PRIVILEGIO GENERALE Clausole campione
PRIVILEGIO GENERALE. I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente atto sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
PRIVILEGIO GENERALE. I crediti nascenti dalle anticipazioni di cui al presente Protocollo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile.
PRIVILEGIO GENERALE. I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
PRIVILEGIO GENERALE. 48.1 Presa d'atto del privilegio generale dei Finanziatori.
PRIVILEGIO GENERALE. Gli eventuali crediti nascenti dall'erogazione del Contributo di cui al presente contratto sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
PRIVILEGIO GENERALE. 48.1 Presa d'atto del privilegio generale dei Finanziatori. L'EGA prende atto ed accetta che i crediti dei Finanziatori potranno avere privilegio generale sui beni mobili dell'Affi- datario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 160 del D.Lgs. 12 aprile 2006 ,n. 163 (come sostituito dall'articolo 186 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e come di volta in volta integrato e/o modifica- to e/o sostituito). E' pertanto riservata la più ampia fa- coltà ai Finanziatori di costituire con le forme e le moda- lità di cui alle richiamate disposizioni di legge il privile- gio in parola.
PRIVILEGIO GENERALE. 1. I crediti nascenti dall'erogazione dell’Agevolazione di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile.
