Common use of Procedure esecutive e cautelari Clause in Contracts

Procedure esecutive e cautelari. Alla scadenza dell’ingiunzione e degli eventuali solleciti, l’Aggiudicatario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei soggetti morosi deve valutare anche sulla base delle banche dati che l’Ente metterà a disposizione, sia il debito, inteso come importo ed anzianità, ovvero se sia certo liquido ed esigibile, che il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare. La valutazione del debito deve essere effettuata sulla base delle “linee guida” fornite e concordate con l’Ente. Infatti, per ogni “evento” attivabile, devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili. Resta inteso che le procedure esecutive debbono essere attivate obbligatoriamente solo in presenza di beni aggredibili. A seguito delle valutazioni sopraindicate, l’Aggiudicatario deve, previo accordo con l’Ente, predisporre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare, imbustare e notificare nel rispetto delle modalità di legge, i provvedimenti cautelari ed esecutivi previsti dalla norma, ritenuti opportuni ed efficaci e necessari per completare il processo di riscossione coattiva. L’Aggiudicatario deve porre in essere, entro e non oltre i termini di legge, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalla norma ed in particolare dal codice di procedura civile e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, per il recupero delle somme non corrisposte. In particolare, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dell’atto, l’Aggiudicatario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive, fatto salvo un maggior termine da concordare con l’Ente, in relazione alla durata delle eventuali attività stragiudiziali. In caso contrario, è tenuto a comunicare, le ragioni del mancato avvio di dette procedure. Gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva saranno firmati, anche digitalmente, dal Responsabile dell’Entrata dell’Ente, e quelli relativi alla fase esecutiva saranno curati e firmati, per quanto di competenza, anche dal Funzionario responsabile della riscossione, come previsto dall’art. 7 comma 2 lett. gg-sexies, D.L. 70/2011 abilitato ai sensi di legge, fornito dallo stesso Aggiudicatario, su richiesta dell’Ente. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase cautelare, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recupero spese procedure cautelari sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte le ingiunzioni scadute intestate allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase cautelare della riscossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase cautelare e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale; c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare comunicazione relativa all’attività cautelare che si vuole attivare (es. comunicazione preventiva di fermo amministrativo o di ipoteca), nella quale devono essere indicati: il riferimento alle ingiunzioni di pagamento non saldate (numero degli atti) e relative date di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penalità applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri, gli estremi identificativi dei beni oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura cautelare, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incasso, l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma, anche digitale, del Responsabile dell’entrata dell’Ente nonché ogni altro elemento utile previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. A tale comunicazione preventiva, predisposta in conformità alle modalità concordate con l’Ente, dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale intestato all’Ente precompilato in tutte le sue parti; (o avviso di pagamento PAGOPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente), d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; in relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di sei mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; a) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali. La riconciliazione deve garantire anche lo scambio di informazione con la Ragioneria dell’Ente per la corretta gestione del Bilancio abbinando ove possibile le somme incassate a capitoli e accertamenti di Xxxxxxxx; e) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad istruire la pratica con la definizione del dovuto aggiornato, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento; f) in caso di mancato pagamento del debito a seguito della notifica al contribuente della comunicazione preventiva di cui al punto c), concludere la procedura con l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, comprensivo delle spese e degli oneri accessori, l’importo degli interessi di mora giornalieri, il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare il pagamento e le istruzioni necessarie al cittadino per l’estinzione della procedura. L’iscrizione del fermo amministrativo su beni mobili registrati deve avvenire in modalità massiva, tramite invio di flusso informatico al Pubblico Registro Automobilistico, con onere a carico dell’Aggiudicatario. L’iscrizione puntuale è da riservare in via residuale ai casi che richiedono una gestione specifica. In caso di mancato pagamento, l’Aggiudicatario deve attivare le procedure esecutive, concordate con l’Ente, e ritenute efficaci ai fini dell’eventuale introito del credito: • entro 180 giorni dalla scadenza di ingiunzione di pagamento, qualora si proceda direttamente all’azione esecutiva, in quanto ritenuta di maggior efficacia rispetto alla procedura cautelare oppure se non sono stati rilevati beni mobili/immobili aggredibili; • entro sessanta giorni dalla conclusione infruttuosa della procedura cautelare; • entro sessanta giorni dalla eventuale notifica di iscrizione fermo/ipoteca; Laddove possibile, l’azione esecutiva deve essere in ogni caso intrapresa entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento al fine di limitare l’emissione e notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del DPR 602/1973. In particolare, si riporta a titolo esemplificativo le azioni esecutive esperibili: • pignoramento di crediti presso terzi (stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, fitti presso locatari..); • pignoramento di beni mobili; • pignoramento di beni immobili; In conformità alle prescrizioni della normativa vigente, tali attività dovranno essere svolte dall’Aggiudicatario anche in via giudiziale, in tutti i casi in cui non sia esperibile l’azione stragiudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici), anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme informatiche messe a disposizione dall’Ente nell’ambito del Processo Telematico. Tutte le attività condotte devono essere tracciate anche nel sistema informatico. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase esecutiva, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recuperi spese procedure cautelari/esecutive sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte gli atti scaduti (es. ingiunzioni, atti procedure cautelari …) intestati allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase esecutiva della riscossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase esecutiva e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale; c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare al debitore e all’eventuale Terzo, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, gli atti relativi all’attività esecutiva che si vuole attivare nei quali devono essere indicati: il riferimento all’ingiunzione di pagamento non saldata (numero dell’atto) e la relativa data di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penali applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri da sommare al dovuto alla data di effettivo pagamento, gli estremi identificativi dei beni/crediti/emolumenti oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura esecutiva, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incasso, (o avviso di pagamento PAGOPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente), l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma del Responsabile dell’Entrata dell’Ente, la firma del Funzionario Responsabile della Riscossione, anche digitale nonché ogni altro elemento utile e/o prescritto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti; d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; in relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di tre mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; e) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; f) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad istruire la pratica con la definizione del dovuto aggiornato, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Procedure esecutive e cautelari. 1. Alla scadenza dell’ingiunzione e degli eventuali solleciti, l’Aggiudicatario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei soggetti morosi deve valutare anche sulla base delle banche dati che l’Ente metterà a disposizione, sia il debito, inteso come importo ed anzianità, ovvero se sia certo liquido ed esigibile, che il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare. La valutazione del debito deve essere effettuata sulla base delle “linee guida” fornite e concordate con l’Ente. Infatti, per ogni “evento” attivabile, devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili. Resta inteso che le procedure esecutive debbono essere attivate obbligatoriamente solo in presenza di beni aggredibili. A seguito delle valutazioni sopraindicate, l’Aggiudicatario deve, previo accordo con l’Ente, predisporre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare, imbustare e notificare ed inviare nel rispetto delle modalità di legge, i provvedimenti cautelari ed esecutivi previsti dalla norma, ritenuti opportuni ed efficaci e necessari per completare il processo di riscossione coattiva. 2. L’Aggiudicatario L’aggiudicatario deve porre in essere, entro e non oltre i termini di legge, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalla norma ed in particolare dal codice di procedura civile e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, per il recupero delle somme non corrisposte. In particolare, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dell’atto, l’Aggiudicatario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive, fatto salvo un maggior termine da concordare con l’Ente, in relazione alla durata delle eventuali attività stragiudiziali. In caso contrario, è tenuto a comunicare, le ragioni del mancato avvio di dette procedure. Gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva saranno firmati, anche digitalmente, dal Responsabile dell’Entrata dell’Ente, e quelli relativi alla fase esecutiva saranno curati e firmati, per quanto di competenza, anche dal Funzionario responsabile della riscossione, come previsto dall’art. 7 comma 2 lett. gg-sexies, D.L. 70/2011 abilitato ai sensi di legge, fornito dallo stesso Aggiudicatario, su richiesta dell’EnteLegge. 3. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase cautelare, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recupero recuperi spese procedure cautelari sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte le ingiunzioni scadute intestate allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase cautelare della riscossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase cautelare e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale;dettaglio c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare ed inviare eventuale comunicazione relativa all’attività cautelare che si vuole attivare (es. comunicazione preventiva preavviso di fermo amministrativo o preavviso di iscrizione ipoteca), nella quale devono essere indicati: il riferimento alle ingiunzioni di pagamento non saldate (numero degli atti) e relative date di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penalità applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri, gli estremi identificativi dei beni oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura cautelare, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incasso, l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma, anche digitale, del Responsabile dell’entrata dell’Ente nonché ogni altro elemento utile previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. A tale comunicazione preventiva, predisposta in conformità alle modalità concordate con l’Ente, dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale intestato all’Ente precompilato in tutte le sue parti; (o avviso di pagamento PAGOPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente),; d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno spedizione ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente locale e la consultazione puntuale di tali informazioni; in relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di sei mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; ae) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al . Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali. La riconciliazione deve garantire anche lo scambio di informazione con la Ragioneria dell’Ente per la corretta gestione del Bilancio abbinando ove possibile le somme incassate a capitoli e accertamenti di Xxxxxxxx; e) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad istruire la pratica con la definizione del dovuto aggiornato, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento; f) in caso di mancato pagamento del debito a seguito della notifica al contribuente della comunicazione preventiva di cui al punto c), concludere la procedura con l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, comprensivo delle spese e degli oneri accessori, l’importo degli interessi di mora giornalieri, il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare il pagamento e le istruzioni necessarie al cittadino per l’estinzione della procedura. L’iscrizione del fermo amministrativo su beni mobili registrati deve avvenire in modalità massiva, tramite invio di flusso informatico al Pubblico Registro Automobilistico, con onere a carico dell’Aggiudicatario. L’iscrizione puntuale è da riservare in via residuale ai casi che richiedono una gestione specifica. In caso di mancato pagamento, l’Aggiudicatario deve attivare le procedure esecutive, concordate con l’Ente, e ritenute efficaci ai fini dell’eventuale introito del credito: • entro 180 giorni dalla scadenza di ingiunzione di pagamento, qualora si proceda direttamente all’azione esecutiva, in quanto ritenuta di maggior efficacia rispetto alla procedura cautelare oppure se non sono stati rilevati beni mobili/immobili aggredibili; • entro sessanta giorni dalla conclusione infruttuosa della procedura cautelare; • entro sessanta giorni dalla eventuale notifica di iscrizione fermo/ipoteca; Laddove possibile, l’azione esecutiva deve essere in ogni caso intrapresa entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento al fine di limitare l’emissione e notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del DPR 602/1973. In particolare, si riporta a titolo esemplificativo le azioni esecutive esperibili: • pignoramento di crediti presso terzi (stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, fitti presso locatari..); • pignoramento di beni mobili; • pignoramento di beni immobili; In conformità alle prescrizioni della normativa vigente, tali attività dovranno essere svolte dall’Aggiudicatario anche in via giudiziale, in tutti i casi in cui non sia esperibile l’azione stragiudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici), anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme informatiche messe a disposizione dall’Ente nell’ambito del Processo Telematico. Tutte le attività condotte devono essere tracciate anche nel sistema informatico. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase esecutiva, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recuperi spese procedure cautelari/esecutive sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte gli atti scaduti (es. ingiunzioni, atti procedure cautelari …) intestati allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase esecutiva della riscossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase esecutiva e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale; c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare al debitore e all’eventuale Terzo, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, gli atti relativi all’attività esecutiva che si vuole attivare nei quali devono essere indicati: il riferimento all’ingiunzione di pagamento non saldata (numero dell’atto) e la relativa data di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penali applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri da sommare al dovuto alla data di effettivo pagamento, gli estremi identificativi dei beni/crediti/emolumenti oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura esecutiva, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incasso, (o avviso di pagamento PAGOPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente), l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma del Responsabile dell’Entrata dell’Ente, la firma del Funzionario Responsabile della Riscossione, anche digitale nonché ogni altro elemento utile e/o prescritto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti; d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; in relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di tre mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; e) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario l'aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; f) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; ; 4. Trascorso il termine di scadenza indicato negli atti relativi alla fase cautelare, l’Aggiudicatario deve attivare le procedure relative alla fase esecutiva, ritenute efficaci ai fini dell’eventuale introito del credito, in particolare l’Aggiudicatario si riporta a titolo esemplificativo: - esecuzioni - pignoramenti: - pignoramento beni mobili e/o immobili; - pignoramento c/terzi; - pignoramento fitti, quota stipendio etc.; Tutte le attività condotte devono essere tracciate anche nel sistema informatico. 5. Il Concessionario, quando abbia avuto notizia, attraverso la continua consultazione di pubblici archivi o su segnalazione del Comune, dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione a carico di un debitore, adotta tempestivamente tutte le attività necessarie per la migliore tutela del credito del Comune e ne fornisce informazione all'Ente. Il concessionario è tenuto ad istruire al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari nel corso della procedure, presso gli organi competenti (curatela fallimentare, Tribunale, ecc.), nel rispetto dei relativi termini di legge. L'intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire al Comune il monitoraggio riferito all’andamento ed all’esito successivo. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni contributive “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione, coadiuvando l'Ente nella predisposizione degli atti qualora non di competenza del Concessionario. 6. Il Concessionario dovrà farsi carico del contenzioso relativo alle procedure cautelari od esecutive adottate in caso di ricorsi relativi avanti al Giudice competente, in tutti i gradi di giudizio, degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze istruttorie, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per Cassazione e quant’altro necessario per permettere la pratica prosecuzione della procedura di riscossione, facendosi rappresentare in giudizio da proprio personale o da terzi professionisti che siano abilitati alla difesa avanti al giudice ordinario; il concessionario sta in giudizio per gli atti di competenza, con la definizione oneri a suo carico anche in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti del dovuto aggiornato, a notificare Comune. Quanto previsto nel presente articolo relativamente alla TARI si applica in quanto compatibile al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento.Canone Unico;

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Servizio Di Gestione Ordinaria E Riscossione Tributi

Procedure esecutive e cautelari. Alla scadenza dell’ingiunzione dell’ingiunzione/atto di accertamento esecutivo e degli eventuali solleciti, l’Aggiudicatario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei soggetti morosi deve valutare anche sulla base delle banche dati che l’Ente metterà a disposizione, sia il debito, inteso come importo ed anzianità, ovvero se sia certo liquido ed esigibile, che il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti sogg etti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare. La valutazione del debito deve essere effettuata sulla base delle “linee guida” fornite e concordate con l’Ente. Infatti, per ogni “evento” attivabile, devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili. Resta inteso che le procedure esecutive debbono essere attivate obbligatoriamente solo in presenza di beni aggredibili. A seguito delle valutazioni sopraindicate, l’Aggiudicatario deve, previo accordo con l’Ente, predisporre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare, imbustare e notificare nel rispetto delle modalità di legge, i provvedimenti cautelari ed esecutivi previsti dalla norma, ritenuti opportuni ed efficaci e necessari per completare il processo di riscossione coattiva. L’Aggiudicatario deve porre in essere, entro e non oltre i termini di legge, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalla norma ed in particolare dal codice di procedura civile e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, per il recupero delle somme non corrisposte. In particolare, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dell’atto, l’Aggiudicatario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive, fatto salvo un maggior termine da concordare con l’Ente, in relazione alla durata delle eventuali attività stragiudiziali. In caso contrario, è tenuto a comunicare, le ragioni del mancato avvio di dette procedure. Gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva saranno firmati, anche digitalmente, dal Responsabile dell’Entrata dell’Ente, e quelli relativi alla fase esecutiva saranno curati e firmati, per quanto di competenza, anche dal Funzionario responsabile della riscossione, come previsto dall’art. 7 comma 2 lett. gg-sexies, D.L. 70/2011 abilitato ai sensi di legge, fornito dallo stesso Aggiudicatario, su richiesta dell’Ente. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase cautelare, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recupero spese procedure cautelari sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte le ingiunzioni scadute intestate tutti gli atti scaduti intestati allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase cautelare della riscossioneri scossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase cautelare e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale; c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare comunicazione relativa all’attività cautelare che si vuole attivare (es. comunicazione preventiva di fermo amministrativo o di ipoteca), nella quale devono essere indicati: il riferimento alle ingiunzioni di pagamento non saldate (numero degli atti) agli atti insoluti e relative date di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penalità applicate, spese di procedura, spese di notifica notifica, onere di riscossione ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri, gli estremi identificativi dei beni oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura cautelare, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incassopagamento, l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma, anche digitale, del Responsabile dell’entrata dell’Ente nonché ogni altro elemento utile previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. A tale comunicazione preventiva, predisposta in conformità alle modalità concordate con l’Ente, dovrà essere allegato un bollettino avviso di conto corrente postale pagamento PagoPA intestato all’Ente precompilato in tutte le sue parti; parti (o avviso di pagamento PAGOPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente),; d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; in relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di sei mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; ae) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali. La riconciliazione deve garantire anche lo scambio di informazione con la Ragioneria dell’Ente per la corretta gestione del Bilancio abbinando ove possibile le somme incassate a capitoli e accertamenti di Xxxxxxxx; ef) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad istruire la pratica con la definizione del dovuto aggiornato, a notificare al contribuente la comunicazione comu nicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento; fg) in caso di mancato pagamento del debito a seguito della notifica al contribuente della comunicazione preventiva di cui al punto c), concludere la procedura con l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, comprensivo delle spese e degli oneri accessori, l’importo degli interessi di mora giornalieri, il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare il le modalità di pagamento e le istruzioni necessarie al cittadino per l’estinzione della procedura. La procedura di comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo deve essere eseguita in modalità massiva su tutti i beni mobili registrati di proprietà del debitore, in presenza dei requisiti previsti dalla legge. L’iscrizione del fermo amministrativo su beni mobili registrati deve avvenire in modalità massiva, tramite invio di flusso informatico al Pubblico Registro Automobilistico, con onere a carico dell’Aggiudicatario. L’iscrizione puntuale è da riservare in via residuale ai casi che richiedono una gestione specifica. La procedura di comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sui beni immobili deve essere eseguita in modalità massiva su tutti gli immobili di proprietà del debitore, in presenza dei requisiti previsti dalla legge. L’iscrizione di ipoteca sui beni immobili deve avvenire in modalità massiva o puntuale per i casi che richiedono una gestione specifica. Tutti gli oneri relativi alle procedure cautelari (compresi quelli di iscrizione dei fermi e di ipoteca) sono a carico dell'Aggiudicatario. In caso di mancato pagamento, l’Aggiudicatario deve attivare le procedure esecutive, concordate con l’Ente, e ritenute efficaci ai fini dell’eventuale introito del credito: • entro 180 giorni dalla scadenza di ingiunzione di pagamento/atto di accertamento esecutivo x xxxxxxxxx, qualora si proceda direttamente all’azione esecutiva, in quanto ritenuta di maggior efficacia rispetto alla procedura cautelare oppure se non sono stati rilevati beni mobili/immobili aggredibili; • entro sessanta giorni dalla conclusione infruttuosa della procedura cautelare; • entro sessanta giorni dalla eventuale notifica di iscrizione fermo/ipoteca. Per tutte le posizioni, le cui ingiunzioni o accertamenti esecutivi sono stati notificati da oltre 365 giorni (art. 50 del DPR602/1973; Laddove possibileart. 7, l’azione esecutiva comma, lett. gg-quater, DL 70/2011 e, ove compatibile con l’entrata e l’iter attivato, l’art. 1, comma 792, lett. h, Legge 160/2019), prima di attivare le azioni esecutive, l’Aggiudicatario deve essere in ogni caso intrapresa entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento al fine di limitare procedere con l’emissione e notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’artad adempiere. 50 del DPR 602/1973. In particolare, si riporta a titolo esemplificativo le Le azioni esecutive esperibiliesperibili sono: • pignoramento di crediti presso terzi (stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, fitti presso locatari..); • pignoramento di beni mobili; • pignoramento di beni immobili; In conformità alle prescrizioni della normativa vigente, tali attività dovranno essere svolte dall’Aggiudicatario anche in via giudiziale, in tutti i casi in cui non sia esperibile l’azione stragiudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici), anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme informatiche messe a disposizione dall’Ente nell’ambito del Processo Telematico. Tutte le attività condotte devono essere tracciate anche nel sistema informatico. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase esecutiva, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recuperi spese procedure cautelari/esecutive sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte gli atti scaduti (es. ingiunzioni, atti di accertamento esecutivi, atti procedure cautelari …) intestati allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase esecutiva della riscossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase esecutiva e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale; c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare al debitore e all’eventuale Terzo, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, gli atti relativi all’attività all’at tività esecutiva che si vuole attivare nei quali devono essere indicati: il riferimento all’ingiunzione di pagamento non saldata (numero dell’atto) agli atti insoluti e la relativa data di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penali applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri da sommare al dovuto alla data di effettivo pagamento, gli estremi identificativi dei beni/crediti/emolumenti oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura esecutiva, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incassopagamento, (o avviso di pagamento PAGOPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente), l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma del Responsabile dell’Entrata dell’Ente, la firma del Funzionario Responsabile della Riscossione, anche digitale nonché ogni altro elemento utile e/o prescritto dalle disposizioni disposizion i normative e regolamentari vigenti; d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; in relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di tre mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; occorre procedere anche alla notifica per irreperibilità art.140 (irreperibilità relativa) e art. 143 (irreperibilità ass oluta) del cpc; e) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; f) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad istruire la pratica con la definizione del dovuto aggiornato, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico

Procedure esecutive e cautelari. Alla scadenza dell’ingiunzione e degli eventuali solleciti, l’Aggiudicatario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei soggetti morosi deve valutare valutare, anche sulla base delle banche dati che l’Ente metterà a disposizione, sia il debito, inteso come importo ed anzianità, ovvero se sia certo liquido ed esigibile, che il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale patrimoniale, mobiliare e immobiliare. La valutazione del debito deve essere effettuata sulla base delle “linee guida” fornite e concordate con l’Ente. Infatti, per ogni “evento” attivabile, devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione, invece, del contribuente consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e, quindi, di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili. Resta inteso che le procedure esecutive debbono essere attivate obbligatoriamente solo in presenza di beni aggredibili. A seguito delle valutazioni sopraindicate, l’Aggiudicatario deve, previo accordo con l’Ente, predisporre, protocollare protocollare, anche su sistema in uso all’Ente, stampare, imbustare e notificare nel rispetto delle modalità di legge, i provvedimenti cautelari ed esecutivi previsti dalla norma, ritenuti opportuni ed efficaci e necessari per completare il processo di riscossione coattiva. L’Aggiudicatario deve porre in essere, entro e non oltre i termini di legge, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalla norma ed in particolare dal codice Codice di procedura civile Procedura Civile e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, per il recupero delle somme non corrisposte. In particolare, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza di pagamento dell’atto, l’Aggiudicatario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive, fatto salvo un maggior termine da concordare con l’Ente, in relazione alla durata delle eventuali attività stragiudiziali. In caso contrario, è tenuto a comunicare, le ragioni del mancato avvio di dette procedure. Gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva saranno devono essere firmati, anche digitalmente, dal Responsabile dell’Entrata dell’Ente, dell’entrata dell’Ente e quelli relativi alla fase esecutiva saranno devono essere curati e firmati, per quanto di competenza, anche dal Funzionario responsabile della riscossione, come previsto dall’art. 7 comma 2 lett. gg-sexiessexies del D.L. 70/2011, D.L. 70/2011 abilitato ai sensi di legge, fornito dallo stesso AggiudicatarioXxxxxxxxxxxxxx, su richiesta dell’Ente. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase cautelare, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recupero recuperi spese procedure cautelari sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte le ingiunzioni scadute intestate allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase cautelare della riscossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase cautelare e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata dell’entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale; c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare comunicazione relativa all’attività cautelare che si vuole attivare (es. comunicazione preventiva di fermo amministrativo o di ipoteca), nella quale devono essere indicati: il riferimento alle ingiunzioni di pagamento non saldate (numero degli atti) e relative date di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penalità applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri, gli estremi identificativi dei beni oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura cautelare, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incasso, l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firmafirma del Responsabile dell’entrata dell’Ente, anche digitale, del Responsabile dell’entrata dell’Ente nonché ogni altro elemento utile previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. A tale comunicazione preventiva, predisposta in conformità alle modalità concordate con l’Ente, dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale intestato all’Ente precompilato in tutte le sue parti; (o avviso di pagamento PAGOPA pagoPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente),, precompilato in tutte le sue parti; d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; in In relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di sei mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; ae) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali. La riconciliazione deve garantire anche lo scambio di informazione informazioni con la Ragioneria dell’Ente per la corretta gestione del Bilancio abbinando ove possibile le somme incassate a capitoli e accertamenti di Xxxxxxxx; ef) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad istruire la pratica con la definizione del dovuto aggiornato, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento; fg) in caso di mancato pagamento del debito a seguito della notifica al contribuente della comunicazione preventiva di cui al punto c), concludere la procedura con l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca entro 60 giorni da tale notifica, notificando la comunicazione al contribuente insolvente, contenente il dettaglio del debito aggiornato, comprensivo delle spese e degli oneri accessori, l’importo degli interessi di mora giornalieri, il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare il pagamento e le istruzioni necessarie al cittadino per l’estinzione della procedura. ; L’iscrizione del fermo amministrativo su beni mobili registrati deve avvenire in modalità massiva, tramite invio di flusso informatico al Pubblico Registro Automobilistico, Automobilistico con onere oneri a carico dell’Aggiudicatario. L’iscrizione puntuale è da riservare in via residuale ai casi che richiedono una gestione specifica. In caso di mancato pagamento, l’Aggiudicatario deve attivare le procedure esecutive, concordate con l’Ente, e ritenute efficaci ai fini dell’eventuale introito del credito: - entro 180 giorni dalla scadenza di ingiunzione dell’ingiunzione di pagamento, qualora si proceda direttamente all’azione esecutiva, in quanto ritenuta di maggior efficacia rispetto alla procedura cautelare oppure se non sono stati rilevati beni mobili/immobili aggredibili; - entro sessanta giorni dalla conclusione infruttuosa della procedura cautelare; - entro sessanta giorni dalla eventuale notifica di iscrizione fermo/ipoteca; Laddove possibile, l’azione esecutiva deve essere in ogni caso intrapresa entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento al fine di limitare l’emissione e notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del DPR 602/1973. In particolare, si riporta riportano a titolo esemplificativo le azioni esecutive esperibili: • pignoramento di crediti presso terzi (stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, fitti presso locatari,..); • pignoramento di beni mobili; • pignoramento di beni immobili; In conformità alle prescrizioni della normativa vigente, tali attività dovranno essere svolte dall’Aggiudicatario anche in via giudiziale, in tutti i casi in cui non sia esperibile l’azione stragiudiziale (es. pignoramento dei crediti pensionistici), anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme informatiche messe a disposizione dall’Ente nell’ambito del Processo Telematico. Tutte le attività condotte devono essere tracciate anche nel sistema informatico. L’Aggiudicatario, in particolare, per l’attivazione della fase esecutiva, deve: a) elaborare i flussi per applicazione interessi, recuperi spese procedure cautelari/esecutive sulla base della normativa vigente ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite dall’Ente; i flussi devono essere di tipo “multilista” rispetto al contribuente, ovvero devono accorpare tutte tutti gli atti scaduti (es. ingiunzioniingiunzioni di pagamento, atti procedure cautelari etc.) intestati allo stesso contribuente e suscettibili di passaggio alla fase esecutiva della riscossione; b) produrre e sottoporre all’Ente il prospetto di sintesi relativo alla fase esecutiva e l’elenco di dettaglio su cui il Responsabile dell’Entrata dell’entrata porrà il proprio visto di autorizzazione/esecutività, anche in forma digitale; c) produrre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare e notificare al debitore e all’eventuale Terzo, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, gli atti relativi all’attività esecutiva che si vuole attivare attivare, nei quali devono essere indicati: il riferimento all’ingiunzione alle ingiunzione di pagamento non saldata saldate (numero dell’attodegli atti) e la relativa data le relative date di notifica, la descrizione della natura del credito, il dettaglio delle somme dovute in termini di tributo/provento non corrisposto, sanzioni/penali applicate, spese di procedura, spese di notifica ed ogni altro onere accessorio, la data di scadenza per il pagamento, l’importo degli interessi di mora giornalieri da sommare al dovuto alla data di effettivo pagamento, gli estremi identificativi dei beni/crediti/emolumenti oggetto di procedura, le avvertenze circa le conseguenze della procedura esecutiva, le modalità di pagamento con l’indicazione dell’IBAN del conto corrente di incasso, incasso (o avviso di pagamento PAGOPA pagoPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente), l’indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, la firma firma, anche digitale, del Responsabile dell’Entrata dell’entrata dell’Ente, la firma firma, anche digitale, del Funzionario Responsabile della Riscossione, anche digitale nonché ogni altro elemento utile e/o prescritto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti; d) acquisire in maniera informatizzata le date di notifica, le relate di notifica ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; in In relazione all’esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel termine di tre mesi e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, oltre alla predisposizione di un elenco degli atti non notificati, con specificazione delle cause di mancata notificazione e delle relative attività di ricerca svolte; e) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; f) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad istruire la pratica con la definizione del dovuto aggiornato, a notificare al contribuente la comunicazione con il dettaglio del dovuto, la relativa motivazione e le modalità per il pagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Di Riscossione Tributi