SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione del Committente. L’Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che il Committente avrà autorizzato il subappalto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o l'Importo dello stesso sia incrementato e/o ne siano variati altri elementi. Fermo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), la richiesta di autorizzazione al subappalto o la comunicazione di eventuale altro tipo di subaffidamento diverso da subappalto, dev‘essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.x0x.xx/Xxxxx.xxxx) seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line. L’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente. Qualora il Committente, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, all’annullamento o alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, il Committente diffiderà l’Appaltatore di far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 3 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il Subappaltatore relativamente al quale risulti la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente. A seguito dell’annullamento o della revoca dell'autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Committente. Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto, relative alle attività oggetto del subappalto medesimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di...
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. L’Appaltatore, (conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta), può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale di ogni lotto, l’esecuzione della fornitura. L’Ersu non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, co.13, del d.lgs.50/2016. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ersu o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’Ersu il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ersu non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Ersu procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedi...
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 9.3.1. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia e di quanto stabilito nel Contratto di Appalto. In particolare si applica l’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e pertanto, in ottemperanza alla suddetta disposizione l’Appaltatore in relazione alle attività o parti di attività che in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che Enel avrà verificato le condizioni previste dalla legge e i parametri sulla sicurezza ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione.
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 1. L’Affidatario affida in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/o di quanto stabilito nel Contratto, previa verifica da parte di ENEL. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 9.2.1. Il Subappalto è ammesso alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto e cioè entro i limiti massimi stabiliti nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero del 49 % del valore totale del contratto in relazione ai contratti che non sono regolati dalla normativa sugli appalti pubblici. L’Appaltatore in relazione alle attività o parti di attività che in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, potrà procedere con l'affidamento in Subappalto, solo dopo che ENEL avrà verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, richiesti per l’esecuzione del Contratto, i parametri sulla sicurezza ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06, nonché dall’art. 141 del D.P.R. n. 554/99.
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti ed al ricorrere delle condizioni di cui al punto 4.3 del Disciplinare di gara. Qualora l’Impresa intenda affidare ad altra ditta l’esecuzione di parte delle prestazioni, la richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dal Ministero a condizione che:
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. L’eventuale affidamento in subappalto di parte del Servizio sarà disciplinato ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. I concorrenti dovranno pertanto indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le lavorazioni che intenderanno eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, pena il diniego dell’autorizzazione. Il valore complessivo delle lavorazioni subappaltabili, per ogni Lotto, non può superare il 30% dell’importo contrattuale; Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.