Rappresentanza fiscale Clausole campione

Rappresentanza fiscale. 11.1.1. Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nella UE, sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo gli Appaltatori non aventi sede in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni. 11.1.2. La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle entrate competente e deve essere comunicata a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse .