REQUISITI DEI DOCENTI. Le attività educative e formative devono essere affidate: a) per gli Assi Culturali - a Personale Docente in possesso del titolo previsto per l’accesso alla specifica classe di concorso per l’insegnamento [DIPLOMA DI LAUREA almeno quadriennale (vecchio ordinamento), ovvero LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero LAUREA MAGISTRALE (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)] e, per almeno il 50%, in possesso di documentata esperienza - almeno triennale - di insegnamento e/o professionale (con minori a rischio e/o disagio giovanile) strettamente attinente all’attività formativa da realizzare; b) per le attività Pratico / Laboratoriali - a Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 3 ed esperienza professionale - almeno triennale - attinente all’attività formativa in cui si prevede di utilizzare la risorsa. Il ruolo del Docente è incompatibile sia con la funzione di Tutor d’aula che con la funzione di Psicologo nell’ambito del medesimo percorso formativo. Il Tutor d’aula (c.d. didattico) deve essere in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 4 e, per almeno il 50%, un’esperienza professionale di almeno tre anni attinente all’attività formativa in cui si prevede di utilizzare la risorsa. Il Tutor d’aula ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. In applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutor ma anche il personale amministrativo e la figura di supporto psicologico, che abbia contatti diretti e regolari con i minori.
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REQUISITI DEI DOCENTI. 1. Le attività educative docenze per i moduli giuridico-normativo e formative tecnico devono essere affidateeffettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. I requisiti di esperienza dei docenti – formatori per il modulo giuridico-normativo e tecnico sono i seguenti:
a) per gli Assi Culturali - Diploma di Scuola media superiore, unitamente a Personale Docente in possesso del titolo previsto per l’accesso alla specifica classe esperienze di concorso per l’insegnamento [DIPLOMA DI LAUREA almeno quadriennale (vecchio ordinamento), ovvero LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero LAUREA MAGISTRALE (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)] e, docenza documentata per almeno il 50%90 ore nell’ultimo triennio, in possesso di documentata esperienza - almeno triennale - di insegnamento e/o professionale (con minori a rischio e/o disagio giovanile) strettamente attinente all’attività formativa da realizzare;
b) per le attività Pratico / Laboratoriali - a Esperti provenienti dal mondo riferimento ai diversi argomenti dei moduli giuridico-normativo e tecnico con specifico riferimento ai rischi connessi all’utilizzo delle macchine-attrezzature oggetto del lavoro e delle professioni, in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 3 ed esperienza professionale - almeno triennale - attinente all’attività formativa in cui si prevede di utilizzare la risorsapresente Accordo. Il ruolo del Docente è incompatibile sia con la funzione di Tutor d’aula che con la funzione di Psicologo nell’ambito del medesimo percorso formativo. Il Tutor d’aula (c.d. didattico) deve docente deve, inoltre, essere in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 4 eesperienza professionale documentata, per almeno il 50%, un’esperienza professionale di almeno tre anni attinente all’attività formativa in cui si prevede di utilizzare la risorsa. Il Tutor d’aula ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. In applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile12 mesi nell’ultimo triennio, nel caso settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di nuove assunzioni lavoro. o, in alternativa
b) Laurea (indipendentemente dalla tipologia di rapporto vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post-laurea nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente a esperienze di docenza documentata, per almeno 40 ore nell’ultimo triennio, con riferimento ai diversi argomenti dei moduli giuridico-normativo e tecnico con specifico riferimento ai rischi connessi all’utilizzo delle macchine- attrezzature oggetto del presente accordo. Il docente deve, inoltre, essere in possesso di esperienza professionale documentata, per almeno 4 mesi nell’ultimo triennio, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
3. L’acquisizione dell’esperienza professionale documentata di cui alle lett. a) e b) del co. 2 è raggiungibile, altresì, attraverso percorsi di codocenza per la medesima durata ivi indicata.
4. I requisiti di cui al co. 1 devono essere posseduti cumulativamente e non alternativamente da ogni docente dei moduli giuridico-normativo e tecnico, in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21/2013.
5. Le docenze per i moduli pratici devono essere effettuate da personale con esperienza professionale pratica, documentata almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature oggetto del presente atto.
6. Le docenze relative sia ai moduli giuridico-normativo e tecnico sia pratici possono essere affidate anche determinatoa un unico docente purché soddisfi tutti i requisiti di cui ai co. 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui alla lett. f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.
8. I requisiti di cui al co. 2, lett. a) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. La disposizione riguarda non solo le figure dei b) devono essere posseduti da tutti i docenti e dei tutor ma anche il personale amministrativo e la figura di supporto psicologico, che abbia contatti diretti e regolari con i minoriincaricati dal 1° gennaio 2014.
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Sources: Accordo Per L’abilitazione Di Operatori Conduttori Di Attrezzature Di Lavoro