Responsabilità per danni e riservatezza Clausole campione
Responsabilità per danni e riservatezza. La ditta è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli ecc. ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. La ditta è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.
Responsabilità per danni e riservatezza. 1. L'IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc, alle attrezzature, alla strumentazione, ai beni mobili ed immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso lo stesso o dei convittori che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. L’IMPRESA è inoltre responsabile di qualsiasi danno creato ai processi di analisi derivante da un non corretto lavaggio delle vetrerie realizzato non conformemente alle indicazioni avute e/o dall’utilizzo di prodotti non approvati
3. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.
4. L’IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Responsabilità per danni e riservatezza. 1. L’IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L’IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L’IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
3. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.
Responsabilità per danni e riservatezza. 1. L’Impresa è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della Fondazione o in deposito presso lo stesso che dovesse verificarsi durante l’installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. L'Impresa è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Fondazione.
Responsabilità per danni e riservatezza. 1. L’IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone e cose, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante le operazioni di fornitura, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM e le proprie attività.
Responsabilità per danni e riservatezza. 1. L’IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l’installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM e le proprie attività.
