Requisiti speciali di partecipazione. I requisiti speciali - e, cioè, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione stessa del contratto, ai sensi dell’art. 2 del Codice. Di conseguenza, il difetto dei requisiti speciali di partecipazione, indicati nel bando di gara, si traduce, necessariamente, nell’esclusione dalla procedura di gara. Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, possono individuare requisiti speciali di partecipazione, fatto salvo quanto precisato oltre in relazione agli appalti di lavori pubblici, purché essi siano giustificati da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto del contratto e siano proporzionati al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; nel settore dei lavori pubblici (art. 40 del Codice ed articolo 60 del Regolamento), la attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare ed eseguire i contratti di importo superiore a 150.000 Euro (per i contratti di lavori il cui importo è pari o inferiore a 150.000 Euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento, mentre ai sensi dell’articolo 61, comma 6 del Regolamento per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4 del Regolamento, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti). I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. n. 445/2000, fatte salve le prescrizioni che impongono la produzione, in fase di partecipazione, di documentazione non autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie o l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 1-bis). A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcune disposizioni del Codice e del Regolamento che prescrivono requisiti speciali di partecipazione: 1) Art. 15 del Codice, relativo alla qualificazione nei contratti misti. 2) Art. 39 del Codice, relativo ai requisiti di idoneità professionale. Si applica la disposizione dell’art. 38, comma 3 che rinvia, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, all’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. 3) Combinato disposto dell’art. 40, comma 1, del Codice e art. 60, comma 2 e 6, del Regolamento, che impongono la qualificazione per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato possesso della attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui alla parte II, titolo III del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità (cfr., ex multis, parere del 6 ottobre 2011, n. 179), il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta l’esecuzione del contratto. 4) Articolo 90 del Regolamento: Per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante deve prevedere nel bando di gara i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall’articolo 90, comma 1 e 3 del Regolamento. Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA adeguata ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti. I requisiti sono documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 48 del Codice. 5) Art. 41 del Codice, sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi prescritti per la partecipazione alla gara. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono essere posseduti dal concorrente; il possesso dei requisiti è dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze bancarie che, per espressa previsione del citato art. 41, devono essere presentate già in sede di offerta e non sono autocertificabili. In ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. È necessario che le stazioni appaltanti indichino in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziaria. 6) Art. 42 del Codice, che indica le modalità per attestare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei fornitori e dei prestatori di servizi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi. In tal caso, la stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati, nonché i valori minimi degli stessi ed i relativi periodi di riferimento L’elenco contenuto nella norma in esame, a differenza di quello contenuto nell’art. 41, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (cfr. CGE 17 novembre 1993, causa C-71/92; cfr., in senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010). 7) Art. 53, comma 3, del Codice, secondo cui, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 6 del Regolamento in relazione in rapporto all’ammontare delle spese di progettazione. 8) Articoli 266 e 267 del Regolamento, relativamente ai requisiti per la partecipazione alle gare di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 9) Art. 153 del Codice, relativo ai requisiti del promotore e dei concessionari. 10) Art. 160-bis relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il bando deve stabilire i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico- finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. 11) Artt. 186 – 191 del Codice, relativi ai requisiti di qualificazione dei contraenti generali. 12) Parte III, Capo III, Sezione V del Codice, riguardante la selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione nei cd. “settori speciali”. 13) Artt. 48 e 50 del Regolamento, in tema di soggetti cui può essere affidata l’attività esterna di verifica della progettazione e requisiti di partecipazione alle relative gare (si veda, anche, l’art. 29 dell’Allegato XXI del Codice. Il soggetto che intende concorrere alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello; il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli organi di accreditamento. 14) Art. 285 del Regolamento, laddove introduce requisiti specifici per i soggetti che svolgono il servizio sostitutivo di mensa mediante l’emissione di buoni pasto. 15) Artt. 95 e 96 del Regolamento, laddove prevedono i requisiti del concessionario e del proponente.
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Requisiti speciali di partecipazione. I requisiti speciali - eCon riferimento alla parte I, cioè, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione stessa del contratto, ai sensi dell’art. 2 del Codice. Di conseguenza, il difetto dei requisiti punto 2.2 “Requisiti speciali di partecipazione”, indicati nel bando di garastante l’evidente necessità, si traduce, necessariamente, nell’esclusione dalla procedura di gara. Le per le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, possono di individuare requisiti speciali di partecipazione, fatto salvo quanto precisato oltre in relazione agli appalti di lavori pubbliciappare opportuno che, purché essi siano giustificati da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto indipendentemente dalla natura giuridica del contratto e siano proporzionati al valore dello stesso; in ogni casosoggetto affidatario dell'incarico, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevolisia ulteriormente chiarito che, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; nel settore dei lavori pubblici (art. 40 del Codice ed articolo 60 del Regolamento), la attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare ed eseguire i contratti di importo superiore a 150.000 Euro (per i contratti di lavori il cui importo è pari o inferiore a 150.000 Euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento, mentre ai sensi dell’articolo 61, comma 6 del Regolamento per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4 del Regolamento, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti). I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. n. 445/2000, fatte salve le prescrizioni che impongono la produzione, in fase di partecipazione, di documentazione non autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie o l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 1-bis). A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcune disposizioni del Codice e del Regolamento che prescrivono requisiti speciali di partecipazione:
1) Art. 15 del Codice, relativo alla qualificazione nei contratti misti.
2) Art. 39 del Codice, relativo ai requisiti di idoneità professionale. Si applica la disposizione dell’art. 38, comma 3 che rinvia, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, all’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.
3) Combinato disposto dell’art. 40, comma 1, del Codice e art. 60, comma 2 e 6, del Regolamento, che impongono la qualificazione per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato possesso della attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui alla parte II, titolo III del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità (cfr., ex multis, parere del 6 ottobre 2011, n. 179), il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta l’esecuzione del contratto.
4) Articolo 90 del Regolamento: Per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante deve prevedere nel bando di gara i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall’articolo 90, comma 1 e 3 del Regolamento. Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA adeguata ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti. I requisiti sono documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 48 del Codice.
5) Art. 41 del Codice, sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori negli affidamenti di servizi prescritti per la partecipazione alla gara. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono essere posseduti dal concorrente; il possesso dei requisiti è dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze bancarie che, per espressa previsione del citato art. 41ex art.252 DPR 207/2010, devono essere presentate già in sede di offerta e non sono autocertificabili. In ogni casorichiamati i contenuti dell’art.53 comma 3 del D.Lgs.163/2006, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. È necessario quale prescrive che le stazioni appaltanti indichino in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziaria.
6) Art. 42 del Codice, che indica le modalità per attestare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei fornitori e dei prestatori di servizi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi. In tal caso, la stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati, nonché i valori minimi degli stessi ed i relativi periodi di riferimento L’elenco contenuto nella norma in esame, a differenza di quello contenuto nell’art. 41, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (cfr. CGE 17 novembre 1993, causa C-71/92; cfr., in senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010).
7) Art. 53, comma 3, del Codice, secondo cui, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, “gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.” E’ pertanto indispensabile che il bando prescriva che la prestazione professionale richiesta debba essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specifica delle rispettive qualificazioni professionali; ciò anche nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 266 (comma 1 lettera a2) e 267 (comma 5) del D. Lgs. 163/2006. Il bando indica i requisiti richiesti dovrebbe inoltre indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una ( o a più di una) professione, rispettando comunque il criterio della più ampia partecipazione delle categorie professionali cui è consentito concorrere, nel rispetto dei principi della concorrenza e del mercato di cui alla L. 287/1990, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità che ispirano sia la direttiva 2004/18/CE che il D. Lgs.163/2006. A titolo esemplificativo, per i progettisti, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 6 del Regolamento in relazione in rapporto all’ammontare delle spese gli incarichi di progettazione.
8) Articoli 266 progettazione per il restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e 267 del Regolamento, relativamente ai requisiti per la partecipazione alle gare il ripristino di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
9) Art. 153 del Codice, relativo ai requisiti del promotore e dei concessionari.
10) Art. 160-bis relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il bando deve stabilire i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'operaedifici vincolati, i costibandi dovrebbero prescrivere l’obbligo che la prestazione professionale sia eseguita da un architetto, i tempi nel rispetto dell’art. 52 comma 2 del RD 2357/1925. Ciò eviterebbe il ripetersi di incomprensioni e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri contenziosi tra categorie professionali che caratterizzano sempre più l’affidamento dei servizi di valutazione tecnica ed economico- finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, architettura e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appaltoingegneria.
11) Artt. 186 – 191 del Codice, relativi ai requisiti di qualificazione dei contraenti generali.
12) Parte III, Capo III, Sezione V del Codice, riguardante la selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione nei cd. “settori speciali”.
13) Artt. 48 e 50 del Regolamento, in tema di soggetti cui può essere affidata l’attività esterna di verifica della progettazione e requisiti di partecipazione alle relative gare (si veda, anche, l’art. 29 dell’Allegato XXI del Codice. Il soggetto che intende concorrere alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello; il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli organi di accreditamento.
14) Art. 285 del Regolamento, laddove introduce requisiti specifici per i soggetti che svolgono il servizio sostitutivo di mensa mediante l’emissione di buoni pasto.
15) Artt. 95 e 96 del Regolamento, laddove prevedono i requisiti del concessionario e del proponente.
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Requisiti speciali di partecipazione. I 8.1 Fermo restando il possesso dei requisiti speciali - edi cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, cioèn. 50, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione stessa del contratto, ai sensi dell’art. 2 del Codice. Di conseguenza, il difetto dei i requisiti speciali di partecipazionepartecipazione sono individuati dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici. La capacità economica e finanziaria è comprovata dai seguenti documenti:
a) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, indicati ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (fatturato specifico) per un valore massimo fino al doppio di quello posto a base di gara. La capacità tecnica e professionale è comprovata:
a) dal possesso di licenza individuale e/o autorizzazione generale e/o licenza individuale speciale di tipo A o B per gli specifici servizi oggetto del bando di gara;
b) dall’aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, da provare attraverso la presentazione dell’elenco dei relativi principali servizi prestati. I servizi analoghi sono quelli che presentano similitudine con le prestazioni richieste nel bando di gara.
8.2 Il requisito dell’organico medio annuo è individuato quale condizione di esecuzione del contratto, si traduce, necessariamente, nell’esclusione dalla procedura al fine di gara. Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, possono individuare requisiti speciali di assicurare la massima partecipazione, fatto salvo quanto precisato oltre in relazione agli appalti garantendo comunque la capacità esecutiva necessaria allo svolgimento delle prestazioni richieste nel contratto. La stazione appaltante acquisisce l’impegno del concorrente, successivamente all’aggiudicazione, a garantire il livello di lavori pubblicidotazione organica richiesto dal contratto di appalto, purché essi siano giustificati da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto che dovrà essere opportunamente certificato al momento della sottoscrizione del contratto e siano proporzionati al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; nel settore dei lavori pubblici (art. 40 del Codice ed articolo 60 del Regolamento), la attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare ed eseguire i contratti di importo superiore a 150.000 Euro (per i contratti di lavori il cui importo è pari o inferiore a 150.000 Euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento, mentre ai sensi dell’articolo 61, comma 6 del Regolamento per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4 del Regolamento, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti). I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. n. 445/2000, fatte salve le prescrizioni che impongono la produzione, in fase di partecipazione, di documentazione non autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie o l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 1-bis). A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcune disposizioni del Codice e del Regolamento che prescrivono requisiti speciali di partecipazione:
1) Art. 15 del Codice, relativo alla qualificazione nei contratti misti.
2) Art. 39 del Codice, relativo ai requisiti di idoneità professionale. Si applica la disposizione dell’art. 38, comma 3 che rinvia, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, all’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.
3) Combinato disposto dell’art. 40, comma 1, del Codice e art. 60, comma 2 e 6, del Regolamento, che impongono la qualificazione per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato possesso della attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui alla parte II, titolo III del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità (cfr., ex multis, parere del 6 ottobre 2011, n. 179), il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, permanere mantenuto per tutta la durata del procedimento dello stesso. La stazione appaltante esercita le opportune forme di gara econtrollo per verificare se la condizione di esecuzione si sia verificata nonché se i contratti di lavoro stipulati dall’aggiudicatario siano regolari. Si ritiene equo il rispetto delle seguenti proporzioni, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, ferma restando la possibilità per tutta l’esecuzione del contratto.
4) Articolo 90 del Regolamento: Per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante deve prevedere nel bando di gara indicare valori differenti a seguito di un’analisi delle caratteristiche del servizio e del territorio da coprire:
a) un addetto ogni 120.000 pezzi di corrispondenza ordinaria da spedire nell’arco dell’anno;
b) un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell’arco di un anno;
c) un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell’arco di un anno. Le proporzioni addetti/pezzi lavorati possono essere applicate per stimare i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall’articolo 90, comma 1 e 3 del Regolamento. Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA adeguata ai lavori indicati nel bando costi della manodopera da indicare nella documentazione di gara, la stessa è sufficiente a comprovare .
8.3 Anche il possesso di adeguate attrezzature tecniche è individuato quale condizione di esecuzione nel rispetto dei requisiti. I principi di non discriminazione e parità di trattamento che vietano di fissare requisiti sono documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 48 del Codicecalibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale.
5) Art. 41 del Codice, sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi prescritti 8.4 L’operatore economico che per la partecipazione alla gara. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono essere posseduti dal concorrente; il possesso dei requisiti è dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze bancarie che, per espressa previsione del citato art. 41, devono essere presentate già in sede di offerta e non sono autocertificabili. In ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati fondati motivi, ivi compreso quello concernente compresa la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre annirecente costituzione, non sia in grado di presentare le referenze richieste, può chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica economico-finanziaria e finanziaria tecnico-professionale mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. È necessario che le stazioni appaltanti indichino in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziariadall’amministrazione aggiudicatrice.
6) Art. 42 del Codice, che indica le modalità per attestare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei fornitori e dei prestatori di servizi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi. In tal caso, la stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati, nonché i valori minimi degli stessi ed i relativi periodi di riferimento L’elenco contenuto nella norma in esame, a differenza di quello contenuto nell’art. 41, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (cfr. CGE 17 novembre 1993, causa C-71/92; cfr., in senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010).
7) Art. 53, comma 3, del Codice, secondo cui, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 6 del Regolamento in relazione in rapporto all’ammontare delle spese di progettazione.
8) Articoli 266 e 267 del Regolamento, relativamente ai requisiti per la partecipazione alle gare di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
9) Art. 153 del Codice, relativo ai requisiti del promotore e dei concessionari.
10) Art. 160-bis relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il bando deve stabilire i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico- finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto.
11) Artt. 186 – 191 del Codice, relativi ai requisiti di qualificazione dei contraenti generali.
12) Parte III, Capo III, Sezione V del Codice, riguardante la selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione nei cd. “settori speciali”.
13) Artt. 48 e 50 del Regolamento, in tema di soggetti cui può essere affidata l’attività esterna di verifica della progettazione e requisiti di partecipazione alle relative gare (si veda, anche, l’art. 29 dell’Allegato XXI del Codice. Il soggetto che intende concorrere alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello; il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli organi di accreditamento.
14) Art. 285 del Regolamento, laddove introduce requisiti specifici per i soggetti che svolgono il servizio sostitutivo di mensa mediante l’emissione di buoni pasto.
15) Artt. 95 e 96 del Regolamento, laddove prevedono i requisiti del concessionario e del proponente.
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