Procedure aperte e ristrette Clausole campione
Procedure aperte e ristrette. (artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
Procedure aperte e ristrette. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all’articolo 3.
Procedure aperte e ristrette. 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all’articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera – invito. Alle procedure ristrette, per l’affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177. (124)
Procedure aperte e ristrette e 28, direttiva 2004/18/CE; artt. 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, ▇.▇▇▇. n. 358/1992; art. 6, D.Lgs. n. 157/1995; art. 76, D.P.R. n. 554/1999)
Procedure aperte e ristrette. 1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta.
2. Il bando e il disciplinare di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattare.
3. Il bando e il disciplinare di gara possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta.
4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Nelle procedure aperte l’Ufficio Contratti e Appalti espleta gli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispone il bando di gara e il disciplinare, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto.
8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.
Procedure aperte e ristrette. (Articolo 37, comma 12, articoli 54, 55, 122 e 124) Il comma 37 dell’art. 3 del Codice definisce procedure aperte le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta. La procedura aperta (in passato definita asta pubblica o pubblico incanto) era considerata dalla legge di contabilità di Stato n. 2440 del 18 novembre 1923 e dal relativo regolamento n. 827 del 23 maggio 1924 il sistema ordinario di scelta del privato contraente e costituiva, unitamente alla procedura ristretta (in passato definita licitazione privata), un sistema di tipo meccanico, in quanto si riteneva che alla P.A. fosse consentita esclusivamente una valutazione delle offerte di carattere meccanico; quest’orientamento è stato valido fino all’introduzione, nell’ordinamento giuridico nazionale, del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introdotta con l’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 8 agosto 1977 n. 584. Oggi, nel regime introdotto dal Codice, non è più riscontrabile questo favor del legislatore nei confronti della procedura aperta rispetto a quella ristretta; infatti, l’art. 54, al comma 1, stabilisce che: Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo di cui al presente codice; il successivo comma 2 prescrive poi che le P.A. aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Le considerazioni fatte dimostrano com’è ormai assolutamente sancita la pari dignità delle due suddette procedure di scelta del contraente; ovviamente, occorre che la P.A. dia informazione, nella determina a contrattare, dei motivi di scelta di una o dell’altra procedura. Come già sottolineato, trattando della procedura d’affidamento, la legislazione in materia prevedeva la possibilità che nel pubblico incanto o nella licitazione privata il verbale di gara, redatto con determinate modalità, in forma pubblica (se ricevuto dal Notaio) o pubblica amministrativa (se ricevuto dall’Ufficiale rogante), poteva avere (se previsto nel bando) la stessa efficacia del contratto d’appalto, con la conseguenza che, quindi, quest’ultimo poteva anche non essere stipulato. Tale facoltà era stata già di fatto eliminata, per i lavori, dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109. Il Codice, oggi, ha certamente espunto, per lavori, servizi e forniture, questa particolare forma di ...
Procedure aperte e ristrette. (art. 55) - Procedure aperte (ex pubblico incanto) sono quelle in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta. Il sistema della procedura aperta si caratterizza, rispetto a quella ristretta, sotto il profilo della massima pubblicizzazione della fase concernente l’apertura delle buste contenenti la documentazione di rito e le offerte economiche, ed offre massime garanzie di regolarità in quanto assoggetta l’intero procedimento di gara al controllo incrociato di tutti i concorrenti che sono portatori d'interessi tra loro contrapposti in ordine all’aggiudicazione del contratto - Procedure ristrette (ex licitazione privata) sono quelle alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui, tuttavia, possono presentare offerte soltanto gli operatori economici appositamente invitati dalle stazioni appaltanti. In base al nuovo Codice dei contratti, nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero dei candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo (prevedendo la cosiddetta “ forcella “). Nelle procedure ristrette, il numero minimo dei candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiori a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Le SS.AA. scelgono di preferenza la procedura ristretta quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le concessioni di lavori pubblici, in particolare, possono essere affidate ai sensi dell’art. 144 del Codice dei contratti oltre che con procedura aperta anche con procedura ristretta utilizzando il criterio dell’offerta economicam...
Procedure aperte e ristrette. 1. Nelle procedure aperte e ristrette la Provincia rende nota l’attivazione della procedura con un bando di gara. Il bando di gara è sottoscritto dal dirigente della struttura organizzativa competente nella materia cui si riferisce il contratto o, se diverso, dal responsabile del procedimento.
2. Il contenuto del bando di gara può essere integrato da un disciplinare di gara contenente ogni ulteriore utile notizia relativa alla partecipazione; il disciplinare di gara è richiamato nel bando ed è pubblicato esclusivamente sul profilo di committente ed all’Albo Pretorio della Provincia, contestualmente alla pubblicazione del bando di gara.
Procedure aperte e ristrette. 1. Nelle procedure aperte e ristrette il Comune procede all’attivazione della procedura con un bando di gara.
Procedure aperte e ristrette. Il Consiglio di Amministrazione della Società, stabilisce, con la determinazione a contrarre di cui all'art. 4 che precede, tenendo conto delle particolari caratteristiche del bene o del servizio che dovrà essere oggetto di aggiudicazione, se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta. Verrà utilizzata di preferenza la procedura ristretta qualora il contratto non abbia per oggetto la sola fornitura o esecuzione del servizio, o quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e potrà prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo il rispetto di un numero minimo previsto dal Codice.
