Rhestr Termau Clausole campione

Rhestr Termau. Amgylchedd ymchwil Hunaniaeth ymchwil Uniondeb ymchwil Camymddygiad ymchwil Llofnodwyr Rhanddeiliaid Llwyth gwaith Deddfwriaeth, fframweithiau a chanllawiau perthnasol eraill Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Deddfwriaeth Siarterau a fframweithiau
Rhestr Termau. Hyfforddiant datblygiad proffesiynol deg diwrnod Arfarnu Cyfleusterau pontio Datblygu gyrfa Adolygiad datblygu gyrfa Gweithio hyblyg Dadansoddiad o’r bylchau
Rhestr Termau. Mae’r termau a amlygir yn wyrdd wedi’u diffinio yn yr Eirfa. Cyflwyniad a Chyd-destun Nod y Cytundeb Perthynas hwn yw mynegi'r berthynas rhwng Prifysgol Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ac mae'n amlinellu'r sail ar gyfer y berthynas rhwng y partïon a'r egwyddorion y maen nhw'n gweithredu'n unol â nhw. Mae'r cytundeb wedi dilyn arweiniad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn y Cylchlythyr, 'Revised guidance on good practice in funding of effective, democratic student unions, and student representation' (Cyfeirnod: W14/06HE). Mae'r cytundeb hwn yn gweithredu fel y Côd Ymddygiad a ddiffiniwyd yn, ac sy'n ofynnol yn ôl Adran 22 Deddf Addysg 1994; ac yn unol â gofynion y Ddeddf hon, rhaid i Brifysgol Caerdydd wneud yn siŵr bod y gofynion sy'n berthnasol ar gyfer Undeb y Myfyrwyr yn cael eu rhoi ar waith. 1. Statws Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Rhestr Termau. Defnyddir y termau allweddol dilynol drwy'r arweiniad cyfan hwn. Deddf 1984 Deddf Achosion Priodasol a Theuluol 1984 Deddf 1999 Deddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999 Deddf 2003 Deddf y Llysoedd 2003 Deddf 2021 Deddf Cam-drin Domestig 2021 (a) achosion yn y llys sirol; (b) achosion yn yr Uchel Lys, ac eithrio: (i) achosion yn Adran Deulu yr Uchel Lys sydd wedi eu haseinio i fusnes, gan neu o xxx xxxxx 61 o (ac Atodlen 1 o) Ddeddf Uwchlysoedd 1981, i'r adran honno yn yr Uchel Lys a neb arall, ac (ii) achosion wrth arfer ei awdurdodaeth o xxx Ddeddf Estraddodi 2003; ac (c) achosion yn adran sifil y Llys Xxxx xx'n codi o'r achosion sifil o fewn paragraff (a) neu (b) ECHR Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Sifil (a) achosion yn y llys teulu; (b) achosion yn Adran Deulu yr Uchel Lys sydd wedi eu haseinio i fusnes, gan neu o xxx xxxxx 61 (ac Atodlen 1) Deddf Uwchlysoedd 1981, i'r adran honno yn yr Uchel Lys a neb arall, ac (c) achosion yn adran sifil y Llys Xxxx xx'n xxxx xxxxx o'r achosion ym mharagraff (a) neu (b)
Rhestr Termau. Grant Bloc Mae'r Grant Bloc yn swm blynyddol o arian a roddir gan y Brifysgol i Xxxxx y Myfyrwyr i gefnogi gweithgareddau'r Undeb yn ariannol. Cytunir ar y swm a'i ddyfarnu xxx blwyddyn cyn dechrau'r flwyddyn academaidd, fel y manylir yn y Cytundeb Ariannol.

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  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Criteri di valutazione Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adot- tando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamen- to. Non sono soggetti ad ammortamento: - i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”; - le opere d’arte, la cui la vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad aumentare nel tempo; - gli investimenti immobiliari che sono valutati al fair value, in conformità al principio contabile IAS 40. Con specifico riferimento agli immobili ad uso investimento rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 40, la relativa valutazione è effettuata al valore di mercato determinato sulla base di perizie di stima indipendenti e le variazioni di fair value sono iscritte nella specifica voce di conto economico “Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali” Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la per- dita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di va- lore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10; e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi C.I.G. derivati; f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti; c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. 5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Modalità di selezione La selezione avviene mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011, N. 243. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua inglese possono essere svolte in forma telematica. La Commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica. Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l'idoneità. I criteri ed i parametri di valutazione sono resi pubblici, almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. Successivamente la Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione, che potrà essere sostenuta, a scelta del candidato, in lingua italiana o in lingua inglese, non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettuerà una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua inglese. Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa. La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio e di titoli preferenziali, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. La data, l'orario e la modalità di svolgimento della discussione dei titoli e della produzione scientifica vengono pubblicati sul sito di Ateneo e notificati a ciascun candidato, con un preavviso di almeno 20 giorni, all'indirizzo di posta elettronica, o di posta elettronica certificata, eletto quale esclusivo recapito ai fini della procedura. I candidati ammessi alla discussione pubblica, qualora svolta in forma telematica, riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica, prima dello svolgimento della stessa, un invito contenente il link per potervi accedere. Il link verrà inoltre pubblicato sul sito di Ateneo, anche al fine di garantirne la dovuta pubblicità. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione un documento di identità in corso di validità, preferibilmente il medesimo documento inviato assieme alla domanda. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.