REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA Clausole campione

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 12 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 12
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 14 6.1 Requisiti di idoneità 14
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 . Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini: - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; - le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: i. iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice); ii. nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento. Al fine di dimostrare il possesso del requisito di partecipazione alla gara di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del Codice, i concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione compilando la Parte IV, Sezione A “Idoneità” dell’allegato Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo, seguendo le istruzioni ivi contenute. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara relativi alla capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) del Codice, i concorrenti dovranno produrre quale mezzo di prova, sempre secondo quanto previsto al successivo art. 16, almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste, dovrà innanzitutto specificarne i motivi e inoltre dovrà presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare, considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per le procedure di importo a base d’asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione. Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.