Common use of Progressione economica all’interno delle aree Clause in Contracts

Progressione economica all’interno delle aree. 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi, sono attribuibili “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata tabella E. Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolo. 4. L’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1- bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria l’assenza, nei due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura. b) la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo; c) non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b), previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente: - per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, - per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; - per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’Art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi. e) una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d) viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lett. b) secondo periodo, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; f) dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui alla lettera

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Progressione economica all’interno delle aree. 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi, a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL, sono attribuibili “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata nella tabella E. Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare parteciperà alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolo. 4. L’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1- bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre quattro anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria l’assenza, nei due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla di scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura. b) la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 ... (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo gli ordinari altri subordinati criteri definiti ai sensi del presente articolodi priorità; c) non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) ferma restando l’assenza dei provvedimenti disciplinari di cui al comma 4 lett. a), i “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b)area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente: - per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - per una quota non superiore inferiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; - per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’Art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi. e) una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d) viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lett. b) secondo periodo, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo prima inquadramento) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo prima inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; f) dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui alla lettera

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Progressione economica all’interno delle aree. 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi, sono attribuibili “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata tabella E. Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolo. 4. L’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1- bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria l’assenza, nei due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura. b) la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo; c) non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b), previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente: - per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; - per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’Art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi. e) una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d) viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lett. b) secondo periodo, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; f) dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui alla lettera

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Progressione economica all’interno delle aree. 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni funzioni proprie dell’areadell’area e della famiglia professionale, agli stessistessi possono essere attribuiti, sono attribuibili nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali economici stipendiali” di professionalità” pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio tabellare. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del trattamento economicosistema di classificazione, nell’allegata tabella 1. I La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di “differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essidipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicatiarea. A tal fine, distinti per area si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di inquadramentolavoro, nell’allegata tabella E. Ove anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolomobilità. 42. L’attribuzione dei “differenziali economici di professionalitàstipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1- 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori e superiori, avviene mediante procedura selettiva, selettiva di area - che può essere attivataattivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art… -,nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; in sede di contrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, nei negli ultimi due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multamulta o, per le fattispecie previsti dall’art. Laddove… (Codice disciplinare), comma 3, lett f), al rimprovero scritto; laddove siano in corso procedimenti disciplinari riferiti a violazioni commesse nei medesimi due anni e gli stessi si concludano, con la comminazione di una sanzione superiore alla multa o, per le fattispecie previste dall’art. … (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), al rimprovero scritto, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.procedura anche nell’ipotesi in cui la stessa sia già stata conclusa, con conseguente ripetizione delle somme erogate; b) la quota il numero di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalitàstipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definita definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 …. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie), comma 5 6, lett. a), nel limite delle c) in coerenza con le risorse di cui al comma 5 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo; c) non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente stipendiale”/dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i “differenziali economici di professionalitàstipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b)area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente: - per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla ai seguenti criteri: 1) media triennale delle ultime tre tredella valutazione valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, - per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza individualeindividuali conseguite; 2) esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione; 3) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; - per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’Artall’art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi.professionali; e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. … (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale. f) per il personale che abbia conseguito una volta stilata la valutazione positiva negli anni presi in considerazione ai fini della definizione della graduatoria di cui alla lettera d) viene assicuratae che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l’applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, entro i limiti della quota definito in sede di risorse individuata ai sensi della lett. b) secondo periodo, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento contrattazione integrativa di cui all’art. 17 …… (Norma Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di primo inquadramentoanni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente; g) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni in sede di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento contrattazione integrativa di cui all’art. 17 …… (Norma Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1) possono essere inoltre definiti i criteri di primo inquadramentopriorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione. 3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti continuità del comparto Fondo risorse decentrate di cui all’art. 1 ….. (Campo Fondo risorse decentrate) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; f) dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui alla letteraal comma 2, lett. b). 4. AiI “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. … (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione), comma 4.

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Progressione economica all’interno delle aree. 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni funzioni proprie dell’areadell’area e della famiglia professionale, agli stessistessi possono essere attribuiti, sono attribuibili nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali economici stipendiali di professionalitàvalorizzazionedi pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio tabellare. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale di valorizzazione”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza sistema di classificazione, nell’allegata tabella 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area del personale numero massimo di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici stipendiali di professionalità complessivamente conseguibili da valorizzazione” attribuibili a ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essidipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area, è indicato, distintamente per ciascuna area sono indicati, distinti per area del sistema di inquadramentoclassificazione, nell’allegata tabella E. Ove 2. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali di valorizzazione” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolomobilità. 42. L’attribuzione dei “differenziali economici stipendiali di professionalitàvalorizzazione”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1- 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori e superiori, avviene mediante procedura selettivaselettiva di area, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; è inoltre condizione necessaria l’assenza, nei negli ultimi due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5anni, di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto; laddove siano in corso procedimenti disciplinari riferiti a violazioni commesse nei medesimi due anni e gli stessi si concludano, con la comminazione di una sanzione superiore al rimprovero scritto, successivamente alla multa. Laddove, alla data di scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.procedura anche nell’ipotesi in cui la stessa sia già stata conclusa, con conseguente ripetizione delle somme erogate; b) la quota il numero di risorse da destinare ai “differenziali economici stipendiali di professionalitàvalorizzazione” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definita definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 …. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie), comma 5 6, lett. a), nel limite delle c) in coerenza con le risorse di cui al comma 5 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo; c) non è possibile attribuire più di un “differenziale economico stipendiale di professionalità” al dipendente valorizzazione”/dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i “differenziali economici stipendiali di professionalitàvalorizzazione” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b)area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente: - per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla ai seguenti criteri: 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, - per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza triennale della valutazione della performance individuale; 2) esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione; 3) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; - per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’Artall’art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativiprofessionali.; e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. … (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 50% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale. f) per il personale che abbia conseguito una volta stilata la valutazione positiva negli anni presi in considerazione ai fini della definizione della graduatoria di cui alla lettera d) viene assicuratae che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l’applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, entro i limiti della quota definito in sede di risorse individuata ai sensi della lett. b) secondo periodo, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento contrattazione integrativa di cui all’art. 17 …… (Norma Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di primo inquadramentoanni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente; g) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni in sede di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento contrattazione integrativa di cui all’art. 17 …… (Norma Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1) possono essere inoltre definiti i criteri di primo inquadramentopriorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione. 3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti continuità del comparto Fondo risorse decentrate di cui all’art. 1 ….. (Campo Fondo risorse decentrate) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di applicazione) nonchésottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b). Le risorse tornano nella disponibilità del Fondo in caso in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto di quanto previsto al comma 4. 4. I “differenziali stipendiali di valorizzazione” di cui al presente articolo cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatta salva la quota eventualmente necessaria a garantire l’invarianza dello stipendio, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni caso in cui lo stipendio iniziale della nuova area sia inferiore allo stipendio in godimento comprensivo dei “differenziali stipendiali di comparti diversi; f) dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui alla letteravalorizzazione” riconosciuti.

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Progressione economica all’interno delle aree. 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi, sono attribuibili “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata tabella E. Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolo. 4. L’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1- bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria l’assenza, nei due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura. b) la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo; c) non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b), previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente: - per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonchénonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; - per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’Art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi. e) una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d) viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lett. b) secondo periodo, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonchénonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; f) dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui alla lettera

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Progressione economica all’interno delle aree. 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi, sono attribuibili stessi possono essere attribuiti “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata nella tabella E. Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione sono mantenuti fino al termine del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area rapporto di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articololavoro. 4. L’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1- bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori e superiori, avviene mediante procedura selettivaselettiva di area, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre ….. anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria l’assenza, nei negli ultimi due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove; laddove siano in corso procedimenti disciplinari riferiti ai medesimi tre anni e gli stessi si concludano, con la comminazione di una sanzione successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura., anche nell’ipotesi in cui la stessa sia già stata conclusa, con conseguente ripetizione del differenziale erogato; b) fermo restando quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 150/2009, la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 9 ... (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo contoprivilegiando, equitativamenteove possibile, delle percentuali le aree nelle quali si registra il maggiore addensamento di addensamento del personale nelle aree e nei ruolipersonale. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10% viene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla lett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” secondo gli ordinari altri subordinati criteri definiti ai sensi del presente articolodi priorità; c) non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) ferma restando l’assenza dei provvedimenti disciplinari di cui al comma 4 lett. a), i “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b)area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media aritmetica semplice degli ultimi tre punteggi conseguiti e riportati nella valutazione annuale di performance individuale, a partire dal punteggio dalla media più elevato elevata e proseguendo in ordine decrescente: - per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, - per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; - per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’Art. 9, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi.; e) una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d) viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lett. b) secondo periodo, priorità nell’attribuzione all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza professionaledeve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; f) dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui alla letteraseguito tassativamente riportati secondo il seguente ordine:

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