Common use of Requisiti e apertura degli studi medici Clause in Contracts

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all’art. 59, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale, ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono. 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati. 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 assistiti. - 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti. L’orario di studio è definito dal medico anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario. I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole tipologie di associazione. 6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all’artall'art. 59, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale, ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono. 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio l'esercizio della medicina generale, di sala d’attesa d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati. 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 assistiti. - 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti. L’orario di studio è definito dal medico anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario. I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole tipologie di associazione. 6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico pediatra di assistenza primaria libera scelta è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medicopediatra, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all’art. 59, ciascun medico pediatra deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività l’attività convenzionata. Lo studio del medico pediatra di medicina generalelibera scelta, ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono. 2. Lo studio del medico pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generalepediatria, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamatechiamate , fatte salve le autorizzazioni già concesse. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati., fatte salve le autorizzazioni già concesse 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale del medico pediatra iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 250 assistiti. - 10 ore settimanali da 251 a 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 501 a 840 assistiti. Superato il numero di 840 assistiti, gli accordi regionali definiscono le eventuali ulteriori aperture degli ambulatori. L’orario di studio è definito dal medico pediatra anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenzadell’assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario. I medici pediatri che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole diverse tipologie di associazione. 6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario con il nominativo del medicopediatra, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso all’ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico pediatra di assistenza primaria libera scelta è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medicopediatra, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all’art. 59, ciascun medico pediatra deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività l’attività convenzionata. Lo studio del medico pediatra di medicina generalelibera scelta, ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono. 2. Lo studio del medico pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generalepediatria, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamatechiamate , fatte salve le autorizzazioni già concesse. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati, fatte salve le autorizzazioni già concesse. 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale del medico pediatra iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 250 assistiti. - 10 ore settimanali da 251 a 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 501 a 840 assistiti. Superato il numero di 840 assistiti, gli accordi regionali definiscono le eventuali ulteriori aperture degli ambulatori. L’orario di studio è definito dal medico pediatra anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenzadell’assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario. I medici pediatri che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole diverse tipologie di associazione. 6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario con il nominativo del medicopediatra, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso all’ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale sanitario nazionale e concorrecon- corre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio Ser- vizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate convenziona- te retribuite. Ai fini dell’instaurazione dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primariaprima- ria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio servi- zio cui all’artall'art. 5945, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generalegenerale è uno studio professionale pri- vato che, ancorché destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguonoseguenti commi. 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio l'esercizio della medicina generale, di sala d’attesa d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione illumina- zione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati. 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazioneautoriz- zazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità conti- nuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì lu- nedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un congruo orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 assistiti. - 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti. L’orario di studio è definito determinato autonomamente dal medico anche sanitario in relazione alle necessità ne- cessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, aziendale di cui all’art. 2311, la revisione dell’orario. I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole tipologie di associazione. 6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario Il suddetto orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso all'in- gresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 87. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico di assistenza primaria medicina generale, libero professionista convenzionato ai sensi del presente ACN, è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e come tale concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primariamedicina generale, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio di cui all’art. 5938, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale, ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono. 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli avere come dotazione di base arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. 3. Detti ambienti possono essere sono adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti non autorizzato. Se lo studio è inserito in un appartamento di civile abitazione, con i locali appositamente e l’ingresso devono essere specificamente dedicati. 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazionemediche, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo Nello studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve può essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana svolta esclusivamente attività istituzionale ai sensi del presente Accordo e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 assistiti. - 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti. L’orario di studio è definito dal medico anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario. I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole tipologie di associazionelibera professione ai sensi dell’articolo 25. 6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all’artall'art. 5945, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generalegenerale è uno studio professionale privato che, ancorché destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguonoseguenti commi. 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio l'esercizio della medicina generale, di sala d’attesa d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati. 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un congruo orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 assistiti. - 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti. L’orario di studio è definito determinato autonomamente dal medico anche sanitario in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, aziendale di cui all’art. 2311, la revisione dell’orario. I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole tipologie di associazione. 6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario Il suddetto orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 87. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Lo studio del medico pediatra di assistenza primaria libera scelta è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medicopediatra, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all’art. 59, ciascun medico pediatra deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico pediatra di medicina generalelibera scelta, ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono. 2. Lo studio del medico pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio l'esercizio della medicina generalepediatria, di sala d’attesa d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamatechiamate , fatte salve le autorizzazioni già concesse. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati., fatte salve le autorizzazioni già concesse 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale del medico pediatra iscritto nell’elenconell'elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 250 assistiti. - 10 ore settimanali da 251 a 500 a 1000 assistiti. - 15 ore settimanali da 1000 e 1500 501 a 840 assistiti. L’orario Superato il numero di 840 assistiti, gli accordi regionali definiscono le eventuali ulteriori aperture degli ambulatori. L'orario di studio è definito dal medico pediatra anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda l'Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all’artall'art. 23, la revisione dell’orariodell'orario. I medici pediatri che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura l'apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole diverse tipologie di associazione. 6. L’Azienda L'Azienda ha il compito di verificare l’applicazione l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 5. 7. L’orario L'orario con il nominativo del medicopediatra, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito nell'ambito degli Accordi Regionali. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta