Procedure d'informazione. 1. Gli enti o le aziende che ricorrano ai contratti a tempo determinato comunicano quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 2. Copia della comunicazione deve essere inviata anche alla sede dell'Ente Bilaterale di cui all'art. 8. L'Ente Bilaterale potrà attivare un servizio di domiciliazione delle comunicazioni suddette presso la propria sede, predisponendo a tal fine idonea modulistica. 3. All'atto delle assunzioni a tempo determinato gli enti o le aziende dovranno esibire agli organi del collocamento una dichiarazione da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro. 4. Le parti concordano di affidare alla rete dell'Ente Bilaterale anzidetto il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la stabilizzazione occupazionale. CAPO IV CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure d'informazione. 1. Gli enti o le aziende che ricorrano ai contratti a tempo determinato comunicano quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2. Copia della comunicazione deve essere inviata anche alla sede dell'Ente dell’Ente Bilaterale di cui all'artall’art. 8. L'Ente L’Ente Bilaterale potrà attivare un servizio di domiciliazione delle comunicazioni suddette presso la propria sede, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
3. All'atto All’atto delle assunzioni a tempo determinato gli enti o le aziende dovranno esibire agli organi del collocamento una dichiarazione da cui risulti l'impegno all'integrale l’impegno all’integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
4. Le parti concordano di affidare alla rete dell'Ente all’Ente Bilaterale anzidetto il compito di sviluppare iniziative utili ad programmi – da attivare concretamente sul territorio a cura delle Parti Sociali – con la finalità di agevolare l'accesso l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata per aumentarne iniziative formative atte a migliorarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la stabilizzazione occupazionale.
CAPO IV CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
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Procedure d'informazione. 1. Gli enti o le aziende che ricorrano ai contratti a tempo determinato comunicano quadrimestralmente alle rappresentanze Rappresentanze sindacali (RSA/RSUR.S.A./R.S.U.) ovvero, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2. Copia della comunicazione deve essere inviata anche alla sede dell'Ente Bilaterale bilaterale di cui all'art. 8. L'Ente Bilaterale bilaterale potrà attivare un servizio di domiciliazione delle comunicazioni suddette presso la propria sede, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
3. All'atto delle assunzioni a tempo determinato gli enti o le aziende dovranno esibire agli organi del collocamento una dichiarazione da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
4. Le parti concordano di affidare alla rete dell'Ente Bilaterale bilaterale anzidetto il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la stabilizzazione occupazionale.
CAPO IV CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
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Procedure d'informazione. 1. Gli enti o le aziende che ricorrano ai contratti a tempo determinato comunicano quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2. Copia della comunicazione deve essere inviata anche alla sede dell'Ente Bilaterale di cui all'art. 8. L'Ente Bilaterale potrà attivare un servizio di domiciliazione delle comunicazioni suddette presso la propria sede, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
3. All'atto delle assunzioni a tempo determinato gli enti o le aziende dovranno esibire agli organi del collocamento una dichiarazione da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
4. Le parti concordano di affidare alla rete dell'Ente Bilaterale anzidetto il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la stabilizzazione occupazionale.
CAPO IV CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
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Procedure d'informazione. 1. Gli enti o le aziende che ricorrano ai contratti a tempo determinato comunicano comuni- xxxx quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti stipu- lanti il presente contratto, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato deter- minato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero nume- ro e la qualifica dei lavoratori interessati.
2. Copia della comunicazione deve essere inviata anche alla sede dell'Ente Bilaterale dell’Ente Bi- laterale di cui all'artall’art. 8. L'Ente L’Ente Bilaterale potrà attivare un servizio di domiciliazione domi- ciliazione delle comunicazioni suddette presso la propria sede, predisponendo predispo- nendo a tal fine idonea modulistica.
3. All'atto All’atto delle assunzioni a tempo determinato gli enti o le aziende dovranno dovran- no esibire agli organi del collocamento una dichiarazione da cui risulti l'impegno all'integrale l’im- pegno all’integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento al- l’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
4. Le parti concordano di affidare alla rete dell'Ente dell’Ente Bilaterale anzidetto il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la stabilizzazione occupazionale.
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