Common use of QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI Clause in Contracts

QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI. 1. A decorrere dal 01.01.2005, le quote già destinate ai pediatri di libera scelta per l’incentivazione di a) attività in forma associative b) collaborazione informatica c) collaboratore di studio d) personale infermieristico costituiscono il fondo a riparto di cui all’art. 45, quantificato in ogni Regione sulla base di € 2,09 per assistito/anno. 2. In ciascuna Regione il fondo di cui al comma precedente deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 272/2000, per effetto degli Accordi Regionali vigenti, in tema di a) attività in forma associative b) collaboratore di studio c) personale infermieristico 3. Il fondo di cui all’art. 45 è aumentato di euro 2.07 per assistito/anno dal 1.1.2005; 4. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all’art. 45, come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai medici che svolgono la propria attività in forma di pediatria di gruppo, a partire dal 01.01.2005, è corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 9,00; ai pediatri di libera scelta che svolgono la propria attività sotto forma di pediatria in associazione è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 8,00 5. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all’art. 45 ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, a partire dal 01.01.2005, un’indennità annua nella misura di Euro 10,00 per assistito in carico. 6. In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all’art. 45 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005, un’indennità annua nella misura di Euro 7,50 per assistito in carico. 7. I compensi relativi alla pediatria di gruppo, alla pediatria in associazione e le indennità relative al personale di studio e all’infermiere professionale sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui ai commi 4, 5 e 6 quando nella Regione non siano state superate le rispettive percentuali, da calcolarsi sugli assistiti dai pediatri della Regione, nella seguente misura: il 10 % per la pediatria di gruppo; il 23 % per la pediatria in associazione; il 12 % per il collaboratore di studio; il 3 % per l’infermiere professionale. 8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la percentuale di una o più delle voci di spesa di cui ai commi 4, 5 e 6 sia superiore a quella prevista nel precedente comma 7, le risorse complessivamente impegnate continuano ad essere utilizzate secondo quanto previsto dagli Accordi regionali in vigore e continua ad essere riconosciuto ai medici interessati quanto previsto da tali accordi regionali o dal DPR 272/2000. 9. La maggiore spesa derivante dal superamento di una o più delle percentuali di cui al comma 7 è compensata dalla eventuale disponibilità di risorse derivante dalla sottoutilizzazione, in relazione alle percentuali di cui al comma 7, di altri istituti tra quelli di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6. In tal caso i compensi e le indennità sono corrisposti nella misura e nei tempi previsti ai commi 4, 5 e 6 sia per gli istituti oggetto di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative percentuali. 10. Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i pediatri di libera scelta devono garantire, dal momento dell’assunzione dell’incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e devono consentire l’elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell’andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell’assistenza. Per questo e fino alla stipula degli accordi regionali, con le risorse già a questo destinate, con la corrispondente riduzione della quota capitarla (lett A comma 1 articolo 58) è corrisposta un’indennità forfetaria mensile di Euro 77,47. 11. I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere all’obbligo di cui al precedente comma 10 nei tempi di seguito indicati: a) fino a 10 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio 2004, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente accordo; b) da 10 a 20 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio 2004, entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente accordo; c) da 20 a 30 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio 2004, entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente accordo. 12. Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall’obbligo i medici che hanno maturato 30 o più anni di anzianità di specializzazione, dalla data in vigore del presente accordo. 13. La indennità per il collaboratore di studio e/o per l’infermiere professionale è riconosciuta a ciascun medico, anche se operante in forma associata. I relativi contratti di lavoro, salvo diversi accordi regionali, sono stipulati in rapporto ad un impegno orario minimo, per ogni singolo medico, come definito dalla normativa in vigore e fatte salve differenti determinazioni assunte nell’ambito degli accordi regionali. Inoltre, salvo diverse determinazioni regionali, gli assistiti dei pediatri operanti in forma associata, non sono computati nei tetti stabiliti per l’incentivazione del personale di studio e del personale infermieristico. 14. In attesa o in mancanza della stipula dei nuovi accordi regionali, ciascuna regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori fondi, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 del presente accordo, di euro 2,03 annui per assistito, eventualmente integrato con le risorse di cui ai punti antecedenti, non utilizzate nell’anno solare precedente. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annui dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal 31.12.2005. 15. Tali fondi costituiscono una quota capitaria regionale, distribuita dal 1.1.2004 a tutti i medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo delle quote previste al precedente comma finalizzata al governo clinico. Successivamente alla stipula dei nuovi accordi regionali ed in base a quanto dagli stessi stabilito, questa quota è ripartita fra i medici secondo gli apporti individuali. 16. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei pediatri di libera scelta sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di accordo regionale. 17. I progetti devono essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilità del consumo delle risorse. 18. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.

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QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI. 1. A decorrere dal 01.01.2005, le quote già destinate ai pediatri medici di libera scelta assistenza primaria per l’incentivazione di a) attività in forma associative b) collaborazione informatica c) collaboratore di studio d) personale infermieristico costituiscono il fondo a riparto di cui all’art. 4546, quantificato in ogni Regione sulla base di € 2,09 2,99 per assistito/anno. 2. In ciascuna Regione il fondo di cui al comma precedente deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 272/2000270/2000, per effetto degli Accordi Regionali vigenti, in tema di a) attività in forma associative b) collaboratore di studio c) personale infermieristico 3. Il fondo di cui all’art. 45 46 è aumentato di euro 2.07 2.00 per assistito/anno dal 1.1.20051.1.2005 (ex piena disponibilità); 4. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all’art. 4546, come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai medici che svolgono la propria attività in forma di pediatria medicina di gruppogruppo ed in forma di medicina in rete, a partire dal 01.01.200501.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter, è corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura misura, rispettivamente di Euro 9,007,00 e di Euro 4,70; fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter, ai pediatri medici di libera scelta assistenza primaria che svolgono la propria attività sotto forma di pediatria medicina in associazione è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 8,002,58. 5. In attesa della stipula degli Accordi regionali, nelle Regioni in cui è stato superato il tetto della medicina in associazione garantito dal DPR 270/2000 nella misura del 40% degli assistiti nell’ambito regionale, non potranno costituirsi nuove medicine in associazione. 6. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all’art. 45 46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai pediatri medici di libera sceltaassistenza primaria, individuati dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, a partire dal 01.01.200501.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter, un’indennità annua nella misura di Euro 10,00 3,50 per assistito in carico. 67. In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all’art. 45 46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai pediatri medici di libera sceltaassistenza primaria, individuati dalla Regione, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, è corrisposta, a partire dal 01.01.200501.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter, un’indennità annua nella misura di Euro 7,50 4,00 per assistito in carico. 78. I compensi relativi alla pediatria medicina in rete, alla medicina di gruppo, alla pediatria in associazione e le indennità relative al personale di studio e all’infermiere professionale sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui ai commi 4, 5 6 e 6 7 quando nella Regione non siano state superate le rispettive percentuali, da calcolarsi sugli assistiti dai pediatri complessivi della Regione, nella seguente misura: : a) il 10 12% per la pediatria medicina di gruppo; ; b) il 23 9% per la pediatria in associazione; medicina di rete; c) il 12 40% per il collaboratore di studio; ; d) il 3 8% per l’infermiere professionale. 89. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la percentuale di una o più delle voci di spesa di cui ai commi 4, 5 6 e 6 7 sia superiore a quella prevista nel precedente comma 78, le risorse complessivamente impegnate continuano ad essere utilizzate secondo quanto previsto dagli Accordi regionali in vigore e continua ad essere riconosciuto ai medici interessati quanto previsto da tali accordi regionali o dal DPR 272/2000270/2000. 910. La maggiore spesa derivante dal superamento di una o più delle percentuali di cui al comma 7 8 è compensata dalla eventuale disponibilità di risorse derivante dalla sottoutilizzazione, in relazione alle percentuali di cui al comma 78, di altri istituti tra quelli di cui ai precedenti commi 4, 5 6 e 67. In tal caso i compensi e le indennità sono corrisposti nella misura e nei tempi previsti ai commi 4, 5 6 e 6 7 sia per gli istituti oggetto di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative percentuali. 1011. Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i pediatri medici di libera scelta devono assistenza primaria sono obbligati a garantire, dal momento dell’assunzione dell’incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e devono consentire l’elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell’andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell’assistenza. Per questo e fino alla stipula degli accordi regionali, con le risorse già a questo destinateattinte al fondo di cui all’art. 46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, con la corrispondente riduzione della quota capitarla (lett A comma 1 articolo 58) fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter, è corrisposta un’indennità forfetaria mensile di Euro 77,47. 11. I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere all’obbligo di cui al precedente comma 10 nei tempi di seguito indicati: a) fino a 10 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio 2004, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente accordo; b) da 10 a 20 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio 2004, entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente accordo; c) da 20 a 30 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio 2004, entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente accordo. 12. Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall’obbligo i medici che hanno maturato 30 o più anni di anzianità di specializzazione, dalla data in vigore del presente accordoabrogato. 13. La indennità abrogato. 14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter, l’indennità per il collaboratore di studio e/o per l’infermiere professionale è riconosciuta a ciascun medico, anche se operante in forma associata. I relativi contratti di lavoro, salvo diversi accordi regionali, sono stipulati in rapporto ad un impegno orario minimo, per ogni singolo medico, come definito dalla normativa in vigore e fatte salve differenti determinazioni assunte nell’ambito degli accordi regionali. Inoltre, salvo diverse determinazioni regionali, gli assistiti dei pediatri operanti in forma associata, non sono computati nei tetti stabiliti per l’incentivazione del personale di studio e del personale infermieristico. 1415. In attesa o in mancanza della stipula dei nuovi degli accordi regionali, ciascuna regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori fondi, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 del presente accordodell’ACN 23 marzo 2005, di euro 2,03 annui per assistito, eventualmente integrato con le risorse di cui ai punti antecedenti, non utilizzate nell’anno solare precedente, per la effettuazione di specifici programmi di attività finalizzati al governo clinico, nel rispetto dei livelli programmati di spesa. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annui dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal 31.12.2005. 1516. Tali In attesa o in mancanza della stipula dei nuovi accordi regionali, tali fondi costituiscono una quota capitaria regionale, distribuita dal 1.1.2004 a tutti i medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo delle quote previste al precedente comma finalizzata al governo clinicocomma. 17. Successivamente alla stipula dei nuovi accordi regionali ed in base a quanto dagli stessi stabilito, questa quota è ripartita ripartita, fra tutti i medici e secondo gli apporti individuali. 1618. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei pediatri medici di libera scelta assistenza primaria sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di accordo regionale. 1719. I progetti devono essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilità del consumo delle risorse. 1820. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.

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