Project financing Clausole campione

Project financing. 1. Per la disciplina della materia si rimanda al capo III – articoli da 152 a 160 del D.Lgs. 163/2006.
Project financing. Per la disciplina della materia si rimanda al capo III – articoli da 152 a 160 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Project financing. 1. L'utilizzo del Project Financing comporta alcune specifiche implicazioni dal punto di vista organizzativo e contrattuale. Il finanziamento, infatti, non è diretto ad un'impresa pre-esistente bensì va a beneficio di una società di nuova costituzione ("società di progetto" o anche "SPV" - Special Purpose Vehicle) la cui esclusiva finalità è la realizzazione e la gestione del progetto stesso. 2. La società di progetto è un'entità giuridicamente distinta da quella del/i promotore/i del progetto, con la conseguente separazione dei flussi generati dal progetto da quelli relativi alle altre attività del promotore. Il duplice risultato é che, in caso di fallimento del progetto, il finanziatore non potrà rivalersi - un’offerta per compravendita del bene pari a €. 800.000,00;
Project financing. F has a resource endowment E ≥ 0. Through the contract, G recommends how much of this endowment F should invest in the project, namely an amount M ∈ [0, E] , as well as the amount of funds that it should borrow on the competitive credit market, namely C ≥ 0. Moreover, G makes an up-front payment tO to F such that the total amount of funds that is injected into the project at the outset of the construction phase, is equal to the cost of investment: tO + M + C = I. (1) The transfer tO is positive when the project is partially financed with public funds. It is negative when the project is financed only with private funds and F makes a payment [I — (M + C)] to G to be awarded the contract. Given (1) and because C ≥ 0, F ultimately borrows C = max {0; I — (M + tO)} . (2) In the operation phase, F receives a transfer t from G and obtains the market revenues p(q)q. Observe that allowing the private firm to receive a combination of subsidies and fees warrants that a variety of real-world situations be encompassed, ranging from conventional infrastructure provision, in which the government pays for the activity and the firm earns no money from consumers, to traditional concession, in which the firm only relies upon market revenues.6
Project financing. Norme comuni alle procedure con bando ART. 33 –
Project financing. 1. Alla realizzazione di opere e servizi mediante lo strumento del project financing144 - non inquadrabile in una fattispecie contrattuale tipica, ma costituente un insieme di contratti singolarmente individuabili nelle loro distinte tipologie (fornitura, appalto, finanziamento, mutuo, garanzia, società, concessione di costruzione e gestione), concretizzantesi come “tecnica di finanziamento” alternativa rispetto alle tradizionali forme di copertura finanziaria, che prevede una operazione di finanziamento, da parte di soggetti esterni all’Amministrazione, di opere e attività specifiche, individuate all’interno del piano triennale delle opere, in grado di creare soddisfacenti flussi di cassa e produrre, quindi, ritorni economici e finanziari attraverso lo strumento della concessione - si applicano per quanto non espressamente previsto e dettagliato nelle specifiche norme di riferimento145 i principi e le norme indicate nel presente regolamento per la ricerca e l’individuazione del contraente. 2. L’Amministrazione può procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari146 .
Project financing. 1 Nel programma triennale vengono evidenziati gli interventi che l’Amministrazione intende realizzare ricorrendo al finanziamento di capitale privato maggioritario e tra questi quelli realizzabili attraverso l’istituto del Project Financing. 2 La proposta del promotore completa del progetto preliminare è inserita nell’elenco annuale dell’anno successivo a quello di presentazione della proposta da approvare unitamente al bilancio preventivo.
Project financing. La concessione di lavori pubblici può essere affidata attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori e avente a base di gara uno studio di fattibilità. Gli interventi sono previsti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. L'affidamento può avvenire mediante: ▇. ▇▇▇▇ unica, con individuazione del promotore e aggiudicazione della concessione nell'ambito di un'unica procedura; b. doppia gara, la prima finalizzata all’individuazione del promotore, riconoscendogli il diritto di prelazione ex art.153 D. Lgs. 163/06, la seconda alla scelta del concessionario, mettendo a base di gara il progetto e le condizione economiche e contrattuali offerte dal promotore. In entrambe le procedure, per la partecipazione i concorrenti devono presentare un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le garanzie previste dalla normativa in materia (art.153, comma 13). Entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale, qualora l’amministrazione non provveda alla pubblicazione dei bandi relativi ai lavori in esso inseriti, gli interessati in possesso dei requisiti necessari per assumere il ruolo di concessionari possono presentare proposte complete della documentazione prescritta dal comma precedente. Nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dall’art.153, l’Amministrazione è tenuta, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a bandire un avviso per l’individuazione del promotore e del progetto ritenuto di pubblico interesse da porre a base di gara in una successiva procedura selettiva volta all’aggiudicazione della concessione. E’ ammessa la presentazione da parte degli operatori economici di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici non presenti nella programmazione triennale. Entro tre mesi, l’amministrazione valuta il pubblico interesse della proposta invitando il proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie per la sua approvazione. Il progetto preliminare approvato ed inserito nella programmazione è posto a base di gara per l’affidamento della concessione. Alla procedura è invitato il proponente, in qualità di promotore, al qu...