PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO Clausole campione

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa, di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è stato elevato a € 5.000,00 IVA esclusa. 2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 3. A tal fine, si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura, è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “Caso dell’unico fornitore”). 4. Al fine di identificare il limite (“fino a” oppure “oltre € 5.000,00”), non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa di cui all'art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, è elevato a € 10.000,00 IVA esclusa. 2. Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite e comunque entro € 40.000,00 (D.lgs 19 aprile 2017 n. 56) - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 3. Al fine si ritiene opportuna un'indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta informale di offerte a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto: ▪ in caso di urgenza, ▪ quando non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. "caso dell'unico fornitore"), ▪ nel caso di spese per le quali, per motivate ragioni didattiche e organizzative, non si ritiene opportuno individuare fornitori diversi (ad esempio psicologi, educatori ecc…) 4. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento 5. Ai sensi dell’art. 25 della Legge 62/2005 è vietato il tacito rinnovo di qualsiasi contratto; 6. Non rientrano nel limite di cui al comma 1 le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali ecc..) per i quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa di cui all'art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, è elevato a € 5.000,00 IVA esclusa. 2. Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 3. A tal fine si ritiene opportuna un'indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza , quando non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell'Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. "caso dell'unico fornitore"), e nel caso di spese per le quali, per motivate ragioni didattiche e organizzative, non si ritiene opportuno individuare fornitori diversi (ad esempio psicologi, educatori ecc…) 4. Al fine di identificare il limite (fino a oppure oltre € 5.001,00) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura. 5. Nel caso di procedura per affidamento diretto non è necessaria l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 25 comma 10 del D.lvo 163/2006 indicato in premessa -6° comma-
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è elevato a € 4.000,00 IVA esclusa. 2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può̀ quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità̀ di trattamento nonché́ la tutela della concorrenza,.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è elevato a € 5.000,00 IVA esclusa. 2. Solo per le uscite didattiche e le visite d’istruzione, per ragioni funzionali e di semplificazione delle procedure il limite è elevato ad € 20.000,00 iva esclusa. 3. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto, vanno comunque valutati i principi di economicità, trasparenza e tutela della concorrenza. A tal fine il D.S. o la Commissione Acquisti nominata dal D.S. valuterà di volta in volta l’opportunità di un’indagine di mercato e la richiesta di preventivi a più operatori economici. 4. Al fine di identificare il limite (fino a oppure oltre € 5.000,00) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura per affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 tramite START esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell'area riservata all'appalto in oggetto. Si precisa che l'oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore di servizi/forniture di quello immediatamente precedente di pari oggetto appaltato per la stagione invernale 2018/2019 e che alla procedura di affidamento diretto verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione di interesse e che, pertanto, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Nel caso in cui tra gli operatori che hanno manifestato interesse vi siano il contraente uscente e/o gli invitati non affidatari del precedente affidamento, si procederà con l'invito anche nei confronti di quest'ultimo/questi ultimi in considerazione:dell'affidabilità dimostrata e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti), e in ragione dell'opportunità di ampliare il quadro dei partecipanti a disposizione dell'Ente considerando anche che nell'ultima procedura sopracitata alcuni lotti sono andati deserti. Con riferimento a ciascun lotto, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, individuando direttamente i concorrenti da invitare per raggiungere detto numero. Con riferimento a ciascun lotto, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di procedere all'invio della richiesta di offerta. L'appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema START – accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx

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XXXXXXXXXX" - BIENNIO 2019/2020 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 741745 ALLA DITTA FOLLI SISTEMI S.R.L. - CIG 7704146E63 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FOLLI SISTEMI S.R.L. 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ONLUS Determina 1923 21/12/2018 ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNODI SPESA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA SCUOLA FORENSE OAB Determina 1914 21/12/2018 I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEPOSITI AD USO DIDATTICO SECONDO LOTTO PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA NORD COSTRUZIONI S.R.L. Determina 1899 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOS DI DISASTER RECOVERY - AGGIUDICAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA MEPA N. 2170368 ALLA DITTA 3CIME TECNOLOGY S.R.L. - CIG 7717376424 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3CIME TECNOLOGY SRL Determina 1891 20/12/2018 LICEO "CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA E SOSTITUZIONE LASTRE DIVELTE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AT SRL Determina 1892 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE WEB HESPERIENCE INAZ CON LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI RILEVAZIONE PRESENZE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 755354 A INAZ S.R.L. - CIG 77222813E0 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 INAZ SRL Determina 1893 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E GESTIONE AMBIENTE MICROSOFT OFFICE 365 - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO MEPA N. 2163792 A ZEROUNO INFORMATICA S.P.A. - CIG 77136186F0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ZEROUNO INFORMATICA Determina 1901 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SOFTWARE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO AMBIENTALE E DEI VINCOLI AMBIENTALI E IDROGEOLOGICI - BIENNIO 2019/2020 - AGGIUDICAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA MEPA N. 2176922 ALLA DITTA ABITAT SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI S.R.L. - CIG 7707360AAB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. 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Determina 1909 20/12/2018 Affidamento incarico per realizzazione azioni previste dal progetto "Segni di Futuro" AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE XXXXXXXX XXXXXXXXXX AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Determina 1883 19/12/2018 GARA 93/2018 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA LLOYD'S SINDACATO PROBITAS Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA AMISSIMA ASSICURAZIONI Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. 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PROCEDURA APERTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA Determina 1888 19/12/2018 RIPARAZIONE TELO TENDOSTRUTTURA PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARGELLI SRL Determina 1858 18/12/2018 FORNITURA DI SACCHETTI PER IL CONTENIMENTO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA SOTTOPORRE A PROVE DI LABORATORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CELCAR SAS Determina 1857 18/12/2018 SERVIZIO DI SOPRALLUOGO INELICOTTERO E CON EVENTUALE INTERVENTO DI SISTEMA PER IL DISTACCO ARTIFICIALE DELLE VALANGHE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ELIMAST SRL Determina 1840 17/12/2018 I.I.S. "MENEGHINI" IN COMUNE DI EDOLO. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N .1

  • Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i locali situati in Ferrara………………………via…….………………., nei giorni ed ora di apertura degli sportelli stessi secondo l’orario praticato per i servizi della specie. Il servizio si avvale inoltre di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e filiali dell’Istituto tesoriere. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art.25, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del d.lgs n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare deve essere fornito gratuitamente il servizio di home banking e internet e, come previsto nel regolamento delle entrate dell’Ente, anche quello di utilizzare apparecchi P.O.S. per l'introito di particolari tipologie di entrata. Detti apparecchi saranno installati ed eventualmente disinstallati a spese e cura del Tesoriere, così come lo saranno gli oneri di manutenzione e di gestione degli stessi. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Affidatario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo dell'Affidamento: (a) la redazione dei Documenti di Progettazione degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio- impianto sia a livello impiantistico che di involucro; (b) l'esecuzione dei lavori (previa approvazione degli stessi dall'affidante) in conformità ai Documenti di Progettazione, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari; (c) l'erogazione del Servizio energia; (d) la gestione degli impianti fotovoltaici. L'Affidamento per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è disciplinato dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, a norma dell'art. 165 e successivi del Codice i presupposti e le condizioni di base che deteminano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Affidante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nell'Affidamento, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza dell'Affidamento. In mancanza della predetta revisione l'Affidatario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'Affidatario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore dell'Affidante. E' facoltà dell'Affidante non realizzare alcuni degli interventi di riqualificazione previsti o se necessario aggiungerne altri agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto di Affidamento. E' facoltà dell'Affidatario richiedere l'inserimento di ulteriori immobili/impianti all'interno del presente contratto unitamente alle attività di cui alla lettera (a), (b), (c) e d). In tal caso, sarà predisposto un idoneo Addendum al presente contratto che ne estenderà l'ambito di applicazione. In caso di modifica degli interventi, la revisione del piano economico e finanziario dovrà essere concordata con l'Affidante interessato, anche per il tramite di un loro rappresentante, tenendo conto dell'equilibrio economico – finanziario complessivo del piano allegato. Le misure di revisione dell'equilibrio economico finanziario, come sopra concordate, potranno riguardare, o avere effetto, anche solo sul Contratto stipulato con l'Affidante interessato.

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.