Politiche di genere Clausole campione

Politiche di genere. Le parti concordano riguardo la necessità di attuare azioni comuni e concrete contro le forme di discriminazioni che si manifestano nel settore anche attraverso la più puntuale applicazione delle normative di legge esistenti sulle pari opportunità (legge n. 125/1991, D.Lgs. n. 198/2006 e D.Lgs. n. 5/2010). In particolare evidenziano il rapporto deficitario che attualmente si presenta tra l'alto numero di lavoratrici occupate nel settore e la scarsa presenza delle stesse nei ruoli di quadri e Organi direttivi. A tale scopo le parti si attiveranno per promuovere strumenti in grado di superare tali differenze anche con un migliore funzionamento della Commissione pari opportunità prevista nel c.c.n.l. di categoria. Con riferimento al nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), le parti rilevano un aspetto che considerano negativo e peggiorativo rispetto alla normativa precedente, contenuta nel D.P.C.M. n. 117/1999 e che nel regolamento doveva essere trasfusa. L'art. 286 del regolamento, infatti, relativo al criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa nel settore delle pulizie modifica radicalmente le modalità di assegnazione dei punteggi all'elemento economico, trasformando le gare indette con tale criterio in gare sostanzialmente al massimo ribasso. Le parti ricordano che l'originario D.P.C.M. n. 117/1999 era stato emanato su proposta del Ministero del lavoro, in un quadro di misure di sostegno al settore che erano state individuate a seguito del negoziato contrattuale nazionale. Le parti ritengono pertanto urgente e necessario intervenire affinché venga ripristinata una modalità che consenta di valorizzare l'imprenditoria con maggiori capacità tecniche, progettuali e organizzative oltre che più attenta al rispetto delle regole, dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti a livello europeo e nazionale. In data 3 agosto 2011, presso la Direzione generale della tutela condizioni di lavoro dello scrivente Ministero, si è tenuta una riunione avente ad oggetto il c.c.n.l. delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Sono presenti: - per FISE ANIP (...) - per LEGACOOP Servizi (...) - per CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO (...) - per UNION SERVIZI CONFAPI (...) - per AGCI SERVIZI (...) - per la FILCAMS-CGIL naz.le (...) - per la FISASCAT-CISL naz.le (...) - per...
Politiche di genere. Sistemi premianti e sviluppo professionale e di carriera Occorre: •individuare norme ben definite per tutelare l’accesso, al personale femminile, ad inquadramenti più elevati in condizioni di reale parità; •eliminare ogni discriminazione diretta o indiretta che possa incidere sulle progressioni di carriera; •riconoscere l’intero periodo di congedo maternità/paternità ai fini dei sistemi premianti/incentivanti come già previsto per i premi produttività. Xxxxx inseriti nel CCNL: •l’Accordo 08.03.2017 sui congedi per le vittime di violenza di genere; •la dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenza di genere.
Politiche di genere. Nell’ottica di favorire le politiche di genere, prevedere percorsi formativi nell’ambito della formazione congiunta, per fornire strumenti e competenze a supporto di interventi su : salute e sicurezza, la promozione e l’attuazione di situazioni effettive di pari opportunità e competenze relazionali volti al superamento degli ostacoli alla parità di genere. A tal fine occorre promuovere a livello aziendale l’istituzione di commissioni paritetiche costituite da rappresentanti aziendali e sindacali. Inoltre, si richiede la predisposizione di linee guida per la valutazione del rischio di genere e per la “sorveglianza sanitaria” legata al genere, come previsto dal DL.vo 81/08, adeguato ai fattori tipici di rischio, presenti nei settori rappresentati.
Politiche di genere. Al fine di tutelare le peculiarità rappresentate dal genere femminile occupato nel settore dell' edilizia si ritiene necessario ed importante attivare strumenti di flessibilità dell'organizzazione del lavoro per poter conciliare tempi del lavoro con i tempi della famiglia quale incentivo all'occupazione femminile . Questi strumenti possono essere individuati nella istituzione di congedi per madri e/o padri , oppure sostegno a lavori di cura , estensione del sostegno ai genitori o familiari portatori di handicap , ed infine sostegno alle azioni positive per la flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro nonché all'inserimento degli asili nido aziendali. Si richiede un giorno di permesso retribuito ai padri nel caso della nascita del figlio in aggiunta a quanto gia' previsto dalle vigenti leggi . Sottoscrivere codici etici contro il mobbing , violenze e discriminazioni di ogni tipo comprese quelle di accesso all' informazione, alla formazione , salariali e di carriera.
Politiche di genere. Il Gruppo HERA è impegnato nella valorizzazione delle diversità e nella tutela delle pari opportunità. Hera promuove l’inclusione e l’aumento della sensibilità riguardo le diversità e le pari opportunità.

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Che cosa è assicurato? Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alle Garanzie si precisa quanto segue: Garanzie obbligatorie: ✓ FURTO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso. ✓ INCENDIO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio. Le Garanzie (obbligatorie e opzionali) sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Con riguardo alle Garanzie “Furto”, “Incendio”, “Eventi Naturali”, “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”, e “Kasko” le coperture assicurative vengono prestate entro il Valore Assicurato (e non oltre il limite massimo di € 3.000,00 per la garanzia Mini Kasko”) con l’applicazione del degrado d’uso. Il degrado d’uso non si applica in questi casi: - in caso di Danno Parziale, per le sole parti della carrozzeria sinistrate, se il veicolo al momento del sinistro ha una vetustà inferiore ai 6 anni (per i veicoli ad uso promiscuo, il degrado viene invece sempre applicato); - in caso di Danno Totale per i Veicoli di nuova immatricolazione, se il danno si verifica entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Qualora il Contraente si assicuri per un valore inferiore rispetto all’effettivo Valore del Veicolo (ovvero inferiore al valore di fattura per i veicoli di nuova immatricolazione o al valore commerciale per i veicoli usati) la liquidazione verrà ridotta in proporzione.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. 2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; c) il deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 del regolamento; f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse edili; i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascuna altra impresa man mano operante in cantiere. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.