Common use of Procedure aperte e ristrette Clause in Contracts

Procedure aperte e ristrette. 1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta. 2. Il bando e il disciplinare di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattare. 3. Il bando e il disciplinare di gara possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta. 4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016. 6. Nelle procedure aperte l’Ufficio Contratti e Appalti espleta gli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispone il bando di gara e il disciplinare, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. 7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. 8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Procedure aperte e ristrette. (art. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, l. n. 109 del 1994; art. 9, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 6, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 76, d.P.R. n. 554 del 1999) 1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione decreto o la determina a contrattare contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all’articolo 3. 2. Il bando e Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il disciplinare contratto ha per oggetto, oltre che l’esecuzione, anche la progettazione, o quando il criterio di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattareaggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Il bando e il disciplinare di gara possono indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verrà apertaverranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3. 45. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 56. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo salvo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016. 6previsto dall’articolo 62. Nelle direttive comunitarie vi è una scarna definizione delle procedure aperte l’Ufficio Contratti e Appalti espleta ristrette, e viene poi stabilito (art. 28, direttiva 18) che gli adempimenti connessi Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, <<adattate>> ai fini del diritto comunitario. Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici ha nella x. Xxxxxxx stabilito che alla scelta del contraentelicitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, predispone e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante. Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro. Per concludere sui commi da 1 a 3, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed espungere le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l’espressione <<cottimo fiduciario>> che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (art. 3). Il comma 4 lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di gara e il disciplinareuna sola offerta o di due sole offerte, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, l’amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticatavalutarle. 7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. 8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Procedure aperte e ristrette. (art. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, l. n. 109 del 1994; art. 9, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 6, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 76, d.p.r. n. 554 del 1999) 1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione decreto o la determina a contrattare contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all’articolo 3. 2. Il bando e Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il disciplinare contratto ha per oggetto, oltre che l’esecuzione, anche la progettazione, o quando il criterio di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattareaggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Il bando e il disciplinare di gara possono indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verrà apertaverranno valutate. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3. 45. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 56. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari di importo inferiore a quaranta milioni di euro, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016. 6. Nelle direttive comunitarie vi è una scarna definizione delle procedure aperte l’Ufficio Contratti e Appalti espleta ristrette, e viene poi stabilito (art. 28, direttiva 18) che gli adempimenti connessi Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, <<adattate>> ai fini del diritto comunitario. Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici ha nella x. Xxxxxxx stabilito che alla scelta del contraentelicitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, predispone e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante. Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro. Per concludere sui commi da 1 a 3, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed espungere le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l’espressione <<cottimo fiduciario>> che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (art. 3). Il comma 4 lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di gara e il disciplinareuna sola offerta o di due sole offerte, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, l’amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticatavalutarle. 7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. 8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Procedure aperte e ristrette. 1(art. 55) - Procedure aperte (ex pubblico incanto) sono quelle in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta. Il Dirigente competente alla stipulazione sistema della procedura aperta si caratterizza, rispetto a quella ristretta, sotto il profilo della massima pubblicizzazione della fase concernente l’apertura delle buste contenenti la documentazione di rito e le offerte economiche, ed offre massime garanzie di regolarità in quanto assoggetta l’intero procedimento di gara al controllo incrociato di tutti i concorrenti che sono portatori d'interessi tra loro contrapposti in ordine all’aggiudicazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta. 2. Il bando e il disciplinare - Procedure ristrette (ex licitazione privata) sono quelle alle quali ogni operatore economico può chiedere di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattare. 3. Il bando e il disciplinare di gara partecipare ed in cui, tuttavia, possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta. 4. Nelle procedure aperte presentare offerte soltanto gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e appositamente invitati dalle stazioni appaltanti. In base al nuovo Codice dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 5. Nelle contratti, nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara erelative a servizi o forniture, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016. 6. Nelle procedure aperte l’Ufficio Contratti e Appalti espleta gli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispone il bando di gara e il disciplinare, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, ovvero a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. 7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. 8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 quaranta milioni di euro salvo euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero dei candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i casi eccezionali criteri oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo (prevedendo la cosiddetta “ forcella “). Nelle procedure ristrette, il numero minimo dei candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiori a quaranta milioni di euro, se sussistono in cui tale numero soggetti idonei. Le SS.AA. scelgono di preferenza la procedura ristretta quando il decreto legislativo n. 50/2016 consente contratto non ha per oggetto la sola esecuzione o quando il ricorso a procedure negoziatecriterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le concessioni di lavori pubblici, in particolare, possono essere affidate ai sensi dell’art. 144 del Codice dei contratti oltre che con procedura aperta anche con procedura ristretta utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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Samples: Intervento Del Consigliere

Procedure aperte e ristrette. 1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta. 2. Il bando e il disciplinare di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto l’oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattare. 3. Il bando e il disciplinare di gara possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verrà apertaverranno aperte. 4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016. 6. Nelle procedure aperte l’Ufficio e ristrette il Servizio Appalti, Contratti e Appalti espleta gli ed Espropri supporta i Dirigenti interessati negli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispone il bando di gara e il disciplinare, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. 7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. 8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti