Profili formativi. (1) In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore. (2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’ISFOL. (3) Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Profili formativi. (1) In allegato al presente Contratto accordo, sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 496, comma 5 ter2, del decreto legislativo 10 14 settembre 20032011, n. 276167. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT all’EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’EBNT l’EBN potrà stipulare apposita convenzione con l’ISFOL.
(3) Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
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Samples: Accordo Per La Disciplina Contrattuale Dell’apprendistato Nel Settore Turismo
Profili formativi. (1) In allegato al presente Contratto accordo, sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 496, comma 5 ter2, del decreto legislativo 10 14 settembre 20032011, n. 276167. 280 Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’ISFOL.
(3) Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
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Samples: Accordo Per La Disciplina Contrattuale Dell'apprendistato Nel Settore Turismo
Profili formativi. (1) In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT all’EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 del decreto legislativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, l’EBNT l’EBN potrà stipulare apposita convenzione con l’ISFOL.
(3) Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
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