Common use of Rappresentanza fiscale Clause in Contracts

Rappresentanza fiscale. Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nella UE, sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo gli Appaltatori non aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad eleggere, al fine di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni. La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle Entrate competente e deve essere comunicata a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse. I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Basic Italia, Condizioni Generali Di Contratto Basic Italia

Rappresentanza fiscale. Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nella UEnell’UE, sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo scopo, gli Appaltatori non aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione Membri dellUnione Europea sono tenuti ad eleggere, al fine di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni. La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle Entrate competente e deve essere comunicata a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 un (1) mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse. I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Italia

Rappresentanza fiscale. Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nella UE, sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo gli Appaltatori non aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fine fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato italiano Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni. La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle Entrate competente e deve essere comunicata a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse. I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.

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Samples: globalprocurement.enel.com

Rappresentanza fiscale. Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle fiscali per l'entrata delle merci nella UE, UE sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo gli Appaltatori appaltatori non aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fine fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato italiano Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni. La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o pubblico, da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle Entrate entrate competente e deve essere comunicata a ENEL 3SUN entro un mese dalla data di stipula perfezionamento del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse. I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.

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Samples: 3sun.bravosolution.com

Rappresentanza fiscale. Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle fiscali per l'entrata delle merci nella UE, UE sono a carico dell’Appaltatoredel Fornitore. A tale scopo gli Appaltatori i fornitori non aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fine fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato italiano Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni. La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o pubblico, da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle Entrate entrate competente e deve essere comunicata a ENEL 3SUN entro un mese dalla data di stipula perfezionamento del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse. I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.

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Samples: 3sun.bravosolution.com