Indice
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
45
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2012
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
45
Articolo 1 – Xxxxxxx, finalità e principi pag. 5
Articolo 2 – Tutela dei lavoratori pag. 5
Articolo 3 – Funzioni e competenze pag. 6
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I - LA FASE PRECONTRATTUALE pag. 8
Articolo 4 – Pubblicità e programmazione degli acquisti di beni e servizi pag. 8
Articolo 5 – Pubblicità e programmazione dei lavori pubblici pag. 8
Articolo 6 – Responsabile del procedimento e Direttore esecuzione pag. 8
Articolo 7 – Determinazione a contrattare pag. 9
CAPO II - LA SCELTA DEL CONTRAENTE pag. 10
Sezione I - Disposizioni generali pag. 10
Articolo 8 – Modi di scelta del contraente pag. 10 Articolo 9 – Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria pag. 11 Articolo 10 – Termini per le procedure di aggiudicazione pag. 11
Articolo 11 – Tracciabilità finanziaria e normativa antimafia pag. 11
Sezione II - Sistemi di aggiudicazione e disciplina di gara pag. 12
Articolo 12 – Negoziazione telematica pag. 12
Articolo 13 – Procedure aperte e ristrette pag. 12
Articolo 14 – Procedure negoziate pag. 13
Articolo 15 – Procedura negoziata art. 122 comma 7 del codice dei contratti pag. 14
Articolo 16 – Procedure ristrette semplificate pag. 14
Articolo 17 – Indagini di mercato pag. 14
Articolo 18 – Commissione di gara per procedure aperte o ristrette o negoziate
da affidare con il criterio del prezzo più basso pag. 15
Articolo 19 – Commissione di gara per procedure da affidare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa pag. 15
Articolo 20 – Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso
di progettazione pag. 16
Articolo 21 – Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria pag. 16
Articolo 22 – Comunicazioni ai concorrenti pag. 18
Articolo 23 – Accesso atti di gara pag. 18
Articolo 24 – Gare suddivise in lotti pag. 18
Articolo 25 – Aggiudicazione definitiva pag. 19
Articolo 26 – Convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti
di volontariato pag. 19
Articolo 27 – Affidamenti riservati e riserve di partecipazione Articolo 28 – Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica | pag. 20 pag. 20 |
CAPO III - STIPULAZIONE E ROGITO | pag. 20 |
Sezione I - Atti preliminari alla stipulazione | pag. 20 |
Articolo 29 – Atti preliminari | pag. 20 |
Articolo 30 – Spese contrattuali | pag. 20 |
Articolo 31 – Cauzione definitiva | pag. 21 |
Sezione II - Stipulazione del contratto | pag. 21 |
Articolo 32 – Contenuti ed allegati del contratto | |
Articolo 33 – Forma del contratto | pag. 21 |
Articolo 34 – Soggetto autorizzato alla stipulazione | pag. 22 |
Articolo 35 – Durata del contratto – Proroga – Rinnovo | |
Articolo 36 – Domicilio del contraente e comunicazioni | |
Sezione III - Rogito del contratto | pag. 23 |
Articolo 37 – Ufficiale rogante | pag. 23 |
Articolo 38 – Adempimenti fiscali | pag. 24 |
pag. 24 | |
Sezione I - Efficacia del contratto | pag. 24 |
Articolo 39 – Efficacia | pag. 24 |
Sezione II - Esecuzione del contratto | pag. 24 |
Articolo 40 –Esecuzione | pag. 24 |
Articolo 41 – Modalità di pagamento e anticipi | pag. 25 |
Articolo 42 – Stati di avanzamento | pag. 25 |
Articolo 43 – Cessione del contratto | pag. 25 |
Articolo 44 – Cessione del credito derivante da contratto | pag. 25 |
Articolo 45 – Revisione dei prezzi | pag. 25 |
Articolo 46 – Direzione, collaudo e verifica di conformità | |
Articolo 47 – Recesso dal contratto | pag. 26 |
Articolo 48 – Risoluzione del contratto | pag. 26 |
45
TITOLO III – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
PREMESSA pag. 27
Articolo 49 – Principi e disposizioni generali pag. 27
Articolo 50 – Limiti di importo e divieto di frazionamento pag. 27
CAPO I - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI pag. 28
Articolo 51 –Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia pag. 28
Articolo 52 – Casi e situazioni particolari pag. 28
Articolo 53 – Forme di esecuzione pag. 28
Articolo 54 – Determinazione ed adeguamento dei prezzi pag. 29
Articolo 55 – Mercato elettronico pag. 29
Articolo 56 – Procedure pag. 30
Articolo 57 – Affidamento diretto pag. 31
Articolo 58 – Stipulazione del contratto Articolo 59 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi Articolo 60 – Verifiche della regolare esecuzione | pag. 31 pag. 31 pag. 32 |
CAPO II - LAVORI IN ECONOMIA | pag. 32 |
Articolo 61 – Tipologie di lavori eseguibili in economia | pag. 32 |
Articolo 62 – Modalità di esecuzione | pag. 33 |
Articolo 63 – Procedure di affidamento del cottimo fiduciario | pag. 33 |
Articolo 64 – Limiti di applicazione | pag. 34 |
Articolo 65 – Affidamento diretto | pag. 34 |
Articolo 66 – Lavori d’urgenza | pag. 34 |
Articolo 67 – Lavori di “somma urgenza” | pag. 34 |
Articolo 68 – Programmazione dei lavori in economia | pag. 35 |
Articolo 69 – Contratti misti | pag. 35 |
Articolo 70 – Contenuto del contratto di cottimo | pag. 35 |
Articolo 71 – Stipulazione del contratto e cauzione definitiva | pag. 35 |
Articolo 72 – Varianti | pag. 36 |
Articolo 73 – Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione | pag. 36 |
CAPO III – PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI | pag. 36 |
Articolo 74 – Definizione di servizi tecnici | pag. 36 |
Articolo 75 – Procedura di affidamento | pag. 37 |
TITOLO IV – ALBO FORNITORI PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
45
Articolo 76 – Gestione dell’Albo pag. 38
Articolo 77 – Iscrizione e abilitazione all’Albo pag. 38
Articolo 78 – Aggiornamenti dell’Albo pag. 38
Articolo 79 – Disposizioni transitorie pag. 39
Articolo 80 – Norme finali pag. 39
Allegato “A”
– Forniture in Economia pag. 40
– Servizi in Economia pag. 42
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
45
Articolo 1
Oggetto, finalità e principi
1. Il presente regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Empoli nel rispetto dei principi fissati dalle direttive comunitarie, dalla normativa statale e regionale, e dallo Statuto. Una normativa di dettaglio può essere altresì contenuta nei capitolati o disciplinari o fogli patti e condizioni predisposti con riferimento a ciascun singolo contratto.
2. L’attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, come codificati dall’art 2 del D.Lgs 163/2006.
3. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
a) le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;
b) gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Gli importi indicati o richiamati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Articolo 2
Tutela dei lavoratori
1. Qualunque sia la procedura per l’affidamento o l’aggiudicazione di lavori, forniture o servizi devono essere garantiti:
a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
b) l’applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d) l’adempimento dell’obbligo, ove richiesto, delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario formalmente accertato consente al comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. A tal fine il Comune verifica la sussistenza dei predetti requisiti, anche in esecuzione di eventuali intese sottoscritte con i rappresentanti delle categorie interessate (datori di lavoro e lavoratori) e degli enti previdenziali ed assistenziali competenti.
45
4. In caso di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro da parte del lavoratore utilizzato a qualsiasi titolo in un servizio aggiudicato dal Comune di Empoli ai sensi del presente regolamento la sottoscrizione dell’atto di risoluzione deve essere autenticata dal dirigente della struttura competente sul servizio.
Articolo 3
Funzioni e Competenze
Competenze generali del consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale , per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all’adozione degli atti previsti dall’art. 42 del D.lgs 267/2000.
Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale adotta, nell’ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio Comunale che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. Al fine di assicurare principi dell’uniformità e della trasparenza dell’azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
Competenze del Segretario Generale
Il segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lettera c) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. In coerenza con il disposto di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali” ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obbiettivi negoziali fissati dagli organi dell’Ente.
2) Ai Dirigenti competono in particolare i seguenti atti:
a) L’adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa.
b) L’indizione delle gare di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi, per qualsiasi importo;
c) L’approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
d) La redazione e la pubblicazione di avvisi di gara e bandi di gara, di lettere di invito alle procedure ristrette e negoziale;
e) La determinazione di aggiudicazione e di affidamento
f) La presidenza delle commissioni di gara,
g) Le procedure negoziate e gli affidamenti in economia;
h) L’affidamento di incarichi professionali
i) Le presa d’atto di modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni di imprese ed affitti di aziende;
45
j) Le varianti progettuali ex articolo 132 , comma 1, D.lgs 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione che rientrano nella disponibilità del quadro economico;
k) Le varianti migliorative ex articolo 132, comma 3, secondo periodo, D.lgs 163/2006 e relativo regolamento di attuazione che rientrino nella disponibilità del quadro economico
l) L’autorizzazione al sub-appalto
m) L’esonero della prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse
n) L’approvazione del certificato di collaudo, le cui compatibilità non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
o) La consegna anticipata
p) La proroga del termini di esecuzione del contratto
q) La risoluzione del rapporto contrattuale
r) L’incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive
Servizio “Contratti e Appalti”
1. Il Servizio contratti e appalti collabora con i dirigenti competenti, per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti.
2. Il servizio svolge altresì, attività di consulenza e assistenza giuridica per tutti gli uffici e Servizi dell’Ente in materia precontrattuale e contrattuale.
3. Il servizio contratti e appalti, dispone, ricevuti gli atti tecnici preparatori, la predisposizione e pubblicazione del bando.
4. Il Servizio cura tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese comunicazioni di legge ai concorrenti, alle autorità nazionali e comunitarie e l’incameramento , ove prescritto della cauzioni provvisorie.
Interpretazione del regolamento
1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole sull’interpretazione contenute nelle preleggi e nel codice civile.
TITOLO SECONDO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
45
CAPO I
LA FASE PRECONTRATTUALE
Articolo 4
Pubblicità e programmazione degli acquisti di beni e servizi
0.Xx Comune può approvare ogni anno, ai sensi dell’art. 271 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti”, un programma annuale per l’acquisizione di Beni e Servizi relativi all’anno successivo, e che potranno essere oggetto di uno specifico “avviso di preinformazione”.
2. Il succitato programma elaborato unitamente al bilancio preventivo o altro documento di programmazione economica è diretto, ai sensi Legge Regione Toscana n. 38/2002, a forniture e servizi superiori a 20.000 euro.
3. All’acquisto di beni atti a soddisfare le esigenze degli uffici comunali avente carattere di continuità si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento annuali o pluriennali.
4. I dirigenti dei singoli uffici trasmettono al dirigente dell’Ufficio Economato – Approvvigionamenti, entro il 30 giugno dell’anno antecedente l’esercizio, le richieste di mobili ed arredi, di macchine per ufficio, di attrezzature e di quanto altro necessario al funzionamento degli uffici e servizi comunali.
5. Il dirigente dell’Ufficio Economato – Approvvigionamenti valutate le richieste di cui al comma 3 nonché il fabbisogno di materiali e prodotti di uso corrente e, tenuto conto delle eventuali scorte e giacenze di magazzino, predispone gli schemi di bilancio da inviare all’Area Risorse economiche entro il 30 settembre dell’anno antecedente l’esercizio.
Articolo 5
Pubblicità e programmazione dei lavori pubblici
1. L’Area Lavori Pubblici predispone in conformità alle previsioni dell’art. 128 del Codice dei contratti, entro il 30 settembre di ogni anno e sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero Infrastrutture, il “programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori“. Tali schemi vengono adottati dalla Giunta Comunale entro il 15 ottobre e successivamente pubblicati per 60 giorni all’Albo Pretorio.
2. Dopo la pubblicazione di cui al precedente comma, vengono approvati dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituiscono allegati obbligatori.
Articolo 6
Responsabile del procedimento e Direttore esecuzione
45
Il Dirigente responsabile della struttura, ove non assuma direttamente la qualifica di Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), attribuisce l’incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa , con competenza professionale adeguata all’oggetto dell’appalto.
2. Le funzioni ed i compiti del responsabili di procedimento sono quelli della normativa vigente , in particolari quelli di cui all’articolo 272 e ss. del DPR 207/2011.
3. Il Direttore di esecuzione del contratto è di norma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 272 , comma 5, il responsabile di procedimento.
4. E’ un soggetto diverso nei casi di cui all’art. 300 del DPR 207/2010.
Articolo 7
Determinazione a contrattare
1. L’avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare del dirigente dell'ufficio competente, che individua ai sensi dell’art. 192 Tuel:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) gli elementi essenziali, l’oggetto e la forma del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che ne sono alla base.
2. La determinazione deve altresì contenere:
- l’individuazione del responsabile del procedimento, qualora non già effettuata in precedenti atti;
- nel caso di acquisti di beni e servizi, l’avvenuto accertamento in merito all’esistenza ed all’adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ovvero per beni e servizi comparabili l’indicazione dell’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità CONSIP S.p.A. come limiti massimi;
- nel caso di acquisti di beni e servizi, l’avvenuta verifica dell’esistenza dei rischi da interferenze con eventuale redazione del DUVRI.
3. L’impegno di spesa potrà essere contenuto nella determinazione a contrattare o in un successivo provvedimento purché anteriore alla stipulazione del contratto; qualora la procedura di aggiudicazione non si concluda entro il 31 dicembre, l’impegno dovrà, comunque, essere assunto prima di tale data.
4. È vietato frazionare artificiosamente lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.
5. Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli, ecc.) possono essere approvati contestualmente alla determinazione a contrattare.
6. In caso di procedura negoziata, l’elenco delle ditte da invitare costituisce un allegato agli atti d’ufficio da non pubblicare.
7. Si può prescindere dall’adozione della determinazione a contrattare nel caso di affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quelli di cui agli artt. 125, commi 8 e 11, ultimi periodi, e 204, comma 4, del Codice dei contratti. In tale caso è sufficiente l’adozione della determinazione di affidamento contenente l’impegno di spesa definitivo.
45
8. Per quanto concerne l’affidamento di lavori pubblici la determinazione a contrattare deve contenere generalmente gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara e della validazione.
CAPO II
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 8
Modi di scelta del contraente
1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure “aperte “, “ristrette” “negoziate” ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la migliore offerta è selezionata con i criteri previsti dal Codice dei contratti ed in particolare :
a - “il criterio del prezzo più basso”
b - “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Questo criterio da preferire per servizi e forniture e per i pubblici lavori di notevole importo e/o impatto sulla città nonché con impiego di lavoratori particolarmente esposti a rischio di infortuni.
3. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel bando, nella lettera di invito o nel capitolato speciale d’appalto o d’oneri, vengono indicati criteri, sub criteri, punteggi, sub punteggi in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 2 e 4, Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 , l’Amministrazione valuterà l’offerta con i criteri di cui all’art. 83 del “Codice dei Contratti” e dell’art. 36 della Legge regionale della Toscana n° 38 del 13.7.2007 anche dei seguenti elementi:
a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e servizi;
b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratto di forniture.
5. Nel caso di affidamenti relativi a servizi e forniture, il Comune può ricorrere, altresì, agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Xxxxxx S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza. In particolare, il Comune può ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al sistema dinamico di acquisizione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 287 del
D.P.R. 207 del 2010 e , nel caso di affidamenti sotto il valore della soglia comunitaria, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. (di seguito M.E.P.A.) di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
45
5. In caso non ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 26 della l. 488/1999, il Comune utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.. La stipulazione di un contratto in violazione di detti parametri è causa di responsabilità disciplinare ed erariale, ai sensi della normativa vigente.
6. E’ consentito ricorrere alle procedure in economia nelle ipotesi e a mezzo delle procedure previste dal Codice dei contratti e dal Titolo IV del presente regolamento.
7. L’utilizzo della procedura negoziata può aver luogo esclusivamente nei casi e con i limiti stabiliti dalla legge. Nella determinazione a contrattare deve essere data adeguata motivazione in ordine alla scelta di tale procedura.
Articolo 9
Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria
1. La pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata con le modalità indicate nella determinazione a contrattare e comunque nel rispetto delle previsioni normative.
2. Nel caso di procedure soggette all’integrale applicazione del Codice dei contratti la pubblicazione del bando segue le disposizioni contenute negli artt. 66, 122 e 124 del codice stesso. I quotidiani nazionali o locali su cui pubblicare l’avviso di gara sono scelti dal dirigente competente. In mancanza provvede il dirigente dell'Ufficio Gare Contratti Appalti preferibilmente sulla base del criterio di economicità e/o di diffusione nel territorio.
3. Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul “profilo del committente” di cui all’art. 31 legge regionale 38/2007.
4. L’offerta da presentare per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, fatto salvo quanto previsto per le procedure di cui al Titolo IV, è corredata da una cauzione provvisoria, secondo le modalità e nella misura prevista dalla legge, a garanzia della affidabilità dell’offerta.
5. Per gli affidamenti che non rientrano nell’ambito del Codice dei contratti, il dirigente responsabile può decidere di non richiedere la cauzione provvisoria, dandone atto nel proprio provvedimento.
Articolo 10
Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette i termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalla legge.
2. Nelle procedure negoziate il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
Articolo 11
Tracciabilità finanziaria e normativa antimafia
45
1. Tutte le procedure di affidamento sono assoggettate alla disciplina della “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 1363 e s.m.i. .
2. Il Comune prima della stipula del contratto verificherà che l’operatore economico aggiudicatario sia in regola con la normativa antimafia.
3. Il Comune potrà farsi promotore di tutte quelle iniziative (protocolli o intese di legalità e/o sicurezza dei luoghi di lavoro) con le altre istituzioni ed organismi interessati - Prefetture, istituti previdenziali, Organizzazioni sindacali ecc. -) allo scopo di creare una rete di salvaguardia contro ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata degli appalti del comune di Empoli.
SEZIONE II
Sistemi di aggiudicazione e disciplina di gara
Articolo 12 Negoziazione telematica
1. Il comune intende promuovere l’utilizzo di strumenti telematici per l’approvvigionamento di beni, servizi e d effettuazione lavori ponendo in competizione gli offerenti attraverso l’utilizzo delle reti di telecomunicazioni , dell’informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.
2. Ai fini di cui al precedente comma, nelle gare telematiche verranno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione l’Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico o privato, denominato “gestore del sistema” che avrà il compito della conduzione tecnico-informatica del sistema. Il gestore dovrà provvedere alla sicurezza informatica e sarà responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4. La giunta potrà adottare ogni provvedimento necessario per dare concreta attuazione al presente articolo.
Articolo 13
Procedure aperte e ristrette
1. Nelle procedure aperte e ristrette il Comune procede all’attivazione della procedura con un bando di gara.
2 .Nella “procedura aperta” ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara. Nella “procedura ristretta” possono partecipare solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall’Amministrazione a presentare offerte.
45
3. Il contenuto del bando di gara può essere integrato da un disciplinare contenente ulteriori notizie relative alle modalità di partecipazione; il disciplinare di gara è richiamato nel bando ed è pubblicato all’Xxxx Xxxxxxxx e sul profilo committente, contestualmente alla pubblicazione del bando.
Articolo 14 Procedure negoziate
1. La procedura negoziata trova applicazione nei seguenti casi:
a) fattispecie previste dagli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti;
b) affidamento di servizi e forniture in economia di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente ex art. 125 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente regolamento;
c) affidamento di lavori in economia di importo inferiore a quello stabilito agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente regolamento;
d) affidamento di lavori fino all’importo previsto agli artt. 122 e 204 Codice dei contratti;
e) affidamento di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 32 lettera
g) codice dei contratti, di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente.
La procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale procedimentalizzato, al fine di coniugare i principi di concorrenza e par condicio con quelli di snellezza operatività e celerità.
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 57 codice dei contratti)
2. Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e previa selezione di un di un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Ogni decisione sulle forme di pubblicità deve essere parametrata in funzione della tipologia di appalto e dell’ammontare dell’importo, come già evidenziato nella determina dell’Autorità di vigilanza n. del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 dicembre 2011.
3. Nel rispetto ditali principi, gli operatori possono essere individuati anche tramite “elenchi aperti” prediposti, previo avviso pubblico, al quale tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono accedere. Gli elenchi di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, attraverso ulteriore avviso appositamente predisposto dall’Ente.
4. Gli operatori selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della presentazione richiesta.(c.d. Gara informale). La data di svolgimento della procedura negoziata deve essere indicata nella lettera di invito per dare modo alla ditta di presenziare alla gara.
5. Il Comune sceglie l’operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa
45
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di eguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
Procedura negoziata con pubblicazione di un bando (art. 56 codice dei contratti)
6. Nelle procedure negoziate di cui all’art. 56, la procedura negoziata è avviata con la pubblicazione di un Bando , contenente gli elementi essenziali del contratto che si intende aggiudicare e stipulare.
Articolo 15
Procedura negoziata art. 122 comma 7 del codice dei contratti
1. E’ consentito ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006 il ricorso a procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando per i lavori di importo seguente:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 e inferiore a 1.000.000 di euro l’invito va rivolto ad almeno 10 soggetti;
b) per i lavori di importo inferiore di 500.000 euro l’invito va rivolto ad almeno 5 soggetti
2. Il numero minimo è riferito alle imprese da invitare e non alle offerte presentate in gara.
3. L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo va pubblicato con le modalità di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 56 del codice dei contratti.
4. Per le procedure di cui alla lettera a) del 1° comma potrà trovare applicazione la disciplina di cui all’articolo 17 del presente regolamento.
Articolo 16
Procedure ristrette semplificate
1. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000 di euro l’Amministrazione ha la facoltà di utilizzare la “procedura ristretta semplificata” di cui all’art. 123 del Codice dei Contratti”.
2.L’elenco dei soggetti da invitare alla gara con la procedura ristretta è formato entro il 31/12 di ogni anno , a cura del Settore Lavori Pubblici mediante sorteggio pubblico . La data del sorteggio è resa pubblica con avviso all’Albo Pretorio e sul profilo del committente.
3. L’invito a presentare l’offerta è inviato ad almeno 20 concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserito nell’elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.
Articolo 17 Indagini di mercato
1. Nel caso in cui la normativa prevede l’effettuazione di una “indagine di mercato” finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il Dirigente responsabile della struttura predispone un “Avviso” per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori da invitare alla procedura.
2. L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul “profilo del Committente” e prevede un termine per la ricezione della manifestazione di interesse non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.
45
3. L’avviso contiene una descrizione sintetica dell’oggetto del contratto, l’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata e il termine di esecuzione , nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dall’art. 38 , e ss. Xxxxxx contratti e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria che dovranno essere posseduto dai soggetti per poter essere invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera di invito.
Articolo 18
Commissione di gara per procedure aperte o ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso
La commissione di gara per procedure “aperte” e “procedure ristrette” aggiudicate con il criterio del “prezzo più basso” sono composte da tre membri e da un segretario.
La composizione della Commissione è la seguente:
a) Dirigente del Settore proponete la procedura: Presidente
b) Dirigente del Settore Xxxxxxx e Contratti o suo delegato – membro
c) Funzionario, di norma di categoria D, da individuarsi nell’ambito dell’area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all’oggetto dell’appalto in relazione alla specifica professionalità.
Un dipendente di livello non inferiore al “C” viene incaricato di fungere da segretario verbalizzante della Commissione.
La Commissione è nominata dal dirigente del Settore proponente la procedura.
Articolo 19
Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
0.Xx commissione di gara per procedure “aperte” e “procedure ristrette” aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
La composizione della Commissione è la seguente:
a) Dirigente del Settore proponetela procedura: Presidente
b) Dirigenti e/o Funzionari, di norma di categoria D, da individuarsi nell’ambito dell’area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all’oggetto dell’appalto in relazione alla specifica professionalità.
Un dipendente di livello non inferiore a “C” viene incaricato di fungere da segretario verbalizzante della commissione.
La Commissione è nominata dal dirigente del Settore proponente la procedura.
La Commissione di gara d cui sopra può essere integrata da altri due componenti, anche esterni all’Amministrazione, competenti nella specifica materia dell’appalto.
La Commissione di gara, di volta in volta, nominate con provvedimento del dirigente del settore proponente l’appalto.
I Commissari esterni sono scelti dal dirigente proponente tra i funzionari di amministrazioni aggiudicatici di cui all’art. 3, comma 25 D.lgs 163/2006 ovvero con il
45
criterio della rotazione degli elenchi di cui alla lettera A) e B) del comma dell’art. 84 del D.lgs 163/2006.
I Compensi per i membri esterni della Commissione sono determinati preventivamente anche in sede di approvazione del progetto o perizia e inseriti nel quadro economico dell’appalto.
2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità esaustivamente motivata sulla base di circostanze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, come definite dal Codice dei contratti.
3. In luogo dei soggetti di cui al comma 2, i commissari sono scelti in conformità all’art. 84, comma 8, del Codice dei contratti.
4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico amministrativo relativo all’oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto alle procedure medesime.
5. I componenti della commissione giudicatrice non devono aver avuto nel biennio precedente, o avere in corso, rapporti di natura subordinata o incarico professionale o comunque rapporti di natura economica con gli offerenti. Ulteriori cause ostative alla nomina a commissario sono disciplinate dall’art. 84 del Codice dei contratti.
6. I commissari devono dichiarare di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 5 del presente articolo.
7. La commissione giudicatrice è un organo collegiale perfetto che opera solo in presenza di tutti i componenti.
8. Svolge le funzioni di segretario delle sedute riservate della commissione un dipendente indicato nel provvedimento di nomina.
9 . Le spese relative alla commissione nel caso di affidamento lavori sono inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Articolo 20
Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione
1. La commissione giudicatrice del concorso di idee e del concorso di progettazione è disciplinata dall’art. 106 del Codice dei contratti e dall’art. 19 del presente regolamento. Tutti i componenti della commissione, compreso il presidente, devono essere tecnici.
2. Svolge le funzioni di segretario della commissione un dipendente indicato nel provvedimento di costituzione della commissione.
3. Ai componenti esterni, è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso determinato con apposita determinazione del dirigente interessato, secondo i criteri di cui all’articolo 19.
Articolo 21
Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria
1. Il Presidente e, ove prevista, la commissione giudicatrice di cui all’art. 84 del Codice dei
45
contratti, hanno la responsabilità della procedura di gara.
2. Per le procedure ristrette la fase di pre-selezione dei candidati da invitare è effettuata da una commissione appositamente costituita con determina dirigenziale, che opera in seduta riservata.
3. Per le procedure “aperte, ristrette e negoziate” la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, che deve tenersi nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx, è presieduta dal dirigente competente o da altro dirigente delegato che assume il ruolo di Presidente. Quest’ultimo deve accertare la conformità alle prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito, dei plichi pervenuti e, dopo averli aperti, del loro contenuto. Al termine delle operazioni di verifica il Presidente dichiara l’ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione risulta regolare e procede al sorteggio, ove previsto dall’art. 48 del Codice dei contratti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Dell’esito di tale verifica viene data comunicazione ai concorrenti ammessi.
4. Terminata la fase di cui al comma 3 il Presidente, se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, procede in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all’individuazione della migliore offerta secondo le modalità indicate nel bando o nella lettera di invito.
5. Terminata la fase di cui al comma 3, se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice provvede, all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche degli offerenti ammessi, in seduta pubblica, dopo di che in una o più sedute riservate procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punteggi, sub- punteggi secondo i criteri e sub-criteri indicati nel bando, nella lettera di invito, o nel capitolato speciale d’appalto o d’oneri. La stessa commissione opera in seduta pubblica allorquando provvede all’apertura delle buste delle offerte economiche, alla lettura delle stesse ed all’assegnazione dei relativi punteggi. Nella stessa seduta la commissione giudicatrice, formata la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti, individua l’offerta più vantaggiosa.
6. Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 del Codice dei contratti, trovano applicazione le disposizioni di tale legge e del Regolamento attuativo.
7. Individuata la migliore offerta congrua, l’aggiudicazione provvisoria viene dichiarata in seduta pubblica.
8. Di tutte le operazioni compiute nelle sedute di gara è dato atto nel verbale, che è sottoscritto da tutti i componenti la commissione giudicatrice. Nel verbale sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dai rappresentanti delle ditte concorrenti che assistono alle sedute pubbliche.
9. La seduta di gara può essere sospesa per le motivazioni indicate nello stesso verbale, e può essere rinviata ad altra seduta. Se la seduta è pubblica, la data di svolgimento della nuova seduta è comunicata ai concorrenti.
45
10. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, salvo il caso in cui l’Amministrazione abbia stabilito che non si procede all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte valide.
Articolo 22
Comunicazioni ai concorrenti
1. Se previsto dal bando, dall’avviso, dal disciplinare di gara o dalla lettera di invito, le notizie pubblicate sul profilo committente si intendono effettuate ai candidati o concorrenti.
2. Salvi i casi nei quali la legge vieta o differisce la pubblicazione, le notizie generali sull’andamento delle sedute di gara e il loro aggiornamento o annullamento, nonché le informazioni sulle risultanze delle procedure di gara, sono pubblicate preferibilmente sul profilo committente, se non contengono informazioni oggetto di riservatezza.
3. Le comunicazioni ai candidati o concorrenti obbligatorie per legge avvengono nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 79, comma 5-bis, del Codice dei Contratti. Nel caso di utilizzo di procedura telematica possono essere effettuate tramite il sistema acquisti.
4. Per le procedure on-line le comunicazioni con i concorrenti avvengono tramite il sistema acquisti.
5. E’ comunque previsto l’utilizzo di ogni strumentazione informatica o telematica o di ogni altro mezzo di comunicazione tecnologica
Articolo 23 Accesso atti di gara
1. L’accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del Codice dei contratti, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La richiesta di accesso presentata dai concorrenti agli atti relativi al procedimento di esclusione, aggiudicazione definitiva, decisione di non aggiudicare l’appalto, stipula del contratto, deve essere riscontrata nel termine di dieci giorni dall’invio delle relative comunicazioni. La prevista notifica ai contro interessati può essere evitata facendo dichiarare ai concorrenti, in sede di offerta, il consenso o il dissenso all’accesso. L’eventuale diniego per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere motivato e comprovato. La stazione appaltante valuterà la fondatezza o meno dell’opposizione.
3. I casi in cui l’accesso è differito sono disciplinati dal comma 2 dell’art. 13 del Codice dei contratti. Il comma 5 del medesimo articolo elenca i documenti sottratti all’accesso, salva l’applicazione del successivo comma 6.
Articolo 24
Gare suddivise in lotti
45
1. È facoltà dell’Amministrazione stabilire che la ditta aggiudicataria di uno dei lotti, nei quali è stata suddivisa la prestazione, sia esclusa dal partecipare agli esperimenti dei lotti successivi.
2. Nel bando o nella lettera di invito si rendono note alle ditte partecipanti le modalità di svolgimento delle gare previste dal presente articolo, specificando altresì l’ordine temporale di apertura dei plichi relativi ai vari lotti.
3. Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Articolo 25 Aggiudicazione definitiva
1. L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura con la quale vengono approvati i verbali di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei contratti in capo all’aggiudicatario.
2. Con la determinazione di cui al comma 1 il dirigente competente procede, se necessario, qualora non abbia già provveduto, all’assunzione del relativo impegno di spesa.
3. La consegna dei lavori e l’affidamento di servizi e forniture in via d’urgenza prima della sottoscrizione del contratto sono disciplinati dall'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti.
4. La determinazione di cui al comma 1 deve essere pubblicata all’albo pretorio e sul profilo committente . Sono fatte salve le ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.
Articolo 26
Convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato
1. La determinazione a contrattare può prevedere la stipulazione di convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato iscritti negli appositi Albi o Registri che dimostrino attitudine e capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività di utilità sociale o per la gestione o cogestione di progetti o programmi di pubblico interesse, anche secondo gli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta Comunale, che prevedano un coinvolgimento di tali organismi attraverso il loro apporto attivo.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate per importi inferiori alla soglia comunitaria previo invito a manifestare interesse rivolto ad almeno cinque organismi che presentino i requisiti richiesti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero tramite avviso pubblico.
3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 siano proposte direttamente dagli organismi ivi citati, o le stesse richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, è possibile procedere al convenzionamento diretto con gli organismi proponenti.
4. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia di volontariato e promozione sociale.
45
Articolo 27
Affidamenti riservati e riserve di partecipazione
1. Il dirigente titolare del procedimento di spesa può riservare la partecipazione delle procedure di aggiudicazione , ovvero riservare l’esecuzione dei contratti, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 52 del codice dei contratti.
2. Il dirigente titolare del procedimento di spesa può riservare la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture, servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore alla soglia comunitaria,alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma1, lett. B) della legge 381 del 8.11.1991. In tal caso la scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi di imparzialità , proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza.
Articolo 28
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
Il Comune di Empoli potrà gestire servizi “privi di rilievo economico” che il Consiglio Comunale intendesse assumere, a mezzo di società di capitali, ovvero costituendo allo scopo fondazioni e/o associazioni, ciò nell’ambito della propria capacità di diritto privato, che seppure funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico, ogni amministrazione pubblica possiede.
CAPO III
STIPULAZIONE E ROGITO
SEZIONE I
Atti preliminari alla stipulazione
Articolo 29
Atti preliminari
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il Segretario Generale o il dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Appalti accertano che siano stati effettuati gli adempimenti preliminari richiesti per i singoli tipi di contratto.
Articolo 30
Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo la legge disponga diversamente.
2. All’attività di rogito del Segretario generale si ricollega l’applicazione dei diritti di segreteria.
3. I contratti conclusi in forma “pubblica amministrativa” o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all’applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
45
4. Il versamento delle spese e dei diritti è effettuato, prima della stipulazione , presso la tesoreria comunale.
Articolo 31 Cauzione definitiva
1. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l’affidamento di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto per i contratti di cui al Titolo IV, il contraente è tenuto a consegnare al Servizio Contratti e Appalti l’originale della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei contratti. Nel caso in cui tale cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa e l’importo del contratto sia pari o superiore ad euro 154.937,07, la firma del responsabile dell’agenzia che la rilascia, qualora non sia apposta digitalmente, deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. Per i contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, la cauzione può essere sostituita da un versamento in contanti presso la Tesoreria comunale.
3. Per gli affidamenti che non rientrano nell’ambito del Codice dei contratti, il dirigente responsabile può decidere di non richiedere la cauzione definitiva, dandone atto nel proprio provvedimento.
4. Ove si tratti di incarichi professionali di cui all’art. 90 del Codice dei contratti non è dovuta la cauzione definitiva.
SEZIONE II
Stipulazione del contratto
Articolo 32
Contenuti ed allegati del contratto
1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l’oggetto, l’importo e le modalità di pagamento, la durata e, ove prevista, la clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1-bis del Codice dei contratti.
2. Il contratto deve inoltre contenere, a pena di nullità, le clausole di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni .
3. Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole di cui all’art. 1341 del codice civile previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o nella lettera di invito, o dal contratto stesso.
4. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell’atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo.
Articolo 33
Forma del contratto
45
1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. I contratti relativi a beni immobili o relativi ad affidamenti conseguenti a procedure ad evidenza pubblica sono stipulati nella forma dell’atto pubblico, nella forma pubblica amministrativa o nella forma della scrittura privata autenticata.
3. I contratti affidati non a seguito di procedure ad evidenza pubblica, oltre che nelle forme previste dal comma 2, possono anche stipularsi:
a) per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall’aggiudicatario e dal dirigente dell’ufficio interessato al contratto, per importi inferiori ad euro 200.000,00 per lavori e all’importo della soglia comunitaria per servizi e forniture;
b) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali per importi inferiori ad euro 40.000,00.
4. I contratti concernenti gli incarichi professionali devono essere stipulati nelle forme dell’atto pubblico, dell’atto pubblico amministrativo, della scrittura privata non autenticata, a seconda della procedura utilizzata per l’affidamento.
5. La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 7 del presente regolamento o nel bando ovvero nella lettera di invito.
Articolo 34
Soggetto autorizzato alla stipulazione
1. I contratti stipulati nella forma dell’atto pubblico, nella forma pubblico amministrativa e scrittura privata autenticata sono sottoscritti dai dirigenti competenti o da altro dirigente delegato con l’assistenza del Segretario Generale o di un notaio.
2. I contratti stipulati nelle forme di scrittura privata non autenticata o corrispondenza commerciale sono sottoscritti dal dirigente competente o da un suo delegato.
3. Gli atti di concordamento nuovi prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione, sono sottoscritti dal direttore lavori e dall’appaltatore e controfirmati dal responsabile unico del procedimento e dal dirigente competente.
Articolo 35
Durata del contratto – Xxxxxxx - Xxxxxxx
1. I contratti hanno termini e durata certi.
2. E’ nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per particolari tipologie contrattuali.
4. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza, il dirigente competente predispone gli atti di gara e avvia la procedura al fine di individuare il nuovo contraente, onde evitare, se possibile, la proroga.
5. Nell’eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente di cui al comma 4 si prolunghi oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato, prima della scadenza, per il periodo necessario al completamento della procedura ad evidenza
45
pubblica o della procedura negoziata. La proroga ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario e non può essere di durata superiore a sei mesi, salvo motivato provvedimento del dirigente competente. La proroga non richiede di norma la stipula di un nuovo contratto.
6. Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previsti dal Codice dei contratti.
7. Il rinnovo richiede la stipula di un nuovo contratto.
8. La stipulazione di contratti aggiuntivi è consentita nelle sole fattispecie disciplinate dal Codice dei contratti.
Articolo 36
Domicilio del contraente e comunicazioni
1. Le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra comunicazione o notificazione dipendente dal contratto, sono fatte presso il domicilio eletto dal contraente.
2. Mancando l’ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 1 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
3. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo fax o posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, con le modalità e garanzie previste dalla legge. È possibile inoltre provvedere tramite messo o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
SEZIONE III
Rogito del contratto
Articolo 37 Ufficiale rogante
1. I contratti nell’interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Possono essere rogati dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società partecipate.
3. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b) quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 7 del presente regolamento;
c) quando le spese sono a carico del contraente, sempre che non sia previsto diversamente nella determinazione a contrattare o negli atti di gara.
4. Il rogito avviene con l’osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
5. L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente il contraente è di competenza del Segretario Generale, nei contratti in forma pubblica amministrativa o
45
scrittura privata autenticata, e del dirigente che stipula e riceve l’impegno contrattuale, nei contratti in forma di scrittura privata non autenticata.
Articolo 38 Adempimenti fiscali
1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici.
2. Il Segretario Generale, a mezzo del Servizio Contratti e Appalti, cura la custodia dei contratti e la tenuta del repertorio, da assoggettare alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
CAPO IV
EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
SEZIONE I
Efficacia del contratto
Articolo 39 Efficacia
1. Di norma l’efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.
2. Se è ordinata l’esecuzione in via d’urgenza del contratto prima della sua stipulazione, ma in ogni caso dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie e ogni altro documento richiesto dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l’avvio.
3. Una volta stipulato il contratto, l’originale è depositato presso il settore “appalti e contratti” che provvede, a trasmetterne copia al servizio che l’ha proposto affinché ne curi la gestione, nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l’annotazione delle scadenze di pertinenza.
4. La gestione “dinamica” del contratto resta nella competenza dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa delibera/determina a contrattare.
SEZIONE II
Esecuzione del contratto
Articolo 40 Esecuzione
1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
Il responsabile del procedimento dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.
45
2. Nell’esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, non è consentito addivenire ad ulteriori contrattazioni aggiuntive se le stesse possono costituire frazionamento artificioso dell’importo dell’appalto al fine di sottrarlo alle procedure di legge.
Articolo 41
Modalità di pagamento e anticipi
1. Nel contratto può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un’unica soluzione, adempiuta e verificata la regolare esecuzione, oppure a rate in ragione degli stati di avanzamento della prestazione.
2. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia, è vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti.
Articolo 42
Stati di avanzamento
1. Nei capitolati speciali e nei fogli patti e condizioni relativi ad ogni singolo contratto sono previste le modalità procedurali ed i termini per il pagamento degli stati d’avanzamento da ragguagliarsi all’entità delle prestazioni eseguite dal contraente.
Articolo 43
Cessione del contratto
1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del Codice dei contratti, il contraente non può cedere il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.
3. È sempre consentito alla stazione appaltante decidere la cessione del contratto ad altro contraente pubblico o privato.
Articolo 44
Cessione del credito derivante da contratto
1. La cessione di credito è disciplinata dall’art. 117 del Codice dei contratti e dalle leggi in materia.
2. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell’atto di cessione di credito è priva di ogni effetto.
4. Al cessionario possono essere mosse tutte le eccezioni riguardanti l’ammontare e la validità del credito.
Articolo 45 Revisione dei prezzi
45
1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
Articolo 46
Direzione, collaudo e verifica di conformità
1. Gli istituti del direttore dei lavori pubblici e del direttore dell’esecuzione di servizi e forniture, nonché il collaudo dei lavori e la verifica di conformità di servizi e forniture, sono regolati dal Codice dei contratti e dal relativo regolamento di attuazione.
Articolo 47
Recesso dal contratto
1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. Il recesso è disciplinato dal codice civile e dal Codice dei contratti.
2. L’esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto.
Articolo 48
Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del codice civile. In materia di lavori pubblici trovano applicazione, altresì, le norme previste dal Codice dei contratti. Queste ultime si estendono, ove compatibili, anche ai contratti di servizi e forniture.
2. La risoluzione oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto, eventuale, al risarcimento del danno derivante
TITOLO III ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
45
PREMESSA
Articolo 49
Principi e disposizioni generali
1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia di “forniture, servizi e lavori” e recepisce le previsioni contenute nell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e del DPR 207/2010. In particolare da attuazione all’art. 125, comma 10, primo periodo, e all’art. 330 , comma 1, del regolamento, che rinviano alla fonte regolamentare interna a ciascuna stazione appaltante la disciplina delle ipotesi ulteriori di utilizzo delle procedure in economia, degli oggetti di tali procedure e dei limiti di importo delle singole voci di spesa.
2. In merito ai lavori pubblici, in mancanza di espresso rinvio normativo alla potestà regolamentare interna, l’individuazione dei lavori suscettibili di “esecuzione in economia”, nell’ambito delle categorie generali di cui all’art. 125, comma 6, del codice e nei limiti di importo ivi previsti, è effettuata con motivato provvedimento proposto e(o adottato dall’Ufficio competente.
3. Alle procedure in economia si applicano tutti i principi generali di cui all’art. 125 del codice contratti (principi di pubblicità, trasparenza, rotazione parità di trattamento).
4. L’attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
5. Il responsabile delle acquisizioni cura l’invito e l’affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, rotazione e parità di trattamento.
Articolo 50
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite nei limiti stabiliti dal Codice dei Contratti che alla data di approvazione del presente regolamento essere i seguenti:
- 193.000 (iva esclusa) per forniture di Beni e Servizi
- 200.000 (iva esclusa) pe ri lavori
- 50.000 (iva esclusa) per lavori in Amministrazione Diretta
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l’esecuzione alla disciplina della presente Sezione.
45
3. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato dell’importo della variazione non dovrà superare i limiti stabiliti nella presente Sezione.
CAPO I
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
Articolo 51
Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
1 .E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in Economia per i beni e servizi elencati nell’allegato “A” al presente regolamento fino all’importo della soglia comunitaria IVA esclusa.
2. Il valore di cui al precedente comma è automaticamente adeguato senza necessità di modifiche al presente regolamento ai sensi del comma 9 art. 125 del codice dei contratti.
3. La Giunta Comunale potrà integrare con proprio specifico provvedimento la tipologia di beni e servizi che si intendono affidare in economia in relazione alle specifiche sopravvenute necessità.
Articolo 52
Casi e situazioni particolari
1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo indicato nel precedente articolo , è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall’art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.
Articolo 53
Forme di esecuzione
1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie.
b) con procedure di cottimi fiduciari qualora le acquisizioni di beni e servizi avvengano mediante affidamento a terzi.
c) L’acquisizione di beni in economia può avvenire , ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. , anche direttamente, al di fuori dell’acquisizione in economia, tramite convenzioni di cui al medesimo articolo, stipulate dalla Consip spa. Quando si ricorra all’acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri secondo il
45
comma 3 del medesimo articolo 26, salvo che si tratti di beni e servizi non compresi nelle convenzioni stipulate dalla Consip medesima.
Pertanto prima di procedere all’affidamento delle forniture in economia, i soggetti abilitati ai sensi del presente regolamento devono sempre preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni Consip in materia: nelle determinazioni a contrattare ed in quelle di affidamento di forniture di beni e servizi in economia, in cui ai successivi articoli, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 o l’inesistenza di convenzioni Consip relativamente ala fornitura da acquisire .
Articolo 54
Determinazione ed adeguamento dei prezzi
1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato, finalizzate all’accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A..
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell’istruttoria preliminare per l’adeguamento dei prezzi in corso di contratto.
Articolo 55 Mercato elettronico
1. In applicazione dell’art. 328 del DPR 207/2010 l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione .
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all’articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti si procede seguendo alternativamente due modalità:
a) ordini di acquisto diretto (OdA): modalità da adottare per acquisire beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità della Amministrazione;
b) Acquisto attraverso richiesta di offerta (RdO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari .
3. Per acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all’articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti ed inferiore alla soglia comunitaria si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di
45
procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’Amministrazione.
Articolo 56 Procedure
1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l’affidamento con procedura negoziata mediante apposita determinazione a contrattare di cui all’art. 7 del presente regolamento.
2. scelta del contraente avviene attraverso una procedimento negoziale concorrenziale fra almeno cinque ditte individuate con le modalità di cui all’art 14 del presente regolamento.
3. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
4. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d’invito le condizioni d’oneri.
5. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d’invito dovranno contenere quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, nonché:
- l’oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie (qualora l’importo sia superiore ad euro 100.000,00 è opportuno prevedere sia la cauzione provvisoria che quella definitiva);
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell’offerta;
- i termini assegnati per l’esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco temporale;
- i requisiti speciali economici-finanziari e tecnico-organizzative che occorre per partecipare alla gara;
- gli elementi di valutazione nel caso di offerta economicamente vantaggiosa;
45
- modalità di comprova del possesso dei requisiti.
6. L’invito deve essere inviato, di norma, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine,per la presentazione dell’offerta. Le buste devono essere in busta chiusa, entro il termine indicato nella lettera di invito, sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente, l’oggetto della gara.
7. Scaduto il termine fissato per la presentazione, le buste vengono aperte dal Responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti appartenente al settore interessato. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta,il responsabile del servizio aggiudica in via provvisoria il servizio o fornitura al migliore offerente, individuando in base ai criteri di scelta stabiliti nella lettera di invito. Di tutte le operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile di procedimento .
Articolo 57 Affidamento diretto
1. E’ consentito l’affidamento diretto di forniture e servizi indicati nell’allegato “A” ove il valore dell’affidamento non superi euro 40.000,00 a imprese o soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria.
2. In questo caso (affidamento diretto) sarà possibile il dialogo contrattuale per “vie brevi”, a cui dovrà far seguito lo scambio della relativa richieste presentazione formale del preventivo.
3. Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.
Articolo 58
Stipulazione del contratto
1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati con la forma prevista dall’art. 33, comma 3, lett. a), del presente Regolamento. Per importi inferiori al limite di cui all’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti si può procedere nella forma prevista alla lett. b) del medesimo comma.
2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti.
3. Per importi superiori ad euro 100.000,00, è opportuno chiedere la cauzione di cui al comma 2.
Articolo 59
Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato.
2. L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all’art. 191, comma 1, del Tuel;
45
d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4. Dopo l’accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.
Articolo 60
Verifiche della regolare esecuzione
1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l’attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.
CAPO II
LAVORI IN ECONOMIA
Articolo 61
Tipologie di lavori eseguibili in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all’art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo e di seguito indicate. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate, in via esemplificativa, alcune tipologie di intervento:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
b) manutenzione di opere e impianti:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà comunale e/o in uso al Comune;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
- interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti:
- demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti
45
all’acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d’opera;
- scavi, sondaggi e indagini ambientali;
- prove geologiche, geotecniche, idrologiche, sismiche;
- indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. L’affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall’art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.
Articolo 62
Modalità di esecuzione
1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati:
- in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al Comune. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore ad euro 50.000,00;
- con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi.
Articolo 63
Procedure di affidamento del cottimo fiduciario
1. Quando l’importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra 40.000 ed i 200.000 euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.lgs 163/2006 e conformemente , per quanto applicabile, alla procedura di cui all’articolo 56 (c.d. gara informale).
2. Come criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più basso.
3. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell’intervento.
4. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti. Quando l’importo dei lavori è superiore a euro 100.000,00 è opportuno richiedere tale cauzione.
5. L’affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Dirigente competente, con propria determinazione.
6. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all’Albo pretorio e sul profilo committente.
45
Articolo 64
Limiti di applicazione
1. E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 50.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
Articolo 65 Affidamento diretto
1. E’ consentito l’affidamento diretto di lavori da parte del responsabile del procedimento ove il valore dell’affidamento non superi i 40.000 euro a imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria.
2. Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.
Articolo 66 Lavori d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale, oltre all’eventuale progetto, viene trasmesso al Dirigente competente per l’autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.
Articolo 67
Lavori di “somma urgenza”
1. In circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 66, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
45
3. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con determina del dirigente competente si procederà alla presa d’atto dell’avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.
4. Nel caso risultasse necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa, l’approvazione dello stesso sarà disposta mediante deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo 68
Programmazione dei lavori in economia
1. L’Amministrazione individua nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia in conformità a quanto previsto dall’art. 128 del Codice dei contratti.
2. L’Amministrazione individua altresì in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia.
Articolo 69 Contratti misti
1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente Sezione se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del Codice dei contratti.
Articolo 70
Contenuto del contratto di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve indicare:
- l'elenco dei lavori;
- i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo;
- il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell’art. 137 del Codice dei contratti, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
2. Al contratto di cottimo si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del presente Regolamento.
Articolo 71
Stipulazione del contratto e cauzione definitiva
45
1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati con la forma prevista dall’art. 33, comma 3, lett. a), del presente Regolamento. Per importi inferiori a quello previsto nell’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 125 del Codice dei Contratti si può procedere nella forma prevista alla lett. b) del medesimo comma.
2. Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto dal RUP, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti.
3. Per importi superiori ad euro 100.000,00, è opportuno chiedere la cauzione di cui al comma 2.
Articolo 72 Varianti
1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal dirigente con propria determinazione.
2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
Articolo 73
Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione
1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori, o in mancanza, dal dirigente dell’Unità organizzativa interessata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti nell’ipotesi di contabilità semplificata.
CAPO III
PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI
Articolo 74
Definizione di servizi tecnici
1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui all’art. 90 e seguenti del codice dei contratti, quali la progettazione, la direzione lavoro e le connesse attività tecnico- amministrativa, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico di procedimento sono denominati servizi tecnici.
2. In particolare, rientrano nell’ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
a) servizi di architettura ed ingegneria di cui all’allegato II A, numero 12, al Codice lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del codice;
45
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’art. 10, comma 7, del codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, l’accatastamento e la documentazione catastale ecc.)
e) servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato IIA, numero 12, al codice numero di riferimento CPC 867;
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connesse alle suddette prestazioni;
Articolo 75
Procedura di affidamento
1. I servizi di cui all’art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262 sia pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le disposizioni dell’art. 91 c. 1 del codice dei contratti con esclusione dell’art. 267.
2. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a 000.xxx euro (iva esclusa) sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125 comma 11, del codice dei contratti pubblici, secondo le norme di cui all’art. 267 del regolamento di esecuzione dei Contratti Pubblici.
3. Qualora l’importo stimato sia pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, l’affidamento del servizio avviene , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione , previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal enumero idonei, individuati sulla base di “indagini di mercato” ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi articolo 76 e seguenti del presente regolamento,
La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso direttamente dal Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici.
4. Se l’importo della prestazione, è inferiore a 40.000 euro , il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto, in tal caso, il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato tra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui intende affidare l’incarico;
5. E’ consentito , inoltre l’affidamento diretto:
a) nei casi previsti all’articolo 57, comma 2 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici;
b) per prestazioni relative a progettazione o supporto alla progettazione di singoli lotti facenti parte di un progetto generale da affidare al soggetto che ha eseguito quest’ultimo, purché l’ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a 100.000 euro e sia applicata la stressa riduzione sul corrispettivo praticata sull’incarico originario.
TITOLO V
ALBO FORNITORI PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
45
Articolo 76 Gestione dell'Albo
1. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata può avvenire anche ricorrendo alla creazione di un apposito “albo”.
2. Tutte le ditte iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dal Comune per la categoria corrispondente. Le ditte da invitare vengono scelte nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, comma 2, del presente regolamento.
Articolo 77
Iscrizione e abilitazione all'Albo
1. I candidati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge, dovranno iscriversi all’Albo seguendo le modalità operative on-line per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica.
2. Successivamente i competenti Uffici Comunali , previa verifica formale della correttezza dei dati dichiarati, provvede all’abilitazione dei candidati.
3. Le richieste di iscrizione non vincolano l'Amministrazione all’abilitazione del candidato.
4. L’abilitazione ha la durata stabilita nel bando di riferimento pubblicato dall’Amministrazione.
5. Gli elenchi potranno essere formati sia da ciascun settore, per gli affidamenti di propri pertinenza, sia con modalità accentrate valide per l’intero Ente
Articolo 78 Aggiornamenti dell'Albo
1. L'albo dei fornitori è aperto e aggiornato annualmente. Gli elenchi sono sempre aperti. L’iscrizione agli elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alla gara.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune ogni variazione che li riguardi.
3. Per il rinnovo dell’abilitazione deve essere seguito l’iter procedurale di cui al precedente art. 77.
4. Sono cancellati dall’Albo i soggetti abilitati che:
a) non abbiano provveduto al rinnovo dell’iscrizione di cui al comma 3;
b) si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal responsabile del procedimento;
45
d) non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l’abilitazione.
5. La cancellazione di cui al comma 4 viene disposta su segnalazione del dirigente competente, ed opera per un periodo non inferiore a quattro mesi.
6. Dagli elenchi si dovrà attingere secondo un principio di rotazione.
Articolo 79 Disposizioni transitorie
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso rinvio al D.lgs 163/2006, al DPR 207/2010 nonché alle norme comunitarie, statali e regionali in materia. Le norme del presente regolamento hanno efficacia applicativa fino all’emanazione dileggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ad efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
2. In tale casi si applica la normativa sovraordinata, in particolare ai applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti o relativo regolamento di esecuzione per le procedure in “economia” di cui all’art. 50 del presente regolamento.
Articolo 80 Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’acquisizione dell’efficacia della deliberazione di approvazione del consiglio Comunale.
2. Con l’approvazione del presente regolamento sono abrogati il preesisitente regolamento dei contratti e il regolamento per l’affidamento dei servizi e forniture in economia.
3. Il presente regolamento , entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo pretorio , pubblicazione che avverrà unitamente alla deliberazione che lo approva.
45
Allegato “A”
FORNITURE IN ECONOMIA
a) materiale di cancelleria di consumo e di funzionamento in genere;
b) arredi, mobilio, attrezzature varie;
c) libri, riviste, giornali, stampe e periodici, e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
d) materiale di ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
f) prodotti per funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
h) beni ‘consumabili” dall’ente per la gestione diretta di servizi; a titolo esemplificativo: beni per la gestione delle mense o per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto; beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
i) combustibile per il riscaldamento di immobili;
1) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
n) Attrezzature per l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
p) attrezzature di lavoro per servizi di manutenzione e acquisto macchine, mezzi operatrici;
45
q) materiale necessario per la manutenzione di beni mobili/immobili dell’Ente;
r) Piante e sementi;
s) Strumenti tecnici di rilevazione ed indagine e strumenti topografici;
t) acquisto mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
u) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e fumati;
v) Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
z) Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli,affrancatura, altri valori bollati; aa) Forniture di qualsiasi genere di conforto per calamità naturali/gravi emergenze: sino al massimale previsto art. 124, c. 9 del codice;
bb) Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella fattispecie della procedura aperta o ristretta) e la procedura negoziata e non possa esserne differita l’acquisizione: sino al massimale previsto art. 124, c. 9 del Codice e riportato all’art. 3, c. 3 del presente Regolamento; gg acquisto segnaletica stradale e di valorizzazione storico e ambientale.
SERVIZI IN ECONOMIA
45
A) Servizi dell’allegato II A del Codice
a) servizi di manutenzione e riparazione;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
d) servizi di telecomunicazione;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, per il quale si rinvia a quanto statuito dal regolamento di contabilità dell’ente: sino al massimale previsto art. 124, c. 9 del Codice e riportato all’art. 3, c. 3 del presente Regolamento;
f) servizi informatici ed affini;
g) servizi telematici, di videoconferenza e videosorveglianza, affidamento, gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
h) servizi di supporto gestionale anche di tipo non informatico;
i) servizi di ricerca e sviluppo;
1) servizi di rilievi statistici, indagini, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
m) servizi di contabilità, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
n) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica;
45
o) servizi pubblicitari di divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
p) servizi di pulizia degli edifici;
q) servizi di pulizia straordinaria degli edifici (aggiuntivi a quelli già preesistenti);
r) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato hA, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
s) servizi postali, telefonici, telegrafici;
t) servizi di consulenza gestionale e affini;
u) servizi attinenti la pianificazione del territorio e l’ambiente;
v) indagini su terreni di tipo geognostico, geologico, agronomico, biologico ecc; noleggio di attrezzature specialistiche per campionamento (esempio: penetrometri, carotatici) e relative prove dì laboratorio;
z) servizi di cui alla categoria 12 dell’ allegato HA del Codice, non finalizzati alla realizzazione di lavori di cui agli artt. 90 e 91 del Codice;
aa) servizi di cui all’articolo 267, c. 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; bb) servizi di rimozione e rottamazione veicoli;
cc) servizi di esecuzione segnaletica orizzontale e verticale;
45
B) Servizi dell’Allegato II B del Codice
a) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per categorie protette,soggetti con disagio sociale, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni/vacanze convenzionate, o per ragioni di studio/aggiornamento;
b) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario;
c) servizi relativi alla sicurezza;
d)’ servizi relativi all’istruzione;
e) servizi attinenti la partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
O servizi sanitari, sociali e ausiliari;
g) servizi ricreativi, culturali, sportivi e turistici;
h) servizi di organizzazione eventi, processi partecipativi, manifestazioni culturali, fieristiche, commerciali e iniziative istituzionali, compresi i servizi di catering;
i) servizi di organizzazione incontri di gemellaggio e di delegazioni;
l) servizi di valutazione del patrimonio;
m) servizi, riconducibili all’allegato 11 B, numero 27, “Altri servizi”, del Codice (nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
n) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di flinzionamento, da installare o già installate;
o) servizi di erogazione di energia di qualunque genere, per i quali non vi siano riserve di legge: sino al massimale previsto art. 124, c. 9 del Codice e riportato all’art. 3, e. 3 del presente Regolamento;
p) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
q) servizi legali;
45
r) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella forma della procedura aperta o ristretta) e le procedure negoziate e non può esserne differita l’esecuzione: sino al massimale previsto art. 124, c. 9 del Codice e riportato all’art. 3, c. 3 del presente Regolamento.