Pubblicità ed efficacia. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione Ad Esperti, Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione Ad Esperti Esterni
Pubblicità ed efficacia. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ,) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione Ad Esperti Esterni, Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione
Pubblicità ed efficacia. Dell'avviso Dell’avviso di cui all'articolo all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazionedell’amministrazione. Dell'esito Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. L'efficacia L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo all’articolo 15 del D.LgsD. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto dell’atto di conferimento dell'incaricodell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico dell’incarico e dell'ammontare dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'istituzione L’istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggettoincaricando l’oggetto, la durata e il compenso dell'incaricodell’ incarico. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incaricodell’incarico.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione Ad Esperti Esterni
Pubblicità ed efficacia. Dell'avviso 1. Dell’Avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.LgsD. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
4. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.
5. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ,) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
6. L'istituzione L'Istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
7. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dalla data dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
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Samples: Regolamento d'Istituto
Pubblicità ed efficacia. Dell'avviso di cui all'articolo 3 ad evidenza pubblica si dà adeguata pubblicità tramite il tramite: (CIRCOLARE INTERNA): nel link CIRCOLARI dell’home page del sito istituzionale dell'amministrazionexxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Copia cartacea di tale pubblicazione sarà tenuta agli atti. (AVVISO PUBBLICO): all’ALBO ON-LINE del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione di primo livello CONSULENTI E COLLABORATORI oltre che, ove previsto, sul sito internet, dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale. Copia cartacea di tale pubblicazione sarà tenuta agli atti. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedentepubblicità. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 all'art.15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 20132013 e s.m.i. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
a: AMMINISTRAZIONE CONFERENTE SOGGETTO PERCETTORE OGGETTO DEL CONTRATTO DURATA IMPORTO Prot.n. del / / Dal Al ,00 (IVA esclusa) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il Alla presente deve essere allegato curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazionevitae dell’esperto in formato europeo. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'istituzione scolastica pubblica può decidere di pubblicare e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
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Samples: Regolamento d'Istituto Per l'Affidamento Di Contratti Pubblici