CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI GAS PURI UTILIZZATI DAI LABORATORI DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
RIF. CIG 0561038732
INDICE
Art. 1 Oggetto della fornitura ed abbreviazioni Art. 2 Caratteristiche dei contenitori
Art. 3 Durata del contratto
Art. 4 Direttore dell’esecuzione e modalità di esecuzione della fornitura Art. 5 Ordine, consegna e ritiro
Art. 6 Controlli quali-quantitativi
Art. 7 Tracciabilità dei contenitori mobili Art. 8 Corsi di formazione
Art. 9 Sicurezza nell’esecuzione della fornitura Art. 10 Responsabilità per danni e riservatezza Art. 11 Assicurazione
Art. 12 Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 14 Revisione dei prezzi
Art. 15 Aggiudicazione, stipulazione del contratto e relativi oneri Art. 16 Cauzione definitiva
Art. 17 Subappalto e divieto di cessione del contratto Art. 18 Penalità e recesso unilaterale
Art. 19 Clausola risolutiva espressa Art. 20 Esecuzione in danno
Art. 21 Legge applicabile e definizione delle controversie
Art. 22 Assunzione informazioni in materia di protezione del lavoro Art. 23 Trattamento dati personali
Art. 1 - Oggetto della fornitura ed abbreviazioni
1. Il capitolato speciale di appalto (di seguito CSA) disciplina la fornitura di gas tecnici in bombole ed in contenitori fissi, necessari a soddisfare il fabbisogno dei laboratori chimico e di biologia molecolare della Fondazione Xxxxxx Xxxx (di seguito FEM).
2. Le quantità specificate nell’allegato A) sono indicative e derivate da dati storici di consumo. Possono variare, in più o in meno nel limite del venti per cento, in relazione alle effettive esigenze dei singoli servizi, senza che l’impresa aggiudicataria (di seguito IMPRESA) abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.
3. L’IMPRESA deve garantire presso ogni laboratorio una riserva per almeno 15 (quindici) giorni di autonomia.
4. I beni oggetto della gara e del conseguente contratto devono essere conformi alle norme in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.
5 In ogni caso l’IMPRESA risponde dei danni comunque arrecati a persone o cose, provocati da difetti della fornitura.
Art. 2 - Caratteristiche dei contenitori
1. Le bombole devono essere conformi e avere il corpo e l’ogiva dipinti secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Le stesse debbono essere dotate di accessori fissi o mobili per il trasporto.
2. In particolare le bombole dovranno avere:
a) punzonato:
▪ nome e marchio del fabbricante;
▪ numero di serie;
▪ natura del gas contenuto;
▪ pressione max di esercizio;
▪ pressione di collaudo;
▪ capacità della bombola;
▪ tara della bombola;
▪ data ultimo collaudo;
▪ nome e marchio del proprietario;
b) stampigliato:
▪ numero UN e nome del gas;
▪ combinazione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione;
▪ codice a barre.
3. Le valvole i riduttori, i manometri, gli accessori a corredo delle bombole debbono essere conformi alla normativa e specifici per il tipo di gas richiesto; le bombole debbono essere sempre corredate da tutti gli accessori richiesti per la somministrazione del gas ed i corretto uso della stessa.
4. In sede di prima fornitura, l’IMPRESA ha l’obbligo di presentare, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza ove previsto dalla normativa.
5. L’IMPRESA deve provvedere all’invio delle nuove Schede di sicurezza ogniqualvolta le precedenti subiscano modifiche.
6. Nel servizio è compreso l’eventuale lavaggio e/o bonifica, nonché il collaudo di cui dovessero necessitare le bombole.
7. Sono a carico dell’IMPRESA tutte le manutenzioni delle bombole e dei contenitori, compresa la sostituzione di valvole, manometri, riduttori, flussometri, erogatori etc.
Art. 3 - Durata del contratto
1. La fornitura avrà la durata di anni 3 (tre) a partire presumibilmente dal 1 marzo 2011, con opzione di proroga per ulteriori due anni.
2. In relazione alla qualità del servizio, nonché alla convenienza economica della fornitura, la FEM si riserva la facoltà di rinnovare il contratto in essere per massimo ulteriori 2 (due) anni. Entro 3 (tre) mesi dalla
scadenza del contratto la FEM, accertata la sussistenza delle predette condizioni, comunica al soggetto aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga per ulteriori 2 anni.
3. Al termine dei tre anni di contratto e nel corso dell’eventuale periodo di proroga di due anni, nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di servizi di gas tecnici come quelli oggetto della gara a condizioni più vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni disposte da centrali di committenza quali Consip o l’Agenzia per i servizi, FEM potrà richiedere la risoluzione del contratto, salvo che, l’IMPRESA non offra di adeguare in misura corrispondente il contratto.
4. L’IMPRESA ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni di contratto fino all’aggiudicazione del successivo appalto sulla base di una proroga tecnica della durata massima di 180 giorni.
Art. 4 - Direttore dell’esecuzione e modalità di esecuzione della fornitura
1. La FEM nomina il direttore dell’esecuzione che cura che la fornitura avvenga secondo contratto. Egli può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di competenza.
2. Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell’esecuzione del contratto. Attesta la corretta e completa esecuzione delle singole forniture.
3. L'IMPRESA deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci. L'IMPRESA, all'atto di assunzione dell’appalto, è tenuta a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell’esecuzione.
Art. 5 - Ordine, consegna e ritiro
1. FEM invia l’ordine d’acquisto a mezzo fax o e-mail all’indirizzo indicato dall’IMPRESA che effettua la consegna:
a. dopo un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi da FEM;
b. con una uscita minima settimanale, salvo festività o diversi accordi tra le parti;
c. entro massimo di 6 giorni dall’ordine.
2. La consegna dei gas in bombola o cestoni di bombole va fatta secondo le indicazioni logistiche della mappa del DUVRI e verificata in sede di sopralluogo; si intende franco bombolaio del laboratorio chimico e franco area prospiciente il laboratorio di biologia molecolare.
2. Le forniture sono sempre effettuate con bolla di consegna che va firmata dal personale preposto dalla FEM, per ricevuta.
3. L’IMPRESA è tenuta alle seguenti disposizioni per procedere alla fornitura:
a. la consegna va effettuata nei giorni da lunedì a giovedì 8.00-12.00 / 14.00-17.00 e venerdì 8.00-12.00; consegne al di fuori dell’orario indicato vanno definite solo se concordate con i referenti FEM;
b. effettua lo scarico sempre e solo alla presenza del personale incaricato da FEM (che non partecipa attivamente alla movimentazione dei materiali, ma fornisce le indicazioni necessarie al carico/scarico);
c. deve essere idoneamente equipaggiata per effettuare in completa sicurezza ed autonomia la movimentazione del carico;
d. il mezzo destinato al trasporto deve essere dotato di idonea gru per lo scarico dei pacchi all’interno del bombolaio (recintato) corredata di relativo telecomando per la gestione in remoto.
4. Le bombole sono rese all’IMPRESA man mano che si rendono disponibili.
Art. 6 - Controlli quali – quantitativi
1. Il Responsabile di ciascun laboratorio può disporre accertamenti qualitativi sul prodotto consegnato. La quantità del prodotto consegnato è esclusivamente quella accertata dal personale preposto dalla FEM e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall’IMPRESA. La firma all’atto del ricevimento attesta solo l’accettazione dei colli e dei quantitativi indicati.
2. L’accettazione non solleva l’IMPRESA dalle proprie obbligazioni in ordine alla qualità della merce, non potuta verificare all’atto della consegna.
3. La FEM, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nell’allegato A).
4. L’IMPRESA deve dimostrare con idoneo certificato analitico e/o documentazione di tracciabilità la corrispondenza compositiva del gas fornito alle caratteristiche indicate nell’allegato A).
5. Le spese per le analisi qualitative, sono a carico dell’IMPRESA, qualora i dati rilevati risultino difformi da quanto dichiarato ed aggiudicato in sede di gara.
Art. 7 - Tracciabilità dei contenitori mobili
1. La IMPRESA deve inviare a mezzo e-mail/fax il resoconto delle giacenze dei contenitori mobili (bombole/cestoni, etc.) presenti al termine di ogni mese presso la FEM.
2. Al termine del triennio (o quinquennio) di fornitura, l’IMPRESA deve inviare alla FEM un elenco dei contenitori mobili dislocati in locazione d’uso non gratuita presso la sede della FEM stessa.
3. Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere inoltrate ai recapiti della Segreteria del laboratorio.
Art. 8 - Corsi di formazione
1. L’IMPRESA è tenuta ad organizzare, presso la sede della FEM, un corso di formazione annuale al personale tecnico, di Laboratorio della FEM, orientato all’oggetto del contratto ed in particolare per gestire in maggiore sicurezza il gas erogato sia con mezzi mobili che attraverso l’impianto fisso.
2. Ogni corso va articolato a partire dalle nozioni generali fino alle operazioni pratiche e, inoltre, deve contenere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia e le proiezioni normative dei prossimi anni in ambito europeo. In particolare verte sui seguenti argomenti:
a) caratteristiche di pericolosità dei gas puri utilizzati nei laboratori,
b) modalità di utilizzo dei gas puri in laboratorio,
c) gestione e verifica periodica dell’impianto di distribuzione dei gas puri e dei relativi apparecchi,
d) modalità di stoccaggio e di gestione del deposito dei gas puri;
e) procedure di intervento da adottare in caso di emergenze.
3. Il corso si deve tenere all’inizio di ogni anno di fornitura e dura circa una giornata.
4. Al termine del corso l’IMPRESA deve prevedere la messa a disposizione del Laboratorio della procedura scritta di manipolazione e movimentazione dei gas puri, di manutenzione del deposito e delle apparecchiature (riduttori di pressione, raccordi, etc.).
5. L’IMPRESA deve altresì rilasciare apposito attestato di partecipazione nominativo a tutti i frequentanti il corso.
Art. 9 - Sicurezza nell’esecuzione della fornitura
1. I gas puri ed i contenitori devono essere conformi alle normative di settore.
2. E' obbligo e responsabilità dell'IMPRESA adottare, nelle operazioni di fornitura, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta x xxxxxxxxx da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della FEM e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di lavorazione o esecuzione di prove di laboratorio i propri dipendenti e i dipendenti della FEM addetti. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della normativa riguardante la sicurezza del lavoro, che osserva e fa osservare al proprio personale durante le operazioni di fornitura, l'IMPRESA deve adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
3. L’IMPRESA deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l’esecuzione della fornitura.
4. La FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008. A tal fine ha elaborato uno schema di DUVRI, che indica le misure da adottarsi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tale schema, eventualmente integrato con le osservazioni dell’IMPRESA, costituisce allegato al contratto di appalto.
5. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso d’asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori durante le operazioni di fornitura. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l’intervento presso la sede della FEM.
6. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi aziendali per la sicurezza”, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo del D.lgs. 81/2008 da parte dell’IMPRESA (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, etc.) che si ritengono compensati nell’ambito dell’importo a base d’asta in quanto compresi negli oneri generali dell’IMPRESA.
7. L’IMPRESA deve esibire al coordinatore del servizio di prevenzione e protezione della FEM i seguenti documenti:
- il documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- il piano di sicurezza specifico per l’attività da svolgere nella FEM;
- il documento di nomina del responsabile della sicurezza.
8. L’IMPRESA deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolge la fornitura.
Art. 10 - Responsabilità per danni e riservatezza
1. L’IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone e cose, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante le operazioni di fornitura, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM e le proprie attività.
Art. 11 - Assicurazione
1. L'IMPRESA deve contrarre adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro, per tutti i danni a persone o cose che potessero venire provocati durante il trasporto fino all’avvenuta consegna dei gas, nonché dei danni provocati dai gas immagazzinati in contenitori di proprietà dell’IMPRESA.
2. Copia della polizza va trasmessa alla FEM entro 15 giorni prima della stipulazione del contratto.
3. Qualora il trasporto e la consegna vengano effettuati da soggetti terzi, i medesimi dovranno adempiere a quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 12 - Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva
1. Per l’esecuzione della fornitura la FEM corrisponde all’IMPRESA l'importo contrattuale tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di fattura da parte dell’IMPRESA stessa, secondo le seguenti modalità:
a) pagamento del corrispettivo, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e previa acquisizione, da parte della FEM, di un documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC) regolare;
b) in caso di emissione di DURC irregolari relativamente all’IMPRESA e ad eventuali subappaltatori, il pagamento resta sospeso sino a regolarizzazione.
2. Sono a carico dell’IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da legge in materia di tutela del lavoro.
3. In caso di violazione, e sempre che la violazione sia stata accertata da FEM o denunciata dal competente ufficio lavoro, la FEM opera una trattenuta del 20% sul corrispettivo contrattuale , previa diffida all’IMPRESA a corrispondere entro un termine breve quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni o pagamento di interessi sulle somme trattenute.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
Ai sensi della legge 136/2010 la FEM richiede il codice unico di progetto (CUP) e lo comunica all’IIMPRESA.
2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti:
a. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi bancari/postali per l’effettuazione dei
pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
c. ad indicare, all’interno di tutte le fatture emesse e relative al presente contratto, il codice CUP acquisito e comunicato dalla FEM.
3. La FEM effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CUP di riferimento.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e della legge 136/2010 è causa di risoluzione del contratto, con obbligo di comunicazione all’ufficio territoriale del governo.
5. La violazione delle disposizioni sulla tracciabilità ai sensi della legge 136/2010 è causa di risoluzione dei contratti con subappaltatori e subcontraenti, con obbligo di comunicazione alla FEM e all’ufficio territoriale del governo.
Art. 14 - Revisione dei prezzi
1. A decorrere dal secondo anno e per tutto il periodo di validità contrattuale rimanente, si può procedere a revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/2006; il riconoscimento della revisione prezzi deve essere chiesto da una delle parti ed è accordato solamente dalla data della richiesta.
2. La revisione viene operata annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno, con riferimento alla media delle variazioni percentuali, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, dei dodici mesi antecedenti a quello in cui viene effettuata la richiesta.
3. L'eventuale aumento dei prezzi in seguito alla revisione non potrà superare in ogni caso il limite del 2%.
Art. 15 - Aggiudicazione, stipulazione del contratto e relativi oneri
1. Se l’IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la FEM annulla con atto motivato l’aggiudicazione. L’aggiudicazione avviene a favore dell’IMPRESA che segue in graduatoria e viene incamerata la cauzione provvisoria.
2. Nei casi di cui sopra sono a carico dell’IMPRESA inadempiente le maggiori spese sostenute dalla FEM.
3. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D.lgs. 163/2006, non prima di 35 giorni dall’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
4. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata e registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente a tassa fissa posta a carico dell’IMPRESA.
5. Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente (ad esclusione dell’IVA) sono a carico dell’IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata dall’IMPRESA.
6. La FEM si riserva la facoltà di modificare, sospendere e annullare la presente gara, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
Art. 16 - Cauzione definitiva
1. L'IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00% (dieci/00 %) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10,00%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00%.
3. Visto il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 dichiarato e comprovato dall’IMPRESA in sede di gara, l’importo della garanzia è ridotto del 50%.
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) deposito in contanti;
b) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
c) libretto di deposito al portatore;
d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Xxxxxx Xxxx.
5. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. Nel caso in cui l’Impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- presentata in carta legale o resa legale;
- sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
- con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
oppure
- con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
- massimale o importo garantito pari al 10,00% dell’importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
a) “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Fondazione Xxxxxx Xxxx non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione”;
b) “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
c) “non può essere opposto alla Fondazione Xxxxxx Xxxx l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”;
e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti.
8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.
10. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente CSA; in tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della
notificazione del relativo avviso.
11. In caso di proroga del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per la durata prevista della proroga.
Art. 17 - Subappalto e divieto di cessione del contratto
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo del 30% del valore della fornitura a base d'appalto, diminuito del ribasso percentuale offerto.
2. Nell'offerta economica deve essere presentata apposita dichiarazione con la quale l’IMPRESA specifichi che intende avvalersi, in caso di aggiudicazione, della facoltà di subappalto, indicando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non devono essere superiori al limite massimo di cui al comma 1. Per i raggruppamenti temporanei/consorzi non ancora costituti tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate/consorziate.
3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla FEM prima che inizi la parte della fornitura.
4. L’IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. 163/2006.
Art. 18 - Penalità e recesso unilaterale
1. Per ogni consegna senza messa a terra del materiale e collocazione nell’apposito spazio, verrà applicata una penale di Euro 50,00.=. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna programmata, verrà applicata una penale di Euro 100,00.=. L’applicazione delle penali non preclude il diritto della FEM a richiedere il risarcimento di maggiori danni nonché danni derivanti da ulteriori inadempienze contrattuali. La FEM si riserva comunque la possibilità di risolvere il contratto anticipatamente in seguito a gravi e ripetute inadempienze che si verificassero a causa dell’IMPRESA con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento oppure trattenuti dalla cauzione definitiva con obbligo di reintegro.
3. Le penali vengono notificate all’IMPRESA, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.
4. La FEM si riserva di recedere dal contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi:
a) cessione da parte dell'IMPRESA, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA è obbligata ai sensi del presente CSA;
b) fusione dell'IMPRESA con altra Società;
c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto;
d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezza.
5. L'IMPRESA provvede a notificare alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
6. La FEM per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, della comunicazione.
Art. 19 - Clausola risolutiva espressa
1. Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza dell'IMPRESA anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previa notificazione scritta da inviarsi a cura della FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'IMPRESA.
2. Si procede alla risoluzione del contratto anche qualora si verifichino a carico dell’IMPRESA le ipotesi previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e qualora si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la FEM dichiara all’IMPRESA che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
4. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la FEM non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
5. Nei casi succitati la FEM si rivale per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute sulla cauzione definitiva costituta a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Ai sensi dell’art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto, la FEM accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’IMPRESA si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
7. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della FEM il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto all’IMPRESA che segue immediatamente in graduatoria o ad altra IMPRESA.
Art. 20 - Esecuzione in danno
1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la FEM può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso può essere rifiutato, a discrezione della FEM, lo svincolo della cauzione con l’applicazione della procedura di cui all’art. 8 comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la FEM sostiene per fare eseguire da altri la fornitura.
2. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo contrattuale.
3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trova applicazione l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
4. Nell’eventualità di cui al comma 1, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM.
5. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’IMPRESA tali da recare grave pregiudizio all’interesse della FEM, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga d’ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell’IMPRESA le maggiori spese e i danni.
Art. 21 - Legge applicabile e definizione delle controversie
1. Per quanto non disposto dal D.lgs. 163/2006, trova applicazione la L.P. 23/1990.
2. Tutte le vertenze derivanti dal contratto d’appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono risolte secondo quanto previsto dall’art. 58 bis della legge provinciale 10.09.1993, n. 26. In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la risoluzione delle stesse è demandata all’Autorità Giudiziaria del Foro di Trento. Il ricorso ad arbitrato è espressamente escluso.
Art. 22 - Assunzione informazioni in materia di protezione del lavoro
1. Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere richieste a:
- Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Ispettivo del Lavoro Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxx - tel 0461/494002: per la materia di protezione dell'impiego;
- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- U.O. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Centro per i Servizi Sanitari - Viale Verona - Palazzina “A” – Trento.
Art. 23 - Trattamento dati personali
1. I dati forniti da parte dell’IMPRESA vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura della FEM con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte, e di acconsentire al trattamento, può precludere la partecipazione alla gara.
3. All’IMPRESA sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs. 196/03, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Fondazione Xxxxxx Xxxx di San Xxxxxxx all’Adige, Xxx X. Xxxx x. 0 00000 Xxx Xxxxxxx all’Adige (TN).
Allegato A)
DESCRIZIONE DEI GAS E STIMA DEL CONSUMO ANNUO
DESCRIZIONE GAS | QUANTITA’ STIMATA ANNUA (2011-2013) | |
ARGON PUREZZA 99.999% | 5.0 | 5000 mc |
AZOTO PUREZZA 99.999% | 5.0 | 1500 mc |
ELIO PUREZZA 99.999% | 5.0 | 1000 mc |
ELIO PUREZZA 99.9995% | 5.5 | 300 mc |
IDROGENO PUREZZA 99.995% | 4.5 | 150 mc |
OSSIGENO PUREZZA 99,995% | 4.5 | 6 mc |
MIX: H2 10% vol, CO2 10% vol, N2 diff a 100% | 50 mc | |
AZOTO LIQUIDO | 6.000 mc |