Requisiti soggettivi Clausole campione
Requisiti soggettivi. Sono assicurabili le persone fisiche che:
Requisiti soggettivi. L’età dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni (età anagrafica), né superiore a 74 anni (età assicurativa), mentre l’età a scadenza non potrà essere superiore a 75 anni (età assicurativa). Si precisa che l’età dell’Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza del modulo di proposta – polizza senza tenere conto delle frazioni d’anno inferiori a 6 mesi ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi. Questa assicurazione prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante compilazione di un questionario sanitario, rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. Nel momento in cui viene concluso il contratto, il Contraente deve avere residenza/domicilio o sede legale in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi.
Requisiti soggettivi. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" 29/11/2007.
Requisiti soggettivi. Sono assicurabili le persone fisiche che: − sono correntisti di una BCC (Banca facente parte della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) e che contraggono un mutuo (operazione di prestito personale contratta sotto forma di mutuo chirografario, ipotecario prima casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario)presso la medesima BCC, – alla sottoscrizione, o a quella dell’accollo di un mutuo già esistente, abbiano un’età compresa tra: ✓ minimo 18 e massimo 74 anni (anagrafici); L’età massima assicurabile a scadenza è pari: ✓ 75 anni assicurativi. − abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione − abbiano sottoscritto, il Questionario Sanitario. − di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; − di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. L’Aderente/Assicurato deve avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora l’Aderente/Assicurato nel corso del contratto trasferisse il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto. Per una stessa operazione di mutuo possono essere assicurate più persone, a condizione che siano cointestatarie di un mutuo per averlo contratto ovvero accollato congiuntamente.
Requisiti soggettivi. L’età dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 78 anni e, alla scadenza contrattuale, non può essere superiore a 85 anni.
Requisiti soggettivi. L’età dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni, né superiore a 60 anni. Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio/sede per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio/sede in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
Requisiti soggettivi. Gli alloggi, i boxes ed i posti auto coperti che l’”OPERATORE” realizzerà sull’area di sua proprietà dovranno essere assegnati/ceduti in proprietà o locati a persone aventi i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza di altro Stato, essere in regola con le disposizioni previste dalla legislazione vigente in tema di immigrazione e accoglienza;
b) avere la residenza, o in alternativa, svolgere abituale attività lavorativa in uno dei Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza o nei Comuni già aderenti all’ ex C.I.M.E.P. alla data del 27/06/2008 (si veda l’elenco allegato sotto la lettera ”A”) da almeno due anni antecedenti la data della delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione/ del preliminare di compravendita , riservando ai residenti del Comune di Monza o che svolgono attività lavorativa nel Comune di Monza da almeno due anni antecedenti dalla data precedentemente indicata, una percentuale minima del 60 % del totale degli assegnatari/acquirenti dell’intervento oggetto della presente Convenzione. L’operatore sarà sollevato dall’obbligo di riservare la percentuale minima del 60 % suindicata a condizione che :
1) Abbia effettuato comunicazione all’ufficio housing del Comune per inserire sul sito internet istituzionale l’avviso di disponibilità di alloggi;
2) Abbia affisso in Monza un congruo numero di manifesti, di dimensioni corrispondenti a quelli per le comunicazioni istituzionali . L’avviso di cui sopra deve indicare la possibilità per gli aspiranti acquirenti/assegnatari/conduttori di acquisire le opportune informazioni sia presso l’operatore che presso l’ufficio housing del Comune
Requisiti soggettivi. Nel momento in cui viene concluso il contratto, • il Contraente deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 90; • l’Assicurato deve avere un’età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90; • il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso, il contratto dovrà essere risolto.
Requisiti soggettivi. Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara (cfr., ex multis,Cons. St., sez. III sentenza n. 2547 del 4 maggio 2012). Le cause di esclusione di cui all’art. 38 concernono tutti gli affidamenti, qualunque ne sia la tipologia e l’oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta adottata (si vedano, al riguardo, le determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012). I requisiti soggettivi devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette) e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Sono, altresì, esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio:
1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383;
3) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
4) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”). A norma del comma 2 dell’art. 38, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al...
Requisiti soggettivi. 1. I requisiti che il nucleo familiare che fa richiesta del contributo dovrà possedere, e che dovranno in ogni caso essere riportati nel bando, sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se il diritto all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni im- mobili è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; quest’ultima condizione è da dimostrare da parte dei richiedenti stessi;
b) essere residenti nel Comune di Occhiobello nell’immobile oggetto di concessione del mutuo, ovvero di- chiarare di volervi portare la residenza; si specifica che ciò sarà determinante per l’erogazione del contributo;
c) non titolarità, nel territorio della Repubblica Italiana, da parte del richiedente o di altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto di un altro alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare, per una quota pari al 50% o più; è tuttavia ammessa la proprietà o l’usufrutto di una sola ul- teriore abitazione, qualora la prima casa sia non adeguata ai sensi della vigente normativa regionale in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e gli interventi di recupero riguardino quella stessa ulteriore abitazione; la non adeguatezza viene determinata con rife - rimento al nucleo familiare concorrente come definito successivamente.
2. È da considerarsi adeguato l’alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare, esclusi i vani accessori (corridoi, cucina, bagno/i e sottotetto non abitabile); è da considerarsi adeguato l’alloggio con un numero di vani superiore a 5 (cinque) qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.
3. Si considera, inoltre, non idoneo l’alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare e non vi risieda. Altresì si considera inadeguato l’alloggio abitato dal sog- getto interessato unitamente al proprio nucleo familiare e soggetti esterni al nucleo, che risulti inadeguato alle persone ivi residenti e conviventi ai sensi dei criteri sopra detti circa i vani; si considera altresì non ido- neo l’alloggio di proprietà del richiedente del quale un soggetto non appartenente al nucleo familiare sia ti - tolare di diritti reali di godimento (ad esempio, usufrutto, uso, abitazione).
4. Costituiscono nucleo familiare d...