dell’Utilizzatore Finale e Firma leggibile del legale rappresentante Timbro del FordPartner e Firma leggibile del legale rappresentante Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Utilizzare Finale dichiara di ben conoscere ed accettare specificamente le clausole sotto indicate:
Previsioni finali. Il presente atto è subordinato alle necessarie autorizzazioni/concessioni/permessi del Comune interessato dai lavori e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
