Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. L’articolo 22 del Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione: - a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società; - b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo; - c) si basi sul Suo consenso esplicito. La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi6.
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