Procedure aperte e ristrette Clausole campione

Procedure aperte e ristrette. (artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3. 5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
Procedure aperte e ristrette. 1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta. 2. Il bando e il disciplinare di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattare. 3. Il bando e il disciplinare di gara possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta. 4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016. 6. Nelle procedure aperte l’Ufficio Contratti e Appalti espleta gli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispone il bando di gara e il disciplinare, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. 7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. 8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.
Procedure aperte e ristrette. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all’articolo 3.
Procedure aperte e ristrette e 28, direttiva 2004/18/CE; artt. 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, X.Xxx. n. 358/1992; art. 6, D.Lgs. n. 157/1995; art. 76, D.P.R. n. 554/1999)
Procedure aperte e ristrette. 1. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto 3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide; in tal caso non si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta. Le stazioni appaltanti possono comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. 5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 40.
Procedure aperte e ristrette. Il Consiglio di Amministrazione della Società, stabilisce, con la determinazione a contrarre di cui all'art. 4 che precede, tenendo conto delle particolari caratteristiche del bene o del servizio che dovrà essere oggetto di aggiudicazione, se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta. Verrà utilizzata di preferenza la procedura ristretta qualora il contratto non abbia per oggetto la sola fornitura o esecuzione del servizio, o quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e potrà prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo il rispetto di un numero minimo previsto dal Codice.
Procedure aperte e ristrette. 1. Nelle procedure aperte e ristrette il Comune procede all’attivazione della procedura con un bando di gara.
Procedure aperte e ristrette. (art. 55)
Procedure aperte e ristrette. (articoli 3 e 28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20, 23, legge n. 109/1994; Articolo 9, d.lgs. n. 358/1992; Articolo 6, d.lgs. n. 157/1995;